Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1988, n. 468
Articolo 2
Versione
20 novembre 1988
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ripartito in rate uguali di L. 63.633.112.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 20 novembre 1988