Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1487/2024 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SPADA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SGANDURRA ELENA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: regolamentazione ed esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 2.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per l'affidamento di figli naturali e per il loro mantenimento ex art. 316 bis c.c. e 473 bis.12 c.p.c. regolarmente depositato, la signora ha chiesto la regolamentazione Parte_2
della responsabilità genitoriale dei figli (n. 10.2.2010) e (n. 5.11.2012). Per_1 Per_2
Il signor , regolarmente costituitosi in giudizio, si è opposto alle domande di controparte CP_1
precisando le proprie conclusioni.
entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
- le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente;
- i minori restano collocati presso la madre nella sua attuale dimora ubicata a
Grottaferrata (Roma), con diritto per il padre di vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e, comunque, in caso di disaccordo: a fine settimane alternate dalle ore
17,00 del venerdì alle ore 21,30 della domenica, in autunno ed in inverno, e alle ore 22.30 della domenica, in primavera ed in estate, con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione della madre;
- un giorno infrasettimanale, orientativamente il martedì dalle ore 19,00 alle ore 22,00 dopo cena, quando il fine settimana stanno con la madre e dalle ore 19,00 fino al mattino dopo, con pernottamento, quando le scuole sono chiuse e riaccompagnamento presso l'abitazione della madre;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- per metà delle vacanze natalizie, alternativamente dal 24 al 31 dicembre a mezzogiorno e dal 31 pomeriggio al 6 gennaio;
- per le festività pasquali, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore;
- ad anni alterni, il 25 aprile con un genitore, il 1° maggio con l'altro; - resteranno con il papà per il suo compleanno e per la festa del papà; - i genitori concordano affinchè i minori conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, soprattutto con i rispettivi nonni;
- il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'assegno mensile di € 500,00 (Euro cinquecento/00), da versarsi, in modo anticipato rispetto al mese di appartenenza, entro il giorno 10/11 del mese, oltre istat come per legge e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Velletri;
- le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli viene percepito interamente dalla sig.ra in via esclusiva e per l'intero; - spese compensate”. Pt_1
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il
Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.21 comma 3 c.p.c.,
OMOLOGA le condizioni pattuite dalle parti in ordine alla regolamentazione e all'esercizio della responsabilità genitoriale;
spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.10.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi