Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575 , riguardante l'esercizio delle linee della rete delle ferrovie dello Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 24 marzo 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Ciano - Mosconi - Gazzera - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575 , riguardante l'esercizio delle linee della rete delle ferrovie dello Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 24 marzo 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Ciano - Mosconi - Gazzera - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.