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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/09/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3342 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza del 19.03.2025, promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, alla Via Enotria n. 70, C.F._2
presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Romano, rappresentati e difesi dall'avv. Donato
Patera, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
attori –
Contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, alla Via Prolungamento Aschenez 64, presso lo studio dell'avv. Aldo Labate, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla costituzione di nuovo difensore del
15.02.2017;
Controparte_2
(P.IVA , già
[...] P.IVA_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura interna, sita in Reggio Calabria, via Prov.le
Spirito Santo, 24, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Curatolo in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 20 (C.F. elettivamente domiciliato in Reggio Parte_3 C.F._3
Calabria, via G. De Nava 122, presso lo studio dell'Avv. Attilio Bandiera, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti - nonché nei confronti di
(P. IVA Controparte_4
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via D. Tripepi n. 45, P.IVA_3
presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Lembo, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
Recupero;
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Crocefisso
15/C, presso lo studio dell'avv. Alessandra Borruto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terze chiamate -
OGGETTO: risarcimento danni responsabilità professionale medica
Conclusioni delle parti
All'udienza del 19 marzo 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione notificato in data 23.09.2016 all , in data Controparte_6
26.09.2016 all' ed in Controparte_7
data 21.7.2021 (all'esito di rinnovazione) a , i prossimi congiunti di Parte_3 Per_1
e (rispettivamente moglie e figlio di
[...] Parte_1 Parte_2 Per_1
convenivano in giudizio l' , l'Azienda Sanitaria “Bianchi
[...] Controparte_6
Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria ed il dott. , per ivi sentirli condannare al Parte_3
pagina 2 di 20 risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del decesso di Persona_1
asseritamente occorso per fatto e colpa dei convenuti.
A sostegno della domanda, gli attori esponevano che, in data 1.3.2014, alle ore 8:50 circa,
accusando uno stato di malessere, era stato accompagnato dalla moglie Persona_1
, dal cognato e dal cugino presso Parte_1 Controparte_8 Persona_2
l'ospedale di Reggio Calabria, ove in passato era stato ricoverato presso la relativa CP_2
unità cardiologica.
I sanitari del citato nosocomio gli avevano però rappresentato che un eventuale ricovero avrebbe potuto essere disposto soltanto previo accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Riuniti, raggiungibile in circa 15 minuti, che i sanitari del medesimo presidio provvedevano a contattare per comunicare l'imminente arrivo di un paziente in gravi condizioni di salute.
Il era stato, quindi, prontamente accompagnato dai propri familiari presso il Per_1
predetto Pronto Soccorso;
i sanitari ivi presenti avevano confermato di essere stati previamente preavvisati e, constata la difficoltà deambulatoria del paziente, gli avevano fornito una sedia a rotelle.
Il dott. , medico in quel momento in servizio presso il P.S., aveva provveduto a Parte_3
ricostruire l'anamnesi del paziente sulla scorta delle informazioni fornitegli da PT
ed aveva eseguito un prelievo ematochimico per gli esami di routine.
[...]
La veva consegnato al dott. una copia della cartella clinica relativa ad una PT Pt_3
pregresso ricovero del marito (avvenuto in data 12.12.2013) presso il reparto di cardiologia dell'ospedale di Reggio Calabria, dando altresì specificamente conto delle patologie CP_2
cardiache di cui lo stesso soffriva.
Erano poi trascorse circa tre ore senza che fosse effettuata qualsiasi ulteriore attività medica e soltanto alle ore 11:40 il era stato sottoposto ad elettrocardiogramma. Per_1
pagina 3 di 20 Le condizioni di salute del paziente avevano subito un peggioramento e, in generale, l'attività
posta in essere dai sanitari in servizio presso il P.S. si era rivelata sbrigativa e poco approfondita.
Un'ausiliaria presente in pronto soccorso, dopo aver appreso dalla che il paziente PT
era dotato di proprio mezzo di trasporto, aveva invitato quest'ultima a trasferire il marito presso il P.O. mediante vettura privata. A fronte di tale indicazione, la CP_2 PT
aveva manifestato qualche iniziale perplessità ma, poi, tenuto conto delle gravi condizioni cliniche in cui versava il marito, aveva provveduto a firmare (per conto del il Per_1
verbale delle dimissioni e ad accompagnarlo presso il P.O. . CP_2
Alle ore 12:00 avevano raggiunto il predetto presidio ospedaliero e la aveva PT
richiesto ed ottenuto di accedere mediante l'autovettura, in quanto il marito non riusciva a camminare.
Il dopo aver effettuato qualche passo all'interno della struttura del si era Per_1 CP_2
però accasciato al suolo ed i sanitari prontamente intervenuti avevano chiamato il servizio
118, per poi constatare il decesso de paziente.
Rappresentavano, inoltre, che per i fatti anzidetti la aveva presentato denuncia PT
querela presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, all'esito della quale era stato instaurato il procedimento n. 3057/2014.
Tanto premesso in fatto, gli attori deducevano la sussistenza di una responsabilità omissiva dei sanitari coinvolti nella vicenda oggetto di causa, in quanto un intervento tempestivo avrebbe con elevata probabilità consentito di evitare l'exitus.
Nel dettaglio, assumevano che i sanitari dell'UOC di cardiologica clinica e riabilitativa del presidio ospedaliero , pur trovandosi di fronte ad un paziente affetto da dispnea e CP_2
scompenso cardiaco, cardiopatico, già noto al reparto in quanto ivi più volte ricoverato (da pagina 4 di 20 ultimo nel dicembre 2013) e pur comprendendo la gravità delle condizioni in cui lo stesso versava, si erano limitati ad indirizzarlo al Pronto Soccorso.
Parimenti censurabile era anche la condotta dei sanitari dell'Ospedale “Riuniti”, in primo luogo per aver gli stessi sottoposto il a triage soltanto mezz'ora dopo il suo arrivo in Per_1
Pronto Soccorso e per non aver provveduto ad alcuna rilevazione dei parametri vitali né
tantomeno alla somministrazione di alcuna terapia farmacologica (ad es. dei diuretici per smaltire la congestione polmonare) o di supporto respiratorio.
Inoltre, i sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso, una volta ottenuti gli esiti degli esami di laboratorio, avrebbero dovuto porre diagnosi di sindrome coronarica acuta ed effettuare tempestivamente esame elettrocardiografico, che invece disposero ben 48 minuti dopo aver ottenuto i predetti risultati, nonché iniziare la terapia antiaggregante ed anticoagulante.
Sostenevano che il trasferimento del paziente presso il avrebbe dovuto essere CP_2
disposto soltanto a seguito della stabilizzazione dei parametri ed effettuato mediante apposita ambulanza, fornita degli strumenti necessari per scongiurare l'arresto cardiocircolatorio registratosi durante il trasporto cui i familiari del ebbero a Per_1
provvedere con mezzo proprio.
In subordine, instavano per il riconoscimento dell'esistenza in capo ai convenuti di una responsabilità per asserita perdita di chance di sopravvivenza.
Quanto alle conseguenze pregiudizievoli della denunciata responsabilità, gli attori assumevano di aver diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi tenendo conto della forte intensità del rapporto tra costoro ed il e che Per_1
provvedevano a quantificare nella misura di euro 670.000,00 ciascuno.
Affermavano altresì di aver diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in complessivi euro 154.848, 60 in relazione a (che all'epoca del decesso del Parte_2
pagina 5 di 20 padre era ancora minorenne e non economicamente autosufficiente), tenuto conto del valore della pensione che il defunto padre percepiva quando era ancora in vita (pari ad euro 860,
27 al mese), da moltiplicarsi per 15 anni. A tanto doveva aggiungersi anche il pregiudizio correlato alla compromissione delle aspettative ereditarie.
Con riferimento alla posizione di si asseriva altresì il diritto di Parte_1
quest'ultima ad ottenere il risarcimento delle spese funerarie (euro 1.500,00) e delle spese sostenute per la ctp (euro 1.000).
Chiedevano, infine, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
Cont l'inadempimento e quindi responsabilità delle convenute ed – in Controparte_9
persona dei rispettivi legali rappresentanti – e del dr. (tutti in solido) per la morte Parte_3
del sig. e per l'effetto condannare gli stessi – in solido – al pagamento dei Persona_1
seguenti danni: danni non patrimoniali euro 670.000,00 in favore di ciascun attore;
in
subordine, giusto quanto dedotto nella parte espositiva del presente atto, condannare i
convenuti in solido al pagamento dei danni per perdita della chance di vita nella somma che
sarà quantificata dal giudicante secondo il suo prudente apprezzamento ed equità; danni
patrimoniali euro 154.848, 60 oltre interessi e rivalutazione in favore del sig. Parte_2
danni patrimoniali euro 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione in favore della sig.ra PT
; e/o quella maggiore o minore somma così come individuata dal giudice secondo il
[...]
suo prudente apprezzamento ed equità, anche a seguito di personalizzazione. Alla somma
oggetto di condanna, per ciascun attore, dovranno essere aggiunti gli interessi e la
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.12.2016, si costituiva in giudizio l'Azienda Sanitaria “Bianchi Melacrino-Morelli”, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
pagina 6 di 20 In punto di fatto, esponeva anzitutto che in data 1° marzo 2014 aveva Parte_1
accompagnato il marito presso il reparto di Cardiologia Clinica e Persona_1
Riabilitativa del P.O. ed in questa occasione aveva rappresentato non soltanto la CP_2
necessità che il marito venisse sottoposto a ricovero ma anche che per tale ragione si sarebbero recati presso il P.S. del P.O. “Riuniti”.
Pertanto, i sanitari del P.O. “ , al fine di favorire l'accesso in ospedale del paziente, CP_2
avevano contattato i colleghi del Pronto Soccorso per informarli dell'imminente arrivo del medesimo nonché della disponibilità di un posto presso detto presidio per un successivo ricovero, invitandoli a procedere all'effettuazione degli esami diagnostici e di laboratorio atteso che in quella giornata (sabato) i servizi ambulatoriali del “ non erano operativi. CP_2
Dunque, alle ore 10:00 il era giunto in P.S. accompagnato dalla moglie, riferendo di Per_1
essersi ivi recato su indicazione della dott.ssa , che lo aveva sottoposto a visita Per_3
presso l'U.O.C. di Cardiologia del e ne aveva richiesto il ricovero. CP_2
L'infermiera in servizio presso il P.S. aveva registrato il paziente con codice giallo per
“dispnea in cardiopatico” e lo aveva assegnato alla sala visite 1.
Alle ore 10:07 il era stato sottoposto a visita medica, all'esito della quale era emerso Per_1
che lo stesso era affetto da cardiomiopatia dilatativa, FAC, BPCO, diabete mellito e obesità;
nel corso della predetta visita, il paziente aveva riferito di presentare, già da alcuni giorni,
dispnea ed edemi declivi, ma non aveva mai riferito alcun dolore toracico.
Erano poi stati eseguiti esami ematochimici, che avevano evidenziato un lieve aumento della troponina (indice indiretto delle patologie cardiologiche di cui il paziente era portatore),
nonché RX torace ed ECG.
Alle ore 11:50 era stata posta diagnosi di scompenso cardio-respiratorio ed era, quindi, stato programmato il ricovero presso il reparto di Cardiologia del P.O. “ . CP_2
pagina 7 di 20 A questo punto, il personale medico del P.S. si era attivato per il trasferimento del paziente mediante autoambulanza, ma aveva optato per trasportarlo con proprio Parte_1
mezzo, provvedendo altresì alla firma del relativo modulo di dimissioni.
Alle ore 12:10 i sanitari in servizio presso la del Controparte_10
P.O. “ erano stati allertati da un addetto alla sicurezza che aveva richiesto aiuto per CP_2
soccorrere accasciatosi dinnanzi alla porta d'ingresso del presidio Persona_1
medesimo.
Erano allora state prontamente realizzate e manovre RCP, rivelatesi tuttavia inefficaci.
Sulla scorta della precedente ricostruzione, la struttura contestava ogni addebito di responsabilità. Nel dettaglio negava l'assunto attoreo secondo cui l'attesa in P.S. si era protratta per tre ore senza che fosse stata eseguita alcuna attività, in quanto nell'arco di circa 1h e 30 minuti dall'arrivo del erano stati prontamente e correttamente eseguiti Per_1
tutti gli accertamenti necessari.
Assumeva, quindi, l'insussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dei propri sanitari ed il decesso del prossimo congiunto degli attori ed instava per il rigetto delle istanze risarcitorie da questi ultimi proposte.
In via preliminare, chiedeva altresì di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa per essere da questa manlevata da ogni Controparte_4
conseguenza derivante dall'accoglimento della domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.01.2017, si costituiva in giudizio l' , la quale, premettendo di essere coinvolta nella vicenda Controparte_6
oggetto di causa soltanto come deduceva l'infondatezza della domanda attorea. CP_11
In particolare, sosteneva che, alle ore 12.15 del primo marzo 2014, la Centrale Operativa
aveva ricevuto richiesta di soccorso da parte del Vigilantes in servizio all Controparte_2
pagina 8 di 20 per un paziente che aveva avuto un malore presso quel presidio ed aveva pertanto attivato l'ambulanza RIVA 2 che, giunta sul posto alle 12.31, ne constatava il decesso.
Chiariva che, come risultava anche dalla nota prot. 861 del 10.10.16 ASP
[...]
allegata in atti, prima del suddetto intervento non vi era stata alcuna Controparte_12
Cont richiesta di Taxi Sanitario e tanto era sufficiente ad escludere ogni responsabilità dell'
atteso che i sanitari operanti per conto dell'ente medesimo avevano operato tempestivamente e correttamente.
Instava, pertanto, per il rigetto della domanda.
Cont Nelle more, in data 15.02.2017 l' si costituiva con nuovo difensore, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in considerazione del fatto che le condotte asseritamente generatrici della responsabilità dedotta in causa non erano riconducibili a dipendenti
Cont dell' bensì esclusivamente alla Controparte_7
. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda attorea ed instava per il
[...]
rigetto della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.06.2017, si costituiva in giudizio , la quale evidenziava anzitutto che l'evento dedotto in Controparte_4
giudizio era coperto dalla polizza assicurativa n. ITOMM1502039, avente efficacia e validità
dal 31.12.2014 al 31.12.2017.
Pur non contestando l'operatività in specie del citato contratto assicurativo, precisava che,
in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, avrebbe dovuto tenersi conto del massimale di polizza pari ad € 5.000.000,00 nonché della franchigia fissa pari ad €
100.000,00.
Inoltre, richiamando la previsione di cui all'art. 18 del contratto, deduceva che nell'ipotesi in cui anche gli altri soggetti convenuti in giudizio fossero risultati titolari di polizza pagina 9 di 20 assicurativa per la responsabilità civile, si sarebbe configurata un'ipotesi di c.d.
assicurazione cumulativa, con conseguente applicazione dell'art. 1910 c.c.
Nel merito, la compagnia assicurativa si opponeva alle pretese risarcitorie azionate dagli attori, aderendo alle difese già svolte dall'azienda ospedaliera assicurata nonché
contestando le voci di danno invocate nell'atto di citazione.
Deduceva, infine, l'incumulabilità degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 25.05.2018 veniva disposta CTU medico-legale.
Depositato l'elaborato peritale, con ordinanza del 30.09.2020 veniva ammessa la prova per testi offerta da parte attrice, riservando all'esito ogni valutazione circa l'eventuale rinnovazione della CTU.
I testi ammessi venivano sentiti all'udienza del 17.05.2021, nel corso della quale veniva rilevata l'assenza in atti dell'originale dell'atto di citazione notificato.
Con successiva ordinanza del 28.06.2021, questo Giudice “Rilevato che non è Parte_3
costituito e che non si rinviene in atti l'originale dell'atto di citazione notificato;
- Ritenuto che
l'attestazione dell' prodotta non è sostitutiva in quanto è necessario verificare cosa è Pt_4
stato notificato” ordinava la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di
, fissando nuova udienza al 23.02.2022. Parte_3
All'esito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.01.2022, si costituiva in giudizio , chiedendo il Parte_3
rigetto della domanda svolta nei propri confronti.
Segnatamente, il dott. evidenziava in primo luogo che il procedimento penale n. Pt_3
3057/2014 R.G.N.R instaurato a seguito della denuncia querela presentata nei propri confronti, per i medesimi fatti per cui vi è causa, da , si era concluso con Parte_1
pagina 10 di 20 la sentenza n. 528/2020 Reg. Sent. di assoluzione, pronunciata ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste.
Nell'ambito del citato giudizio era stata, invero, disconosciuta una propria responsabilità in relazione al decesso di avendo egli agito nel pieno rispetto delle leges artis Persona_1
e soffrendo il paziente, sin dal 2007, di cardiomiopatia dilatativa, a causa della quale, nel corso degli anni, aveva subito numerosi ricoveri in ospedale e nel 2012 era stato colpito da un ictus.
La circostanza per la quale il era stato trasferito presso il P.O. Riuniti con mezzo Per_1
privato non poteva di certo addebitarsi ad una propria volontà, essendo piuttosto il frutto di una scelta autonoma del paziente e dei suoi familiari.
Eccepiva, dunque, l'insussistenza di un nesso eziologico tra la propria condotta ed il decesso del prossimo congiunto degli attori.
Contestava la fondatezza delle domande risarcitorie di cui all'atto di citazione, eccependone in particolare la genericità ed indeterminatezza.
Deduceva, infine, la non risarcibilità in specie della presunta perdita di chance di sopravvivenza e comunque l'incumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Instava, pertanto, per il rigetto della domanda attorea e, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia per Controparte_5
essere da questa manlevato e tenuto indenne nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda.
Autorizzata la chiamata, in data 17.05.2022, si costituiva in giudizio la società
[...]
la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea assumendone Controparte_5
l'infondatezza alla luce delle difese svolte dal proprio assicurato.
pagina 11 di 20 Eccepiva, poi, che la polizza Multirischi per responsabilità professionale n. 48200975 (oggi n. 1/39220/122/48200975) conclusa con il dott. doveva intendersi presentata Pt_3
soltanto “a secondo rischio”, con conseguente azionabilità della stessa per la sola parte di
Parte danno eccedente il massimale previsto dal contratto assicurativo concluso dal con
[...]
e comunque entro il massimale della predetta polizza Multirischi Controparte_4
(pari ad €. 550.000,00).
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito,
contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea perché infondata in ogni sua parte e/o non
provata, sia per l'an debeatur, sia, in via subordinata, in relazione al quantum, con ogni
conseguenza di legge e con la condanna degli attori alle spese e competenze di lite in favore di
. In via subordinata, voglia dichiarare la mancanza di alcuna colpa del Controparte_13
Dr. in relazione all'evento lamentato dagli attori. In via ancor più gradata, voglia Parte_3
dichiarare la concludente tenuta a manlevare l'assicurato soltanto “a secondo rischio”, e
quindi solo in eccedenza rispetto al massimale garantito dalla polizza dell'
[...]
e sempre entro i limiti, anche di massimale, di quanto pattuito con Controparte_14
la polizza Multirischi del Professionista – Professione medico n. 1/39220/122/48200975. Con
la condanna in ogni caso degli attori alle spese e competenze di lite.”.
All'udienza dell'8.06.2022 venivano (nuovamente) concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c.
Con successiva ordinanza del 2.05.2023, questo Giudice “osservato che la questione
dell'efficacia del giudicato penale di assoluzione verrà decisa unitamente al merito;
-
considerato che il convenuto ha eccepito la nullità dell'istruttoria svolta, e che in ogni Pt_3
caso va disposto il rinnovo della CTU atteso che quella depositata non è esaustiva e non
risponde compiutamente ai quesiti posti” disponeva il rinnovo della CTU sui quesiti di cui pagina 12 di 20 all'ordinanza del 24 maggio 2018, nominando quale ctu il dott. il quale Persona_4
provvedeva al deposito dell'elaborato peritale il successivo 16.06.2024.
A fronte delle osservazioni alla CTU formulate dalle parti, con ordinanza del 16.09.2024
venivano disposti chiarimenti scritti, poi resi in data 5.11.2024.
Con ordinanza del 19.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.11.2024, questo Giudice “ritenuta la causa matura per la decisione, riservando al merito
ogni questione sulla CTU;
-considerato che è irrilevante ai fini del decidere la richiesta ex art.
CP_1 210 e 213 c.p.c. nei confronti dell' ” fissava l'udienza del 26.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 19.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
In premessa si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dai prossimi congiunti di e (rispettivamente Persona_1 Parte_1 Parte_2
moglie e figlio di al fine di ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali Persona_1
e non) patiti in conseguenza del decesso di , occorso in data 1.3.2014. Persona_1
Nel dettaglio, e hanno denunciato l'esistenza di una Parte_1 Parte_2
responsabilità omissiva da parte delle strutture coinvolte nella vicenda oggetto di causa,
asseritamente generativa dell'exitus del ovvero di una perdita di chance di Per_1
sopravvivenza del medesimo.
Va altresì evidenziato che gli attori, così come dagli stessi chiarito con la memoria istruttoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. depositata in data 8.07.2022, domandando il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e dei danni patrimoniali derivanti pagina 13 di 20 dal decesso del loro prossimo congiunto, hanno inteso agire nel giudizio de quo
esclusivamente iure proprio.
La responsabilità risarcitoria dagli stessi fatta valere ha, dunque, natura extracontrattuale con riguardo a tutti i soggetti convenuti in giudizio, considerato che ove un terzo chieda il risarcimento del danno non patrimoniale da sé stesso subito a causa dell'inadempimento della struttura nei confronti del paziente, l'ambito nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente quello di cui all'art. 2043 c.c.
Nel caso di specie tra i parenti del paziente e la struttura sanitaria coinvolta non è invero intercorso alcun rapporto contrattuale e neppure ricorre la figura del contratto protettivo in favore dei terzi, il cui ambito di applicazione è circoscritto ai soli "wrongful birth damages",
ossia a quei danni che derivino al nascituro, al padre ed ai fratelli dello stesso in conseguenza di una nascita indesiderata ovvero della nascita di un bambino affetto da patologie (cfr. Cass. sez. III, 08/07/2020, n. 142581).
Dalla qualificazione della responsabilità come aquiliana deriva l'applicazione del relativo regime probatorio.
Sempre in premessa appare opportuno dare atto che i fatti su cui si fondano gli addebiti di responsabilità contestati in questa sede hanno costituito oggetto del procedimento penale n.
3057/2014 (n. 2925/2016 R.G. Trib.) a carico del dott. conclusosi con Parte_3
sentenza (n. 528/2020) di assoluzione ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste.
Ovviamente, però, l'esclusione della responsabilità penale non impedisce l'accertamento dell'eventuale sussistenza in capo al dott. di una responsabilità risarcitoria di natura Pt_3
civilistica, risultando i due procedimenti (penale e civile) autonomi l'uno dall'altro.
Ciò posto, si ritiene che dall'istruttoria svolta non sia emersa la sussistenza dei presupposti della denunciata responsabilità risarcitoria.
pagina 14 di 20 Invero, gli esiti della CTU disposta in rinnovazione – svoltasi nel pieno rispetto del contraddittorio – consentono in primo luogo di escludere che la condotta dei sanitari del
Parte
abbia assunto rilevanza causale nel processo eziologico che condusse il Per_1
all'exitus.
Più nel dettaglio, il CTU – il quale ha assolto l' incarico conferitogli con competenza tecnica,
dando puntualmente atto dell' iter seguito e delle argomentazioni logiche e utilizzate e fornendo appropriata risposta alle osservazioni delle parti - dopo aver ricostruito la storia clinica del e ripercorso gli avvenimenti rilevanti ai fini di causa, ha anzitutto Per_1
chiarito che la causa del decesso del prossimo congiunto degli attori sia da ricercarsi in uno scompenso acuto di circolo in soggetto con esiti di infarto miocardico recente in cardiomiopatia dilatativa e fibrillazione atriale ad elevata frequenza di risposta ventricolare
(pag. 15 della CTU).
Quanto ai profili di colpa, il ctu ha evidenziato quel che segue “Passando adesso a
considerare le condotte professionali poste in essere da parte dei sanitari del P.S., è possibile
rilevare che, non trattandosi di sindrome coronarica acuta (si ribadisce come dimostrato
dall'assenza dei tipici segni clinici, elettrocardiografici e di laboratorio, oltre che dalle già citate
evidenze autoptiche), è da ritenere che non vi fosse indicazione alla effettuazione urgente di
studio coronarografico. Oltretutto, con criterio ex-post rappresentato dal mancato riscontro
autoptico di stenosi coronariche occlusive o sub-occlusive, è palese che una procedura di
cardiologia interventistica, avente lo scopo di ripristinare il normale flusso ematico attraverso
un vaso coronarico sede di occlusione, non avrebbe potuto sortire effetti salvifici. In ogni caso,
considerata l'esiguità del tempo, circa due ore o poco più, intercorso fra l'accesso al P.S. ed il
verificarsi dell'exitus, è da ritenere poco probabile che essa procedura avrebbe potuto
realmente effettuarsi. Pertanto, unica opzione terapeutica possibile rimaneva il trattamento
pagina 15 di 20 farmacologico. Trattamento che, considerata la tipicità del quadro clinico presentato dal
al momento dell'accesso al P.S., avrebbe dovuto sollecitamente iniziarsi, ovvero Per_1
ancora prima del trasferimento in reparto o subito dopo il ricovero, ma solo se questo fosse
stato attivato con opportuna tempestività e non dopo circa due ore dall'accesso al P.S. In
conclusione, l'operato del medico di guardia al P.S., se può ritenersi adeguato per la
correttezza dell'orientamento diagnostico (scompenso cardio-respiratorio) e per la scelta di
procedere al ricovero in ambiente specialistico cardiologico, non può condividersi per la
mancata tempestiva instaurazione di idoneo trattamento farmacologico e per aver attivato il
trasferimento in reparto con mezzo proprio e non con ambulanza. Infine, tenuto conto della
severità del quadro clinico presentato dal paziente e dalla rapidità con cui risulta essersi
verificato l'exitus, è da ritenere che una condotta professionale differente, si ribadisce con
tempestiva somministrazione di terapia adeguata, non avrebbe evitato il verificarsi dell'evento
avverso secondo il criterio del più probabile che non, ma avrebbe solo concesso al Per_1
maggiori probabilità di sopravvivenza”. Anche in caso eventuale di sopravvivenza, la prognosi
sarebbe rimasta negativa, senza possibilità di indicare la presumibile aspettativa di vita”.
Dunque, il CTU ha ritenuto che la condotta dei sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso
sia censurabile in relazione all'omessa tempestiva somministrazione di adeguata terapia farmacologica.
Tuttavia, il CTU, tenuto conto della gravità e della compromissione del quadro clinico presentato dal paziente nonché della repentinità con cui si verificò la morte, ha escluso la sussistenza di un nesso eziologicamente rilevante tra eventus damni e condotta (pur colposa) dei sanitari, in quanto, anche laddove la condotta doverosa omessa fosse stata diligentemente posta in essere (mediante la somministrazione di adeguata terapia farmacologica) il decesso del si sarebbe egualmente verificato. Per_1
pagina 16 di 20 Condividendo le valutazioni espresse dal CTU in quanto logicamente motivate e coerentemente argomentate, va quindi affermata l'inesistenza di uno degli elementi costituitivi della responsabilità denunciata, ossia del nesso causale, la cui prova era a carico di parte attrice.
Parimenti da escludersi è poi anche il riconoscimento di un ristoro per “perdita di chance”,
recte (avuto riguardo alle allegazioni attoree) per danno da perdita di chance del legame affettivo.
Al riguardo si evidenzia che il nominato CTU, rendendo i chiarimenti scritti disposti con ordinanza del 16.09.2024, ha evidenziato che “Non è stato possibile reperire dati bibliografici
relativi alla percentuale di sopravvivenza dei pazienti affetti da scompenso cardiaco acuto,
sottoposti al trattamento farmacologico previsto dalle linee guida. È bene precisare che, nel
caso in oggetto, si è trattato di scompenso acuto “su cronico”, ovvero della improvvisa
riacutizzazione di uno scompenso cardiaco cronico noto ormai da alcuni anni. Gli unici dati
bibliografici reperiti sono quelli relativi alla sopravvivenza media dei pazienti affetti da
scompenso cardiaco cronico, come mortalità a 5 anni superiore al 50%. Tenuto conto dei dati,
purtroppo incerti, in precedenza indicati, nonché della plausibile severità della cardiopatia
presentata dal come già detto suggerita dalla rapidità dell'evoluzione peggiorativa Per_1
del quadro clinico, è possibile ritenere che la mancata somministrazione delle più appropriate
cure lo abbia privato dei trattamenti che ne avrebbero potuto determinarne la sopravvivenza
con una percentuali empirica del 25%”.
In proposito va osservato che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità si discorre di chance perduta quando "la condotta colpevole del sanitario ha avuto,
come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè,
espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all' eventualità di maggior durata della
pagina 17 di 20 vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e
delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola
che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente
alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale,
secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l' evento incerto (la possibilità perduta) -
ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non
patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà,
consistenza". (Cass. Civ. n. 28993/2019).
Inoltre, come chiarito dalla Suprema Corte "l' incertezza del risultato è destinata ad incidere
non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità
perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/
identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva
rilevante (comunque afferente al diritto alla salute ) e, non della relazione causale tra condotta
ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall' analisi dell'
evento lamentato come fonte di danno" (Cass. Civ. 28993/2019). La perdita di chance come
danno risarcibile, dunque, si ravvisa nei casi in cui la condotta colposa del personale sanitario
abbia cagionato - secondo il criterio del più probabile che non - la perdita di un risultato
sperato, risultato sul quale le conoscenze scientifiche del tempo non consentono di avere
certezza alcuna”.
Orbene, valutato l'elaborato peritale nel suo complesso, la “chance” cui fa riferimento il ctu non pare integrare gli estremi della chance per come intesa dalla giurisprudenza di legittimità poc'anzi richiamata.
Sul punto occorre osservare che il risarcimento del danno da perdita di chance in ambito medico va distinto radicalmente dalla “probabilità statistica di sopravvivenza, consistendo la pagina 18 di 20 specificità di tale profilo di danno nella privazione della possibilità di sopravvivere più a lungo e/o con minori sofferenze” (cfr. Cass. Civ. sez. III, 26/06/2020, n. 12928). In altre parole, tale profilo di danno può essere apprezzato sotto il profilo risarcitorio soltanto se risulti “causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore - non potendosi discorrere di una probabilità della possibilità (dove il primo termine indentifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno)” (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 30/07/2024 n. 214415).
Nel caso in esame sebbene il CTU scriva che il paziente abbia patito un danno da perdita di chance di sopravvivenza stimato nella misura del 25% ” in realtà non sta andando ad identificare quella che è la “chance di sopravvivenza” come sopra delineata dalla giurisprudenza di legittimità e intesa come “la possibilità di un risultato migliore” ma identifica quella che è la causa meno probabile che non dell'evento concreto, cioè la probabilità - o meglio la possibilità - statistica recessiva che in caso di corretto comportamento dei sanitari l'evento non si sarebbe verificato. Non è invece risultato causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore questo perché la consulenza ha fornito due spiegazioni causali alternative del medesimo evento l'una - ritenuta più probabile anche alla luce delle condizioni soggettive del paziente - data dal rischio intrinseco di decesso, l'altra - meno probabile - data dall'errore medico.
Alla luce di quanto esposto, deve escludersi l'esistenza della responsabilità invocata dagli attori, non potendosi ritenere che la condotta dei sanitari del Pronto Soccorso abbia cagionato la morte del né tantomeno che abbia determinato la perdita di una Per_1
chance di sopravvivenza del medesimo.
pagina 19 di 20 Conseguentemente, la domanda risarcitoria proposta dagli attori deve essere integralmente rigettata.
Il rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento della domanda di garanzia svolta
Parte dal nei confronti di e di quella svolta dal dott. nei Controparte_4 Pt_3
confronti di Controparte_5
3.Tenuto conto degli esiti complessivi della lite e dell'accertamento del carattere colposo della condotta posta in essere dal personale sanitario in servizio presso il P.S. del GOM, si ritiene che sussistano gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU vanno, invece, poste, definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Reggio Calabria, 13.09.2025
Il Giudice
Francesca Rosaria Plutino
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3342 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza del 19.03.2025, promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, alla Via Enotria n. 70, C.F._2
presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Romano, rappresentati e difesi dall'avv. Donato
Patera, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
attori –
Contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, alla Via Prolungamento Aschenez 64, presso lo studio dell'avv. Aldo Labate, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla costituzione di nuovo difensore del
15.02.2017;
Controparte_2
(P.IVA , già
[...] P.IVA_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura interna, sita in Reggio Calabria, via Prov.le
Spirito Santo, 24, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Curatolo in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 20 (C.F. elettivamente domiciliato in Reggio Parte_3 C.F._3
Calabria, via G. De Nava 122, presso lo studio dell'Avv. Attilio Bandiera, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti - nonché nei confronti di
(P. IVA Controparte_4
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via D. Tripepi n. 45, P.IVA_3
presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Lembo, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
Recupero;
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Crocefisso
15/C, presso lo studio dell'avv. Alessandra Borruto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terze chiamate -
OGGETTO: risarcimento danni responsabilità professionale medica
Conclusioni delle parti
All'udienza del 19 marzo 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione notificato in data 23.09.2016 all , in data Controparte_6
26.09.2016 all' ed in Controparte_7
data 21.7.2021 (all'esito di rinnovazione) a , i prossimi congiunti di Parte_3 Per_1
e (rispettivamente moglie e figlio di
[...] Parte_1 Parte_2 Per_1
convenivano in giudizio l' , l'Azienda Sanitaria “Bianchi
[...] Controparte_6
Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria ed il dott. , per ivi sentirli condannare al Parte_3
pagina 2 di 20 risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del decesso di Persona_1
asseritamente occorso per fatto e colpa dei convenuti.
A sostegno della domanda, gli attori esponevano che, in data 1.3.2014, alle ore 8:50 circa,
accusando uno stato di malessere, era stato accompagnato dalla moglie Persona_1
, dal cognato e dal cugino presso Parte_1 Controparte_8 Persona_2
l'ospedale di Reggio Calabria, ove in passato era stato ricoverato presso la relativa CP_2
unità cardiologica.
I sanitari del citato nosocomio gli avevano però rappresentato che un eventuale ricovero avrebbe potuto essere disposto soltanto previo accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Riuniti, raggiungibile in circa 15 minuti, che i sanitari del medesimo presidio provvedevano a contattare per comunicare l'imminente arrivo di un paziente in gravi condizioni di salute.
Il era stato, quindi, prontamente accompagnato dai propri familiari presso il Per_1
predetto Pronto Soccorso;
i sanitari ivi presenti avevano confermato di essere stati previamente preavvisati e, constata la difficoltà deambulatoria del paziente, gli avevano fornito una sedia a rotelle.
Il dott. , medico in quel momento in servizio presso il P.S., aveva provveduto a Parte_3
ricostruire l'anamnesi del paziente sulla scorta delle informazioni fornitegli da PT
ed aveva eseguito un prelievo ematochimico per gli esami di routine.
[...]
La veva consegnato al dott. una copia della cartella clinica relativa ad una PT Pt_3
pregresso ricovero del marito (avvenuto in data 12.12.2013) presso il reparto di cardiologia dell'ospedale di Reggio Calabria, dando altresì specificamente conto delle patologie CP_2
cardiache di cui lo stesso soffriva.
Erano poi trascorse circa tre ore senza che fosse effettuata qualsiasi ulteriore attività medica e soltanto alle ore 11:40 il era stato sottoposto ad elettrocardiogramma. Per_1
pagina 3 di 20 Le condizioni di salute del paziente avevano subito un peggioramento e, in generale, l'attività
posta in essere dai sanitari in servizio presso il P.S. si era rivelata sbrigativa e poco approfondita.
Un'ausiliaria presente in pronto soccorso, dopo aver appreso dalla che il paziente PT
era dotato di proprio mezzo di trasporto, aveva invitato quest'ultima a trasferire il marito presso il P.O. mediante vettura privata. A fronte di tale indicazione, la CP_2 PT
aveva manifestato qualche iniziale perplessità ma, poi, tenuto conto delle gravi condizioni cliniche in cui versava il marito, aveva provveduto a firmare (per conto del il Per_1
verbale delle dimissioni e ad accompagnarlo presso il P.O. . CP_2
Alle ore 12:00 avevano raggiunto il predetto presidio ospedaliero e la aveva PT
richiesto ed ottenuto di accedere mediante l'autovettura, in quanto il marito non riusciva a camminare.
Il dopo aver effettuato qualche passo all'interno della struttura del si era Per_1 CP_2
però accasciato al suolo ed i sanitari prontamente intervenuti avevano chiamato il servizio
118, per poi constatare il decesso de paziente.
Rappresentavano, inoltre, che per i fatti anzidetti la aveva presentato denuncia PT
querela presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, all'esito della quale era stato instaurato il procedimento n. 3057/2014.
Tanto premesso in fatto, gli attori deducevano la sussistenza di una responsabilità omissiva dei sanitari coinvolti nella vicenda oggetto di causa, in quanto un intervento tempestivo avrebbe con elevata probabilità consentito di evitare l'exitus.
Nel dettaglio, assumevano che i sanitari dell'UOC di cardiologica clinica e riabilitativa del presidio ospedaliero , pur trovandosi di fronte ad un paziente affetto da dispnea e CP_2
scompenso cardiaco, cardiopatico, già noto al reparto in quanto ivi più volte ricoverato (da pagina 4 di 20 ultimo nel dicembre 2013) e pur comprendendo la gravità delle condizioni in cui lo stesso versava, si erano limitati ad indirizzarlo al Pronto Soccorso.
Parimenti censurabile era anche la condotta dei sanitari dell'Ospedale “Riuniti”, in primo luogo per aver gli stessi sottoposto il a triage soltanto mezz'ora dopo il suo arrivo in Per_1
Pronto Soccorso e per non aver provveduto ad alcuna rilevazione dei parametri vitali né
tantomeno alla somministrazione di alcuna terapia farmacologica (ad es. dei diuretici per smaltire la congestione polmonare) o di supporto respiratorio.
Inoltre, i sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso, una volta ottenuti gli esiti degli esami di laboratorio, avrebbero dovuto porre diagnosi di sindrome coronarica acuta ed effettuare tempestivamente esame elettrocardiografico, che invece disposero ben 48 minuti dopo aver ottenuto i predetti risultati, nonché iniziare la terapia antiaggregante ed anticoagulante.
Sostenevano che il trasferimento del paziente presso il avrebbe dovuto essere CP_2
disposto soltanto a seguito della stabilizzazione dei parametri ed effettuato mediante apposita ambulanza, fornita degli strumenti necessari per scongiurare l'arresto cardiocircolatorio registratosi durante il trasporto cui i familiari del ebbero a Per_1
provvedere con mezzo proprio.
In subordine, instavano per il riconoscimento dell'esistenza in capo ai convenuti di una responsabilità per asserita perdita di chance di sopravvivenza.
Quanto alle conseguenze pregiudizievoli della denunciata responsabilità, gli attori assumevano di aver diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi tenendo conto della forte intensità del rapporto tra costoro ed il e che Per_1
provvedevano a quantificare nella misura di euro 670.000,00 ciascuno.
Affermavano altresì di aver diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in complessivi euro 154.848, 60 in relazione a (che all'epoca del decesso del Parte_2
pagina 5 di 20 padre era ancora minorenne e non economicamente autosufficiente), tenuto conto del valore della pensione che il defunto padre percepiva quando era ancora in vita (pari ad euro 860,
27 al mese), da moltiplicarsi per 15 anni. A tanto doveva aggiungersi anche il pregiudizio correlato alla compromissione delle aspettative ereditarie.
Con riferimento alla posizione di si asseriva altresì il diritto di Parte_1
quest'ultima ad ottenere il risarcimento delle spese funerarie (euro 1.500,00) e delle spese sostenute per la ctp (euro 1.000).
Chiedevano, infine, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
Cont l'inadempimento e quindi responsabilità delle convenute ed – in Controparte_9
persona dei rispettivi legali rappresentanti – e del dr. (tutti in solido) per la morte Parte_3
del sig. e per l'effetto condannare gli stessi – in solido – al pagamento dei Persona_1
seguenti danni: danni non patrimoniali euro 670.000,00 in favore di ciascun attore;
in
subordine, giusto quanto dedotto nella parte espositiva del presente atto, condannare i
convenuti in solido al pagamento dei danni per perdita della chance di vita nella somma che
sarà quantificata dal giudicante secondo il suo prudente apprezzamento ed equità; danni
patrimoniali euro 154.848, 60 oltre interessi e rivalutazione in favore del sig. Parte_2
danni patrimoniali euro 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione in favore della sig.ra PT
; e/o quella maggiore o minore somma così come individuata dal giudice secondo il
[...]
suo prudente apprezzamento ed equità, anche a seguito di personalizzazione. Alla somma
oggetto di condanna, per ciascun attore, dovranno essere aggiunti gli interessi e la
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.12.2016, si costituiva in giudizio l'Azienda Sanitaria “Bianchi Melacrino-Morelli”, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
pagina 6 di 20 In punto di fatto, esponeva anzitutto che in data 1° marzo 2014 aveva Parte_1
accompagnato il marito presso il reparto di Cardiologia Clinica e Persona_1
Riabilitativa del P.O. ed in questa occasione aveva rappresentato non soltanto la CP_2
necessità che il marito venisse sottoposto a ricovero ma anche che per tale ragione si sarebbero recati presso il P.S. del P.O. “Riuniti”.
Pertanto, i sanitari del P.O. “ , al fine di favorire l'accesso in ospedale del paziente, CP_2
avevano contattato i colleghi del Pronto Soccorso per informarli dell'imminente arrivo del medesimo nonché della disponibilità di un posto presso detto presidio per un successivo ricovero, invitandoli a procedere all'effettuazione degli esami diagnostici e di laboratorio atteso che in quella giornata (sabato) i servizi ambulatoriali del “ non erano operativi. CP_2
Dunque, alle ore 10:00 il era giunto in P.S. accompagnato dalla moglie, riferendo di Per_1
essersi ivi recato su indicazione della dott.ssa , che lo aveva sottoposto a visita Per_3
presso l'U.O.C. di Cardiologia del e ne aveva richiesto il ricovero. CP_2
L'infermiera in servizio presso il P.S. aveva registrato il paziente con codice giallo per
“dispnea in cardiopatico” e lo aveva assegnato alla sala visite 1.
Alle ore 10:07 il era stato sottoposto a visita medica, all'esito della quale era emerso Per_1
che lo stesso era affetto da cardiomiopatia dilatativa, FAC, BPCO, diabete mellito e obesità;
nel corso della predetta visita, il paziente aveva riferito di presentare, già da alcuni giorni,
dispnea ed edemi declivi, ma non aveva mai riferito alcun dolore toracico.
Erano poi stati eseguiti esami ematochimici, che avevano evidenziato un lieve aumento della troponina (indice indiretto delle patologie cardiologiche di cui il paziente era portatore),
nonché RX torace ed ECG.
Alle ore 11:50 era stata posta diagnosi di scompenso cardio-respiratorio ed era, quindi, stato programmato il ricovero presso il reparto di Cardiologia del P.O. “ . CP_2
pagina 7 di 20 A questo punto, il personale medico del P.S. si era attivato per il trasferimento del paziente mediante autoambulanza, ma aveva optato per trasportarlo con proprio Parte_1
mezzo, provvedendo altresì alla firma del relativo modulo di dimissioni.
Alle ore 12:10 i sanitari in servizio presso la del Controparte_10
P.O. “ erano stati allertati da un addetto alla sicurezza che aveva richiesto aiuto per CP_2
soccorrere accasciatosi dinnanzi alla porta d'ingresso del presidio Persona_1
medesimo.
Erano allora state prontamente realizzate e manovre RCP, rivelatesi tuttavia inefficaci.
Sulla scorta della precedente ricostruzione, la struttura contestava ogni addebito di responsabilità. Nel dettaglio negava l'assunto attoreo secondo cui l'attesa in P.S. si era protratta per tre ore senza che fosse stata eseguita alcuna attività, in quanto nell'arco di circa 1h e 30 minuti dall'arrivo del erano stati prontamente e correttamente eseguiti Per_1
tutti gli accertamenti necessari.
Assumeva, quindi, l'insussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dei propri sanitari ed il decesso del prossimo congiunto degli attori ed instava per il rigetto delle istanze risarcitorie da questi ultimi proposte.
In via preliminare, chiedeva altresì di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa per essere da questa manlevata da ogni Controparte_4
conseguenza derivante dall'accoglimento della domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.01.2017, si costituiva in giudizio l' , la quale, premettendo di essere coinvolta nella vicenda Controparte_6
oggetto di causa soltanto come deduceva l'infondatezza della domanda attorea. CP_11
In particolare, sosteneva che, alle ore 12.15 del primo marzo 2014, la Centrale Operativa
aveva ricevuto richiesta di soccorso da parte del Vigilantes in servizio all Controparte_2
pagina 8 di 20 per un paziente che aveva avuto un malore presso quel presidio ed aveva pertanto attivato l'ambulanza RIVA 2 che, giunta sul posto alle 12.31, ne constatava il decesso.
Chiariva che, come risultava anche dalla nota prot. 861 del 10.10.16 ASP
[...]
allegata in atti, prima del suddetto intervento non vi era stata alcuna Controparte_12
Cont richiesta di Taxi Sanitario e tanto era sufficiente ad escludere ogni responsabilità dell'
atteso che i sanitari operanti per conto dell'ente medesimo avevano operato tempestivamente e correttamente.
Instava, pertanto, per il rigetto della domanda.
Cont Nelle more, in data 15.02.2017 l' si costituiva con nuovo difensore, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in considerazione del fatto che le condotte asseritamente generatrici della responsabilità dedotta in causa non erano riconducibili a dipendenti
Cont dell' bensì esclusivamente alla Controparte_7
. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda attorea ed instava per il
[...]
rigetto della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.06.2017, si costituiva in giudizio , la quale evidenziava anzitutto che l'evento dedotto in Controparte_4
giudizio era coperto dalla polizza assicurativa n. ITOMM1502039, avente efficacia e validità
dal 31.12.2014 al 31.12.2017.
Pur non contestando l'operatività in specie del citato contratto assicurativo, precisava che,
in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, avrebbe dovuto tenersi conto del massimale di polizza pari ad € 5.000.000,00 nonché della franchigia fissa pari ad €
100.000,00.
Inoltre, richiamando la previsione di cui all'art. 18 del contratto, deduceva che nell'ipotesi in cui anche gli altri soggetti convenuti in giudizio fossero risultati titolari di polizza pagina 9 di 20 assicurativa per la responsabilità civile, si sarebbe configurata un'ipotesi di c.d.
assicurazione cumulativa, con conseguente applicazione dell'art. 1910 c.c.
Nel merito, la compagnia assicurativa si opponeva alle pretese risarcitorie azionate dagli attori, aderendo alle difese già svolte dall'azienda ospedaliera assicurata nonché
contestando le voci di danno invocate nell'atto di citazione.
Deduceva, infine, l'incumulabilità degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 25.05.2018 veniva disposta CTU medico-legale.
Depositato l'elaborato peritale, con ordinanza del 30.09.2020 veniva ammessa la prova per testi offerta da parte attrice, riservando all'esito ogni valutazione circa l'eventuale rinnovazione della CTU.
I testi ammessi venivano sentiti all'udienza del 17.05.2021, nel corso della quale veniva rilevata l'assenza in atti dell'originale dell'atto di citazione notificato.
Con successiva ordinanza del 28.06.2021, questo Giudice “Rilevato che non è Parte_3
costituito e che non si rinviene in atti l'originale dell'atto di citazione notificato;
- Ritenuto che
l'attestazione dell' prodotta non è sostitutiva in quanto è necessario verificare cosa è Pt_4
stato notificato” ordinava la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di
, fissando nuova udienza al 23.02.2022. Parte_3
All'esito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.01.2022, si costituiva in giudizio , chiedendo il Parte_3
rigetto della domanda svolta nei propri confronti.
Segnatamente, il dott. evidenziava in primo luogo che il procedimento penale n. Pt_3
3057/2014 R.G.N.R instaurato a seguito della denuncia querela presentata nei propri confronti, per i medesimi fatti per cui vi è causa, da , si era concluso con Parte_1
pagina 10 di 20 la sentenza n. 528/2020 Reg. Sent. di assoluzione, pronunciata ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste.
Nell'ambito del citato giudizio era stata, invero, disconosciuta una propria responsabilità in relazione al decesso di avendo egli agito nel pieno rispetto delle leges artis Persona_1
e soffrendo il paziente, sin dal 2007, di cardiomiopatia dilatativa, a causa della quale, nel corso degli anni, aveva subito numerosi ricoveri in ospedale e nel 2012 era stato colpito da un ictus.
La circostanza per la quale il era stato trasferito presso il P.O. Riuniti con mezzo Per_1
privato non poteva di certo addebitarsi ad una propria volontà, essendo piuttosto il frutto di una scelta autonoma del paziente e dei suoi familiari.
Eccepiva, dunque, l'insussistenza di un nesso eziologico tra la propria condotta ed il decesso del prossimo congiunto degli attori.
Contestava la fondatezza delle domande risarcitorie di cui all'atto di citazione, eccependone in particolare la genericità ed indeterminatezza.
Deduceva, infine, la non risarcibilità in specie della presunta perdita di chance di sopravvivenza e comunque l'incumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Instava, pertanto, per il rigetto della domanda attorea e, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia per Controparte_5
essere da questa manlevato e tenuto indenne nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda.
Autorizzata la chiamata, in data 17.05.2022, si costituiva in giudizio la società
[...]
la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea assumendone Controparte_5
l'infondatezza alla luce delle difese svolte dal proprio assicurato.
pagina 11 di 20 Eccepiva, poi, che la polizza Multirischi per responsabilità professionale n. 48200975 (oggi n. 1/39220/122/48200975) conclusa con il dott. doveva intendersi presentata Pt_3
soltanto “a secondo rischio”, con conseguente azionabilità della stessa per la sola parte di
Parte danno eccedente il massimale previsto dal contratto assicurativo concluso dal con
[...]
e comunque entro il massimale della predetta polizza Multirischi Controparte_4
(pari ad €. 550.000,00).
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito,
contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea perché infondata in ogni sua parte e/o non
provata, sia per l'an debeatur, sia, in via subordinata, in relazione al quantum, con ogni
conseguenza di legge e con la condanna degli attori alle spese e competenze di lite in favore di
. In via subordinata, voglia dichiarare la mancanza di alcuna colpa del Controparte_13
Dr. in relazione all'evento lamentato dagli attori. In via ancor più gradata, voglia Parte_3
dichiarare la concludente tenuta a manlevare l'assicurato soltanto “a secondo rischio”, e
quindi solo in eccedenza rispetto al massimale garantito dalla polizza dell'
[...]
e sempre entro i limiti, anche di massimale, di quanto pattuito con Controparte_14
la polizza Multirischi del Professionista – Professione medico n. 1/39220/122/48200975. Con
la condanna in ogni caso degli attori alle spese e competenze di lite.”.
All'udienza dell'8.06.2022 venivano (nuovamente) concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c.
Con successiva ordinanza del 2.05.2023, questo Giudice “osservato che la questione
dell'efficacia del giudicato penale di assoluzione verrà decisa unitamente al merito;
-
considerato che il convenuto ha eccepito la nullità dell'istruttoria svolta, e che in ogni Pt_3
caso va disposto il rinnovo della CTU atteso che quella depositata non è esaustiva e non
risponde compiutamente ai quesiti posti” disponeva il rinnovo della CTU sui quesiti di cui pagina 12 di 20 all'ordinanza del 24 maggio 2018, nominando quale ctu il dott. il quale Persona_4
provvedeva al deposito dell'elaborato peritale il successivo 16.06.2024.
A fronte delle osservazioni alla CTU formulate dalle parti, con ordinanza del 16.09.2024
venivano disposti chiarimenti scritti, poi resi in data 5.11.2024.
Con ordinanza del 19.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.11.2024, questo Giudice “ritenuta la causa matura per la decisione, riservando al merito
ogni questione sulla CTU;
-considerato che è irrilevante ai fini del decidere la richiesta ex art.
CP_1 210 e 213 c.p.c. nei confronti dell' ” fissava l'udienza del 26.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 19.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
In premessa si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dai prossimi congiunti di e (rispettivamente Persona_1 Parte_1 Parte_2
moglie e figlio di al fine di ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali Persona_1
e non) patiti in conseguenza del decesso di , occorso in data 1.3.2014. Persona_1
Nel dettaglio, e hanno denunciato l'esistenza di una Parte_1 Parte_2
responsabilità omissiva da parte delle strutture coinvolte nella vicenda oggetto di causa,
asseritamente generativa dell'exitus del ovvero di una perdita di chance di Per_1
sopravvivenza del medesimo.
Va altresì evidenziato che gli attori, così come dagli stessi chiarito con la memoria istruttoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. depositata in data 8.07.2022, domandando il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e dei danni patrimoniali derivanti pagina 13 di 20 dal decesso del loro prossimo congiunto, hanno inteso agire nel giudizio de quo
esclusivamente iure proprio.
La responsabilità risarcitoria dagli stessi fatta valere ha, dunque, natura extracontrattuale con riguardo a tutti i soggetti convenuti in giudizio, considerato che ove un terzo chieda il risarcimento del danno non patrimoniale da sé stesso subito a causa dell'inadempimento della struttura nei confronti del paziente, l'ambito nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente quello di cui all'art. 2043 c.c.
Nel caso di specie tra i parenti del paziente e la struttura sanitaria coinvolta non è invero intercorso alcun rapporto contrattuale e neppure ricorre la figura del contratto protettivo in favore dei terzi, il cui ambito di applicazione è circoscritto ai soli "wrongful birth damages",
ossia a quei danni che derivino al nascituro, al padre ed ai fratelli dello stesso in conseguenza di una nascita indesiderata ovvero della nascita di un bambino affetto da patologie (cfr. Cass. sez. III, 08/07/2020, n. 142581).
Dalla qualificazione della responsabilità come aquiliana deriva l'applicazione del relativo regime probatorio.
Sempre in premessa appare opportuno dare atto che i fatti su cui si fondano gli addebiti di responsabilità contestati in questa sede hanno costituito oggetto del procedimento penale n.
3057/2014 (n. 2925/2016 R.G. Trib.) a carico del dott. conclusosi con Parte_3
sentenza (n. 528/2020) di assoluzione ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste.
Ovviamente, però, l'esclusione della responsabilità penale non impedisce l'accertamento dell'eventuale sussistenza in capo al dott. di una responsabilità risarcitoria di natura Pt_3
civilistica, risultando i due procedimenti (penale e civile) autonomi l'uno dall'altro.
Ciò posto, si ritiene che dall'istruttoria svolta non sia emersa la sussistenza dei presupposti della denunciata responsabilità risarcitoria.
pagina 14 di 20 Invero, gli esiti della CTU disposta in rinnovazione – svoltasi nel pieno rispetto del contraddittorio – consentono in primo luogo di escludere che la condotta dei sanitari del
Parte
abbia assunto rilevanza causale nel processo eziologico che condusse il Per_1
all'exitus.
Più nel dettaglio, il CTU – il quale ha assolto l' incarico conferitogli con competenza tecnica,
dando puntualmente atto dell' iter seguito e delle argomentazioni logiche e utilizzate e fornendo appropriata risposta alle osservazioni delle parti - dopo aver ricostruito la storia clinica del e ripercorso gli avvenimenti rilevanti ai fini di causa, ha anzitutto Per_1
chiarito che la causa del decesso del prossimo congiunto degli attori sia da ricercarsi in uno scompenso acuto di circolo in soggetto con esiti di infarto miocardico recente in cardiomiopatia dilatativa e fibrillazione atriale ad elevata frequenza di risposta ventricolare
(pag. 15 della CTU).
Quanto ai profili di colpa, il ctu ha evidenziato quel che segue “Passando adesso a
considerare le condotte professionali poste in essere da parte dei sanitari del P.S., è possibile
rilevare che, non trattandosi di sindrome coronarica acuta (si ribadisce come dimostrato
dall'assenza dei tipici segni clinici, elettrocardiografici e di laboratorio, oltre che dalle già citate
evidenze autoptiche), è da ritenere che non vi fosse indicazione alla effettuazione urgente di
studio coronarografico. Oltretutto, con criterio ex-post rappresentato dal mancato riscontro
autoptico di stenosi coronariche occlusive o sub-occlusive, è palese che una procedura di
cardiologia interventistica, avente lo scopo di ripristinare il normale flusso ematico attraverso
un vaso coronarico sede di occlusione, non avrebbe potuto sortire effetti salvifici. In ogni caso,
considerata l'esiguità del tempo, circa due ore o poco più, intercorso fra l'accesso al P.S. ed il
verificarsi dell'exitus, è da ritenere poco probabile che essa procedura avrebbe potuto
realmente effettuarsi. Pertanto, unica opzione terapeutica possibile rimaneva il trattamento
pagina 15 di 20 farmacologico. Trattamento che, considerata la tipicità del quadro clinico presentato dal
al momento dell'accesso al P.S., avrebbe dovuto sollecitamente iniziarsi, ovvero Per_1
ancora prima del trasferimento in reparto o subito dopo il ricovero, ma solo se questo fosse
stato attivato con opportuna tempestività e non dopo circa due ore dall'accesso al P.S. In
conclusione, l'operato del medico di guardia al P.S., se può ritenersi adeguato per la
correttezza dell'orientamento diagnostico (scompenso cardio-respiratorio) e per la scelta di
procedere al ricovero in ambiente specialistico cardiologico, non può condividersi per la
mancata tempestiva instaurazione di idoneo trattamento farmacologico e per aver attivato il
trasferimento in reparto con mezzo proprio e non con ambulanza. Infine, tenuto conto della
severità del quadro clinico presentato dal paziente e dalla rapidità con cui risulta essersi
verificato l'exitus, è da ritenere che una condotta professionale differente, si ribadisce con
tempestiva somministrazione di terapia adeguata, non avrebbe evitato il verificarsi dell'evento
avverso secondo il criterio del più probabile che non, ma avrebbe solo concesso al Per_1
maggiori probabilità di sopravvivenza”. Anche in caso eventuale di sopravvivenza, la prognosi
sarebbe rimasta negativa, senza possibilità di indicare la presumibile aspettativa di vita”.
Dunque, il CTU ha ritenuto che la condotta dei sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso
sia censurabile in relazione all'omessa tempestiva somministrazione di adeguata terapia farmacologica.
Tuttavia, il CTU, tenuto conto della gravità e della compromissione del quadro clinico presentato dal paziente nonché della repentinità con cui si verificò la morte, ha escluso la sussistenza di un nesso eziologicamente rilevante tra eventus damni e condotta (pur colposa) dei sanitari, in quanto, anche laddove la condotta doverosa omessa fosse stata diligentemente posta in essere (mediante la somministrazione di adeguata terapia farmacologica) il decesso del si sarebbe egualmente verificato. Per_1
pagina 16 di 20 Condividendo le valutazioni espresse dal CTU in quanto logicamente motivate e coerentemente argomentate, va quindi affermata l'inesistenza di uno degli elementi costituitivi della responsabilità denunciata, ossia del nesso causale, la cui prova era a carico di parte attrice.
Parimenti da escludersi è poi anche il riconoscimento di un ristoro per “perdita di chance”,
recte (avuto riguardo alle allegazioni attoree) per danno da perdita di chance del legame affettivo.
Al riguardo si evidenzia che il nominato CTU, rendendo i chiarimenti scritti disposti con ordinanza del 16.09.2024, ha evidenziato che “Non è stato possibile reperire dati bibliografici
relativi alla percentuale di sopravvivenza dei pazienti affetti da scompenso cardiaco acuto,
sottoposti al trattamento farmacologico previsto dalle linee guida. È bene precisare che, nel
caso in oggetto, si è trattato di scompenso acuto “su cronico”, ovvero della improvvisa
riacutizzazione di uno scompenso cardiaco cronico noto ormai da alcuni anni. Gli unici dati
bibliografici reperiti sono quelli relativi alla sopravvivenza media dei pazienti affetti da
scompenso cardiaco cronico, come mortalità a 5 anni superiore al 50%. Tenuto conto dei dati,
purtroppo incerti, in precedenza indicati, nonché della plausibile severità della cardiopatia
presentata dal come già detto suggerita dalla rapidità dell'evoluzione peggiorativa Per_1
del quadro clinico, è possibile ritenere che la mancata somministrazione delle più appropriate
cure lo abbia privato dei trattamenti che ne avrebbero potuto determinarne la sopravvivenza
con una percentuali empirica del 25%”.
In proposito va osservato che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità si discorre di chance perduta quando "la condotta colpevole del sanitario ha avuto,
come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè,
espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all' eventualità di maggior durata della
pagina 17 di 20 vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e
delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola
che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente
alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale,
secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l' evento incerto (la possibilità perduta) -
ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non
patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà,
consistenza". (Cass. Civ. n. 28993/2019).
Inoltre, come chiarito dalla Suprema Corte "l' incertezza del risultato è destinata ad incidere
non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità
perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/
identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva
rilevante (comunque afferente al diritto alla salute ) e, non della relazione causale tra condotta
ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall' analisi dell'
evento lamentato come fonte di danno" (Cass. Civ. 28993/2019). La perdita di chance come
danno risarcibile, dunque, si ravvisa nei casi in cui la condotta colposa del personale sanitario
abbia cagionato - secondo il criterio del più probabile che non - la perdita di un risultato
sperato, risultato sul quale le conoscenze scientifiche del tempo non consentono di avere
certezza alcuna”.
Orbene, valutato l'elaborato peritale nel suo complesso, la “chance” cui fa riferimento il ctu non pare integrare gli estremi della chance per come intesa dalla giurisprudenza di legittimità poc'anzi richiamata.
Sul punto occorre osservare che il risarcimento del danno da perdita di chance in ambito medico va distinto radicalmente dalla “probabilità statistica di sopravvivenza, consistendo la pagina 18 di 20 specificità di tale profilo di danno nella privazione della possibilità di sopravvivere più a lungo e/o con minori sofferenze” (cfr. Cass. Civ. sez. III, 26/06/2020, n. 12928). In altre parole, tale profilo di danno può essere apprezzato sotto il profilo risarcitorio soltanto se risulti “causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore - non potendosi discorrere di una probabilità della possibilità (dove il primo termine indentifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno)” (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 30/07/2024 n. 214415).
Nel caso in esame sebbene il CTU scriva che il paziente abbia patito un danno da perdita di chance di sopravvivenza stimato nella misura del 25% ” in realtà non sta andando ad identificare quella che è la “chance di sopravvivenza” come sopra delineata dalla giurisprudenza di legittimità e intesa come “la possibilità di un risultato migliore” ma identifica quella che è la causa meno probabile che non dell'evento concreto, cioè la probabilità - o meglio la possibilità - statistica recessiva che in caso di corretto comportamento dei sanitari l'evento non si sarebbe verificato. Non è invece risultato causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore questo perché la consulenza ha fornito due spiegazioni causali alternative del medesimo evento l'una - ritenuta più probabile anche alla luce delle condizioni soggettive del paziente - data dal rischio intrinseco di decesso, l'altra - meno probabile - data dall'errore medico.
Alla luce di quanto esposto, deve escludersi l'esistenza della responsabilità invocata dagli attori, non potendosi ritenere che la condotta dei sanitari del Pronto Soccorso abbia cagionato la morte del né tantomeno che abbia determinato la perdita di una Per_1
chance di sopravvivenza del medesimo.
pagina 19 di 20 Conseguentemente, la domanda risarcitoria proposta dagli attori deve essere integralmente rigettata.
Il rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento della domanda di garanzia svolta
Parte dal nei confronti di e di quella svolta dal dott. nei Controparte_4 Pt_3
confronti di Controparte_5
3.Tenuto conto degli esiti complessivi della lite e dell'accertamento del carattere colposo della condotta posta in essere dal personale sanitario in servizio presso il P.S. del GOM, si ritiene che sussistano gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU vanno, invece, poste, definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Reggio Calabria, 13.09.2025
Il Giudice
Francesca Rosaria Plutino
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