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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4991 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18183/2024
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 31/03/2025, innanzi al giudice Alberto Cianfarini in trattazione scritta chiamata la causa 18183/2024, sono comparsi:
- per la parte attrice;
Parte_1
Il Giudice invita la parte alla discussione della lite.
Il procuratore si riporta a tutti i propri scritti, alle note depositate in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone deposito al sistema Consolle.
Il Giudice
Alberto Cianfarini
pagina 1 di 8 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Cianfarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18183/2024 promossa da:
C.F , titolare dell'omonima Parte_2 CodiceFiscale_1 impresa individuale rappresentato e difeso dall'Avv. (Codice Fiscale Parte_1
– Pec Pec CodiceFiscale_2 Email_1
Email_1
ricorrente contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. PEC P.IVA_1
, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, alla Email_2
via dei Portoghesi n. 12 resistente
Fatto e Diritto
Il signor premetteva di essere un produttore di latte ovino e Parte_2
proprietario di un gregge di ovini da latte, codice asl 018RM036. L'azienda è sita in pagina 2 di 8 Comune di CAPENA (RM), loc. Scorano. Egli è in possesso, del codice “di pascolo attivato nel cratere degli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Le Istruzioni operative prot. ORPUM 19735 n. 9 del 06 marzo 2017 Agea Organismo pagatore, alla pagina 3 nel capitolo “Domanda di Aiuto Produttori colpiti dal SISMA campagna 2017” prevedevano: “che gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), troveranno la domanda precompilata, con i dati scaricati dalla BDN di Teramo per la presentazione della stessa suo tramite”.
Non avendo il Signor trovata precaricata a sistema la domanda di aiuto ed _2
essendo impossibilitato al caricamento manuale, il CAA Nazionale, con e-mail datate
31 luglio 2018 segnalava ad ed al SIN l'anomalia riguardante il signor P_ _2
; lo scambio mail proseguiva nei giorni seguenti fino alla scadenza (08 agosto
[...]
2018), allorché lo stesso produttore si recava presso , Parte_2 P_ conferendo con l'incaricato Dott. , come s'evince dalla mail dell'08 Persona_1 agosto 2018 ore 10,50, con la quale quest'ultimo segnalava all' ed al SIN P_
l'anomalia che penalizzava il signor , impedendogli la presentazione Parte_2
della domanda, cui aveva diritto, essendo egli in possesso di tutti i requisiti e in presenza di tutte le condizioni previsti dalla normativa vigente.
Tale situazione non mutava fino alla scadenza del nuovo termine (08.08.2018) impedendo, la presentazione della domanda, pur ricorrendo tutti i presupposti ed i requisiti di legge, come s'evince chiaramente dallo scambio di 8 e-mail avutosi nel periodo 31.07.2018 - 08.08.2018.
lamenta di non essere riuscito ad accedere all'“aiuto eccezionale” Parte_2
previsto per i produttori di latte ovino e gli allevatori di settori zootecnici, ex articolo
21 del D.I. 17.10.2016 n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 15.12.2016 n.
229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché del D.I. 09.02.2017 n. 8, recanti nuovi interventi in favore delle
pagina 3 di 8 popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 >> e dai decreti legge:
01/03/2017 n. 940; 18.04.2017 n. 2292 e 16.02.2018 n. 1031.
L'esclusione dell'imprenditore – secondo il ricorrente – andava Parte_2 addebitata all' ”, “Organismo pagatore – Controparte_1
Ufficio ”. Vane erano risultate le richieste inoltrate dal Sig. ad CP_2 _2
Il ricorrente aveva inviato una diffida a mezzo PEC in data 22.02.2022. P_
Con PEC dell'08.04.2022 sollecitava un riscontro ad ed al . P_ CP_3 P_
rispondeva solo in data 28.04.2022. Con PEC del 15.06.2022 il sig. replicava _2
eccependo quanto segue:
“i dati asseritamente non comunicati, erano (e sono tutti) presenti nella Banca Dati
Nazionale zootecnica (BDN) tenuta dall'Istituto zooprofilattico Abruzzo e Molise per tutti gli allevamenti Italiani;
lo spostamento degli animali in transumanza viene tracciato nei sistemi informativi della medesima banca dati, riportando i dati inerenti il patrimonio zootecnico, le date di arrivo e partenza del luogo di transumanza nonché
l'attribuzione di un codice ASL di pascolo;
la medesima banca dati contiene la totalità dei capi presenti in allevamento”.
In ogni caso, l'eventuale mancanza di uno o più dati, pacificamente già nella disponibilità della PA, non poteva essere legittimamente considerato quale impedimento ostativo all'inserimento della domanda nel portale.
A fronte della segnalazione dell'interessato e del CAA, l'Ente avrebbe dovuto farsi parte diligente nel segnalare eventuali anomalie e, soprattutto, avvisare l'interessato collaborando attivamente alla risoluzione della problematica.
Prima della scadenza dei termini sia il CAA, sia il produttore (sig. ) Parte_2 avevano segnalato tale anomalia all' che era rimasta inerte: non aveva assunto P_
alcuna iniziativa volta a tutelare gli interessi del richiedente, di fatto non consentendo l'inserimento della domanda, che in base alla normativa era un onere che incombeva pagina 4 di 8 su dovendo l'ENTE precompilare l'istanza con tutti i dati che erano già in P_
possesso della P.A.
Con PEC del 26.07.2022 il sig. sollecitava il riscontro ad ed al _2 P_
, senza ricevere più risposta. La richiesta di accesso agli atti era rimasta CP_3
inevasa (avanzata con PEC del 15.06.2022).
Dalla condotta di secondo il ricorrente erano derivati danni. La mancata P_
fruizione dei contributi spettanti in conformità al DM 940/2017 e ss. mm. e ii. per il settore ovi caprino così come riportato nella Parte II, articolo 5, comma B) e articolo 6 comma 4) e comma 5). Il tutto oltre interessi da calcolarsi al tasso moratorio commerciale ex L. 231/2002 ovvero, in via gradata al tasso di interesse dei titoli di stato.
Le somme spettanti al sig. e non fruite per fatto e responsabilità esclusiva di _2
, determinate in base al DM 940/2017 art 6 comma 5 erano pari a: consistenza P_
al 31 luglio 2016 di capi superiori a sei mesi n.
2.630 x 60 euro/capo = euro
157.800,00.
Sussistevano danni economici dei quali doveva rispondere , la cui P_
responsabilità emergeva dalla corrispondenza telematica.
La mancata disponibilità degli importi corrispondenti all'aiuto negato aveva comportato per l'azienda del Sig. vari danni elencati nel ricorso. _2
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 per l'effetto, condannarla a risarcire al sig. tutti i danni diretti e indiretti, Parte_2
patiti e patiendi, quale conseguenza della mancata fruizione dell'aiuto straordinario, da liquidarsi almeno nella misura corrispondente all'aiuto spettante, pari ad euro
157.800,00 oltre interessi, e salvo diversa maggiore quantificazione nella misura che verrà accertata.
pagina 5 di 8 Si costituiva e replicava affermando che il danno non era provato. Chiedeva il P_
rigetto. Il giudice fissava udienza al 31.3.2025 e la parte ricorrente concludeva come da verbale ai fini della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dal processo che non riuscì ad accedere all'“aiuto eccezionale” Parte_2
previsto per i produttori di latte ovino e gli allevatori di settori zootecnici. Parte ricorrente lamenta la difficoltà nella presentazione della corretta domanda e l'intervenuta decadenza nella presentazione dell'istanza; riconduce la difficoltà alla responsabilità di . P_
Tuttavia, non si riscontrano prove della responsabilità ricadenti nella pubblica amministrazione per non essere il ricorrente riuscito nel deposito dell'istanza in forma corretta. Come testualmente osservato dalla difesa erariale, il D.M. 940 del 01 marzo
2017 aveva previsto una serie di misure eccezionali, distinguendo tra aiuti destinati alle aziende ubicate su tutto il territorio nazionale e aiuti destinati alle aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Con le istruzioni operative n. 9 del 2017, aveva fornito indicazioni sulle P_
modalità di presentazione delle domande In particolare, al punto 3 si legge: “La presentazione delle domande avverrà in modo precompilato utilizzando, sia le informazioni già presenti nella Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute, che quelle del Fascicolo Aziendale utilizzando l'apposita funzionalità pubblicata nel
SIAN”.
Successivamente era stato emanato il D.M. 6 febbraio 2017, n.1031, modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
1° marzo 2017 n, 940; alle norme sopra indicate facevano seguito le istruzioni operative n. 10 del 201 recanti indicazioni alla liquidazione delle somme residue.
pagina 6 di 8 Nella prima fase di pagamento, il signor non aveva trovato la domanda Parte_2
precompilata, secondo quanto predisposto dalle istruzioni operative, poiché
l'allevamento non era ricompreso fra i Comuni presenti nel cratere del sisma così delimitato da apposita disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguito di chiarimenti interpretativi forniti dal Mipaaf, il Direttore dell'Ufficio di P_
aveva predisposto la riapertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto in favore delle aziende, il cui allevamento, seppur si trovasse al di fuori del cratere del sisma, operava nelle attività di pascolamento presso un pascolo ubicato all'interno del cratere del sisma (Agea Orpum.42550 del 18.05.201).
La nota succitata chiedeva alle Regioni interessate di comunicare ad entro il P_
30/05/2018 l'elenco delle aziende interessate e, quindi, rientrati nella predetta tipologia, per i successivi adempimenti.
L'attore, pur potendo beneficiare in astratto della misura, poiché rientrante nella categoria indicata, non aveva adempiuto correttamente alla procedura ivi indicata;
l'istanza, andava infatti presentata agli Uffici regionali competenti, e non all'Amministrazione oggi convenuta. riferisce di aver più volte interloquito con il sig. ed illustrando le P_ Parte_2
ragioni sottese al mancato pagamento (nota 0034724 del 28/04/2022).
riconosce che il sig. avrebbe avuto titolo per beneficiare della misura di P_ _2
aiuto; tuttavia non è stata provata una responsabilità di nella errata\inesatta P_
compilazione della domanda di aiuto. Il ricorrente lamenta che non avesse P_
tenuto un comportamento leale e corretto verso il Sig. né in pendenza del _2
termine per la presentazione della domanda, né successivamente;
tuttavia non si comprende in cosa materialmente sia consistito questo comportamento scorretto.
aveva risposto con la nota del 28.04.2022 la quale non dimostra affatto una P_
responsabilità della P.A. In essa si legge: “
pagina 7 di 8 La posizione dell'Azienda del Sig. sarebbe potuta rientrare nella Parte_2 casistica poc'anzi illustrata;
si evidenzia, però, al riguardo, che l'iter seguito dall' e dal CAA è risultato difforme da quello previsto, in quanto l'istanza Pt_3 doveva essere indirizzata agli Uffici Regionali competenti e non all' P_
Si segnala, da ultimo che, dalla documentazione fornita non è data alcuna evidenza del codice pascolo utilizzato, del numero di animali e del periodo di pascolamento, elementi indispensabili alla definizione dell'ammissibilità all'aiuto”.
Quindi, anche dagli allegati depositati dall'attore, non emerge una responsabilità della
P.A. la quale avrebbe dovuto essere dimostrata dal ricorrente.
La domanda è quindi rigettata.
Le spese di lite sono compensate in relazione alla particolarità della vicenda che vede un soggetto potenzialmente destinatario di risorse pubbliche il quale, tuttavia, non riesce a presentare la domanda corretta a causa di disguidi burocratici causati certamente dalla complessità delle informazioni da riportare nel modello e della sua finale destinazione ma non, piuttosto, nella colpa della parte resistente
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) rigetta la domanda del ricorrente,
B) compensa le spese di lite.
Roma, 1 aprile 2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 31/03/2025, innanzi al giudice Alberto Cianfarini in trattazione scritta chiamata la causa 18183/2024, sono comparsi:
- per la parte attrice;
Parte_1
Il Giudice invita la parte alla discussione della lite.
Il procuratore si riporta a tutti i propri scritti, alle note depositate in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone deposito al sistema Consolle.
Il Giudice
Alberto Cianfarini
pagina 1 di 8 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Cianfarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18183/2024 promossa da:
C.F , titolare dell'omonima Parte_2 CodiceFiscale_1 impresa individuale rappresentato e difeso dall'Avv. (Codice Fiscale Parte_1
– Pec Pec CodiceFiscale_2 Email_1
Email_1
ricorrente contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. PEC P.IVA_1
, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, alla Email_2
via dei Portoghesi n. 12 resistente
Fatto e Diritto
Il signor premetteva di essere un produttore di latte ovino e Parte_2
proprietario di un gregge di ovini da latte, codice asl 018RM036. L'azienda è sita in pagina 2 di 8 Comune di CAPENA (RM), loc. Scorano. Egli è in possesso, del codice “di pascolo attivato nel cratere degli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Le Istruzioni operative prot. ORPUM 19735 n. 9 del 06 marzo 2017 Agea Organismo pagatore, alla pagina 3 nel capitolo “Domanda di Aiuto Produttori colpiti dal SISMA campagna 2017” prevedevano: “che gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), troveranno la domanda precompilata, con i dati scaricati dalla BDN di Teramo per la presentazione della stessa suo tramite”.
Non avendo il Signor trovata precaricata a sistema la domanda di aiuto ed _2
essendo impossibilitato al caricamento manuale, il CAA Nazionale, con e-mail datate
31 luglio 2018 segnalava ad ed al SIN l'anomalia riguardante il signor P_ _2
; lo scambio mail proseguiva nei giorni seguenti fino alla scadenza (08 agosto
[...]
2018), allorché lo stesso produttore si recava presso , Parte_2 P_ conferendo con l'incaricato Dott. , come s'evince dalla mail dell'08 Persona_1 agosto 2018 ore 10,50, con la quale quest'ultimo segnalava all' ed al SIN P_
l'anomalia che penalizzava il signor , impedendogli la presentazione Parte_2
della domanda, cui aveva diritto, essendo egli in possesso di tutti i requisiti e in presenza di tutte le condizioni previsti dalla normativa vigente.
Tale situazione non mutava fino alla scadenza del nuovo termine (08.08.2018) impedendo, la presentazione della domanda, pur ricorrendo tutti i presupposti ed i requisiti di legge, come s'evince chiaramente dallo scambio di 8 e-mail avutosi nel periodo 31.07.2018 - 08.08.2018.
lamenta di non essere riuscito ad accedere all'“aiuto eccezionale” Parte_2
previsto per i produttori di latte ovino e gli allevatori di settori zootecnici, ex articolo
21 del D.I. 17.10.2016 n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 15.12.2016 n.
229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché del D.I. 09.02.2017 n. 8, recanti nuovi interventi in favore delle
pagina 3 di 8 popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 >> e dai decreti legge:
01/03/2017 n. 940; 18.04.2017 n. 2292 e 16.02.2018 n. 1031.
L'esclusione dell'imprenditore – secondo il ricorrente – andava Parte_2 addebitata all' ”, “Organismo pagatore – Controparte_1
Ufficio ”. Vane erano risultate le richieste inoltrate dal Sig. ad CP_2 _2
Il ricorrente aveva inviato una diffida a mezzo PEC in data 22.02.2022. P_
Con PEC dell'08.04.2022 sollecitava un riscontro ad ed al . P_ CP_3 P_
rispondeva solo in data 28.04.2022. Con PEC del 15.06.2022 il sig. replicava _2
eccependo quanto segue:
“i dati asseritamente non comunicati, erano (e sono tutti) presenti nella Banca Dati
Nazionale zootecnica (BDN) tenuta dall'Istituto zooprofilattico Abruzzo e Molise per tutti gli allevamenti Italiani;
lo spostamento degli animali in transumanza viene tracciato nei sistemi informativi della medesima banca dati, riportando i dati inerenti il patrimonio zootecnico, le date di arrivo e partenza del luogo di transumanza nonché
l'attribuzione di un codice ASL di pascolo;
la medesima banca dati contiene la totalità dei capi presenti in allevamento”.
In ogni caso, l'eventuale mancanza di uno o più dati, pacificamente già nella disponibilità della PA, non poteva essere legittimamente considerato quale impedimento ostativo all'inserimento della domanda nel portale.
A fronte della segnalazione dell'interessato e del CAA, l'Ente avrebbe dovuto farsi parte diligente nel segnalare eventuali anomalie e, soprattutto, avvisare l'interessato collaborando attivamente alla risoluzione della problematica.
Prima della scadenza dei termini sia il CAA, sia il produttore (sig. ) Parte_2 avevano segnalato tale anomalia all' che era rimasta inerte: non aveva assunto P_
alcuna iniziativa volta a tutelare gli interessi del richiedente, di fatto non consentendo l'inserimento della domanda, che in base alla normativa era un onere che incombeva pagina 4 di 8 su dovendo l'ENTE precompilare l'istanza con tutti i dati che erano già in P_
possesso della P.A.
Con PEC del 26.07.2022 il sig. sollecitava il riscontro ad ed al _2 P_
, senza ricevere più risposta. La richiesta di accesso agli atti era rimasta CP_3
inevasa (avanzata con PEC del 15.06.2022).
Dalla condotta di secondo il ricorrente erano derivati danni. La mancata P_
fruizione dei contributi spettanti in conformità al DM 940/2017 e ss. mm. e ii. per il settore ovi caprino così come riportato nella Parte II, articolo 5, comma B) e articolo 6 comma 4) e comma 5). Il tutto oltre interessi da calcolarsi al tasso moratorio commerciale ex L. 231/2002 ovvero, in via gradata al tasso di interesse dei titoli di stato.
Le somme spettanti al sig. e non fruite per fatto e responsabilità esclusiva di _2
, determinate in base al DM 940/2017 art 6 comma 5 erano pari a: consistenza P_
al 31 luglio 2016 di capi superiori a sei mesi n.
2.630 x 60 euro/capo = euro
157.800,00.
Sussistevano danni economici dei quali doveva rispondere , la cui P_
responsabilità emergeva dalla corrispondenza telematica.
La mancata disponibilità degli importi corrispondenti all'aiuto negato aveva comportato per l'azienda del Sig. vari danni elencati nel ricorso. _2
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 per l'effetto, condannarla a risarcire al sig. tutti i danni diretti e indiretti, Parte_2
patiti e patiendi, quale conseguenza della mancata fruizione dell'aiuto straordinario, da liquidarsi almeno nella misura corrispondente all'aiuto spettante, pari ad euro
157.800,00 oltre interessi, e salvo diversa maggiore quantificazione nella misura che verrà accertata.
pagina 5 di 8 Si costituiva e replicava affermando che il danno non era provato. Chiedeva il P_
rigetto. Il giudice fissava udienza al 31.3.2025 e la parte ricorrente concludeva come da verbale ai fini della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dal processo che non riuscì ad accedere all'“aiuto eccezionale” Parte_2
previsto per i produttori di latte ovino e gli allevatori di settori zootecnici. Parte ricorrente lamenta la difficoltà nella presentazione della corretta domanda e l'intervenuta decadenza nella presentazione dell'istanza; riconduce la difficoltà alla responsabilità di . P_
Tuttavia, non si riscontrano prove della responsabilità ricadenti nella pubblica amministrazione per non essere il ricorrente riuscito nel deposito dell'istanza in forma corretta. Come testualmente osservato dalla difesa erariale, il D.M. 940 del 01 marzo
2017 aveva previsto una serie di misure eccezionali, distinguendo tra aiuti destinati alle aziende ubicate su tutto il territorio nazionale e aiuti destinati alle aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Con le istruzioni operative n. 9 del 2017, aveva fornito indicazioni sulle P_
modalità di presentazione delle domande In particolare, al punto 3 si legge: “La presentazione delle domande avverrà in modo precompilato utilizzando, sia le informazioni già presenti nella Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute, che quelle del Fascicolo Aziendale utilizzando l'apposita funzionalità pubblicata nel
SIAN”.
Successivamente era stato emanato il D.M. 6 febbraio 2017, n.1031, modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
1° marzo 2017 n, 940; alle norme sopra indicate facevano seguito le istruzioni operative n. 10 del 201 recanti indicazioni alla liquidazione delle somme residue.
pagina 6 di 8 Nella prima fase di pagamento, il signor non aveva trovato la domanda Parte_2
precompilata, secondo quanto predisposto dalle istruzioni operative, poiché
l'allevamento non era ricompreso fra i Comuni presenti nel cratere del sisma così delimitato da apposita disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguito di chiarimenti interpretativi forniti dal Mipaaf, il Direttore dell'Ufficio di P_
aveva predisposto la riapertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto in favore delle aziende, il cui allevamento, seppur si trovasse al di fuori del cratere del sisma, operava nelle attività di pascolamento presso un pascolo ubicato all'interno del cratere del sisma (Agea Orpum.42550 del 18.05.201).
La nota succitata chiedeva alle Regioni interessate di comunicare ad entro il P_
30/05/2018 l'elenco delle aziende interessate e, quindi, rientrati nella predetta tipologia, per i successivi adempimenti.
L'attore, pur potendo beneficiare in astratto della misura, poiché rientrante nella categoria indicata, non aveva adempiuto correttamente alla procedura ivi indicata;
l'istanza, andava infatti presentata agli Uffici regionali competenti, e non all'Amministrazione oggi convenuta. riferisce di aver più volte interloquito con il sig. ed illustrando le P_ Parte_2
ragioni sottese al mancato pagamento (nota 0034724 del 28/04/2022).
riconosce che il sig. avrebbe avuto titolo per beneficiare della misura di P_ _2
aiuto; tuttavia non è stata provata una responsabilità di nella errata\inesatta P_
compilazione della domanda di aiuto. Il ricorrente lamenta che non avesse P_
tenuto un comportamento leale e corretto verso il Sig. né in pendenza del _2
termine per la presentazione della domanda, né successivamente;
tuttavia non si comprende in cosa materialmente sia consistito questo comportamento scorretto.
aveva risposto con la nota del 28.04.2022 la quale non dimostra affatto una P_
responsabilità della P.A. In essa si legge: “
pagina 7 di 8 La posizione dell'Azienda del Sig. sarebbe potuta rientrare nella Parte_2 casistica poc'anzi illustrata;
si evidenzia, però, al riguardo, che l'iter seguito dall' e dal CAA è risultato difforme da quello previsto, in quanto l'istanza Pt_3 doveva essere indirizzata agli Uffici Regionali competenti e non all' P_
Si segnala, da ultimo che, dalla documentazione fornita non è data alcuna evidenza del codice pascolo utilizzato, del numero di animali e del periodo di pascolamento, elementi indispensabili alla definizione dell'ammissibilità all'aiuto”.
Quindi, anche dagli allegati depositati dall'attore, non emerge una responsabilità della
P.A. la quale avrebbe dovuto essere dimostrata dal ricorrente.
La domanda è quindi rigettata.
Le spese di lite sono compensate in relazione alla particolarità della vicenda che vede un soggetto potenzialmente destinatario di risorse pubbliche il quale, tuttavia, non riesce a presentare la domanda corretta a causa di disguidi burocratici causati certamente dalla complessità delle informazioni da riportare nel modello e della sua finale destinazione ma non, piuttosto, nella colpa della parte resistente
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) rigetta la domanda del ricorrente,
B) compensa le spese di lite.
Roma, 1 aprile 2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
pagina 8 di 8