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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 7520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7520 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 3961/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato in data 14.02.2023, promossa con atto di citazione notificato in pari data da
, codice fiscale , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, ing. , elettivamente domiciliata in Parte_2 Pt_1 via Comunale del Principe n. 13/A, presso il servizio affari legali, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Annalisa Intorcia e Francesco Lembo in virtù di procura generale alle liti in atti
ATTRICE - OPPONENTE contro
con sede in via Ferrante Controparte_1 Pt_1
Imparato n. 94, partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
, elettivamente domiciliata in Avellino alla via Trinità n. 44, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Luigi Vannetiello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 9071/2022 in materia di corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite in regime di accreditamento
Conclusioni per l'opponente: concludono, in conformità dei propri atti, per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del D.I. 9071/2022, con vittoria di spese, diritti ed onorario.
Conclusioni per l'opposta: conclude per il rigetto integrale dell'opposizione, la conferma del DI Part opposto e reso già esecutivo (precisandosi che a seguito di richiesta l ha già provveduto al pagamento delle somme ingiunte) con la condanna dell in persona del suo Controparte_2 legale rapp.te pro tempore al pagamento delle spese di lite con le maggiorazioni di legge e con attribuzioni al sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 9071/2022, pubblicato in data 16.12.2022 e notificato in data 18.01.2023, mediante il quale il Tribunale di
1 Part Napoli ha ingiunto alla (di seguito di pagare, in Parte_1 favore della (di seguito ), € Controparte_1 CP_1
75.153,21, oltre gli interessi al tasso ex art. 7, comma 7, del contratto in atti, a titolo di saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie rientranti nella branca di “diabetologia”, eseguite dalla creditrice, in regime di accreditamento, nei mesi da maggio a settembre 2022, in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale (fatture: n. 5 del 23.06.2022 di € 15.025,20; n. 6 del 01.07.2022 di € 15.027,20; fattura n. 7 del 01.08.2022 di € 15.045,41; fattura n. 8 del
02.09.2022 di € 15.027,20; fattura n. 10 del 10.10.2022 di € 15.027,20;). Part A fondamento dell'opposizione, l ha eccepito che: - nel giudizio di opposizione le fatture non avevano valore probatorio;
- la controparte doveva provare la tipologia, la quantità e la qualità delle prestazioni fatturate, l'esistenza del rapporto di accreditamento e il rispetto del tetto di spesa;
- il contratto relativo all'anno 2022 era stato stipulato soltanto in data
25.07.2022 e quindi sino a tale data il centro opposto aveva eseguito prestazioni in assenza di contratto scritto;
- di conseguenza, le prestazioni antecedenti alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale non potevano essere remunerate;
- in ogni caso, la domanda era infondata, in quanto la controparte era stata oggetto di un addebito di € 89.521,22; - tale addebito era conseguenza del fatto che la , contravvenendo a quanto previsto negli accordi CP_1 contrattuali, aveva incrementato le proprie prestazione di oltre il 10% rispetto al fatturato dell'anno precedente;
- ciò si era verificato nel 2020 rispetto all'anno 2019 e nel 2021 rispetto all'anno 2020; - nel 2019 l'opposta aveva eseguito 10.036 prestazioni, nel 2020 15.460 prestazioni e nel 2021 25.105 prestazioni;
- pertanto nel 2020 vi era stato, rispetto al 2019, un superamento del limite del 10% per ben 4.420 prestazioni, con un importo da addebitare pari a € 55.486,00; - nel 2021 vi era stato, rispetto al 2020, un superamento di ben 2.688 prestazioni per un importo di € 33.649,49; - inoltre rispetto al 2020, la controparte aveva superato anche il valore medio delle prestazioni, di cui all'art. 8 del contratto, per € 7.033,00;
- i suddetti addebiti, per complessivi € 89.521,22, erano stati comunicati con nota prot.
187042 del 27.07.2022; - il credito opposto non poteva essere pagato, in quanto compensato con il contro credito da lei vantato in conseguenza degli addebiti in precedenza indicati. Ciò dedotto ha concluso per l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato dalla controparte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
La Lega si è costituita, replicando che: - le fatture depositate nella fase monitoria CP_1 erano relative a prestazioni effettivamente eseguite, accettate dal sistema operativo e oggetto Part di verifiche e controlli da parte dell tanto che erano state emesse soltanto a seguito di specifica richiesta di quest'ultima; - anche se il contratto era stato stipulato nel luglio 2022, Part l aveva pagato le prestazioni da lei eseguite a partire dal gennaio 2022; - sino alla stipula del nuovo contratto, le prestazioni erano state eseguite in prorogatio rispetto al contratto relativo al 2021; - la nota prot. n. 187082 del 27.07.2022, con cui la controparte le aveva
2 comunicato l'addebito di € 89.521,22 era stata annullata dal con Controparte_3 sentenza del 10.03.2023; - non sussistevano quindi i presupposti per l'invocata compensazione. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 05.10.2023, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata assegnata in decisione in data 08.05.2025, con termine sino al 24.06.2025 per il deposito della comparsa conclusionale e termine sino al 14.07.2025 per il deposito della memoria di replica.
*****
§ 2. L'opposizione non merita accoglimento.
Partendo dai fatti costitutivi della pretesa, l'accreditamento istituzionale definitivo è stato provato dalla , sin dalla fase monitoria, mediante il deposito del decreto del CP_1
Commissario ad acta n. 74 del 21.07.2016 (doc. 2).
Anche il contratto teso a regolare i rapporti tra le parti nell'anno 2022 è stato prodotto nella fase monitoria (doc. 4). Esso è stato sottoscritto in data 25.07.2022, sicché, in atto di Part opposizione, l ha eccepito la non remunerabilità delle prestazioni eseguite prima della suddetta data, stante l'assenza di un valido vincolo contrattuale. A supporto della sua eccezione, l'opponente ha richiamato: - la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui i contratti stipulati con gli enti pubblici devono essere redatti per iscritto a pena di nullità, con conseguente invalidità di quei rapporti svoltisi in via di mero fatto o sulla base di un accordo stipulato oralmente o per facta concludentia; - il disposto degli artt. 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 30/12/1992, in base ai quali l'esecuzione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinata alla stipula di appositi accordi contrattuali.
L'eccezione non merita accoglimento.
Ad avviso del Tribunale, infatti, la sottoscrizione del contratto ad anno finanziario in corso non è di ostacolo alla remunerazione delle prestazioni oggetto di causa, stante l'efficacia retroattiva dell'accordo contrattuale (sul punto vedi Corte di Appello di Napoli sentenze n.
2254/2023 del 17.05.2023, n. 2334/2024 del 28.05.2024, n. 2333/2024 del 28.05.2024, n.
1427/2025 del 24.03.2025). Ed invero, a fronte dell'individuazione del tetto di spesa nel mese di giugno 2022 (precisamente, a seguito dell'adozione del decreto della Giunta regionale n.
309 del 21/06/2022, cfr. premessa del contratto), l'accordo è validamente intervenuto ad integrare, ex post, il requisito di remunerabilità delle prestazioni previsto dagli articoli 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Del resto, il contratto è stato esplicitamente concluso per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca “diabetologia”, eseguite nell'anno 2022 (vedi art. 12 sull'efficacia del contratto, ove si precisa che l'accordo «si riferisce al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022»); esso ha
3 quindi un'efficacia retroattiva, che deve ritenersi connaturata ad un sistema in cui la definizione del tetto di spesa in corso di anno è circostanza fisiologica (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 12/04/2012, n. 3) e in cui il contratto previsto dall'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del
1992 deve necessariamente indicare: - «b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza» (volume che dipende dal budget annuale di riferimento); - «d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d» (anche l'individuazione del corrispettivo è correlata al budget annuale previsto per la singola branca);- «e bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico- finanziario programmato».
In base a quanto previsto dalla suddetta disposizione, il contratto non può essere stipulato prima del provvedimento con cui l'amministrazione regionale stabilisce il tetto annuale di spesa, perché in assenza di quest'ultimo non è possibile individuare i dati che devono essere normativamente inseriti al suo interno;
di conseguenza, quando il budget annuale è stabilito nel corso dell'anno finanziario di riferimento, le parti possono regolare i loro rapporti soltanto dopo che l'erogazione delle prestazioni è già iniziata.
Occorre poi considerare che i contraenti non hanno alcun potere di incidere sul contenuto contrattuale, che viene stabilito dalla con l'atto amministrativo di approvazione dello Pt_4 schema contrattuale (c.d. contratto imposto), sicché la sottoscrizione di tale schema diventa un mero requisito di completamento della fattispecie a formazione progressiva prevista dal legislatore al fine di porre a carico del pubblico erario il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dai centri accreditati. In tale finalità, e non in quella di convalidare un contratto nullo
(in quanto stipulato per facta concludentia e privo di forma scritta ad substantiam), deve individuarsi lo scopo pratico del contratto in atti (sulla validità del contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 stipulato in corso d'anno, vedi Cass., sez. III, 31/10/2019, n.
27997).
4 A supporto di quanto sino ad ora esposto, occorre aggiungere che: - in assenza di un esplicito divieto previsto dalla legge, anche la P.A. può stipulare contratti aventi efficacia retroattiva (cfr. Cass., sez. III, 07/12/2000, n. 15530; Cass., sez. III, 11/10/2021, n. 27528);
- come osservato dalla Corte di Cassazione in un lontano precedente, «in ipotesi di negozio assolutamente nullo, nulla vieta che una nuova dichiarazione di volontà si riallacci ad una precedente dichiarazione inefficace;
ciò non nel senso di convalida di negozio nullo (dato che la prima dichiarazione era e rimane inefficace) ma nel senso che la nuova dichiarazione prenda il posto della prima: facendosi luogo in ciò ad un negozio del tutto nuovo, creato dal nulla, ma che ha efficacia dalla data del primo negozio, in quanto è posto in riferimento a quest'ultimo»
(cfr. Cass. n. 2635 del 1957); - il contratto in esame non contiene alcun elemento testuale da cui si possa evincere la volontà delle parti di convalidare un precedente contratto nullo. Inoltre, nella materia disciplinata dal d.lgs. n. 502 del 1992, le finalità alla base della regola secondo cui i contratti della P.A. devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità (controllo dell'azione amministrativa e strumento di garanzia nei confronti dei cittadini) sono comunque assicurate nella fase anteriore alla sottoscrizione, atteso che: a) non vi è il rischio che l'amministrazione assuma obblighi in assenza di copertura, in quanto il tetto di spesa si applica in via autoritativa e retroattiva, a prescindere da un suo recepimento nel contratto;
b) le prestazioni sono eseguite sempre sulla base di apposita prescrizione medica e non per scelta unilaterale del centro accreditato, che quindi non ha il potere di incidere sul volume di prestazioni a carico del c) i corrispettivi sono stabiliti dalle tariffe di volta in volta Pt_5 vigenti e non sono rimessi alla volontà delle parti;
d) la qualità delle prestazioni è assicurata dal rispetto della capacità operativa massima e della disciplina amministrativa in materia;
e) le prestazioni rese al di fuori dell'accreditamento non sono comunque remunerabili;
f) la regressione tariffaria unica discende dal potere di fissare il tetto di spesa e può quindi essere applicata a prescindere dalla sua previsione in contratto (principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa: vedi, da ultimo, Cons. Stato 04/06/2024, n.5010).
Né si può sostenere che prima della stipula del contratto l'accreditamento deve intendersi sospeso in via automatica secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992: per un verso, per l'attuazione di tale disposizione, sembra comunque necessario un provvedimento amministrativo che prenda atto della sussistenza dei presupposti della sospensione, per altro verso, la finalità evidentemente punitiva della norma la rende applicabile ai soli casi in cui il centro privato si rifiuti di stipulare il contratto, circostanza non verificatasi nel caso in esame.
Alle argomentazioni che precedono va aggiunto che la tesi dell'efficacia retroattiva dei contratti previsti dagli artt. 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata di recente avallata dalla Corte di Cassazione con numerose pronunzie rese all'esito della medesima udienza camerale (cfr., tra le altre, Cass., sez. I, 17/06/2025, n. 16221; Cass., sez. I,
5 22/06/2025, n. 16687)
In conclusione, il rapporto oggetto di causa è disciplinato da un apposito contratto scritto, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2022 e si esauriscono il 31.12.2022.
§ 3. L'esecuzione delle prestazioni sanitarie di cui è chiesta la remunerazione è circostanza Part non specificamente contestata da parte dell e quindi non bisognevole di riscontro probatorio. Peraltro, come si evince dalla documentazione prodotta dall'opponente (vedi doc. denominato “istruttoria_Lega.Italiana.Diabete”), l'importo chiesto in via monitoria non è stato pagato non per la mancata esecuzione delle prestazioni fatturate o perché le stesse non rientravano in quelle previste in contratto, ma in conseguenza della nota di addebito del
27.07.2022 n. prot. 187082.
§ 4. Quanto al tetto di spesa, lo sforamento del budget annuale è una circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dalla struttura accreditata, che, in quanto tale, deve Part essere provata dalla debitrice ex art. 2697, comma 2, cod. civ. (cfr., tra le tante, Cass., sez. III, n. 17437 del 31/08/2016, Cass., sez. un., n. 15516 del 13/06/2018, Cass., sez. III, n.
17735 del 06/07/2018, Cass., sez. I, n.5745 del 22/02/2022).
In altre parole, l'accreditamento (definitivo o provvisorio), la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, esula dall'onere probatorio a carico del centro accreditato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Nel caso in esame siamo in presenza di un tetto di struttura (vedi art. 4 del contratto), che non risulta essere stato superato dalla Lega Diabete.
§ 5. L'ultima questione da affrontare riguarda il contro credito eccepito in compensazione Part dall
L'eccezione va respinta, in quanto il credito su cui si fonda manca del requisito della certezza: non solo si tratta di un credito attualmente sub iudice, ma la nota n. prot. 187082 Part del 27.07.2022, attraverso la quale l ha addebitato alla controparte € 89.521,22 per superamento del limite del 10% in relazione agli anni 2020 e 2021 e per superamento del valore medio delle prestazioni in relazione all'anno 2020, è stata annullata dal CP_3 con sentenza n. 1557 del 10.03.2023 (cfr. doc. f opponente), impugnata con ricorso
[...] al Consiglio di Stato, non ancora deciso.
Al riguardo, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'eccezione di compensazione deve essere respinta, laddove relativa ad un credito non certo, in quanto oggetto di altro giudizio volto al suo accertamento (cfr. Cass., sez. I,
06/06/2024, n.15827; Cass., sez. un., 15/11/2016, n. 23225).
§ 6. In base a tutto quanto precede, l'opposizione è respinta. Occorre soltanto evidenziare Part che, come dichiarato da parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni, l ha già
6 pagato le somme ingiunte a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del valore della controversia e dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9071/2022, proposta dalla
[...]
Parte_6 Controparte_4
[...]
b) dà atto dell'avvenuto pagamento delle somme ingiunte;
c) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite dell'opposta, che liquida in €
9.300,00 per compenso del difensore (di cui € 1.800,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
3.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Luigi Vannetiello.
Napoli, 30.07.2025 Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato in data 14.02.2023, promossa con atto di citazione notificato in pari data da
, codice fiscale , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, ing. , elettivamente domiciliata in Parte_2 Pt_1 via Comunale del Principe n. 13/A, presso il servizio affari legali, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Annalisa Intorcia e Francesco Lembo in virtù di procura generale alle liti in atti
ATTRICE - OPPONENTE contro
con sede in via Ferrante Controparte_1 Pt_1
Imparato n. 94, partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
, elettivamente domiciliata in Avellino alla via Trinità n. 44, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Luigi Vannetiello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 9071/2022 in materia di corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite in regime di accreditamento
Conclusioni per l'opponente: concludono, in conformità dei propri atti, per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del D.I. 9071/2022, con vittoria di spese, diritti ed onorario.
Conclusioni per l'opposta: conclude per il rigetto integrale dell'opposizione, la conferma del DI Part opposto e reso già esecutivo (precisandosi che a seguito di richiesta l ha già provveduto al pagamento delle somme ingiunte) con la condanna dell in persona del suo Controparte_2 legale rapp.te pro tempore al pagamento delle spese di lite con le maggiorazioni di legge e con attribuzioni al sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 9071/2022, pubblicato in data 16.12.2022 e notificato in data 18.01.2023, mediante il quale il Tribunale di
1 Part Napoli ha ingiunto alla (di seguito di pagare, in Parte_1 favore della (di seguito ), € Controparte_1 CP_1
75.153,21, oltre gli interessi al tasso ex art. 7, comma 7, del contratto in atti, a titolo di saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie rientranti nella branca di “diabetologia”, eseguite dalla creditrice, in regime di accreditamento, nei mesi da maggio a settembre 2022, in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale (fatture: n. 5 del 23.06.2022 di € 15.025,20; n. 6 del 01.07.2022 di € 15.027,20; fattura n. 7 del 01.08.2022 di € 15.045,41; fattura n. 8 del
02.09.2022 di € 15.027,20; fattura n. 10 del 10.10.2022 di € 15.027,20;). Part A fondamento dell'opposizione, l ha eccepito che: - nel giudizio di opposizione le fatture non avevano valore probatorio;
- la controparte doveva provare la tipologia, la quantità e la qualità delle prestazioni fatturate, l'esistenza del rapporto di accreditamento e il rispetto del tetto di spesa;
- il contratto relativo all'anno 2022 era stato stipulato soltanto in data
25.07.2022 e quindi sino a tale data il centro opposto aveva eseguito prestazioni in assenza di contratto scritto;
- di conseguenza, le prestazioni antecedenti alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale non potevano essere remunerate;
- in ogni caso, la domanda era infondata, in quanto la controparte era stata oggetto di un addebito di € 89.521,22; - tale addebito era conseguenza del fatto che la , contravvenendo a quanto previsto negli accordi CP_1 contrattuali, aveva incrementato le proprie prestazione di oltre il 10% rispetto al fatturato dell'anno precedente;
- ciò si era verificato nel 2020 rispetto all'anno 2019 e nel 2021 rispetto all'anno 2020; - nel 2019 l'opposta aveva eseguito 10.036 prestazioni, nel 2020 15.460 prestazioni e nel 2021 25.105 prestazioni;
- pertanto nel 2020 vi era stato, rispetto al 2019, un superamento del limite del 10% per ben 4.420 prestazioni, con un importo da addebitare pari a € 55.486,00; - nel 2021 vi era stato, rispetto al 2020, un superamento di ben 2.688 prestazioni per un importo di € 33.649,49; - inoltre rispetto al 2020, la controparte aveva superato anche il valore medio delle prestazioni, di cui all'art. 8 del contratto, per € 7.033,00;
- i suddetti addebiti, per complessivi € 89.521,22, erano stati comunicati con nota prot.
187042 del 27.07.2022; - il credito opposto non poteva essere pagato, in quanto compensato con il contro credito da lei vantato in conseguenza degli addebiti in precedenza indicati. Ciò dedotto ha concluso per l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato dalla controparte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
La Lega si è costituita, replicando che: - le fatture depositate nella fase monitoria CP_1 erano relative a prestazioni effettivamente eseguite, accettate dal sistema operativo e oggetto Part di verifiche e controlli da parte dell tanto che erano state emesse soltanto a seguito di specifica richiesta di quest'ultima; - anche se il contratto era stato stipulato nel luglio 2022, Part l aveva pagato le prestazioni da lei eseguite a partire dal gennaio 2022; - sino alla stipula del nuovo contratto, le prestazioni erano state eseguite in prorogatio rispetto al contratto relativo al 2021; - la nota prot. n. 187082 del 27.07.2022, con cui la controparte le aveva
2 comunicato l'addebito di € 89.521,22 era stata annullata dal con Controparte_3 sentenza del 10.03.2023; - non sussistevano quindi i presupposti per l'invocata compensazione. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 05.10.2023, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata assegnata in decisione in data 08.05.2025, con termine sino al 24.06.2025 per il deposito della comparsa conclusionale e termine sino al 14.07.2025 per il deposito della memoria di replica.
*****
§ 2. L'opposizione non merita accoglimento.
Partendo dai fatti costitutivi della pretesa, l'accreditamento istituzionale definitivo è stato provato dalla , sin dalla fase monitoria, mediante il deposito del decreto del CP_1
Commissario ad acta n. 74 del 21.07.2016 (doc. 2).
Anche il contratto teso a regolare i rapporti tra le parti nell'anno 2022 è stato prodotto nella fase monitoria (doc. 4). Esso è stato sottoscritto in data 25.07.2022, sicché, in atto di Part opposizione, l ha eccepito la non remunerabilità delle prestazioni eseguite prima della suddetta data, stante l'assenza di un valido vincolo contrattuale. A supporto della sua eccezione, l'opponente ha richiamato: - la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui i contratti stipulati con gli enti pubblici devono essere redatti per iscritto a pena di nullità, con conseguente invalidità di quei rapporti svoltisi in via di mero fatto o sulla base di un accordo stipulato oralmente o per facta concludentia; - il disposto degli artt. 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 30/12/1992, in base ai quali l'esecuzione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinata alla stipula di appositi accordi contrattuali.
L'eccezione non merita accoglimento.
Ad avviso del Tribunale, infatti, la sottoscrizione del contratto ad anno finanziario in corso non è di ostacolo alla remunerazione delle prestazioni oggetto di causa, stante l'efficacia retroattiva dell'accordo contrattuale (sul punto vedi Corte di Appello di Napoli sentenze n.
2254/2023 del 17.05.2023, n. 2334/2024 del 28.05.2024, n. 2333/2024 del 28.05.2024, n.
1427/2025 del 24.03.2025). Ed invero, a fronte dell'individuazione del tetto di spesa nel mese di giugno 2022 (precisamente, a seguito dell'adozione del decreto della Giunta regionale n.
309 del 21/06/2022, cfr. premessa del contratto), l'accordo è validamente intervenuto ad integrare, ex post, il requisito di remunerabilità delle prestazioni previsto dagli articoli 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Del resto, il contratto è stato esplicitamente concluso per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca “diabetologia”, eseguite nell'anno 2022 (vedi art. 12 sull'efficacia del contratto, ove si precisa che l'accordo «si riferisce al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022»); esso ha
3 quindi un'efficacia retroattiva, che deve ritenersi connaturata ad un sistema in cui la definizione del tetto di spesa in corso di anno è circostanza fisiologica (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 12/04/2012, n. 3) e in cui il contratto previsto dall'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del
1992 deve necessariamente indicare: - «b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza» (volume che dipende dal budget annuale di riferimento); - «d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d» (anche l'individuazione del corrispettivo è correlata al budget annuale previsto per la singola branca);- «e bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico- finanziario programmato».
In base a quanto previsto dalla suddetta disposizione, il contratto non può essere stipulato prima del provvedimento con cui l'amministrazione regionale stabilisce il tetto annuale di spesa, perché in assenza di quest'ultimo non è possibile individuare i dati che devono essere normativamente inseriti al suo interno;
di conseguenza, quando il budget annuale è stabilito nel corso dell'anno finanziario di riferimento, le parti possono regolare i loro rapporti soltanto dopo che l'erogazione delle prestazioni è già iniziata.
Occorre poi considerare che i contraenti non hanno alcun potere di incidere sul contenuto contrattuale, che viene stabilito dalla con l'atto amministrativo di approvazione dello Pt_4 schema contrattuale (c.d. contratto imposto), sicché la sottoscrizione di tale schema diventa un mero requisito di completamento della fattispecie a formazione progressiva prevista dal legislatore al fine di porre a carico del pubblico erario il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dai centri accreditati. In tale finalità, e non in quella di convalidare un contratto nullo
(in quanto stipulato per facta concludentia e privo di forma scritta ad substantiam), deve individuarsi lo scopo pratico del contratto in atti (sulla validità del contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 stipulato in corso d'anno, vedi Cass., sez. III, 31/10/2019, n.
27997).
4 A supporto di quanto sino ad ora esposto, occorre aggiungere che: - in assenza di un esplicito divieto previsto dalla legge, anche la P.A. può stipulare contratti aventi efficacia retroattiva (cfr. Cass., sez. III, 07/12/2000, n. 15530; Cass., sez. III, 11/10/2021, n. 27528);
- come osservato dalla Corte di Cassazione in un lontano precedente, «in ipotesi di negozio assolutamente nullo, nulla vieta che una nuova dichiarazione di volontà si riallacci ad una precedente dichiarazione inefficace;
ciò non nel senso di convalida di negozio nullo (dato che la prima dichiarazione era e rimane inefficace) ma nel senso che la nuova dichiarazione prenda il posto della prima: facendosi luogo in ciò ad un negozio del tutto nuovo, creato dal nulla, ma che ha efficacia dalla data del primo negozio, in quanto è posto in riferimento a quest'ultimo»
(cfr. Cass. n. 2635 del 1957); - il contratto in esame non contiene alcun elemento testuale da cui si possa evincere la volontà delle parti di convalidare un precedente contratto nullo. Inoltre, nella materia disciplinata dal d.lgs. n. 502 del 1992, le finalità alla base della regola secondo cui i contratti della P.A. devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità (controllo dell'azione amministrativa e strumento di garanzia nei confronti dei cittadini) sono comunque assicurate nella fase anteriore alla sottoscrizione, atteso che: a) non vi è il rischio che l'amministrazione assuma obblighi in assenza di copertura, in quanto il tetto di spesa si applica in via autoritativa e retroattiva, a prescindere da un suo recepimento nel contratto;
b) le prestazioni sono eseguite sempre sulla base di apposita prescrizione medica e non per scelta unilaterale del centro accreditato, che quindi non ha il potere di incidere sul volume di prestazioni a carico del c) i corrispettivi sono stabiliti dalle tariffe di volta in volta Pt_5 vigenti e non sono rimessi alla volontà delle parti;
d) la qualità delle prestazioni è assicurata dal rispetto della capacità operativa massima e della disciplina amministrativa in materia;
e) le prestazioni rese al di fuori dell'accreditamento non sono comunque remunerabili;
f) la regressione tariffaria unica discende dal potere di fissare il tetto di spesa e può quindi essere applicata a prescindere dalla sua previsione in contratto (principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa: vedi, da ultimo, Cons. Stato 04/06/2024, n.5010).
Né si può sostenere che prima della stipula del contratto l'accreditamento deve intendersi sospeso in via automatica secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992: per un verso, per l'attuazione di tale disposizione, sembra comunque necessario un provvedimento amministrativo che prenda atto della sussistenza dei presupposti della sospensione, per altro verso, la finalità evidentemente punitiva della norma la rende applicabile ai soli casi in cui il centro privato si rifiuti di stipulare il contratto, circostanza non verificatasi nel caso in esame.
Alle argomentazioni che precedono va aggiunto che la tesi dell'efficacia retroattiva dei contratti previsti dagli artt. 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata di recente avallata dalla Corte di Cassazione con numerose pronunzie rese all'esito della medesima udienza camerale (cfr., tra le altre, Cass., sez. I, 17/06/2025, n. 16221; Cass., sez. I,
5 22/06/2025, n. 16687)
In conclusione, il rapporto oggetto di causa è disciplinato da un apposito contratto scritto, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2022 e si esauriscono il 31.12.2022.
§ 3. L'esecuzione delle prestazioni sanitarie di cui è chiesta la remunerazione è circostanza Part non specificamente contestata da parte dell e quindi non bisognevole di riscontro probatorio. Peraltro, come si evince dalla documentazione prodotta dall'opponente (vedi doc. denominato “istruttoria_Lega.Italiana.Diabete”), l'importo chiesto in via monitoria non è stato pagato non per la mancata esecuzione delle prestazioni fatturate o perché le stesse non rientravano in quelle previste in contratto, ma in conseguenza della nota di addebito del
27.07.2022 n. prot. 187082.
§ 4. Quanto al tetto di spesa, lo sforamento del budget annuale è una circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dalla struttura accreditata, che, in quanto tale, deve Part essere provata dalla debitrice ex art. 2697, comma 2, cod. civ. (cfr., tra le tante, Cass., sez. III, n. 17437 del 31/08/2016, Cass., sez. un., n. 15516 del 13/06/2018, Cass., sez. III, n.
17735 del 06/07/2018, Cass., sez. I, n.5745 del 22/02/2022).
In altre parole, l'accreditamento (definitivo o provvisorio), la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, esula dall'onere probatorio a carico del centro accreditato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Nel caso in esame siamo in presenza di un tetto di struttura (vedi art. 4 del contratto), che non risulta essere stato superato dalla Lega Diabete.
§ 5. L'ultima questione da affrontare riguarda il contro credito eccepito in compensazione Part dall
L'eccezione va respinta, in quanto il credito su cui si fonda manca del requisito della certezza: non solo si tratta di un credito attualmente sub iudice, ma la nota n. prot. 187082 Part del 27.07.2022, attraverso la quale l ha addebitato alla controparte € 89.521,22 per superamento del limite del 10% in relazione agli anni 2020 e 2021 e per superamento del valore medio delle prestazioni in relazione all'anno 2020, è stata annullata dal CP_3 con sentenza n. 1557 del 10.03.2023 (cfr. doc. f opponente), impugnata con ricorso
[...] al Consiglio di Stato, non ancora deciso.
Al riguardo, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'eccezione di compensazione deve essere respinta, laddove relativa ad un credito non certo, in quanto oggetto di altro giudizio volto al suo accertamento (cfr. Cass., sez. I,
06/06/2024, n.15827; Cass., sez. un., 15/11/2016, n. 23225).
§ 6. In base a tutto quanto precede, l'opposizione è respinta. Occorre soltanto evidenziare Part che, come dichiarato da parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni, l ha già
6 pagato le somme ingiunte a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del valore della controversia e dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9071/2022, proposta dalla
[...]
Parte_6 Controparte_4
[...]
b) dà atto dell'avvenuto pagamento delle somme ingiunte;
c) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite dell'opposta, che liquida in €
9.300,00 per compenso del difensore (di cui € 1.800,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
3.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Luigi Vannetiello.
Napoli, 30.07.2025 Il Giudice
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