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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1559/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 808/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3128/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 12/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P704488/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P704488/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P704488/2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P704488/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P704488/2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TF901P704488/2022, emesso ai IRPEF, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2016 dell'importo di € 21.501,00, oltre interessi e sanzioni. Deduceva i seguenti motivi: violazione dell'art. 43 del d.p.r. n 600 del 1973 in relazione agli artt. 67 del d.l. n 18 del 2020, 12 del d.l.gs. n 159 del 2015 e 157 del d.l. n°34 del 2020, violazione dell'art. 43 del d.p.r. n. 600 del 1973 in relazione agli artt. 67 del d.l. n. 18 del 2020, 12 del d.l.gs.
n.159 del 2015 e 157 del d.l. n.34 del 2020 per aver l'Ufficio notificato l'avviso di accertamento per l'anno
2016 in data 15/3/2023 e non entro la normale scadenza del 31/12/2022; violazione di legge (art 41 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE in combinato disposto con l'art. 6 e 7 della Legge n.212/2000); il difetto di motivazione e il non corretto svolgimento della fase del contraddittorio con particolare riferimento alla valutazione della documentazione depositata. Evidenzia che l'Ufficio, dopo aver riconosciuto in sede di contraddittorio valide le giustificazioni addotte in relazione a sei condomini per i quali era intervenuta revoca dall'incarico prima del 2016 (condomini nn. 13, 14, 31,38, 40, 41, 43 e 46),aveva, in sede di emissione dell'accertamento, deciso di procedere senza considerare le conclusioni cui era in precedenza pervenuto, solo per la mancata accettazione della proposta formulata;
aggiungeva di aver dimostrato già in fase di contraddittorio, di aver intrapreso azioni legali nei confronti dei condomini di cui ai nn. 3, 8, 18, 25, 26, 32,
33, 34 e 35 dell'elenco contenuto nell'accertamento per il recupero del proprio onorario e che quindi l'accertamento era stato emesso in violazione del principio di cassa, di cui all'art. 66 TUIR, secondo cui concorrono alla formazione del reddito i compensi dei liberi professionisti solo se effettivamente incassati nel corso dell'anno; in relazione ai condomini nn. 5, 10, 19, 24 e 42 l'Ufficio non aveva chiarito quale sarebbe la documentazione mancante o insufficiente, che in ogni caso non era stata più svolta attività sin dal 2012 per il n. 5, dal 2010 per il n. 19, dal 2013 per il n. 10, dal 1996 per il n. 24 e che per il n. 42 vi è stata la nomina del nuovo amministratore in data 06.05.2016; Illegittimo accertamento dell'Irap in capo al professionista. Contestava anche la quantificazione e determinazione del compenso, liquidato in euro
1500,00 per ciascun condominio, senza acquisizione delle delibere di nomina contenenti la precisa individuazione dello stesso e senza considerare l'eventuale anticipazione di spese, la carenza dei presupposti per l'applicabilità dell'IRAP, in considerazione dello svolgimento dell'attività con l'utilizzo di beni strumentali minimi. Deduceva il professionista inoltre l'assenza di colpa e dolo legittimanti l'applicazione delle sanzioni.
In via subordinata, chiedeva di rideterminare i redditi accertati e le relative imposte e l'annullamento dellle sanzioni applicate e/o la loro rideterminazione, applicando alla maggiore imposta accertata la percentuale del 10%.
Si costituiva l'ufficio che ribadiva la legittimità del suo operato.
La Corte adita accoglieva il ricorso con la seguente motivazione: “Ritiene la Corte che la motivazione dell'atto di impugnato non sia esaustiva. Non si comprende la ragione per la quale l'Amministrazione, dopo aver riconosciuto nel corpo dell'atto che in seguito ad un'analisi dettagliata di quanto trasmesso dal contribuente è emerso che per n. 8 condomini richiamati nell'elenco ai nn.13-14-31-38-40-41-43-46 è intervenuta una revoca per l'anno sottoposto a controllo, ricomprenda tali condomini fra quelli per i quali procede a recupero del reddito, nè come si perviene all'individuazione del reddito presuntivo attribuito per ciascun condominio in euro 1500,00 annui e le ragioni per le quali il professionista si ritiene assoggettabile all'IRAP. Appare in particolare del tutto arbitraria la rideterminazione da parte dell'ufficio di un compenso prudenziale annuo per ciascun condominio pari a €1.500,00. Secondo la ricostruzione dell'Amministrazione l'atto è ben motivato per aver l'ufficio esplicitato il percorso logico posto alla base del recupero in mancanza di idonea documentazione contabile ed extracontabile prodotta dal ricorrente in fase di accertamento. Evidenzia che la motivazione degli atti cosiddetti induttivi non richiede un puntuale e analitico contrasto di tutte le eccezioni opposte dal contribuente e che quando l'Amministrazione fornisce validi indizi (gravi, precisi e concordanti) l'onere della prova contraria è posta a carico del contribuente, il quale dovrà fornire giustificazioni razionali e credibili. L'atto di accertamento in rettifica della dichiarazione del contribuente per redditi d'impresa (ovvero per redditiderivanti dall'esercizio di arti e professioni, che debbano parimenti risultare da scritture contabili), deve essere motivato, sia con riferimento ai presupposti che consentono il ricorso al metodo analitico od a quello induttivo, sia alle ragioni che giustificano il calcolo in rettifica ( cfr. Cass. civ. n. 21444/2017), cosicchè la motivazione adottata non appare esaustiva. Ciò posto, non appare necessario l'esame delle ulteriori doglianze....."
Avverso la decisione ha proposto appello l'Ufficio evidenziandone l'erroneità per non aver considerato che l'accertamento si basava su elementi gravi precisi e concordanti e, “contrariamente a quanto eccepito dai giudici, la motivazione dell'atto risulta congrua ed adeguata al fine di delimitare la materia del contendere e consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. L'ufficio ha effettuato un riscontro con i dati risultanti al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria e con la documentazione prodotta dal professionista”. (…)
“se sulla base di dati comunicati all'Agenzia delle Entrate dallo stesso contribuente con le comunicazioni all'anagrafe tributaria, risulta che la parte abbia conseguito compensi per l'attività svolta e non dichiarati ai fini II.DD., IVA ed IRAP, tanto è sufficiente per accertare il maggior reddito ricadendo sulla parte l'onere di dimostrare eventualmente l'esistenza di qualche causa giustificativa di un minore compenso percepito rispetto al compenso accertato ai fini di una rideterminazione del reddito d'impresa. Onere che non è stato assolto”.
IL contribuente non si è costituito in giudizio.
All'udienza odierna, svoltasi in camera di consiglio, sentita la relatrice, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va perimetrato il thema decidendum non essendosi costituito in giudizio l'appellato.
Ed infatti, secondo un principio consolidato, ribadito anche di recente dala Suprema Corte, ( v. da ult. Ord.
Sez. 5 Num. 11594 del 3/5/2025 ), l'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992, analogamente all'art. 346 del codice di procedura civile, stabilisce un principio chiaro: le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado devono essere specificamente riproposte in appello. In caso contrario, si intendono rinunciate. Questo
“onere di riproposizione” grava sulla parte appellata e, come sottolineato dai giudici, si applica anche quando quest'ultima rimane contumace. L'assenza in giudizio non esonera dal rispetto di questa regola processuale.
Se la parte che ha sollevato una questione in primo grado non la ripropone espressamente in appello, il giudice di secondo grado non può prenderla in esame di sua iniziativa, a meno che non si tratti di una questione rilevabile d'ufficio.
Alla luce di quanto detto, stante la contumacia dell'appellato, questa Corte è tenuta ad esaminare soltanto la censura accolta dal primo giudice e relativa al difetto di motivazione dell'atto impositivo e non anche le altre eccezioni svolte nel ricorso introduttivo, ritenute assorbite dalla sentenza di primo grado e non riproste in appello stante la contumacia dell'appellato.
Vero è che, ratione temporis, non è applicabile la recente riforma dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), operata dal D.Lgs. 219/2023, attuativo della delega fiscale (L. 111/2023) e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024, il cui novellato art. 7 valorizza la centralità della motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, occorre ricordare, da un lato, che già il testo precedente alla riforma esplicitamente richiedeva che il provvedimento impositivo contenesse una motivazione secondo i criteri dell'art. 3 L.241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, e, dall'altro lato, che la riforma ha recepito i più recenti orientamenti emergenti dalla giurisprudenza, i quali hanno sempre di più valorizzato la motivazione dell'atto impositivo, rilevando la necessità che dallo stesso risultino chiaramente comprensibili le ragioni di fatto e di diritto dell'atto imositivo, al fine di delimitare l'ambito della pretesa fiscale e di mettere il contribuente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa. Di qui l'affermazione che “l'obbligo può essere assolto anche “per relationem”, cioè facendo riferimento a un altro atto, purché sia conosciuto dal contribuente ( giurisprudenza pacifica, v. da ult. Cass. ord. n. 32267/2025 ) . Il principio codificato in materia di imposte dirette (art. 42 del D.P.R. 600/1973) trova applicazione a tutti i tributi, in quanto la motivazione dell'atto impositivo rappresenta una garanzia fondamentale per il contribuente e un limite per il giudice, il quale non può sostituirsi all'Amministrazione Finanziaria, convalidando un atto sulla base di ragioni diverse da quelle originariamente addotte. ( Cass.n. 14331 del 22 maggio 2024 ).
Orbene, ritiene il Collegio di poter condividere le osservazioni del primo giudice in ordine all'insufficiente motivazione dell'atto impugnato.
Invero, ed in primo luogo, nell'atto non viene esplicitato il perché, pur avendo ritenuto l'Ufficio in sede di contraddittorio la bontà della giustificazione del contribuente in relazione alla mancata percezione del compenso per n. 8 condomini richiamati nell'elenco ai nn.13-14-31-38-40-41-43-46, non abbia poi stralciato i relativi importi dall'atto impositivo.
In secondo luogo, neppure vengo esplicitatati i motivi per cui viene individuato il reddito presuntivo attribuito per ciascun condominio in euro 1500,00 annui, senza l'acquisizione delle relative delibere condominiali, neppure vengono esplicitate le ragioni per le quali il professionista si ritiene assoggettabile all'IRAP. Né infine viene spiegato il perché viene considerato come percepito il compenso relativamente ai condomini per i quali il contribuente ha intrapreso azioni giudiziarie.
In definitiva, la sentenza di primo grado deve essere confermata. Nulla per le spese, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, nulla per le spese del grado, stante la contumacia dell'appellato.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 808/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3128/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 12/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P704488/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P704488/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P704488/2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P704488/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P704488/2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TF901P704488/2022, emesso ai IRPEF, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2016 dell'importo di € 21.501,00, oltre interessi e sanzioni. Deduceva i seguenti motivi: violazione dell'art. 43 del d.p.r. n 600 del 1973 in relazione agli artt. 67 del d.l. n 18 del 2020, 12 del d.l.gs. n 159 del 2015 e 157 del d.l. n°34 del 2020, violazione dell'art. 43 del d.p.r. n. 600 del 1973 in relazione agli artt. 67 del d.l. n. 18 del 2020, 12 del d.l.gs.
n.159 del 2015 e 157 del d.l. n.34 del 2020 per aver l'Ufficio notificato l'avviso di accertamento per l'anno
2016 in data 15/3/2023 e non entro la normale scadenza del 31/12/2022; violazione di legge (art 41 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE in combinato disposto con l'art. 6 e 7 della Legge n.212/2000); il difetto di motivazione e il non corretto svolgimento della fase del contraddittorio con particolare riferimento alla valutazione della documentazione depositata. Evidenzia che l'Ufficio, dopo aver riconosciuto in sede di contraddittorio valide le giustificazioni addotte in relazione a sei condomini per i quali era intervenuta revoca dall'incarico prima del 2016 (condomini nn. 13, 14, 31,38, 40, 41, 43 e 46),aveva, in sede di emissione dell'accertamento, deciso di procedere senza considerare le conclusioni cui era in precedenza pervenuto, solo per la mancata accettazione della proposta formulata;
aggiungeva di aver dimostrato già in fase di contraddittorio, di aver intrapreso azioni legali nei confronti dei condomini di cui ai nn. 3, 8, 18, 25, 26, 32,
33, 34 e 35 dell'elenco contenuto nell'accertamento per il recupero del proprio onorario e che quindi l'accertamento era stato emesso in violazione del principio di cassa, di cui all'art. 66 TUIR, secondo cui concorrono alla formazione del reddito i compensi dei liberi professionisti solo se effettivamente incassati nel corso dell'anno; in relazione ai condomini nn. 5, 10, 19, 24 e 42 l'Ufficio non aveva chiarito quale sarebbe la documentazione mancante o insufficiente, che in ogni caso non era stata più svolta attività sin dal 2012 per il n. 5, dal 2010 per il n. 19, dal 2013 per il n. 10, dal 1996 per il n. 24 e che per il n. 42 vi è stata la nomina del nuovo amministratore in data 06.05.2016; Illegittimo accertamento dell'Irap in capo al professionista. Contestava anche la quantificazione e determinazione del compenso, liquidato in euro
1500,00 per ciascun condominio, senza acquisizione delle delibere di nomina contenenti la precisa individuazione dello stesso e senza considerare l'eventuale anticipazione di spese, la carenza dei presupposti per l'applicabilità dell'IRAP, in considerazione dello svolgimento dell'attività con l'utilizzo di beni strumentali minimi. Deduceva il professionista inoltre l'assenza di colpa e dolo legittimanti l'applicazione delle sanzioni.
In via subordinata, chiedeva di rideterminare i redditi accertati e le relative imposte e l'annullamento dellle sanzioni applicate e/o la loro rideterminazione, applicando alla maggiore imposta accertata la percentuale del 10%.
Si costituiva l'ufficio che ribadiva la legittimità del suo operato.
La Corte adita accoglieva il ricorso con la seguente motivazione: “Ritiene la Corte che la motivazione dell'atto di impugnato non sia esaustiva. Non si comprende la ragione per la quale l'Amministrazione, dopo aver riconosciuto nel corpo dell'atto che in seguito ad un'analisi dettagliata di quanto trasmesso dal contribuente è emerso che per n. 8 condomini richiamati nell'elenco ai nn.13-14-31-38-40-41-43-46 è intervenuta una revoca per l'anno sottoposto a controllo, ricomprenda tali condomini fra quelli per i quali procede a recupero del reddito, nè come si perviene all'individuazione del reddito presuntivo attribuito per ciascun condominio in euro 1500,00 annui e le ragioni per le quali il professionista si ritiene assoggettabile all'IRAP. Appare in particolare del tutto arbitraria la rideterminazione da parte dell'ufficio di un compenso prudenziale annuo per ciascun condominio pari a €1.500,00. Secondo la ricostruzione dell'Amministrazione l'atto è ben motivato per aver l'ufficio esplicitato il percorso logico posto alla base del recupero in mancanza di idonea documentazione contabile ed extracontabile prodotta dal ricorrente in fase di accertamento. Evidenzia che la motivazione degli atti cosiddetti induttivi non richiede un puntuale e analitico contrasto di tutte le eccezioni opposte dal contribuente e che quando l'Amministrazione fornisce validi indizi (gravi, precisi e concordanti) l'onere della prova contraria è posta a carico del contribuente, il quale dovrà fornire giustificazioni razionali e credibili. L'atto di accertamento in rettifica della dichiarazione del contribuente per redditi d'impresa (ovvero per redditiderivanti dall'esercizio di arti e professioni, che debbano parimenti risultare da scritture contabili), deve essere motivato, sia con riferimento ai presupposti che consentono il ricorso al metodo analitico od a quello induttivo, sia alle ragioni che giustificano il calcolo in rettifica ( cfr. Cass. civ. n. 21444/2017), cosicchè la motivazione adottata non appare esaustiva. Ciò posto, non appare necessario l'esame delle ulteriori doglianze....."
Avverso la decisione ha proposto appello l'Ufficio evidenziandone l'erroneità per non aver considerato che l'accertamento si basava su elementi gravi precisi e concordanti e, “contrariamente a quanto eccepito dai giudici, la motivazione dell'atto risulta congrua ed adeguata al fine di delimitare la materia del contendere e consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. L'ufficio ha effettuato un riscontro con i dati risultanti al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria e con la documentazione prodotta dal professionista”. (…)
“se sulla base di dati comunicati all'Agenzia delle Entrate dallo stesso contribuente con le comunicazioni all'anagrafe tributaria, risulta che la parte abbia conseguito compensi per l'attività svolta e non dichiarati ai fini II.DD., IVA ed IRAP, tanto è sufficiente per accertare il maggior reddito ricadendo sulla parte l'onere di dimostrare eventualmente l'esistenza di qualche causa giustificativa di un minore compenso percepito rispetto al compenso accertato ai fini di una rideterminazione del reddito d'impresa. Onere che non è stato assolto”.
IL contribuente non si è costituito in giudizio.
All'udienza odierna, svoltasi in camera di consiglio, sentita la relatrice, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va perimetrato il thema decidendum non essendosi costituito in giudizio l'appellato.
Ed infatti, secondo un principio consolidato, ribadito anche di recente dala Suprema Corte, ( v. da ult. Ord.
Sez. 5 Num. 11594 del 3/5/2025 ), l'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992, analogamente all'art. 346 del codice di procedura civile, stabilisce un principio chiaro: le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado devono essere specificamente riproposte in appello. In caso contrario, si intendono rinunciate. Questo
“onere di riproposizione” grava sulla parte appellata e, come sottolineato dai giudici, si applica anche quando quest'ultima rimane contumace. L'assenza in giudizio non esonera dal rispetto di questa regola processuale.
Se la parte che ha sollevato una questione in primo grado non la ripropone espressamente in appello, il giudice di secondo grado non può prenderla in esame di sua iniziativa, a meno che non si tratti di una questione rilevabile d'ufficio.
Alla luce di quanto detto, stante la contumacia dell'appellato, questa Corte è tenuta ad esaminare soltanto la censura accolta dal primo giudice e relativa al difetto di motivazione dell'atto impositivo e non anche le altre eccezioni svolte nel ricorso introduttivo, ritenute assorbite dalla sentenza di primo grado e non riproste in appello stante la contumacia dell'appellato.
Vero è che, ratione temporis, non è applicabile la recente riforma dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), operata dal D.Lgs. 219/2023, attuativo della delega fiscale (L. 111/2023) e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024, il cui novellato art. 7 valorizza la centralità della motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, occorre ricordare, da un lato, che già il testo precedente alla riforma esplicitamente richiedeva che il provvedimento impositivo contenesse una motivazione secondo i criteri dell'art. 3 L.241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, e, dall'altro lato, che la riforma ha recepito i più recenti orientamenti emergenti dalla giurisprudenza, i quali hanno sempre di più valorizzato la motivazione dell'atto impositivo, rilevando la necessità che dallo stesso risultino chiaramente comprensibili le ragioni di fatto e di diritto dell'atto imositivo, al fine di delimitare l'ambito della pretesa fiscale e di mettere il contribuente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa. Di qui l'affermazione che “l'obbligo può essere assolto anche “per relationem”, cioè facendo riferimento a un altro atto, purché sia conosciuto dal contribuente ( giurisprudenza pacifica, v. da ult. Cass. ord. n. 32267/2025 ) . Il principio codificato in materia di imposte dirette (art. 42 del D.P.R. 600/1973) trova applicazione a tutti i tributi, in quanto la motivazione dell'atto impositivo rappresenta una garanzia fondamentale per il contribuente e un limite per il giudice, il quale non può sostituirsi all'Amministrazione Finanziaria, convalidando un atto sulla base di ragioni diverse da quelle originariamente addotte. ( Cass.n. 14331 del 22 maggio 2024 ).
Orbene, ritiene il Collegio di poter condividere le osservazioni del primo giudice in ordine all'insufficiente motivazione dell'atto impugnato.
Invero, ed in primo luogo, nell'atto non viene esplicitato il perché, pur avendo ritenuto l'Ufficio in sede di contraddittorio la bontà della giustificazione del contribuente in relazione alla mancata percezione del compenso per n. 8 condomini richiamati nell'elenco ai nn.13-14-31-38-40-41-43-46, non abbia poi stralciato i relativi importi dall'atto impositivo.
In secondo luogo, neppure vengo esplicitatati i motivi per cui viene individuato il reddito presuntivo attribuito per ciascun condominio in euro 1500,00 annui, senza l'acquisizione delle relative delibere condominiali, neppure vengono esplicitate le ragioni per le quali il professionista si ritiene assoggettabile all'IRAP. Né infine viene spiegato il perché viene considerato come percepito il compenso relativamente ai condomini per i quali il contribuente ha intrapreso azioni giudiziarie.
In definitiva, la sentenza di primo grado deve essere confermata. Nulla per le spese, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, nulla per le spese del grado, stante la contumacia dell'appellato.