Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3786/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 3786/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Alessia Casotto CP_1 Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Ricorrenti nel Comune di Albignasego (PD) in data 27.06.1998, regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile del medesimo Comune al numero 32, parte II, serie A, dell'anno 1998 – ordinandosi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Albignasego di effettuare le relative annotazioni – alle seguenti condizioni:
1. La casa familiare, sita in Albignasego (PD) - via Tito Livio n. 11 int. 3 ed in proprietà esclusiva della sig.ra , verrà assegnata con tutti gli arredi e corredi in essa presenti alla stessa, ivi convivente con CP_1
la figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Per_1
2. Il Padre contribuirà al mantenimento della figlia con la corresponsione in favore della medesima, a mezzo bonifico bancario sul c.c. della Madre da effettuarsi entro il quinto giorno di ogni mese, della complessiva somma di euro 400,00, importo rivalutabile di anno in anno secondo gli indici Istat.
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3. Ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie riguardanti , così come individuate Per_1
dal protocollo in essere presso il Tribunale di Padova, che qui si intende integralmente trascritto. Il genitore che sosterrà la spesa straordinaria ne darà comunicazione all'altro, in forma scritta, entro 15 giorni dal sostenimento della spesa, con allegazione della relativa documentazione contabile e l'altro genitore si impegnerà a rifondere la quota parte pari al 50% della spesa entro 15 giorni dalla richiesta.
Con riferimento alle spese straordinarie soggette all'obbligo di accordo, il genitore che intende sostenerle dovrà darne comunicazione all'altro per iscritto con allegazione dell'eventuale documentazione contabile e il genitore che riceve la richiesta dovrà motivare il proprio eventuale dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla comunicazione;
la mancata risposta scritta nel termine di 10 giorni sarà equiparata ad approvazione.
4. L'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito al 50% da ciascun genitore, analogamente alle detrazioni spettanti per la figlia a carico.
5. La sig.ra si impegna ad incrementare le proprie entrate mensili e ad informare tempestivamente CP_1
il sig. rispetto ad ogni eventuale mutazione della propria capacità reddituale. Le Parti, pertanto, CP_2 prendono atto che l'importo dell'assegno di mantenimento potrà essere ridefinito e adeguato qualora il rapporto tra le effettive capacità economiche dei genitori risulti effettivamente mutato.
6. A definizione di ogni rapporto di natura patrimoniale discendente dal matrimonio, le parti si impegnano ad estinguere entro e non oltre il giorno 31.05.2025 il libretto nominativo postale cointestato n. 000024042738, provvedendo ad accreditare le somme ivi giacenti sul conto corrente intestato alla figlia . Più precisamente, la sig.ra provvederà ad effettuare tali adempimenti, Per_1 CP_1
impegnandosi a rendicontare le operazioni al sig. entro e non oltre 5 giorni dalla chiusura del CP_2
libretto.
7. A definizione di ogni rapporto di natura patrimoniale discendente dal matrimonio, la sig.ra CP_1
dichiara di rinunciare alla ripetizione delle somme di cui è creditrice nei confronti del sig.
[...] CP_2
a titolo di arretrati dovuti e non corrisposti a titolo di rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento quantificato in sede di separazione a favore della figlia , per un importo di euro 520,65. Per_1
8. I Ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile, nonché di aver definito ogni questione economico-patrimoniale discendente dal matrimonio.
9. Le spese inerenti alla presente procedura sono da intendersi integralmente compensate tra le Parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 4 , nata a [...] il [...], e , nato l'[...], contraevano CP_1 Controparte_2
matrimonio con rito concordatario in data 27.6.1998 ad Albignasego (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 32, parte II, serie A, anno 1998.
Dalla loro unione nasceva una figlia, il 27.3.2006. Per_1
In data 27.7.2022 le parti raggiungevano un accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, certificato in data 28.7.2022.
In data 8.4.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 6.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-5 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
pertanto, si Per_1
prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 6-9, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CP_1 Controparte_2
contratto in data 27.6.1998 ad Albignasego (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di
Stato Civile dello stesso Comune, al n. 32, parte II, serie A, anno 1998;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-5, di cui al ricorso congiunto depositato pagina 3 di 4 in data 8.4.2025;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 29.05.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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