Articolo 22 della Legge 12 agosto 1974, n. 370
Articolo 21Articolo 23
Versione
8 settembre 1974
Art. 22. (Riserva di posti)

Fino al 31 dicembre 1976 e' riservata, nei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche iniziali delle tabelle XIV, XIX e XXI di cui all' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , una aliquota dei posti messi a concorso, pari al 5 per cento per la tabella XIV e al 10 per cento per le tabelle XIX e XXI, al personale delle agenzie di recapito in loco nonche' al personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio, in possesso dei necessari requisiti al 31 gennaio 1974, ad eccezione di quello dell'eta', che comunque non dovra' essere superiore ai 40 anni fatte salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Entrata in vigore il 8 settembre 1974