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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3441/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3441/2023 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
(CF: ) NATA A CATANIA IL 21/07/1994, RAPP. E DIF. DALL'AVV. Parte_1 C.F._1
CONSORTINI MASSIMO IGOR.
RICORRENTE
CONTRO
NATO A PATERNÒ IL 29/03/1989 (CF: ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 03.02.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio in Paternò il 26/09/2012, Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile di quel Comune, dell'anno
2012, parte 1, atto n. 36.
Dalla coppia sono nati i figli minorenni il 18.01.2013, il Persona_1 Per_2
01.11.2017, il 04.05.2016. Per_3
Con ricorso depositato in data 28.02.2023, ha chiesto la pronuncia di Parte_1
scioglimento del matrimonio chiedendo, altresì, l'affidamento condiviso dei tre figli minori, con collocamento presso di lei, nonché la previsione di un assegno di mantenimento a carico del marito e per tutti e tre i bambini pari ad € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie;
ha chiesto altresì di regolamentare il diritto di visita del padre come da ricorso.
, seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza del 13.06.2023 è comparsa personalmente . Il Presidente ha Parte_1
quindi espletato il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo;
indi, la causa è transitata dinnanzi al Giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 03.02.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e rinunciando ai termini per il deposito delle memorie conclusionali.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, seppur CP_1
regolarmente citato, come da notifica depositata al fascicolo telematico, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, la domanda spiegata dalla ricorrente e finalizzata alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3,
n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data 21.04.2021 nella procedura di separazione definita con decreto di omologa del
23.04.2021.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose
è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Quanto alle statuizioni afferenti la prole minorenne, la ricorrente ha chiesto a questo
Tribunale che il divorzio segua le medesime condizioni omologate in sede di separazione e quindi:
“- che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
- che il sig. potrà tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà in accordo con la madre, CP_1
comunque almeno una volta a settimana, per metà della durata delle festività Natalizie, di inizio anno ed Epifania, prima metà o seconda metà ad anni alterni con la madre, lo stesso per quelle Pasquali e durante il periodo estivo per un intero mese in accordo con la madre, in mancanza nel mese di agosto. 3) che il sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà la somma di euro CP_1
500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.”
Orbene, nulla osta all'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, non essendo state dedotte da parte ricorrente ragioni ostative alla previsione del regime ordinario di affidamento, con diritto di visita del padre come da ricorso.
Quanto alle valutazioni d'ordine economico con riguardo ai figli minorenni, vanno confermate (come da domanda) le condizioni della separazione, per cui il contributo al mantenimento dei tre figli va fissato nella misura di € 500,00, ma nell'entità rivalutata dalla separazione alla data della odierna sentenza;
il contributo al mantenimento così
determinato sarà corrisposto alla madre ogni 5 del mese e rivalutabile ai Parte_1
fini ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
detta somma, intesa nella misura già
rivalutata dalla separazione a oggi, richiesta da parte ricorrente in seno al ricorso, si presume congrua da un lato alle esigenze di crescita della prole minore e, dall'altro,
contemperata alle risorse economiche di entrambi i coniugi, delle quali non è stata offerta alcuna produzione documentale.
In mancanza di una parte soccombente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 3441/23, così statuisce:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Paternò il 26.09.2012 tra
[...]
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
Paternò dell'anno 2012, parte I, atto n. 36; - dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e , con Persona_4 Per_2 Per_3
collocamento presso la madre e regolamenta il diritto di visita del padre come in parte motiva;
- onera di versare quale contributo per il mantenimento dei tre figli minori, CP_1
la somma di € 500 mensili rivalutata dalla separazione alla data odierna, a sua volta rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondere alla madre ogni 5 del mese;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 14/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3441/2023 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
(CF: ) NATA A CATANIA IL 21/07/1994, RAPP. E DIF. DALL'AVV. Parte_1 C.F._1
CONSORTINI MASSIMO IGOR.
RICORRENTE
CONTRO
NATO A PATERNÒ IL 29/03/1989 (CF: ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 03.02.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio in Paternò il 26/09/2012, Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile di quel Comune, dell'anno
2012, parte 1, atto n. 36.
Dalla coppia sono nati i figli minorenni il 18.01.2013, il Persona_1 Per_2
01.11.2017, il 04.05.2016. Per_3
Con ricorso depositato in data 28.02.2023, ha chiesto la pronuncia di Parte_1
scioglimento del matrimonio chiedendo, altresì, l'affidamento condiviso dei tre figli minori, con collocamento presso di lei, nonché la previsione di un assegno di mantenimento a carico del marito e per tutti e tre i bambini pari ad € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie;
ha chiesto altresì di regolamentare il diritto di visita del padre come da ricorso.
, seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza del 13.06.2023 è comparsa personalmente . Il Presidente ha Parte_1
quindi espletato il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo;
indi, la causa è transitata dinnanzi al Giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 03.02.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e rinunciando ai termini per il deposito delle memorie conclusionali.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, seppur CP_1
regolarmente citato, come da notifica depositata al fascicolo telematico, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, la domanda spiegata dalla ricorrente e finalizzata alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3,
n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data 21.04.2021 nella procedura di separazione definita con decreto di omologa del
23.04.2021.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose
è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Quanto alle statuizioni afferenti la prole minorenne, la ricorrente ha chiesto a questo
Tribunale che il divorzio segua le medesime condizioni omologate in sede di separazione e quindi:
“- che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
- che il sig. potrà tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà in accordo con la madre, CP_1
comunque almeno una volta a settimana, per metà della durata delle festività Natalizie, di inizio anno ed Epifania, prima metà o seconda metà ad anni alterni con la madre, lo stesso per quelle Pasquali e durante il periodo estivo per un intero mese in accordo con la madre, in mancanza nel mese di agosto. 3) che il sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà la somma di euro CP_1
500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.”
Orbene, nulla osta all'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, non essendo state dedotte da parte ricorrente ragioni ostative alla previsione del regime ordinario di affidamento, con diritto di visita del padre come da ricorso.
Quanto alle valutazioni d'ordine economico con riguardo ai figli minorenni, vanno confermate (come da domanda) le condizioni della separazione, per cui il contributo al mantenimento dei tre figli va fissato nella misura di € 500,00, ma nell'entità rivalutata dalla separazione alla data della odierna sentenza;
il contributo al mantenimento così
determinato sarà corrisposto alla madre ogni 5 del mese e rivalutabile ai Parte_1
fini ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
detta somma, intesa nella misura già
rivalutata dalla separazione a oggi, richiesta da parte ricorrente in seno al ricorso, si presume congrua da un lato alle esigenze di crescita della prole minore e, dall'altro,
contemperata alle risorse economiche di entrambi i coniugi, delle quali non è stata offerta alcuna produzione documentale.
In mancanza di una parte soccombente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 3441/23, così statuisce:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Paternò il 26.09.2012 tra
[...]
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
Paternò dell'anno 2012, parte I, atto n. 36; - dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e , con Persona_4 Per_2 Per_3
collocamento presso la madre e regolamenta il diritto di visita del padre come in parte motiva;
- onera di versare quale contributo per il mantenimento dei tre figli minori, CP_1
la somma di € 500 mensili rivalutata dalla separazione alla data odierna, a sua volta rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondere alla madre ogni 5 del mese;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 14/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco