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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/10/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. HE RU Presidente dott.ssa NA Lo VA Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 685/2025 promossa da:
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANTOCI FABRIZIO ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. D'ALEO MARIA PATRIZIA resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza dell'8.1'.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/05/2025 , parte ricorrente deduceva di aver contratto in data 08/09/2019 matrimonio in CE , con la parte resistente ed avanzava domanda di scioglimento, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , contestando le avverse Controparte_1
deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza di trattazione, all'esito del libero interrogatorio del ricorrente, il giudice istruttore formulava la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
“Propone preliminarmente alle parti di definire consensualmente la lite, in difetto di acquisizione di ulteriori allegazioni documentali, per vero risultando incompleta la documentazione contabile, la definizione immediata del procedimento di divorzio
- O con la riduzione dell'assegno ad € 100 mensili
- O con la corresponsione di una somma di € 5000 con mera finalità conciliativa”.
Il ricorrente dichiarava di accettare “€ 5000,00, al massimo € 6000 ma in due soluzioni a 60 gg e 120”; la signora dichiarava: “avrei bisogno di
€7000, ma solo per amore di pace accetto € 6000”.
I difensori pertanto concludevano congiuntamente per la pronuncia di scioglimento e per la corresponsione entro il 9.12.25 della somma di
€3000,00 ed entro il 9.2.26 di ulteriori € 3000,00 a mera finalità conciliativa senza riconoscimento delle reciproche pretese e con revoca dell'assegno in atto solo da dicembre, residuando solo quello di novembre per mera finalità conciliativa
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla comparizione delle medesime nel procedimento per separazione e dell'assetto condiviso tra le parti, che deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, considerato il richiamato accordo, vanno compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto in Parte_1 Controparte_1
data 08/09/2019 , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CE , nel medesimo anno, al n. 12, Parte I, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa richiamata in parte motiva e specificata nelle conclusioni della difesa.
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 08/10/2025
Il Giudice rel.
NA Lo VA
Il Presidente
HE RU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. HE RU Presidente dott.ssa NA Lo VA Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 685/2025 promossa da:
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANTOCI FABRIZIO ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. D'ALEO MARIA PATRIZIA resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza dell'8.1'.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/05/2025 , parte ricorrente deduceva di aver contratto in data 08/09/2019 matrimonio in CE , con la parte resistente ed avanzava domanda di scioglimento, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , contestando le avverse Controparte_1
deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza di trattazione, all'esito del libero interrogatorio del ricorrente, il giudice istruttore formulava la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
“Propone preliminarmente alle parti di definire consensualmente la lite, in difetto di acquisizione di ulteriori allegazioni documentali, per vero risultando incompleta la documentazione contabile, la definizione immediata del procedimento di divorzio
- O con la riduzione dell'assegno ad € 100 mensili
- O con la corresponsione di una somma di € 5000 con mera finalità conciliativa”.
Il ricorrente dichiarava di accettare “€ 5000,00, al massimo € 6000 ma in due soluzioni a 60 gg e 120”; la signora dichiarava: “avrei bisogno di
€7000, ma solo per amore di pace accetto € 6000”.
I difensori pertanto concludevano congiuntamente per la pronuncia di scioglimento e per la corresponsione entro il 9.12.25 della somma di
€3000,00 ed entro il 9.2.26 di ulteriori € 3000,00 a mera finalità conciliativa senza riconoscimento delle reciproche pretese e con revoca dell'assegno in atto solo da dicembre, residuando solo quello di novembre per mera finalità conciliativa
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla comparizione delle medesime nel procedimento per separazione e dell'assetto condiviso tra le parti, che deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, considerato il richiamato accordo, vanno compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto in Parte_1 Controparte_1
data 08/09/2019 , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CE , nel medesimo anno, al n. 12, Parte I, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa richiamata in parte motiva e specificata nelle conclusioni della difesa.
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 08/10/2025
Il Giudice rel.
NA Lo VA
Il Presidente
HE RU