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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16871/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16871/2014 avente ad oggetto “opposizione avverso intimazione di pagamento ex art. 50 dpr 602 del 1973”
promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. alla VIA UGO FOSCOLO N.19 70043 MONOPOLI (BA); rappres.
e dif. dall'Avv. DIPALMA FILIPPO (C.F. ) ATTRICE C.F._1
contro
(già e già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domicil. alla VIA ABBRESCIA N.64 70100 BARI (BA); rappres. e dif. dall'Avv. IVANA CARSO (C.F. ) CONVENUTA C.F._2
1 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc fissata per il 20.05.2025.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2014, la ha adito il Tribunale Parte_1
di Bari proponendo opposizione avverso le intimazioni di pagamento notificatele in data
09.10.2014 dalla con cui le era stato intimato di pagare entro cinque Controparte_2
giorni l'importo complessivo di euro 2.890.332,34, comprensivo di interessi, e accessori, indicate con i numeri 01420149022805050 - 01420149022806363 - 01420149022803939
- 01420149022805151 - 01420149022804747 - 01420149022804545 -
01420149022804444 - 01420149022803838- 01420149022803737 - 01420149022804242
- 01420149022804343 - 01420149022804848 - 01420149022805252 -
01420149022804949 - 01420149022804141 - 01420149022804646 –
01420149022804040.
La società opponente ha chiesto di dichiarare, in via principale, la nullità e/o illegittimità delle intimazioni di pagamento opposte e di ogni atto prodromico e successivo;
in via subordinata, rideterminare l'esatto dare / avere delle somme dovute dalla società attrice alla società convenuta, epurate da quanto già versato;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A fondamento dell'azione, la società attrice ha dedotto che le intimazioni opposte erano prive dei requisiti formali richiesti dalla legge e, in particolare:
a) dell'indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso in opposizione e del termine per ricorrere, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del
2000;
b) dell'allegazione degli atti prodromici, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e
2 dell'art. 7 della Legge n. 212/2000;
c) dell'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Ha, altresì, dedotto che il concessionario aveva accettato la richiesta di rateazione delle cartelle nn. 01420080066717039 - 01420080077639582 - 01420090001194070 -
01420090006856457 - 01420090008449282 - 01420090017905867 -
01420090019013779 - 01420090069446871 - 01420090096098449 -
01420100027141558 – 01420100093234133; di aver versato la somma complessiva di euro 243.404,25 per sorte capitale, compensi ed interessi e che Equitalia ETR s.p.a., nelle intimazioni impugnate, aveva duplicato gli importi in quanto aveva richiesto per intero l'importo delle cartelle oggetto di rateizzazione, senza tener conto degli importi già conseguiti e versati dal contribuente.
Si è costituita che ha eccepito il difetto di giurisdizione per i crediti Controparte_2
tributari e il difetto di competenza funzionale del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro per i crediti di natura previdenziale. Ha, poi, chiesto il rigetto dei motivi di opposizione perché infondati.
Disposta ed espletata ctu, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del
20.5.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) DIFETTO DI GIURISDIZIONE
Parte attrice ha proposto opposizione avverso le intimazioni di pagamento, indicate specificamente nel paragrafo n. 1 che precede, alla stessa notificate dalla società concessionaria del servizio di riscossione ai sensi dell'art. 50 del dpr n. 602 del 1973.
3 Com'è pacifico tra le parti, alcune di queste si riferiscono a crediti tributari, altre a crediti previdenziali e altre ancora a sanzioni amministrative ex lege n 689 del 1981.
In ordine alle intimazioni relative a crediti previdenziali, in comparsa di Controparte_2
costituzione ha eccepito il difetto di competenza funzionale del tribunale ordinario in favore del giudice del lavoro, eccezione abbandonata in corso di causa.
La società convenuta ha, invece, insistito nell'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione con riguardo alle intimazioni di pagamento, relative a crediti tributari, nn:
01420149022805151-000 IRES - IVA
IRES - IVA PartitaIVA_3
IRAP – IVA - IRES PartitaIVA_4
01420149022804444-000 IRAP – IVA – IRES
01420149022804848-000 IVA - IRES
01420149022805252-000 IRAP – IVA – IRES
01420149022804949-000 IVA
01420149022804646-000 IRPEF
01420149022804040-000 IRAP – IVA – IRES
L'eccezione è fondata.
L'intimazione di pagamento è un atto che precede l'esecuzione forzata, avendo la funzione di preannunciare l'avvio della riscossione coattiva in caso di mancato adempimento. Non
è, pertanto, un atto dell'esecuzione, ma un atto prodromico ad essa (Cass., 2022, n 12832).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la giurisdizione del giudice tributario si estende a tutte le controversie che riguardano gli atti
4 della fase di riscossione antecedenti l'esecuzione forzata tributaria che inizia con la notifica del pignoramento. Di conseguenza, ogni contestazione relativa ad atti emessi prima del pignoramento, inclusa l'intimazione di pagamento de qua, rientra nella sfera di competenza del giudice tributario.
In particolare, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 7822 del 2020, ha fissato il seguente principio:
«in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria [...], il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria
(inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione».
Alla luce di quanto sopra, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle opposizioni avverso le intimazioni di pagamento sopra elencate relative a crediti tributari.
B) MOTIVI OPPOSIZIONE
B.1 Va rilevata la tardività delle eccezioni sollevate dalla parte attrice successivamente
5 all'introduzione del presente giudizio e relative alla esistenza e/o validità della notifica della cartelle esattoriali a cui alle intimazioni di pagamento opposte si riferiscono e al decorso del termine prescrizionale.
Invero, l'opposizione avverso le intimazioni de quibus, emesse ai sensi dell'art. 50 del dpr
602/1973, va proposta entro un termine perentorio che non consente l'integrazione dei motivi di opposizione nel corso del giudizio.
Pertanto, nel presente provvedimento vanno esaminati esclusivamente i motivi di opposizione tempestivamente proposti con l'atto introduttivo del giudizio.
B.2 La società attrice deduce la nullità delle opposte intimazioni per omessa:
a) indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso in opposizione e del termine per ricorrere, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000;
b) allegazione degli atti prodromici, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000;
c) indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
I motivi sono infondati e vanno trattati congiuntamente.
Invero, l'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato.
L'articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce, infatti, che tale avviso deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto ministeriale.
Ne consegue – con riferimento alla doglianza riportata sub b) - che l'obbligo di motivazione
è soddisfatto attraverso modalità semplificate indicate dal citato decreto ministeriale.
Invero, la Corte di Cassazione ha chiarito, come detto, che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto
6 deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21-octies, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
L'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241/1990 stabilisce, infatti, che i vizi formali di un provvedimento amministrativo a contenuto vincolato non ne comportano l'annullabilità qualora sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Pertanto, la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, che richiede l'allegazione di atti presupposti, non si applica all'agente della riscossione in quanto l'intimazione di pagamento deve contenere solo gli estremi della cartella di pagamento e non necessità dell'allegazione di ulteriori documenti per la sua legittimità (Cass., n. 11917 del 05-05-
2023).
Stesse considerazioni valgono per la doglianza indicata sub c), secondo cui le intimazioni opposte sono invalide per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22281 del 2022, hanno stabilito che, per la cartella di pagamento che segue un atto impositivo già notificato, la motivazione relativa agli interessi è soddisfatta con il semplice richiamo all'atto precedente e la quantificazione dell'importo dovuto.
Questo principio è stato ritenuto applicabile, a fortiori, anche all'intimazione di pagamento.
Pertanto, la motivazione relativa al calcolo degli interessi non deve essere esplicitata nel
7 dettaglio all'interno dell'intimazione, ma va ricercata nell'atto impositivo e nella cartella presupposti, essendo sufficiente il mero richiamo a tali atti. La semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione, in conformità al modello ministeriale, è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione (Cass., n. 33135 del 29-11-2023).
Infondata è pure la doglianza sub a) secondo cui le intimazioni opposte sarebbero invalide per omessa indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso in opposizione e del termine per ricorrere, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000.
Chiarito, come sopra detto, che la norma da ultimo citata non si applica alle intimazioni di pagamento ex art. 50 del dpr 602/1973, si osserva che in tema di contenzioso tributario, la mancata indicazione del termine per impugnare e dell'organo giurisdizionale competente non determina invalidità dell'atto, ma può comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dal contribuente, con conseguente possibilità di rimessione in termini, qualora sussistano presupposti di obiettiva incertezza (Cass., n. 17237 del 17-06-
2021).
B.3 la società opponente ha, altresì, dedotto che il concessionario aveva accettato la richiesta di rateazione delle cartelle nn. 01420080066717039 - 01420080077639582 -
01420090001194070 - 01420090006856457 - 01420090008449282 -
01420090017905867 - 01420090019013779 - 01420090069446871 -
01420090096098449 - 01420100027141558 – 01420100093234133; di aver versato la somma complessiva di euro 243.404,25 per sorte capitale, compensi ed interessi e che la società opposta nelle intimazioni impugnate, aveva duplicato gli importi in quanto aveva richiesto per intero l'importo delle cartelle oggetto di rateizzazione, senza tener conto degli importi già conseguiti e versati dal contribuente.
Dalla lettura della disposta ctu, a cui si rinvia, emerge l'infondatezza dell'assunto e che il
8 credito ingiunto dalla concessionaria era corretto.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione va rigettata.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 2.000.000,01 a €
4.000.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato d.m. (Cass.,
n. 19989 del 13/07/2021) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario riguardo all'opposizione proposta avverso le intimazioni di pagamento opposte nn:
01420149022805151-000; 01420149022804747-000; 01420149022804545-000;
01420149022804444-000; 01420149022804848-000; 01420149022805252-000;
01420149022804949-000; 01420149022804646-000; 01420149022804040-000;
- rigetta l'opposizione con riguardo alle altre intimazioni opposte;
- condanna la a rimborsare a le spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_2
in complessivi Euro 24.668,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone le spese di ctu, come liquidate con decreto datato 11.5.2017 definitivamente a carico di condannando quest'ultima a rifondere l'altra parte di quanto Parte_1
9 eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso il 06/10/2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16871/2014 avente ad oggetto “opposizione avverso intimazione di pagamento ex art. 50 dpr 602 del 1973”
promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. alla VIA UGO FOSCOLO N.19 70043 MONOPOLI (BA); rappres.
e dif. dall'Avv. DIPALMA FILIPPO (C.F. ) ATTRICE C.F._1
contro
(già e già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domicil. alla VIA ABBRESCIA N.64 70100 BARI (BA); rappres. e dif. dall'Avv. IVANA CARSO (C.F. ) CONVENUTA C.F._2
1 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc fissata per il 20.05.2025.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2014, la ha adito il Tribunale Parte_1
di Bari proponendo opposizione avverso le intimazioni di pagamento notificatele in data
09.10.2014 dalla con cui le era stato intimato di pagare entro cinque Controparte_2
giorni l'importo complessivo di euro 2.890.332,34, comprensivo di interessi, e accessori, indicate con i numeri 01420149022805050 - 01420149022806363 - 01420149022803939
- 01420149022805151 - 01420149022804747 - 01420149022804545 -
01420149022804444 - 01420149022803838- 01420149022803737 - 01420149022804242
- 01420149022804343 - 01420149022804848 - 01420149022805252 -
01420149022804949 - 01420149022804141 - 01420149022804646 –
01420149022804040.
La società opponente ha chiesto di dichiarare, in via principale, la nullità e/o illegittimità delle intimazioni di pagamento opposte e di ogni atto prodromico e successivo;
in via subordinata, rideterminare l'esatto dare / avere delle somme dovute dalla società attrice alla società convenuta, epurate da quanto già versato;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A fondamento dell'azione, la società attrice ha dedotto che le intimazioni opposte erano prive dei requisiti formali richiesti dalla legge e, in particolare:
a) dell'indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso in opposizione e del termine per ricorrere, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del
2000;
b) dell'allegazione degli atti prodromici, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e
2 dell'art. 7 della Legge n. 212/2000;
c) dell'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Ha, altresì, dedotto che il concessionario aveva accettato la richiesta di rateazione delle cartelle nn. 01420080066717039 - 01420080077639582 - 01420090001194070 -
01420090006856457 - 01420090008449282 - 01420090017905867 -
01420090019013779 - 01420090069446871 - 01420090096098449 -
01420100027141558 – 01420100093234133; di aver versato la somma complessiva di euro 243.404,25 per sorte capitale, compensi ed interessi e che Equitalia ETR s.p.a., nelle intimazioni impugnate, aveva duplicato gli importi in quanto aveva richiesto per intero l'importo delle cartelle oggetto di rateizzazione, senza tener conto degli importi già conseguiti e versati dal contribuente.
Si è costituita che ha eccepito il difetto di giurisdizione per i crediti Controparte_2
tributari e il difetto di competenza funzionale del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro per i crediti di natura previdenziale. Ha, poi, chiesto il rigetto dei motivi di opposizione perché infondati.
Disposta ed espletata ctu, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del
20.5.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) DIFETTO DI GIURISDIZIONE
Parte attrice ha proposto opposizione avverso le intimazioni di pagamento, indicate specificamente nel paragrafo n. 1 che precede, alla stessa notificate dalla società concessionaria del servizio di riscossione ai sensi dell'art. 50 del dpr n. 602 del 1973.
3 Com'è pacifico tra le parti, alcune di queste si riferiscono a crediti tributari, altre a crediti previdenziali e altre ancora a sanzioni amministrative ex lege n 689 del 1981.
In ordine alle intimazioni relative a crediti previdenziali, in comparsa di Controparte_2
costituzione ha eccepito il difetto di competenza funzionale del tribunale ordinario in favore del giudice del lavoro, eccezione abbandonata in corso di causa.
La società convenuta ha, invece, insistito nell'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione con riguardo alle intimazioni di pagamento, relative a crediti tributari, nn:
01420149022805151-000 IRES - IVA
IRES - IVA PartitaIVA_3
IRAP – IVA - IRES PartitaIVA_4
01420149022804444-000 IRAP – IVA – IRES
01420149022804848-000 IVA - IRES
01420149022805252-000 IRAP – IVA – IRES
01420149022804949-000 IVA
01420149022804646-000 IRPEF
01420149022804040-000 IRAP – IVA – IRES
L'eccezione è fondata.
L'intimazione di pagamento è un atto che precede l'esecuzione forzata, avendo la funzione di preannunciare l'avvio della riscossione coattiva in caso di mancato adempimento. Non
è, pertanto, un atto dell'esecuzione, ma un atto prodromico ad essa (Cass., 2022, n 12832).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la giurisdizione del giudice tributario si estende a tutte le controversie che riguardano gli atti
4 della fase di riscossione antecedenti l'esecuzione forzata tributaria che inizia con la notifica del pignoramento. Di conseguenza, ogni contestazione relativa ad atti emessi prima del pignoramento, inclusa l'intimazione di pagamento de qua, rientra nella sfera di competenza del giudice tributario.
In particolare, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 7822 del 2020, ha fissato il seguente principio:
«in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria [...], il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria
(inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione».
Alla luce di quanto sopra, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle opposizioni avverso le intimazioni di pagamento sopra elencate relative a crediti tributari.
B) MOTIVI OPPOSIZIONE
B.1 Va rilevata la tardività delle eccezioni sollevate dalla parte attrice successivamente
5 all'introduzione del presente giudizio e relative alla esistenza e/o validità della notifica della cartelle esattoriali a cui alle intimazioni di pagamento opposte si riferiscono e al decorso del termine prescrizionale.
Invero, l'opposizione avverso le intimazioni de quibus, emesse ai sensi dell'art. 50 del dpr
602/1973, va proposta entro un termine perentorio che non consente l'integrazione dei motivi di opposizione nel corso del giudizio.
Pertanto, nel presente provvedimento vanno esaminati esclusivamente i motivi di opposizione tempestivamente proposti con l'atto introduttivo del giudizio.
B.2 La società attrice deduce la nullità delle opposte intimazioni per omessa:
a) indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso in opposizione e del termine per ricorrere, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000;
b) allegazione degli atti prodromici, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000;
c) indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
I motivi sono infondati e vanno trattati congiuntamente.
Invero, l'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato.
L'articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce, infatti, che tale avviso deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto ministeriale.
Ne consegue – con riferimento alla doglianza riportata sub b) - che l'obbligo di motivazione
è soddisfatto attraverso modalità semplificate indicate dal citato decreto ministeriale.
Invero, la Corte di Cassazione ha chiarito, come detto, che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto
6 deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21-octies, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
L'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241/1990 stabilisce, infatti, che i vizi formali di un provvedimento amministrativo a contenuto vincolato non ne comportano l'annullabilità qualora sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Pertanto, la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, che richiede l'allegazione di atti presupposti, non si applica all'agente della riscossione in quanto l'intimazione di pagamento deve contenere solo gli estremi della cartella di pagamento e non necessità dell'allegazione di ulteriori documenti per la sua legittimità (Cass., n. 11917 del 05-05-
2023).
Stesse considerazioni valgono per la doglianza indicata sub c), secondo cui le intimazioni opposte sono invalide per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22281 del 2022, hanno stabilito che, per la cartella di pagamento che segue un atto impositivo già notificato, la motivazione relativa agli interessi è soddisfatta con il semplice richiamo all'atto precedente e la quantificazione dell'importo dovuto.
Questo principio è stato ritenuto applicabile, a fortiori, anche all'intimazione di pagamento.
Pertanto, la motivazione relativa al calcolo degli interessi non deve essere esplicitata nel
7 dettaglio all'interno dell'intimazione, ma va ricercata nell'atto impositivo e nella cartella presupposti, essendo sufficiente il mero richiamo a tali atti. La semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione, in conformità al modello ministeriale, è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione (Cass., n. 33135 del 29-11-2023).
Infondata è pure la doglianza sub a) secondo cui le intimazioni opposte sarebbero invalide per omessa indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso in opposizione e del termine per ricorrere, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000.
Chiarito, come sopra detto, che la norma da ultimo citata non si applica alle intimazioni di pagamento ex art. 50 del dpr 602/1973, si osserva che in tema di contenzioso tributario, la mancata indicazione del termine per impugnare e dell'organo giurisdizionale competente non determina invalidità dell'atto, ma può comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dal contribuente, con conseguente possibilità di rimessione in termini, qualora sussistano presupposti di obiettiva incertezza (Cass., n. 17237 del 17-06-
2021).
B.3 la società opponente ha, altresì, dedotto che il concessionario aveva accettato la richiesta di rateazione delle cartelle nn. 01420080066717039 - 01420080077639582 -
01420090001194070 - 01420090006856457 - 01420090008449282 -
01420090017905867 - 01420090019013779 - 01420090069446871 -
01420090096098449 - 01420100027141558 – 01420100093234133; di aver versato la somma complessiva di euro 243.404,25 per sorte capitale, compensi ed interessi e che la società opposta nelle intimazioni impugnate, aveva duplicato gli importi in quanto aveva richiesto per intero l'importo delle cartelle oggetto di rateizzazione, senza tener conto degli importi già conseguiti e versati dal contribuente.
Dalla lettura della disposta ctu, a cui si rinvia, emerge l'infondatezza dell'assunto e che il
8 credito ingiunto dalla concessionaria era corretto.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione va rigettata.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 2.000.000,01 a €
4.000.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato d.m. (Cass.,
n. 19989 del 13/07/2021) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario riguardo all'opposizione proposta avverso le intimazioni di pagamento opposte nn:
01420149022805151-000; 01420149022804747-000; 01420149022804545-000;
01420149022804444-000; 01420149022804848-000; 01420149022805252-000;
01420149022804949-000; 01420149022804646-000; 01420149022804040-000;
- rigetta l'opposizione con riguardo alle altre intimazioni opposte;
- condanna la a rimborsare a le spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_2
in complessivi Euro 24.668,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone le spese di ctu, come liquidate con decreto datato 11.5.2017 definitivamente a carico di condannando quest'ultima a rifondere l'altra parte di quanto Parte_1
9 eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso il 06/10/2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
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