Articolo 67 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 66
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30 giugno 1874
Art. 67.

Tutte le leggi ed i regolamenti in vigore sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore sono abrogati coll'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

P. O. Vigliani.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874