Articolo 1 della Legge 24 marzo 1932, n. 386
Versione
2 maggio 1932
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575 , riguardante l'esercizio delle linee della rete delle ferrovie dello Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Ciano - Mosconi - Gazzera - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 2 maggio 1932