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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8670/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8670/22 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Manzo e Rosita Magazzeno, presso Parte_1 il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giovanni Alberto Peluso, presso il cui indirizzo pec è elett.te domiciliata, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 18/10/22, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la già esponendo di aver stipulato con Controparte_1 CP_2 quest'ultima, in data 30/11/12, il contratto di finanziamento n. 3520518 dell'importo totale finanziato di € 59.161,91, da restituire in 120 rate mensili di € 490,70 ciascuna, con TAN del
12,00%, TAEG del 13,73% e spese assicurative per € 3.090,00; che il TAEG effettivamente applicato, pari al 15,80%, era superiore a quello pattuito, dovendo tenersi conto anche dei costi assicurativi, con conseguente applicabilità dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B., richiamato dall'art. 125bis T.U.B.; che non era stato pattuito né il tipo di piano di ammortamento adottato, nè il regime composto di capitalizzazione degli interessi;
che non era stato indicato il TAE;
che le pagina 1 di 14 predette lacune contrattuali comportavano l'indeterminatezza del tasso d'interesse, con conseguente applicabilità dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B., nonché la violazione dei principi in materia di trasparenza bancaria;
che era stato esperito con esito negativo il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Tanto premesso, l'attore chiedeva che l'adito Tribunale volesse:
“
1. in via principale, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola di determinazione degli interessi, per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione adottato
(composto), per mancata indicazione e pattuizione delle modalità di calcolo degli interessi, per violazione degli artt. 821 - 1346 – 1418 – 1419 c.c. - 1283 e 1284 c.c. e degli artt. 115, 116, 117 e
125bis TUB unitamente all'art. 6 delibera CICR ed ancora, per violazione dell'art. 9, comma 3,
Legge n. 192/1998 (Abuso di dipendenza economica) l'errata indicazione del TAEG e, per l'effetto, condannare la banca convenuta al rimborso dei maggiori interessi indebitamente riscossi sino all'ultima rata pagata per un importo pari ad € 28.311,00 pari alla differenza tra gli interessi convenzionali ed il tasso minimo BOT (anno precedente alla stipula del contratto) o la minore o maggiore somma che verrà accertata a mezzo CTU nonchè alla restituzione ex art. 125bis comma
7 del TUB della quota assicurativa (pari ad € 28.311,00 e delle spese istruttorie (pari ad €
300,00);
2. In via subordinata per tutte le motivazioni suesposte, accertata la violazione dei principi di solidarietà, correttezza, buona fede e trasparenza, condannare la convenuta al risarcimento del danno a titolo di inadempimento contrattuale subito e/o al rimborso di quanto indebitamente riscosso, pari alla differenza tra gli interessi calcolato in regime di capitalizzazione composta e gli interessi calcolati in regime di capitalizzazione semplice (costo occulto)”, il tutto con vittoria di spese giudiziali, comprese quelle della fase di mediazione, da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 29/12/22, si costituiva la la quale Controparte_1
chiedeva rigettarsi le avverse domande, in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Occorre premettere che, con la prima memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'attore ha dichiarato di rinunciare alla domanda inerente alla divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato, e confermato tale rinuncia nei successivi scritti difensivi.
Le ulteriori domande di parte attrice non meritano accoglimento.
pagina 2 di 14 Dalla documentazione in atti risulta che l'attore stipulava con la ora CP_2 Controparte_1
il contratto di finanziamento n. 3520518 dell'importo totale di € 59.161,91, da restituire in
[...]
120 rate mensili di € 490,70 ciascuna, con TAN del 12,60%, TEG del 13,73%, TAEG del 16,65%, spese assicurative per € 3.090,00, oltre alle spese di istruttoria e di gestione del rapporto.
Ebbene, per quanto attiene alla lamentata mancata indicazione del TAE nel mutuo in questione, occorre rammentare che l'obbligatorietà dell'indicazione di tale tasso è stata introdotta con la delibera CICR del 09/02/00, il cui art. 6 prevede che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Come si evince da tale disposizione, quindi, la necessità dell'indicazione del TAE presuppone la previsione contrattuale di una “capitalizzazione infrannuale” che, però, non opera nei mutui, come quello in esame, con ammortamento “alla francese”, in cui vi è solo il frazionamento annuale dell'obbligo restitutorio. In siffatti mutui, invero, come rilevato anche dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 15130/24, ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli stessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e, quindi, esorbita dal disposto del predetto art. 6 della delibera CICR, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale. Secondo le Sezioni Unite, quindi, “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo…l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d.
«all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere,
pagina 3 di 14 non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi” (paragrafo 13).
Né la sussistenza di una capitalizzazione infrannuale può desumersi dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi.
In proposito, già prima della recente pronuncia delle Sezioni Unite, Cass. n. 27823/23 aveva precisato che “Il metodo "alla francese'' comporta…che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva,
l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n.
9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile
a un capitale dato”.
Anche secondo le Sezioni Unite nella citata pronuncia del 2024, “regime «composto»…è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)” (paragrafo 13).
In altri termini, l'interesse composto non ha nulla a che fare con l'anatocismo, che presuppone - ai sensi dell'art. 1283 c.c. - “interessi scaduti” e quindi non pagati su capitali già scaduti. Mentre
pagina 4 di 14 l'interesse composto può ritenersi il mero prodotto, per così dire, del criterio di calcolo (anticipato) delle prestazioni delle parti.
Pertanto, non essendo ravvisabile nell'ammortamento alla francese un fenomeno di produzione di interessi su interessi, ossia una fattispecie anatocistica, deve escludersi la ricorrenza di quella capitalizzazione “infrannuale” (trimestrale, semestrale, etc.) che imporrebbe l'indicazione del TAE, ai sensi dell'art. 6 della citata delibera CICR del 09/02/00.
Resta da esaminare la questione relativa alla validità di un mutuo a tasso fisso in cui, pur essendo stati indicati il TAN ed il TAEG, non sia stata specificata né la tipologia del piano di ammortamento adottato, né il regime di capitalizzazione, semplice o composta, degli interessi applicato.
La problematica investe, in linea di principio, sia il profilo della validità della clausola che prevede il tasso d'interesse, in relazione alla determinatezza o determinabilità di tale tasso, sia il profilo della violazione degli obblighi informativi e di trasparenza gravanti sulla banca mutuante.
In proposito, occorre partire dal rilievo per cui il mutuo in esame, come già detto, prevede un TAN fisso del 12,60%, e non del 12% come erroneamente indicato dall'attore e come altrettanto erroneamente riportato nella consulenza tecnica di parte attrice, del tutto inattendibile perché basata su presupposti di calcolo errati (anche l'importo della rata mensile ivi riportato - € 491,64 - è errato).
L'attore, in particolare, lamenta che l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato, foriera di nullità parziale del mutuo, discenderebbe essenzialmente da due omissioni del documento contrattuale, consistenti nella mancata indicazione della tipologia di ammortamento adottato (nella specie, quello “alla francese” caratterizzato da rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e del regime di capitalizzazione composto degli interessi, senz'altro più oneroso di quello semplice.
Tale doglianza si fonda su un dato oggettivo che può ritenersi inconfutabile sul piano della matematica finanziaria, ossia che, a parità di capitale mutuato e di TAN pattuito per la sua restituzione, l'onere complessivo gravante sul mutuatario varia con il variare del tipo di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi adottati, potendo procedersi allo sviluppo di diversi piani di ammortamento. In particolare, è indubitabile che: a) l'ammortamento
“all'italiana” – caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate non costanti ma decrescenti”, nel senso che le rate recano una frazione di capitale costante ed una quota di interessi decrescente, fermo restando che, anche in tale ipotesi, la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato pagina 5 di 14 e su quello via via residuo – genera, a parità di condizioni, un monte interessi complessivo inferiore a quello dell'ammortamento “alla francese”; b) nell'ambito di uno stesso regime di ammortamento, la capitalizzazione composta risulta più onerosa per il mutuatario rispetto a quella semplice, perché generante un maggiore ammontare di interessi.
In sostanza, l'applicazione dell'ammortamento “alla francese” e/o del regime a capitalizzazione composta determina un maggior esborso di interessi che comporterebbe, secondo l'attore,
l'indeterminatezza del tasso applicato, in violazione dell'art. 1284 c.c., dal momento che non risulterebbe oggetto di pattuizione il maggior interesse applicato in concreto, diverso da quello concordato in quanto superiore a quest'ultimo per effetto dell'occulta applicazione del piano di ammortamento “alla francese” nonché, in sede di sviluppo del piano di ammortamento, del regime di capitalizzazione composta degli interessi.
L'incertezza in ordine alle condizioni effettivamente applicate, sotto il duplice profilo indicato, renderebbe indeterminato il tasso di interesse ex artt. 1346 c.c. e 117, co. 4, T.U.B. (che impone, a pena di nullità, che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”), e comporterebbe, sempre secondo l'attore, previa declaratoria di nullità parziale del mutuo ex art. 1418, co. 2, c.c., l'applicazione dei tassi sostitutivi B.O.T. ex art. 117, co. 7, T.U.B. oppure, in subordine, una responsabilità precontrattuale o contrattuale della banca mutuante per violazione degli obblighi informativi di trasparenza bancaria di cui al medesimo co. 4 dell'art. 117, che giustificherebbe il risarcimento del danno consistente nella differenza tra l'importo dovuto a titolo di interessi col regime di capitalizzazione composto ed il minor importo dovuto sempre a titolo di interessi applicando, però, il regime di capitalizzazione semplice.
Non v'è dubbio che, come ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante
(Cass. n. 20801/24, n. 8028/18, n. 25205/14, n. 2072/13).
Nel caso di specie, si tratta di stabilire se un profilo di indeterminatezza del tasso d'interesse corrispettivo possa sussistere per la mancata indicazione della tipologia di ammortamento adottato
(all'italiana o alla francese) e del regime di capitalizzazione, semplice o composto, degli interessi applicato.
A tale quesito hanno recentemente fornito risposta le Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/24, con la quale, nel decidere sul rinvio pregiudiziale disposto proprio da questo Tribunale ex art. 363-
pagina 6 di 14 bis c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022), si è statuito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale statuizione (confermata, ex multis, da Cass. n. 1844/2025, n. 1587/25, n. 1403/25, n. 1168/25,
n. 1167/25, n. 1156/25, n. 391/25, n. 33845/24) è stata resa, come si evince chiaramente dalla relativa motivazione, in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento allegato al contratto, avendo le Sezioni Unite, nella predetta pronuncia, precisato di non doversi pronunciare, in relazione all'oggetto del rinvio pregiudiziale, “con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile” (paragrafi 7 e 8 della citata sentenza n. 15130/24).
Il caso oggetto del presente giudizio si pone parzialmente al di fuori dell'ambito applicativo della predetta statuizione, essendo inerente ad un mutuo a tasso fisso al quale, tuttavia, non risulta essere stato allegato il piano di ammortamento, come eccepito dall'attore.
La circostanza che il caso in esame esuli parzialmente da quello deciso dalle Sezioni Unite non significa, però, automaticamente che la soluzione delle questioni poste debba essere differente, occorrendo valutare caso per caso se, sulla base del contenuto complessivo del contratto, possa ritenersi sufficientemente determinato o determinabile il tasso d'interesse concretamente applicato e possano ritenersi assolti gli obblighi informativi e di trasparenza posti a carico dell'intermediario bancario.
Alcune delle considerazioni sviluppate dalle Sezioni Unite hanno, invero, una “ratio” che ne consente l'esportabilità anche nei mutui a tasso fisso ai quali non sia stato allegato il piano di ammortamento, laddove, in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto (pagg. 23-30) che:
a) la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, co. 4, T.U.B. (“I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un “prezzo” o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (co. 7 del medesimo art. 117);
pagina 7 di 14 b) l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346
c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n.
13446/23, n. 18039/12), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. S.U. n. 5657/23). Pertanto, la doglianza che fa leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto;
c) il maggior carico di interessi del prestito non dipende – nel piano di ammortamento “alla francese” standard – da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto;
d) in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), che dev'essere anch'esso esplicitato;
e) la differenza tra il piano di ammortamento “all'italiana” e quello “alla francese” non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento “alla francese” sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento “all'italiana” si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento
“alla francese” non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente;
pagina 8 di 14 f) l'art. 117 T.U.B. non richiede (“a fortiori” a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di “credito immobiliare ai consumatori” (art. 120-quinquies ss. e, in particolare,
120-novies T.U.B., in attuazione, con d.lgs. n. 72/2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di “credito ai consumatori” (art. 121 ss. T.U.B., in attuazione, con d.lgs. n. 141/2010, della Direttiva
2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, co. 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli “interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…” (art. 125-bis, co. 6, in relazione all'art. 121, co. 1, lett. e, T.U.B.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento
(sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di “credito ai consumatori” che, all'art. 21, co. 2, prevede che “il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento [che] indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi [e] contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando
l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi”);
g) anche la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR del 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, co. 2, T.U.B.), in tema di trasparenza contrattuale, riguarda “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti” o la produzione di “interessi sugli interessi” come effetto eventuale della capitalizzazione
(art. 6), con conseguente incidenza sul tasso effettivo, cioè situazioni che, come già detto, non si verificano nel regime di ammortamento “alla francese” standard;
h) ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. S.U. n.
26724/07).
Ebbene, non vi è ragione per escludere che le predette considerazioni, sviluppate dalle Sezioni
Unite in relazione al mutuo a tasso fisso con allegato piano di ammortamento, siano applicabili anche nell'ipotesi in cui non sia stato consegnato al mutuatario il predetto piano, trattandosi di statuizioni inerenti all'inquadramento giuridico delle doglianze della parte mutuataria (non riconducibili ad un problema di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto), alla diversa struttura dei piani di ammortamento “alla francese” e “all'italiana” ed alla differenza tra gli pagina 9 di 14 stessi in relazione alla produzione di interessi, nonché alla non riconducibilità della tipologia del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi tra le condizioni che, secondo la vigente normativa primaria e secondaria, vanno a pena di nullità inserite nel contenuto contrattuale.
Nel caso di specie, come già detto, il finanziamento stipulato dall'attore conteneva tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa, posto che lo stesso indicava l'importo finanziato pari ad €
30.000,00, il costo complessivo del finanziamento pari ad € 59.161,91, il numero e la periodicità delle rate di rimborso (120 rate mensili posticipate), l'importo costante di ciascuna rata (€ 490,70), il TAN (nella misura fissa del 12,60%), il TEG (pari al 13,73%), nonchè il TAEG (pari al 16,65%).
Si tratta di elementi del tutto sufficienti per ritenere soddisfatti i requisiti di validità del mutuo in relazione a quanto previsto dall'art. 117, co. 4, T.U.B., che impone, a pena di nullità, che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati…”: risultano, infatti, indicati in maniera dettagliata ed inequivoca il TAN fisso, l'importo (costante) della rata,
l'importo erogato ed il costo complessivo del finanziamento, la durata del prestito, la periodicità ed il numero delle rate di rimborso, nonché le ulteriori spese di gestione ed i costi del finanziamento.
A pag. 22 della sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/24, si assume, invero, che non sussiste la nullità parziale del mutuo, sotto il profilo dell'indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto,
“quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Per quanto attiene all'omessa indicazione della tipologia “alla francese” del piano di ammortamento, deve escludersi, richiamando quanto già precisato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, che tale lacuna sia lesiva dell'effettiva volontà contrattuale ovvero di un'adeguata informazione del mutuatario, posto che ciò che rileva è il richiamo alla natura “costante” delle rate, da cui discende, come naturale conseguenza, la maggiore onerosità dell'ammortamento “alla francese”.
In particolare, la differenza tra quest'ultimo e l'ammortamento “all'italiana” in relazione al complessivo monte interessi (maggiore in quello “alla francese”) dipende (non dal maggiore tasso di interesse effettivo nell'ammortamento “alla francese”, bensì unicamente) dalle modalità del rimborso e, quindi, dal fatto che nell'ammortamento “all'italiana” il capitale è restituito più velocemente e, quindi, già a partire dalla seconda rata gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
pagina 10 di 14 Ma questo maggior costo dell'ammortamento transalpino non è affatto “occulto”, bensì esplicitato, sia pure indirettamente, nell'indicazione, nel testo contrattuale, di un importo di rata “costante”, nonché nell'importo delle quote di capitale e di interessi riportato nel piano di ammortamento, ove quest'ultimo sia allegato al contratto. In altri termini, e ciò è dirimente, se le parti del mutuo concordano una rata “costante”, tipica dell'ammortamento “alla francese”, come nel caso di specie, la parte mutuataria non può dirsi “sorpresa” dall'applicazione di un maggiore monte interessi, discendendo ciò dal modello di rimborso prescelto, a prescindere dall'indicazione in contratto del suo nominativo (per l'appunto, “alla francese”). Il maggior costo dell'ammortamento “alla francese” non è, quindi, un “prezzo”, bensì semplicemente il risultato della parametrazione del tasso di interesse ad una precisa, e concordata, modalità di rimborso costante, anziché decrescente, del capitale.
In altri termini, il maggior costo dell'operazione di finanziamento a rata costante costituisce il prezzo “palese”, perché esplicitato, di una rata (volutamente) calmierata che, per queste caratteristiche, deve presumersi (perché voluta) maggiormente adatta alle esigenze del mutuatario
(non rileva in questa sede, perché estranea al “thema decidendum”, la questione della determinazione unilaterale o condivisa delle clausole contrattuali).
L'ammortamento “all'italiana”, peraltro, non costituisce la forma “naturale” di ammortamento dei prestiti: l'art. 1819 c.c. presuppone che possa essere stabilita la restituzione rateale, prevedendo che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il mutuante possa, secondo le circostanze, richiedere il pagamento dell'intero, ma non fornisce alcuna indicazione sulle sue modalità.
In definitiva, deve escludersi, in relazione al finanziamento in esame, che la mancata indicazione dell'adozione di un piano di ammortamento “alla francese” e del regime di capitalizzazione composto degli interessi incida sulla validità del contratto sotto il profilo della determinatezza o determinabilità del tasso applicato o della violazione di disposizioni normative disciplinanti, a pena di nullità, il contenuto minimo del contratto.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi in relazione all'assolvimento degli obblighi di trasparenza che gravano sull'intermediario bancario, in quanto nel mutuo a tasso fisso il mutuatario
- anche nel caso di applicazione, non esplicitata, del regime composto di capitalizzazione degli interessi - è in grado di conoscere “ab origine” il costo complessivo (ossia comprensivo di interessi, commissioni e spese) del finanziamento, tramite l'indicazione di tale costo nel contratto (come nel caso di specie), oppure, in mancanza di tale indicazione, operando una mera sommatoria delle rate indicate in contratto, essendo queste di importo costante (nell'ammortamento “alla francese”),
pagina 11 di 14 ossia moltiplicando il numero delle rate per l'importo di ciascuna di esse ed aggiungendo le ulteriori spese e commissioni che pure vanno indicate nel contratto, sicchè, in presenza di tali elementi, il mutuo a tasso fisso è da reputarsi sufficientemente “trasparente”, ossia idoneo a lasciar intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto, consentendo al mutuatario di avere piena contezza, al momento della conclusione del contratto, della portata complessiva del suo impegno, in modo da consentirgli altresì di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
D'altra parte, pur volendosi diversamente opinare, la violazione dei predetti obblighi informativi - come prefigurato, sia pure ipoteticamente, dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 15130/24 – può determinare al più una responsabilità risarcitoria della banca, conformemente al principio affermato da Cass. S.U. n. 26724/07, secondo cui la violazione dei doveri di informazione del cliente può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, dovendosi, in ogni caso, escludere che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto (conformi Cass. n. 8462/14, n. 15099/21).
Trattandosi di una fattispecie di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., il danno subito dal mutuatario deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto (Cass. n. 5380/24, n. 4715/22, n. 24795/08,
n. 19024/05).
In particolare, secondo l'attore, il pregiudizio subito sarebbe dato dalla differenza tra gli interessi corrisposti con il regime di capitalizzazione composto e gli interessi che sarebbero stati corrisposti con il regime semplice, quale maggior aggravio economico derivante dal comportamento della banca violativo dell'obbligo di buona fede nella fase precontrattuale.
Tuttavia, il pregiudizio economico così indicato presuppone che il mutuatario alleghi e dimostri che, se fosse stato correttamente ed adeguatamente informato in ordine all'applicazione del regime composto, avrebbe avuto la ragionevole possibilità di contrattare con il medesimo intermediario bancario l'applicazione del regime semplice di capitalizzazione ovvero di rivolgersi ad altri intermediari per ottenere, a parità delle altre condizioni, un mutuo con il regime semplice di capitalizzazione degli interessi. Se, invero, non fosse configurabile, all'epoca di stipulazione del pagina 12 di 14 contratto oggetto di causa, una concreta ed effettiva possibilità di contrattazione alternativa e più vantaggiosa per il mutuatario – per la sussistenza, ad esempio, di una situazione di generalizzata applicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi da parte degli intermediari bancari e finanziari – non sussisterebbe neppure il lamentato pregiudizio, che non può ritenersi “in re ipsa” quale conseguenza discendente dalla sola violazione dell'obbligo informativo e di trasparenza (cfr. Cass. n. 27648/11, secondo cui, in tema di responsabilità precontrattuale, la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l'onere di allegare e provare il danno e l'avvenuta lesione della sua buona fede, nonché Cass. n. 15172/03, secondo cui, in tale ipotesi, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato).
Considerato che, per consolidata giurisprudenza nella materia della responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento) ed è rappresentato, sul piano del lucro cessante, dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso (Cass. n. 1632/00), occorre dimostrare, anche in via presuntiva, che, in assenza della condotta sleale della controparte, sarebbe stato possibile ottenere il medesimo finanziamento a condizioni più vantaggiose sotto il precipuo profilo, però, dell'applicazione del regime semplice di capitalizzazione (ad es., producendo altri similari contratti di mutuo a tasso fisso con regime semplice di capitalizzazione degli interessi, stipulati dalla banca mutuante o da altre banche all'epoca di sottoscrizione del mutuo per cui è causa).
Diversamente opinando, l'automatica sostituzione del regime di capitalizzazione semplice a quello composto, non prevista da alcuna norma (a differenza della sostituzione con i tassi BOT di cui al co. 7 dell'art. 117 TUB), si tradurrebbe surrettiziamente in un risarcimento “in re ipsa”, del tutto disancorato dall'accertamento dell'effettiva possibilità, nel caso concreto, di ottenere il più favorevole regime semplice di capitalizzazione degli interessi. Come sostenuto dalle Sezioni Unite nella più volte citata pronuncia del 2024, la “possibilità di raffronto tra prodotti diversi” è lo scopo della trasparenza (come si ricava, ad es., dall'art. 124, co. 1, T.U.B. che, in tema di “credito ai consumatori”, prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato”, nonché dall'art. 120-novies, co. 2, T.U.B. in tema di “credito immobiliare ai consumatori”), ragion per cui la lesione della “trasparenza” produce un danno solo se ha menomato in concreto il vantaggio che sarebbe potuto derivare al mutuatario da quel
“raffronto”, ove possibile;
in mancanza, nessun danno è risarcibile.
pagina 13 di 14 Nel caso di specie, i predetti oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi dall'attore, sicchè la domanda risarcitoria dallo stesso proposta in subordine – se anche si volesse, per mera ipotesi, configurare la dedotta violazione degli obblighi informativi – non meriterebbe accoglimento per mancata dimostrazione dei relativi pregiudizi.
Alla luce delle anzidette considerazioni, le domande dell'attore non possono che essere rigettate.
Le spese giudiziali vanno interamente compensate, considerato che solo in corso di causa è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite risolutiva della questione posta.
La banca convenuta, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, va condannata al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8, co. 5, d.lgs. n. 28/10, nella formulazione “ratione temporis” vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8670/22 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attore;
2) compensa le spese giudiziali;
3) condanna la al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari Controparte_1
al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Salerno, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8670/22 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Manzo e Rosita Magazzeno, presso Parte_1 il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giovanni Alberto Peluso, presso il cui indirizzo pec è elett.te domiciliata, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 18/10/22, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la già esponendo di aver stipulato con Controparte_1 CP_2 quest'ultima, in data 30/11/12, il contratto di finanziamento n. 3520518 dell'importo totale finanziato di € 59.161,91, da restituire in 120 rate mensili di € 490,70 ciascuna, con TAN del
12,00%, TAEG del 13,73% e spese assicurative per € 3.090,00; che il TAEG effettivamente applicato, pari al 15,80%, era superiore a quello pattuito, dovendo tenersi conto anche dei costi assicurativi, con conseguente applicabilità dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B., richiamato dall'art. 125bis T.U.B.; che non era stato pattuito né il tipo di piano di ammortamento adottato, nè il regime composto di capitalizzazione degli interessi;
che non era stato indicato il TAE;
che le pagina 1 di 14 predette lacune contrattuali comportavano l'indeterminatezza del tasso d'interesse, con conseguente applicabilità dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B., nonché la violazione dei principi in materia di trasparenza bancaria;
che era stato esperito con esito negativo il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Tanto premesso, l'attore chiedeva che l'adito Tribunale volesse:
“
1. in via principale, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola di determinazione degli interessi, per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione adottato
(composto), per mancata indicazione e pattuizione delle modalità di calcolo degli interessi, per violazione degli artt. 821 - 1346 – 1418 – 1419 c.c. - 1283 e 1284 c.c. e degli artt. 115, 116, 117 e
125bis TUB unitamente all'art. 6 delibera CICR ed ancora, per violazione dell'art. 9, comma 3,
Legge n. 192/1998 (Abuso di dipendenza economica) l'errata indicazione del TAEG e, per l'effetto, condannare la banca convenuta al rimborso dei maggiori interessi indebitamente riscossi sino all'ultima rata pagata per un importo pari ad € 28.311,00 pari alla differenza tra gli interessi convenzionali ed il tasso minimo BOT (anno precedente alla stipula del contratto) o la minore o maggiore somma che verrà accertata a mezzo CTU nonchè alla restituzione ex art. 125bis comma
7 del TUB della quota assicurativa (pari ad € 28.311,00 e delle spese istruttorie (pari ad €
300,00);
2. In via subordinata per tutte le motivazioni suesposte, accertata la violazione dei principi di solidarietà, correttezza, buona fede e trasparenza, condannare la convenuta al risarcimento del danno a titolo di inadempimento contrattuale subito e/o al rimborso di quanto indebitamente riscosso, pari alla differenza tra gli interessi calcolato in regime di capitalizzazione composta e gli interessi calcolati in regime di capitalizzazione semplice (costo occulto)”, il tutto con vittoria di spese giudiziali, comprese quelle della fase di mediazione, da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 29/12/22, si costituiva la la quale Controparte_1
chiedeva rigettarsi le avverse domande, in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Occorre premettere che, con la prima memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'attore ha dichiarato di rinunciare alla domanda inerente alla divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato, e confermato tale rinuncia nei successivi scritti difensivi.
Le ulteriori domande di parte attrice non meritano accoglimento.
pagina 2 di 14 Dalla documentazione in atti risulta che l'attore stipulava con la ora CP_2 Controparte_1
il contratto di finanziamento n. 3520518 dell'importo totale di € 59.161,91, da restituire in
[...]
120 rate mensili di € 490,70 ciascuna, con TAN del 12,60%, TEG del 13,73%, TAEG del 16,65%, spese assicurative per € 3.090,00, oltre alle spese di istruttoria e di gestione del rapporto.
Ebbene, per quanto attiene alla lamentata mancata indicazione del TAE nel mutuo in questione, occorre rammentare che l'obbligatorietà dell'indicazione di tale tasso è stata introdotta con la delibera CICR del 09/02/00, il cui art. 6 prevede che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Come si evince da tale disposizione, quindi, la necessità dell'indicazione del TAE presuppone la previsione contrattuale di una “capitalizzazione infrannuale” che, però, non opera nei mutui, come quello in esame, con ammortamento “alla francese”, in cui vi è solo il frazionamento annuale dell'obbligo restitutorio. In siffatti mutui, invero, come rilevato anche dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 15130/24, ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli stessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e, quindi, esorbita dal disposto del predetto art. 6 della delibera CICR, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale. Secondo le Sezioni Unite, quindi, “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo…l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d.
«all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere,
pagina 3 di 14 non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi” (paragrafo 13).
Né la sussistenza di una capitalizzazione infrannuale può desumersi dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi.
In proposito, già prima della recente pronuncia delle Sezioni Unite, Cass. n. 27823/23 aveva precisato che “Il metodo "alla francese'' comporta…che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva,
l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n.
9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile
a un capitale dato”.
Anche secondo le Sezioni Unite nella citata pronuncia del 2024, “regime «composto»…è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)” (paragrafo 13).
In altri termini, l'interesse composto non ha nulla a che fare con l'anatocismo, che presuppone - ai sensi dell'art. 1283 c.c. - “interessi scaduti” e quindi non pagati su capitali già scaduti. Mentre
pagina 4 di 14 l'interesse composto può ritenersi il mero prodotto, per così dire, del criterio di calcolo (anticipato) delle prestazioni delle parti.
Pertanto, non essendo ravvisabile nell'ammortamento alla francese un fenomeno di produzione di interessi su interessi, ossia una fattispecie anatocistica, deve escludersi la ricorrenza di quella capitalizzazione “infrannuale” (trimestrale, semestrale, etc.) che imporrebbe l'indicazione del TAE, ai sensi dell'art. 6 della citata delibera CICR del 09/02/00.
Resta da esaminare la questione relativa alla validità di un mutuo a tasso fisso in cui, pur essendo stati indicati il TAN ed il TAEG, non sia stata specificata né la tipologia del piano di ammortamento adottato, né il regime di capitalizzazione, semplice o composta, degli interessi applicato.
La problematica investe, in linea di principio, sia il profilo della validità della clausola che prevede il tasso d'interesse, in relazione alla determinatezza o determinabilità di tale tasso, sia il profilo della violazione degli obblighi informativi e di trasparenza gravanti sulla banca mutuante.
In proposito, occorre partire dal rilievo per cui il mutuo in esame, come già detto, prevede un TAN fisso del 12,60%, e non del 12% come erroneamente indicato dall'attore e come altrettanto erroneamente riportato nella consulenza tecnica di parte attrice, del tutto inattendibile perché basata su presupposti di calcolo errati (anche l'importo della rata mensile ivi riportato - € 491,64 - è errato).
L'attore, in particolare, lamenta che l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato, foriera di nullità parziale del mutuo, discenderebbe essenzialmente da due omissioni del documento contrattuale, consistenti nella mancata indicazione della tipologia di ammortamento adottato (nella specie, quello “alla francese” caratterizzato da rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e del regime di capitalizzazione composto degli interessi, senz'altro più oneroso di quello semplice.
Tale doglianza si fonda su un dato oggettivo che può ritenersi inconfutabile sul piano della matematica finanziaria, ossia che, a parità di capitale mutuato e di TAN pattuito per la sua restituzione, l'onere complessivo gravante sul mutuatario varia con il variare del tipo di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi adottati, potendo procedersi allo sviluppo di diversi piani di ammortamento. In particolare, è indubitabile che: a) l'ammortamento
“all'italiana” – caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate non costanti ma decrescenti”, nel senso che le rate recano una frazione di capitale costante ed una quota di interessi decrescente, fermo restando che, anche in tale ipotesi, la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato pagina 5 di 14 e su quello via via residuo – genera, a parità di condizioni, un monte interessi complessivo inferiore a quello dell'ammortamento “alla francese”; b) nell'ambito di uno stesso regime di ammortamento, la capitalizzazione composta risulta più onerosa per il mutuatario rispetto a quella semplice, perché generante un maggiore ammontare di interessi.
In sostanza, l'applicazione dell'ammortamento “alla francese” e/o del regime a capitalizzazione composta determina un maggior esborso di interessi che comporterebbe, secondo l'attore,
l'indeterminatezza del tasso applicato, in violazione dell'art. 1284 c.c., dal momento che non risulterebbe oggetto di pattuizione il maggior interesse applicato in concreto, diverso da quello concordato in quanto superiore a quest'ultimo per effetto dell'occulta applicazione del piano di ammortamento “alla francese” nonché, in sede di sviluppo del piano di ammortamento, del regime di capitalizzazione composta degli interessi.
L'incertezza in ordine alle condizioni effettivamente applicate, sotto il duplice profilo indicato, renderebbe indeterminato il tasso di interesse ex artt. 1346 c.c. e 117, co. 4, T.U.B. (che impone, a pena di nullità, che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”), e comporterebbe, sempre secondo l'attore, previa declaratoria di nullità parziale del mutuo ex art. 1418, co. 2, c.c., l'applicazione dei tassi sostitutivi B.O.T. ex art. 117, co. 7, T.U.B. oppure, in subordine, una responsabilità precontrattuale o contrattuale della banca mutuante per violazione degli obblighi informativi di trasparenza bancaria di cui al medesimo co. 4 dell'art. 117, che giustificherebbe il risarcimento del danno consistente nella differenza tra l'importo dovuto a titolo di interessi col regime di capitalizzazione composto ed il minor importo dovuto sempre a titolo di interessi applicando, però, il regime di capitalizzazione semplice.
Non v'è dubbio che, come ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante
(Cass. n. 20801/24, n. 8028/18, n. 25205/14, n. 2072/13).
Nel caso di specie, si tratta di stabilire se un profilo di indeterminatezza del tasso d'interesse corrispettivo possa sussistere per la mancata indicazione della tipologia di ammortamento adottato
(all'italiana o alla francese) e del regime di capitalizzazione, semplice o composto, degli interessi applicato.
A tale quesito hanno recentemente fornito risposta le Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/24, con la quale, nel decidere sul rinvio pregiudiziale disposto proprio da questo Tribunale ex art. 363-
pagina 6 di 14 bis c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022), si è statuito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale statuizione (confermata, ex multis, da Cass. n. 1844/2025, n. 1587/25, n. 1403/25, n. 1168/25,
n. 1167/25, n. 1156/25, n. 391/25, n. 33845/24) è stata resa, come si evince chiaramente dalla relativa motivazione, in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento allegato al contratto, avendo le Sezioni Unite, nella predetta pronuncia, precisato di non doversi pronunciare, in relazione all'oggetto del rinvio pregiudiziale, “con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile” (paragrafi 7 e 8 della citata sentenza n. 15130/24).
Il caso oggetto del presente giudizio si pone parzialmente al di fuori dell'ambito applicativo della predetta statuizione, essendo inerente ad un mutuo a tasso fisso al quale, tuttavia, non risulta essere stato allegato il piano di ammortamento, come eccepito dall'attore.
La circostanza che il caso in esame esuli parzialmente da quello deciso dalle Sezioni Unite non significa, però, automaticamente che la soluzione delle questioni poste debba essere differente, occorrendo valutare caso per caso se, sulla base del contenuto complessivo del contratto, possa ritenersi sufficientemente determinato o determinabile il tasso d'interesse concretamente applicato e possano ritenersi assolti gli obblighi informativi e di trasparenza posti a carico dell'intermediario bancario.
Alcune delle considerazioni sviluppate dalle Sezioni Unite hanno, invero, una “ratio” che ne consente l'esportabilità anche nei mutui a tasso fisso ai quali non sia stato allegato il piano di ammortamento, laddove, in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto (pagg. 23-30) che:
a) la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, co. 4, T.U.B. (“I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un “prezzo” o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (co. 7 del medesimo art. 117);
pagina 7 di 14 b) l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346
c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n.
13446/23, n. 18039/12), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. S.U. n. 5657/23). Pertanto, la doglianza che fa leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto;
c) il maggior carico di interessi del prestito non dipende – nel piano di ammortamento “alla francese” standard – da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto;
d) in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), che dev'essere anch'esso esplicitato;
e) la differenza tra il piano di ammortamento “all'italiana” e quello “alla francese” non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento “alla francese” sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento “all'italiana” si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento
“alla francese” non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente;
pagina 8 di 14 f) l'art. 117 T.U.B. non richiede (“a fortiori” a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di “credito immobiliare ai consumatori” (art. 120-quinquies ss. e, in particolare,
120-novies T.U.B., in attuazione, con d.lgs. n. 72/2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di “credito ai consumatori” (art. 121 ss. T.U.B., in attuazione, con d.lgs. n. 141/2010, della Direttiva
2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, co. 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli “interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…” (art. 125-bis, co. 6, in relazione all'art. 121, co. 1, lett. e, T.U.B.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento
(sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di “credito ai consumatori” che, all'art. 21, co. 2, prevede che “il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento [che] indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi [e] contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando
l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi”);
g) anche la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR del 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, co. 2, T.U.B.), in tema di trasparenza contrattuale, riguarda “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti” o la produzione di “interessi sugli interessi” come effetto eventuale della capitalizzazione
(art. 6), con conseguente incidenza sul tasso effettivo, cioè situazioni che, come già detto, non si verificano nel regime di ammortamento “alla francese” standard;
h) ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. S.U. n.
26724/07).
Ebbene, non vi è ragione per escludere che le predette considerazioni, sviluppate dalle Sezioni
Unite in relazione al mutuo a tasso fisso con allegato piano di ammortamento, siano applicabili anche nell'ipotesi in cui non sia stato consegnato al mutuatario il predetto piano, trattandosi di statuizioni inerenti all'inquadramento giuridico delle doglianze della parte mutuataria (non riconducibili ad un problema di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto), alla diversa struttura dei piani di ammortamento “alla francese” e “all'italiana” ed alla differenza tra gli pagina 9 di 14 stessi in relazione alla produzione di interessi, nonché alla non riconducibilità della tipologia del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi tra le condizioni che, secondo la vigente normativa primaria e secondaria, vanno a pena di nullità inserite nel contenuto contrattuale.
Nel caso di specie, come già detto, il finanziamento stipulato dall'attore conteneva tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa, posto che lo stesso indicava l'importo finanziato pari ad €
30.000,00, il costo complessivo del finanziamento pari ad € 59.161,91, il numero e la periodicità delle rate di rimborso (120 rate mensili posticipate), l'importo costante di ciascuna rata (€ 490,70), il TAN (nella misura fissa del 12,60%), il TEG (pari al 13,73%), nonchè il TAEG (pari al 16,65%).
Si tratta di elementi del tutto sufficienti per ritenere soddisfatti i requisiti di validità del mutuo in relazione a quanto previsto dall'art. 117, co. 4, T.U.B., che impone, a pena di nullità, che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati…”: risultano, infatti, indicati in maniera dettagliata ed inequivoca il TAN fisso, l'importo (costante) della rata,
l'importo erogato ed il costo complessivo del finanziamento, la durata del prestito, la periodicità ed il numero delle rate di rimborso, nonché le ulteriori spese di gestione ed i costi del finanziamento.
A pag. 22 della sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/24, si assume, invero, che non sussiste la nullità parziale del mutuo, sotto il profilo dell'indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto,
“quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Per quanto attiene all'omessa indicazione della tipologia “alla francese” del piano di ammortamento, deve escludersi, richiamando quanto già precisato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, che tale lacuna sia lesiva dell'effettiva volontà contrattuale ovvero di un'adeguata informazione del mutuatario, posto che ciò che rileva è il richiamo alla natura “costante” delle rate, da cui discende, come naturale conseguenza, la maggiore onerosità dell'ammortamento “alla francese”.
In particolare, la differenza tra quest'ultimo e l'ammortamento “all'italiana” in relazione al complessivo monte interessi (maggiore in quello “alla francese”) dipende (non dal maggiore tasso di interesse effettivo nell'ammortamento “alla francese”, bensì unicamente) dalle modalità del rimborso e, quindi, dal fatto che nell'ammortamento “all'italiana” il capitale è restituito più velocemente e, quindi, già a partire dalla seconda rata gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
pagina 10 di 14 Ma questo maggior costo dell'ammortamento transalpino non è affatto “occulto”, bensì esplicitato, sia pure indirettamente, nell'indicazione, nel testo contrattuale, di un importo di rata “costante”, nonché nell'importo delle quote di capitale e di interessi riportato nel piano di ammortamento, ove quest'ultimo sia allegato al contratto. In altri termini, e ciò è dirimente, se le parti del mutuo concordano una rata “costante”, tipica dell'ammortamento “alla francese”, come nel caso di specie, la parte mutuataria non può dirsi “sorpresa” dall'applicazione di un maggiore monte interessi, discendendo ciò dal modello di rimborso prescelto, a prescindere dall'indicazione in contratto del suo nominativo (per l'appunto, “alla francese”). Il maggior costo dell'ammortamento “alla francese” non è, quindi, un “prezzo”, bensì semplicemente il risultato della parametrazione del tasso di interesse ad una precisa, e concordata, modalità di rimborso costante, anziché decrescente, del capitale.
In altri termini, il maggior costo dell'operazione di finanziamento a rata costante costituisce il prezzo “palese”, perché esplicitato, di una rata (volutamente) calmierata che, per queste caratteristiche, deve presumersi (perché voluta) maggiormente adatta alle esigenze del mutuatario
(non rileva in questa sede, perché estranea al “thema decidendum”, la questione della determinazione unilaterale o condivisa delle clausole contrattuali).
L'ammortamento “all'italiana”, peraltro, non costituisce la forma “naturale” di ammortamento dei prestiti: l'art. 1819 c.c. presuppone che possa essere stabilita la restituzione rateale, prevedendo che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il mutuante possa, secondo le circostanze, richiedere il pagamento dell'intero, ma non fornisce alcuna indicazione sulle sue modalità.
In definitiva, deve escludersi, in relazione al finanziamento in esame, che la mancata indicazione dell'adozione di un piano di ammortamento “alla francese” e del regime di capitalizzazione composto degli interessi incida sulla validità del contratto sotto il profilo della determinatezza o determinabilità del tasso applicato o della violazione di disposizioni normative disciplinanti, a pena di nullità, il contenuto minimo del contratto.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi in relazione all'assolvimento degli obblighi di trasparenza che gravano sull'intermediario bancario, in quanto nel mutuo a tasso fisso il mutuatario
- anche nel caso di applicazione, non esplicitata, del regime composto di capitalizzazione degli interessi - è in grado di conoscere “ab origine” il costo complessivo (ossia comprensivo di interessi, commissioni e spese) del finanziamento, tramite l'indicazione di tale costo nel contratto (come nel caso di specie), oppure, in mancanza di tale indicazione, operando una mera sommatoria delle rate indicate in contratto, essendo queste di importo costante (nell'ammortamento “alla francese”),
pagina 11 di 14 ossia moltiplicando il numero delle rate per l'importo di ciascuna di esse ed aggiungendo le ulteriori spese e commissioni che pure vanno indicate nel contratto, sicchè, in presenza di tali elementi, il mutuo a tasso fisso è da reputarsi sufficientemente “trasparente”, ossia idoneo a lasciar intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto, consentendo al mutuatario di avere piena contezza, al momento della conclusione del contratto, della portata complessiva del suo impegno, in modo da consentirgli altresì di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
D'altra parte, pur volendosi diversamente opinare, la violazione dei predetti obblighi informativi - come prefigurato, sia pure ipoteticamente, dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 15130/24 – può determinare al più una responsabilità risarcitoria della banca, conformemente al principio affermato da Cass. S.U. n. 26724/07, secondo cui la violazione dei doveri di informazione del cliente può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, dovendosi, in ogni caso, escludere che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto (conformi Cass. n. 8462/14, n. 15099/21).
Trattandosi di una fattispecie di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., il danno subito dal mutuatario deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto (Cass. n. 5380/24, n. 4715/22, n. 24795/08,
n. 19024/05).
In particolare, secondo l'attore, il pregiudizio subito sarebbe dato dalla differenza tra gli interessi corrisposti con il regime di capitalizzazione composto e gli interessi che sarebbero stati corrisposti con il regime semplice, quale maggior aggravio economico derivante dal comportamento della banca violativo dell'obbligo di buona fede nella fase precontrattuale.
Tuttavia, il pregiudizio economico così indicato presuppone che il mutuatario alleghi e dimostri che, se fosse stato correttamente ed adeguatamente informato in ordine all'applicazione del regime composto, avrebbe avuto la ragionevole possibilità di contrattare con il medesimo intermediario bancario l'applicazione del regime semplice di capitalizzazione ovvero di rivolgersi ad altri intermediari per ottenere, a parità delle altre condizioni, un mutuo con il regime semplice di capitalizzazione degli interessi. Se, invero, non fosse configurabile, all'epoca di stipulazione del pagina 12 di 14 contratto oggetto di causa, una concreta ed effettiva possibilità di contrattazione alternativa e più vantaggiosa per il mutuatario – per la sussistenza, ad esempio, di una situazione di generalizzata applicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi da parte degli intermediari bancari e finanziari – non sussisterebbe neppure il lamentato pregiudizio, che non può ritenersi “in re ipsa” quale conseguenza discendente dalla sola violazione dell'obbligo informativo e di trasparenza (cfr. Cass. n. 27648/11, secondo cui, in tema di responsabilità precontrattuale, la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l'onere di allegare e provare il danno e l'avvenuta lesione della sua buona fede, nonché Cass. n. 15172/03, secondo cui, in tale ipotesi, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato).
Considerato che, per consolidata giurisprudenza nella materia della responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento) ed è rappresentato, sul piano del lucro cessante, dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso (Cass. n. 1632/00), occorre dimostrare, anche in via presuntiva, che, in assenza della condotta sleale della controparte, sarebbe stato possibile ottenere il medesimo finanziamento a condizioni più vantaggiose sotto il precipuo profilo, però, dell'applicazione del regime semplice di capitalizzazione (ad es., producendo altri similari contratti di mutuo a tasso fisso con regime semplice di capitalizzazione degli interessi, stipulati dalla banca mutuante o da altre banche all'epoca di sottoscrizione del mutuo per cui è causa).
Diversamente opinando, l'automatica sostituzione del regime di capitalizzazione semplice a quello composto, non prevista da alcuna norma (a differenza della sostituzione con i tassi BOT di cui al co. 7 dell'art. 117 TUB), si tradurrebbe surrettiziamente in un risarcimento “in re ipsa”, del tutto disancorato dall'accertamento dell'effettiva possibilità, nel caso concreto, di ottenere il più favorevole regime semplice di capitalizzazione degli interessi. Come sostenuto dalle Sezioni Unite nella più volte citata pronuncia del 2024, la “possibilità di raffronto tra prodotti diversi” è lo scopo della trasparenza (come si ricava, ad es., dall'art. 124, co. 1, T.U.B. che, in tema di “credito ai consumatori”, prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato”, nonché dall'art. 120-novies, co. 2, T.U.B. in tema di “credito immobiliare ai consumatori”), ragion per cui la lesione della “trasparenza” produce un danno solo se ha menomato in concreto il vantaggio che sarebbe potuto derivare al mutuatario da quel
“raffronto”, ove possibile;
in mancanza, nessun danno è risarcibile.
pagina 13 di 14 Nel caso di specie, i predetti oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi dall'attore, sicchè la domanda risarcitoria dallo stesso proposta in subordine – se anche si volesse, per mera ipotesi, configurare la dedotta violazione degli obblighi informativi – non meriterebbe accoglimento per mancata dimostrazione dei relativi pregiudizi.
Alla luce delle anzidette considerazioni, le domande dell'attore non possono che essere rigettate.
Le spese giudiziali vanno interamente compensate, considerato che solo in corso di causa è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite risolutiva della questione posta.
La banca convenuta, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, va condannata al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8, co. 5, d.lgs. n. 28/10, nella formulazione “ratione temporis” vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8670/22 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attore;
2) compensa le spese giudiziali;
3) condanna la al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari Controparte_1
al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Salerno, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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