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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1044/2023
La Corte d'Appello di ZI, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati :
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel. .
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 01/06/2023, promossa con atto di citazione in appello da
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. MOLINARI P.IVA_1
TOSATTI MARCO;
appellante
contro
(c.f. ), in persona del Vicepresidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_2
Amministrazione, quale procuratrice speciale di con l'avv. SARDI Parte_2
RENATO;
1 appellata
nonché contro
. Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. MORGANTE FEDERICO;
[...]
appellata
Oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso l'ordinanza n. 1520/2023 del 17.04.2023 del Tribunale di Verona notificata il
04.05.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Nel merito: In totale riforma dell'ordinanza n.1520/2023 del 17.4.2023 del
Tribunale di Verona notificata (da solo il 4.5.2023 respingersi, CP_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le pretese avanzate da
[...]
nei confronti di e, comunque, se e nei limiti in cui anche CP_2 Parte_1
l'adito Corte ritenesse fondate le domande di condannare CP_2 Pt_3
(e/o per essa la sua procuratrice generale , quale
[...] Controparte_1
cessionaria del credito rispetto al quale è rivendicato il pari grado per cui è causa,
a tenere indenne e/o manlevare dalle somme che quest'ultima Parte_1
dovesse essere tenuta a corrispondere e/o avrà corrisposto a e, CP_2
comunque, da ogni e qualsivoglia conseguenza negativa direttamente ed
2 indirettamente riconducibile alla vicenda per cui è causa e, quindi, degli oneri,
spese e danni, patrimoniali e non, derivantigli dalla vicenda per cui è causa. Spese
di lite integralmente rifuse. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva sul punto:
- Voglia l'adita Corte d'Appello di ZI ordinare ex art.210 cpc a
[...]
e/o Controparte_4 Controparte_5
di produrre copia delle mail inoltrate e ricevute in particolare dal
[...]
Dott. e dalla Dott.sa rispettivamente a e da Persona_1 Persona_2 Pt_3
e/o Guber Banca SR che hanno preceduto ed accompagnato la
[...]
sottoscrizione dell'atto di cessione dei crediti di cui all'atto 5.7.2018 tra Pt_3
e - Voglia l'adita Corte d'Appello di ZI ammettere
[...] Parte_1
prova testimoniale sulle seguenti circostanze: a) Vero che il 19.7.2018 ho inoltrato a quale mandataria della cessionaria di nella Controparte_1 Parte_3
persona dei sig.ri e la mail prodotta sub n.34 e Parte_4 Persona_3 Per_4
35 che mi si rammostra contenente in allegato la specifica del pari grado concesso da relativamente alla posizione b) Vero che nell'aprile del Parte_1 Per_5
2018 ho provveduto ad inoltrare via mail a quale mandataria Controparte_1
della cessionaria di la mail di del 16.4.2018 prodotta Parte_3 Parte_1
sub doc.32 e che mi si rammostra;
c) Vero che maggio/giugno del 2018 ho provveduto ad inoltrare via mail a quale mandataria della Controparte_1
3 cessionaria di la mail di del 29.5.2018 prodotta sub Parte_3 Parte_1
doc.32 e che mi si rammostra;
Testi Dott. e dott.sa Persona_1 Persona_2
presso ; d) Vero che tutta la corrispondenza, ivi compresa quella CP_4
concernente la posizione per la quale ha concesso a Per_5 Parte_1 [...]
il pari grado, è stata inoltrata a (unitamente a tutta la CP_2 Controparte_1
contrattualistica relativa) a mezzo correre espresso in data 26.7.2018; e) Vero che il 19.10.2020, ricevuta una telefonata di circa lo stato delle azioni CP_2
intraprese dalla in relazione al credito originariamente vantato nei Parte_1
confronti dei sig.ri e e ceduto a nel Persona_6 Pt_5 Parte_3
luglio del 2018, ho contattato telefonicamente quale mandataria Controparte_1
della cessionaria, per avere informazioni sullo stato della procedura esecutiva immobiliare n.254/2018 radicata avanti il Tribunale di Verona, informando il mio interlocutore dell'interessamento di e ricordando l'esistenza del pari grado CP_2
concesso sull'ipoteca a suo tempo iscritta;
f) Vero che nel corso del suddetto colloquio telefonico il dipendente di mi ha chiesto se Controparte_1
l'estensione del pari grado fosse ancora in essere ricevendone conferma da parte mia;
g) Vero che nel corso del suddetto colloquio il dipendente di CP_1
mi ha detto di avere recuperato nella pratica concernente la posizione
[...] Per_5
la corrispondenza intercorsa tra e riguardante Parte_1 CP_2
4 l'estensione a quest'ultima del pari grado ipotecario e mi ha chiesto se
[...]
aveva provveduto al pagamento del 50% delle spese legali quale CP_2
condizione per il riconoscimento del pari grado in questione;
h) Vero che nel corso del suddetto colloquio telefonico ho confermato al dipendente di Controparte_1
il pagamento da parte di delle spese legali di cui sopra e, quindi, CP_2
ho confermato la sussistenza del pari grado. i) Vero che ricevuta una siffatta conferma il dipendente di mi ha detto che avrebbero dovuto Controparte_1
rivedere le stime di recupero e che erano in corso trattative con i debitori per la definizione della posizione.
Per l'appellata Controparte_1
In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o manifestamente infondato ex art. 348bis c.p.c.
In via Principale, nel merito: rigettare l'appello di e per l'effetto Parte_1
confermare l'impugnata ordinanza n. 1520/23 emessa 17.4.2023 dal Tribunale di
Verona nell'ambito del procedimento a cognizione sommaria R.G. n. 1122/21. In
ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per l'appellata CP_2
Il rigetto delle domande ed eccezioni svolte in citazione di appello e la conferma sul punto delle statuizioni di primo grado. Si rimette a Giustizia per quanto
5 concerne la domanda di manleva. Con condanna alle spese e compensi di causa in base al principio della soccombenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha chiesto la condanna di CP_2 Pt_1
al pagamento dell'importo di €.178.903,87 quale somma spettante in via
[...]
proporzionale (sul ricavato del cespite pari ad €.386.000) “derivante dal pari
grado ipotecario a suo tempo concesso” oltre interessi e spese, ed “in via
alternativa subordinata” la condanna della resistente “alla restituzione…della
somma di €.14.577,63 a titolo di pagamento indebito ex art.2033 c.c.” .
Esponeva la ricorrente di essere creditrice nei confronti della e Parte_6
dei suoi fideiussori e Parte_7 Persona_6
per l' importo di €.541.107,68 in forza del decreto ingiuntivo Parte_7
n. 4708 emesso dal Tribunale di Verona il 28/11/2017 e creditrice di ulteriori
€.49.038,80 per utilizzo di conto corrente;
di avere chiesto ed ottenuto da Pt_1
in veste di creditrice ipotecaria, l'estensione nella misura del 50% dei
[...]
benefici derivanti dalle ipoteche giudiziali sui beni immobili della Parte_7
e dei suoi soci illimitatamente responsabili , a fronte della condivisione degli oneri (per €.14.577,63) , corrispondenti al 50% delle spese legali sostenute da per ottenere il titolo esecutivo e per iscrivere ipoteca;
che nel luglio Parte_1
2018 cedeva il credito in oggetto a , la quale subentrava Parte_1 Parte_3
6 nella procedura esecutiva immobiliare pendente, promossa originariamente da e che la posizione veniva definita in sede esecutiva in data Parte_1
26.10.2020, con la dazione di €.386.000 (oltre contributo spese di €.6.269,61) in favore della cessionaria titolare del privilegio ipotecario nonché creditore procedente subentrato a che nonostante l'intervento anche di Parte_1 Pt_1
volto ad invitare la “cessionaria ad eseguire il pagamento richiesto” e la
[...]
corrispondenza intercorsa alcun pagamento veniva effettuato in favore della
CP_2
Si costituiva in giudizio la quale in via preliminare chiedeva CP_2
accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva per l'intervenuta cessione del credito a ovvero l'autorizzazione alla chiamata in causa di Parte_3
questa in manleva, eccepiva l' incompetenza del Tribunale adìto in favore di quello di Brescia, luogo di esecuzione del contratto di cessione del grado;
nel merito contestava la debenza, sia nell'an che nel quantum dell'importo richiesto.
Si costituiva altresì in giudizio in qualità di procuratrice della Controparte_1
terza chiamata oltre che di la quale, in via Parte_3 Parte_2
preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale adìto, ritenendo competente quello di Milano, stante la clausola prevista nel contratto di cessione del credito;
nel merito contestava la documentazione prodotta da e la Parte_1
7 opponibilità nei suoi confronti del contratto di cessione di pari grado;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Il giudizio veniva definito con l'ordinanza impugnata con cui il giudice condannava parte resistente al pagamento in favore di Parte_1 [...]
dell'importo di euro 178.903,87 oltre interessi legali dalla domanda al CP_2
saldo e rigettava la domanda di manleva svolta da nei confronti della Parte_1
terza chiamata Parte_3
Riteneva il primo giudice non fondata l'eccezione di incompetenza svolta da e da e, qualificato il contratto di “concessione del CP_2 Parte_3
pari grado ipotecario” quale contratto atipico ad effetti obbligatori, concludeva per la inopponibilità dello stesso nei confronti della terza cessionaria del credito, in quanto non annotato ai sensi dell'art. 2843 c.c. ; né lo stesso era configurabile quale accessorio del credito contemplato dall'art. 1263 c.c. posto che la garanzia ipotecaria risultava iscritta nei soli confronti di Parte_1
Sosteneva inoltre che non fosse stata acquisita adeguata prova della comunicazione da parte di della cessione del pari grado ipotecario Parte_1
a ; che le prove orali articolate sul punto erano intempestive in quanto Parte_3
non dedotte con la memoria di costituzione ma con le note depositate successivamente e comunque erano ritenute generiche e valutative.
8 Avverso la predetta ordinanza propone appello la quale deduce di Parte_1
aver puntualmente notiziato la cessionaria della concessione Parte_3
del pari grado a favore di altro istituto di credito come documentato anche dai due
report (doc.14 e 15) allegati;
che pure la corrispondenza intercorsa dimostrava che era a conoscenza del contratto di cessione del pari grado, quanto Parte_3
meno a far data dal 22.10.2020, allorquando inviava a una Parte_1 CP_1
mail in cui chiedeva aggiornamenti sulle azioni intraprese nei CP_2
confronti del debitore (doc. 18).
Si sono costituite in giudizio e le quali CP_2 Controparte_1
contestano le deduzioni di controparte riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
22.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte,
previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
*****
1.Con l'unico e articolato motivo di appello, l'appellante censura l'ordinanza impugnata deducendo che il primo giudice avrebbe errato nel non ritenere provato che la cessionaria fosse stata notiziata per tempo dell'esistenza Pt_3 Parte_3
9 “del pari grado ipotecario trasmesso in favore di e, quindi, CP_2
“dell'obbligo di corresponsione della quota proporzionale del credito ipotecario
da a ”. Parte_1 Pt_3
In particolare, sostiene l'appellante che dalla documentazione in atti (vedasi in particolare, docc. 14, 18, 32, 33 e 34) e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulterebbe che la cessionaria era a conoscenza dell'esistenza dell'accordo di cessione del pari grado e che tale accordo fosse stato dalla medesima cessionaria riconosciuto.
Sosteneva, quindi, che avesse errato il primo giudice nel non ammettere le prove orali dedotte;
affermava che esse erano state tempestivamente articolate con l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo e che erano rilevanti ai fini della prova della conoscenza del predetto accordo da parte di;
reiterava, inoltre, Pt_3
l'istanza di esibizione della corrispondenza intercorsa tra le parti.
Contestava l'appellante l'ordinanza impugnata laddove quantificava in
€.178.903,87 (oltre interessi) l'importo dovuto a e deduceva che CP_2
tale quantificazione era stata specificamente contestata già nel giudizio di primo grado;
precisava che era onere esclusivo di provare anche nel CP_2
quantum la fondatezza della domanda svolta, non certo ricavabile, come
10 erroneamente fatto dal Tribunale, da una “mera operazione di stampo
matematico”.
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta da deve Controparte_1
essere disattesa, posto che, come ripetutamente insegnato dalla Corte Suprema,
l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione
civile sez. VI Civile - 1, 29/01/2020 n. 1935; Cassazione civile sez. VI,
01/07/2020, n. 13293; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018, n. 13535).
Orbene, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha più che sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in articolate e argomentate ragioni
11 di impugnazione e il rimedio alternativo prospettato, senza ricorrere all'utilizzo,
non richiesto, di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza.
2. Nel merito l'appello non è fondato e va pertanto respinto.
Risulta documentalmente che era creditrice in forza del decreto Parte_1
ingiuntivo n.1901/17 del 23.3.2017 del Tribunale di Brescia per l'importo di
€.683.142,24 nei confronti della e dei garanti di quest'ultima, Parte_6
, in forza Parte_7 Parte_7 Parte_7
del quale aveva iscritto garanzia ipotecaria;
che pure era CP_2
creditrice nei confronti dei predetti per l'importo complessivo pari ad euro
590.146,48, di cui euro 541.107,68 in forza di decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Verona il 28.11.2017; che nel febbraio del 2018 ha Parte_1
concesso a il pari grado ipotecario a fronte dell'assunzione del CP_2
50% delle spese relative per €.14.577,63 ; che con atto del 5.7.2018 Parte_1
ha ceduto il credito di cui al decreto ingiuntivo sopra;
che Parte_3
è subentrata nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi Parte_3
al Tribunale di Verona che veniva definita in via transattiva il 26.10.2020 con la consegna alla cessionaria della somma pari ad euro 386.000,00; che Parte_3
ha sollecitato infruttuosamente sia che CP_2 Parte_1 Pt_8
[...] [...]
[...] [
alla corresponsione in proprio favore dell'importo di euro 178.903,87 a
[...]
titolo di quota proporzionale del credito ipotecario di competenza.
Ciò premesso è incontestato che tra e è intercorso CP_2 Parte_1
un contratto di “concessione del pari grado ipotecario” , contratto atipico ad effetti obbligatori che non è stato annotato nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2843
c.c.
Sostiene l'appellante che dalla documentazione in atti (vedasi in particolare, docc.
14, 18, 32,33 e 34) e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulterebbe che la cessionaria era a conoscenza dell'esistenza dell'accordo di cessione del pari grado e che tale accordo fosse stato dalla medesima riconosciuto;
che dunque avrebbe errato il primo giudice nel non ritenere dimostrato che la cessionaria fosse a conoscenza di tale contratto.
La deduzione non può essere condivisa e ciò in quanto dalla documentazione richiamata non è dato desumere né che la cessionaria fosse a Parte_3
conoscenza della cessione del pari grado, né, che, anche se ne avesse acquisito conoscenza, fosse obbligata a dare esecuzione alle obbligazioni discendenti dal predetto contratto.
In particolare, i documenti citati consistono in annotazioni contabili non intestati,
né datati (doc. 14 e 15), e anche fosse dimostrato (di qui l'inconcludenza della
13 prova testimoniale dedotta su tali circostanze) che tali documenti erano stati trasmessi da a nulla proverebbero sotto il profilo Parte_1 Parte_3
dell'obbligatorietà dell'accordo di cessione del pari grado nei confronti di . Pt_3
Sostiene l'appellante che dalla comunicazione mail del 22.10.2020 (doc. 18)
inoltrata da a in cui viene chiesto “un Parte_1 Controparte_1
aggiornamento sullo stato delle azioni intraprese nei confronti dei debitori”
( e fideiussori) e dalla successiva nota (doc.23) trasmessa da Parte_6 Pt_1
a e a in cui ha ribadito che
[...] Parte_3 CP_2 Parte_1
“l'estensione dei privilegi ipotecari a favore di infatti ab Controparte_6
origine a Voi perfettamente nota in quanto risultante dai report inoltrativi
nell'aprile/maggio del 2018, anche per il tramite della Mandataria Centrale
Credit & Real Estate Solutions SR (società in capo a cui la CP_4
presente è inoltrata per conoscenza), e consegnativi prima della cessione”
sottolineava che “nel medesimo report siete stati, altresì, notiziati dell'esistenza
della procedura esecutiva immobiliare n.254/2018 (ove, infatti siete subentrati ex
art.111 cpc) dalla Scrivente avviata avanti il Tribunale di Verona nonché
dell'avvio nei confronti dei debitori di un'azione revocatoria ordinaria” ,
risulterebbe dimostrato che la cessione di pari grado era stata riconosciuta dalla cessionaria.
14 Quanto ai docc. 32 e 33 va osservato che si tratta di comunicazioni tra Pt_1
e , mentre il doc. 34 consiste in un report , privo di allegati,
[...] CP_4
che non prova l'obbligatorietà dell'accordo nei confronti della cessionaria.
Invero, tali documenti, così come l'ulteriore corrispondenza intercorsa e in atti non
è utile a dimostrare l'obbligatorietà della cessione di pari grado anche nei confronti della cessionaria posto che non deve confondersi il piano della conoscenza di tale accordo da parte della cessionaria da quello della opponibilità dello stesso nei confronti di Parte_3
Per tale assorbente ragione, anche fosse dimostrato che in data Parte_3
successiva alla stipulazione del contratto di cessione del credito -avvenuto, come noto, in data 05.07.2018- aveva appreso dell'esistenza del contratto di concessione di pari grado bancario, tale circostanza non sarebbe di per sé dirimente posto che da ciò non discende l'assunzione da parte della predetta di obbligazioni in forza di tale accordo.
Come sopra evidenziato, il contratto di concessione del pari grado ipotecario è un contratto atipico che produce effetti obbligatori solo tra le parti stipulanti ( Pt_1
e , e, dunque, non estende i suoi effetti anche nei
[...] CP_2
confronti della cessionaria Parte_9
[... Sotto altro profilo va poi osservato che la non opponibilità ai terzi è un precipitato della mancata annotazione di tale accordo nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2843 c.c.
Né il contratto di concessione del pari grado può essere qualificato quale accessorio del credito ai sensi dell'art. 1263 c.c. posto che l'oggetto del contratto di cessione stipulato in data 05.07.2018 tra e (doc. Parte_1 Parte_3
13 resistente) non contempla tale accordo nel perimetro della cessione, che,
include esclusivamente il credito e i suoi accessori (garanzie ipotecarie e personali).
Ciò è comprovato dall'art. 11 lett. e) del contratto di cessione (cfr. doc. 13) dove la cessionaria si è assunta l'obbligo di rispettare gli impegni assunti dalla cedente
“nei confronti dei Debitori Ceduti che abbiano in corso di adempimento piani di
rientro, accordi di riscadenzamento del debito, anche a stralcio, accordi
transattivi o qualunque altro accordo …. a fronte degli impegni assunti dai relativi
Debitori Ceduti.” ; null'altro è stato previsto in relazione alla obbligatorietà nei confronti della cessionaria di accordi intercorsi tra la cedente e soggetti terzi.
Tale conclusione è inoltre coerente con la previsione dell'art. 2 del contratto di cessione, il quale nel definire l'oggetto della cessione non comprende eventuali accordi con soggetti terzi (sono, invece, compresi esemplificativamente i crediti
16 per rimborso capitale dei finanziamenti;
crediti per interessi;
per commissioni,
penali, danni ed indennizzi;
per rimborso di spese anche legali e giudiziarie sostenute per il recupero dei crediti e quelli in relazione alle polizze assicurative).
Né, come sostiene la difesa dell'appellante, l'estensione di tale accordo può farsi discendere dall'art. 17.2 del contratto di cessione il quale prevede che “ la
cessionaria sarà responsabile e risponderà in via esclusiva, tenendo indenne la
banca cedente anche per le spese, per ogni azione revocatoria e/o restitutoria”
atteso che è convenuta in giudizio per l'adempimento del contratto Parte_1
di estensione del beneficio del pari grado ipotecario e non nell'ambito di un'azione revocatoria o restitutoria.
Per l'effetto di quanto sopra argomentato in relazione alla indimostrata obbligatorietà dell'accordo di concessione del pari grado ipotecario nei confronti della cessionaria, ne consegue la non concludenza delle istanze istruttorie reiterate dall'appellante.
Infatti, la prova testimoniale dedotta è finalizzata alla conferma della documentazione (per lo più corrispondenza mail), di data posteriore alla conclusione del contratto di cessione del credito del 05.07.2018, da cui risulterebbe che era a conoscenza dell'accordo di concessione del Parte_3
pari grado, della cui non decisività si è già detto;
così come i capitoli di prova
17 tendenti a confermare l'esistenza di conversazioni telefoniche tra cedente e cessionaria, che oltre ad essere formulati in termini generici (“il dipendente di
-cap.f- ) sono pure irrilevanti per le ragioni suddette. Controparte_1
Analogamente, l'ordine di esibizione su cui ha insistito l'appellante (“ ordinare ex
art.210 cpc a e/o Controparte_4 [...]
di produrre copia delle mail inoltrate e ricevute Controparte_5
in particolare dal Dott. e dalla Dott.sa Persona_1 Persona_2
rispettivamente a e da e/o Guber Banca SR che hanno preceduto Parte_3
ed accompagnato la sottoscrizione dell'atto di cessione dei crediti di cui all'atto
5.7.2018 tra e ”) va respinto, oltre che per le ragioni Parte_3 Parte_1
sopra espresse in relazione alla prova testimoniale, anche per la genericità
dell'istanza , in contrasto con la previsione dell'art. 94 disp. att. c.p.c. e per il suo carattere esplorativo,(Cass. Ord. n. 27412 del 08/10/2021 ).
2.1 La domanda di manleva svolta dall'appellante nei confronti della terza chiamata va respinta non avendo neppure allegato il titolo in forza Parte_1
del quale la cessionaria sarebbe obbligata a tenerla indenne per le somme che dovesse corrispondere a e dovendosi osservare sul punto che CP_2
è pacificamente cessionaria del credito e non del contratto, non Parte_3
essendo subentrata nel contratto bancario da cui è derivato il credito ceduto ma
18 solo nella titolarità del credito;
né, come detto, ha assunto la veste di parte nel contratto di pari grado ipotecario.
Né tale conclusione è smentita dalla previsione dell'art. 17 del contratto di cessione sopra menzionato e ciò per l'assorbente considerazione che non si controverte di un'azione restitutoria/revocatoria bensì di adempimento delle obbligazioni nascenti dall'accordo di concessione del pari grado ipotecario e all'individuazione del soggetto obbligato.
2.2 Quanto alle contestazioni sul quantum svolte dalla difesa dell'appellante la quale lamenta che ha indicato la somma richiesta in “termini del CP_2
tutto apodittici e generici, senza alcuna spiegazione del calcolo effettuato per
arrivare a tale importo” e che era onere di assolvere tale onere CP_2
probatorio, esse non sono condivisibili.
Invero, aveva quantificato la somma di € 178.903,87 (oltre CP_2
interessi dalla domanda) quale quota “proporzionale del credito ipotecario ad essa
spettante” (p. 4 ricorso introduttivo) e tale quantificazione è stata contestata in termini generici da che ha lamentato che la ricorrente nulla Parte_1 CP_2
aveva allegato sotto il profilo probatorio -né un criterio di calcolo né un prospetto-
per giustificare nel quantum la pretesa .
19 Sul punto la quantificazione da parte della è adeguatamente CP_2
precisata e giustificata essendo il credito stato determinato in misura proporzionale al credito ipotecario spettante, così come individuato nel contratto di concessione del pari grado ipotecario in cui le parti avevano convenuto l'estensione dei benefici derivanti dalle ipoteche giudiziali nella misura del 50% previa contribuzione alle spese legali e non essendo contestato che la procedura esecutiva è stata definita in via transattiva con il pagamento della somma di euro 386.000,00 di talchè non si vede come dovesse in alternativa essere determinata la pretesa dell'appellata né peraltro lo ha esplicitato. CP_2 Parte_1
2.3 Conclusivamente l'appello va respinto e l'ordinanza impugnata confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa (scaglione euro 52.001 a euro 260.000) e dell'attività svolta (fase di studio, introduttiva e decisionale).
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
20 La Corte d'Appello di ZI, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali sostenute dalle appellate che liquida per ciascuna parte in euro 3.397,00 oltre spese generali al
15%, , nonché IVA e Cpa come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
ZI , così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
21 22
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1044/2023
La Corte d'Appello di ZI, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati :
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel. .
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 01/06/2023, promossa con atto di citazione in appello da
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. MOLINARI P.IVA_1
TOSATTI MARCO;
appellante
contro
(c.f. ), in persona del Vicepresidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_2
Amministrazione, quale procuratrice speciale di con l'avv. SARDI Parte_2
RENATO;
1 appellata
nonché contro
. Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. MORGANTE FEDERICO;
[...]
appellata
Oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso l'ordinanza n. 1520/2023 del 17.04.2023 del Tribunale di Verona notificata il
04.05.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Nel merito: In totale riforma dell'ordinanza n.1520/2023 del 17.4.2023 del
Tribunale di Verona notificata (da solo il 4.5.2023 respingersi, CP_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le pretese avanzate da
[...]
nei confronti di e, comunque, se e nei limiti in cui anche CP_2 Parte_1
l'adito Corte ritenesse fondate le domande di condannare CP_2 Pt_3
(e/o per essa la sua procuratrice generale , quale
[...] Controparte_1
cessionaria del credito rispetto al quale è rivendicato il pari grado per cui è causa,
a tenere indenne e/o manlevare dalle somme che quest'ultima Parte_1
dovesse essere tenuta a corrispondere e/o avrà corrisposto a e, CP_2
comunque, da ogni e qualsivoglia conseguenza negativa direttamente ed
2 indirettamente riconducibile alla vicenda per cui è causa e, quindi, degli oneri,
spese e danni, patrimoniali e non, derivantigli dalla vicenda per cui è causa. Spese
di lite integralmente rifuse. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva sul punto:
- Voglia l'adita Corte d'Appello di ZI ordinare ex art.210 cpc a
[...]
e/o Controparte_4 Controparte_5
di produrre copia delle mail inoltrate e ricevute in particolare dal
[...]
Dott. e dalla Dott.sa rispettivamente a e da Persona_1 Persona_2 Pt_3
e/o Guber Banca SR che hanno preceduto ed accompagnato la
[...]
sottoscrizione dell'atto di cessione dei crediti di cui all'atto 5.7.2018 tra Pt_3
e - Voglia l'adita Corte d'Appello di ZI ammettere
[...] Parte_1
prova testimoniale sulle seguenti circostanze: a) Vero che il 19.7.2018 ho inoltrato a quale mandataria della cessionaria di nella Controparte_1 Parte_3
persona dei sig.ri e la mail prodotta sub n.34 e Parte_4 Persona_3 Per_4
35 che mi si rammostra contenente in allegato la specifica del pari grado concesso da relativamente alla posizione b) Vero che nell'aprile del Parte_1 Per_5
2018 ho provveduto ad inoltrare via mail a quale mandataria Controparte_1
della cessionaria di la mail di del 16.4.2018 prodotta Parte_3 Parte_1
sub doc.32 e che mi si rammostra;
c) Vero che maggio/giugno del 2018 ho provveduto ad inoltrare via mail a quale mandataria della Controparte_1
3 cessionaria di la mail di del 29.5.2018 prodotta sub Parte_3 Parte_1
doc.32 e che mi si rammostra;
Testi Dott. e dott.sa Persona_1 Persona_2
presso ; d) Vero che tutta la corrispondenza, ivi compresa quella CP_4
concernente la posizione per la quale ha concesso a Per_5 Parte_1 [...]
il pari grado, è stata inoltrata a (unitamente a tutta la CP_2 Controparte_1
contrattualistica relativa) a mezzo correre espresso in data 26.7.2018; e) Vero che il 19.10.2020, ricevuta una telefonata di circa lo stato delle azioni CP_2
intraprese dalla in relazione al credito originariamente vantato nei Parte_1
confronti dei sig.ri e e ceduto a nel Persona_6 Pt_5 Parte_3
luglio del 2018, ho contattato telefonicamente quale mandataria Controparte_1
della cessionaria, per avere informazioni sullo stato della procedura esecutiva immobiliare n.254/2018 radicata avanti il Tribunale di Verona, informando il mio interlocutore dell'interessamento di e ricordando l'esistenza del pari grado CP_2
concesso sull'ipoteca a suo tempo iscritta;
f) Vero che nel corso del suddetto colloquio telefonico il dipendente di mi ha chiesto se Controparte_1
l'estensione del pari grado fosse ancora in essere ricevendone conferma da parte mia;
g) Vero che nel corso del suddetto colloquio il dipendente di CP_1
mi ha detto di avere recuperato nella pratica concernente la posizione
[...] Per_5
la corrispondenza intercorsa tra e riguardante Parte_1 CP_2
4 l'estensione a quest'ultima del pari grado ipotecario e mi ha chiesto se
[...]
aveva provveduto al pagamento del 50% delle spese legali quale CP_2
condizione per il riconoscimento del pari grado in questione;
h) Vero che nel corso del suddetto colloquio telefonico ho confermato al dipendente di Controparte_1
il pagamento da parte di delle spese legali di cui sopra e, quindi, CP_2
ho confermato la sussistenza del pari grado. i) Vero che ricevuta una siffatta conferma il dipendente di mi ha detto che avrebbero dovuto Controparte_1
rivedere le stime di recupero e che erano in corso trattative con i debitori per la definizione della posizione.
Per l'appellata Controparte_1
In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o manifestamente infondato ex art. 348bis c.p.c.
In via Principale, nel merito: rigettare l'appello di e per l'effetto Parte_1
confermare l'impugnata ordinanza n. 1520/23 emessa 17.4.2023 dal Tribunale di
Verona nell'ambito del procedimento a cognizione sommaria R.G. n. 1122/21. In
ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per l'appellata CP_2
Il rigetto delle domande ed eccezioni svolte in citazione di appello e la conferma sul punto delle statuizioni di primo grado. Si rimette a Giustizia per quanto
5 concerne la domanda di manleva. Con condanna alle spese e compensi di causa in base al principio della soccombenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha chiesto la condanna di CP_2 Pt_1
al pagamento dell'importo di €.178.903,87 quale somma spettante in via
[...]
proporzionale (sul ricavato del cespite pari ad €.386.000) “derivante dal pari
grado ipotecario a suo tempo concesso” oltre interessi e spese, ed “in via
alternativa subordinata” la condanna della resistente “alla restituzione…della
somma di €.14.577,63 a titolo di pagamento indebito ex art.2033 c.c.” .
Esponeva la ricorrente di essere creditrice nei confronti della e Parte_6
dei suoi fideiussori e Parte_7 Persona_6
per l' importo di €.541.107,68 in forza del decreto ingiuntivo Parte_7
n. 4708 emesso dal Tribunale di Verona il 28/11/2017 e creditrice di ulteriori
€.49.038,80 per utilizzo di conto corrente;
di avere chiesto ed ottenuto da Pt_1
in veste di creditrice ipotecaria, l'estensione nella misura del 50% dei
[...]
benefici derivanti dalle ipoteche giudiziali sui beni immobili della Parte_7
e dei suoi soci illimitatamente responsabili , a fronte della condivisione degli oneri (per €.14.577,63) , corrispondenti al 50% delle spese legali sostenute da per ottenere il titolo esecutivo e per iscrivere ipoteca;
che nel luglio Parte_1
2018 cedeva il credito in oggetto a , la quale subentrava Parte_1 Parte_3
6 nella procedura esecutiva immobiliare pendente, promossa originariamente da e che la posizione veniva definita in sede esecutiva in data Parte_1
26.10.2020, con la dazione di €.386.000 (oltre contributo spese di €.6.269,61) in favore della cessionaria titolare del privilegio ipotecario nonché creditore procedente subentrato a che nonostante l'intervento anche di Parte_1 Pt_1
volto ad invitare la “cessionaria ad eseguire il pagamento richiesto” e la
[...]
corrispondenza intercorsa alcun pagamento veniva effettuato in favore della
CP_2
Si costituiva in giudizio la quale in via preliminare chiedeva CP_2
accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva per l'intervenuta cessione del credito a ovvero l'autorizzazione alla chiamata in causa di Parte_3
questa in manleva, eccepiva l' incompetenza del Tribunale adìto in favore di quello di Brescia, luogo di esecuzione del contratto di cessione del grado;
nel merito contestava la debenza, sia nell'an che nel quantum dell'importo richiesto.
Si costituiva altresì in giudizio in qualità di procuratrice della Controparte_1
terza chiamata oltre che di la quale, in via Parte_3 Parte_2
preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale adìto, ritenendo competente quello di Milano, stante la clausola prevista nel contratto di cessione del credito;
nel merito contestava la documentazione prodotta da e la Parte_1
7 opponibilità nei suoi confronti del contratto di cessione di pari grado;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Il giudizio veniva definito con l'ordinanza impugnata con cui il giudice condannava parte resistente al pagamento in favore di Parte_1 [...]
dell'importo di euro 178.903,87 oltre interessi legali dalla domanda al CP_2
saldo e rigettava la domanda di manleva svolta da nei confronti della Parte_1
terza chiamata Parte_3
Riteneva il primo giudice non fondata l'eccezione di incompetenza svolta da e da e, qualificato il contratto di “concessione del CP_2 Parte_3
pari grado ipotecario” quale contratto atipico ad effetti obbligatori, concludeva per la inopponibilità dello stesso nei confronti della terza cessionaria del credito, in quanto non annotato ai sensi dell'art. 2843 c.c. ; né lo stesso era configurabile quale accessorio del credito contemplato dall'art. 1263 c.c. posto che la garanzia ipotecaria risultava iscritta nei soli confronti di Parte_1
Sosteneva inoltre che non fosse stata acquisita adeguata prova della comunicazione da parte di della cessione del pari grado ipotecario Parte_1
a ; che le prove orali articolate sul punto erano intempestive in quanto Parte_3
non dedotte con la memoria di costituzione ma con le note depositate successivamente e comunque erano ritenute generiche e valutative.
8 Avverso la predetta ordinanza propone appello la quale deduce di Parte_1
aver puntualmente notiziato la cessionaria della concessione Parte_3
del pari grado a favore di altro istituto di credito come documentato anche dai due
report (doc.14 e 15) allegati;
che pure la corrispondenza intercorsa dimostrava che era a conoscenza del contratto di cessione del pari grado, quanto Parte_3
meno a far data dal 22.10.2020, allorquando inviava a una Parte_1 CP_1
mail in cui chiedeva aggiornamenti sulle azioni intraprese nei CP_2
confronti del debitore (doc. 18).
Si sono costituite in giudizio e le quali CP_2 Controparte_1
contestano le deduzioni di controparte riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
22.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte,
previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
*****
1.Con l'unico e articolato motivo di appello, l'appellante censura l'ordinanza impugnata deducendo che il primo giudice avrebbe errato nel non ritenere provato che la cessionaria fosse stata notiziata per tempo dell'esistenza Pt_3 Parte_3
9 “del pari grado ipotecario trasmesso in favore di e, quindi, CP_2
“dell'obbligo di corresponsione della quota proporzionale del credito ipotecario
da a ”. Parte_1 Pt_3
In particolare, sostiene l'appellante che dalla documentazione in atti (vedasi in particolare, docc. 14, 18, 32, 33 e 34) e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulterebbe che la cessionaria era a conoscenza dell'esistenza dell'accordo di cessione del pari grado e che tale accordo fosse stato dalla medesima cessionaria riconosciuto.
Sosteneva, quindi, che avesse errato il primo giudice nel non ammettere le prove orali dedotte;
affermava che esse erano state tempestivamente articolate con l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo e che erano rilevanti ai fini della prova della conoscenza del predetto accordo da parte di;
reiterava, inoltre, Pt_3
l'istanza di esibizione della corrispondenza intercorsa tra le parti.
Contestava l'appellante l'ordinanza impugnata laddove quantificava in
€.178.903,87 (oltre interessi) l'importo dovuto a e deduceva che CP_2
tale quantificazione era stata specificamente contestata già nel giudizio di primo grado;
precisava che era onere esclusivo di provare anche nel CP_2
quantum la fondatezza della domanda svolta, non certo ricavabile, come
10 erroneamente fatto dal Tribunale, da una “mera operazione di stampo
matematico”.
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta da deve Controparte_1
essere disattesa, posto che, come ripetutamente insegnato dalla Corte Suprema,
l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione
civile sez. VI Civile - 1, 29/01/2020 n. 1935; Cassazione civile sez. VI,
01/07/2020, n. 13293; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018, n. 13535).
Orbene, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha più che sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in articolate e argomentate ragioni
11 di impugnazione e il rimedio alternativo prospettato, senza ricorrere all'utilizzo,
non richiesto, di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza.
2. Nel merito l'appello non è fondato e va pertanto respinto.
Risulta documentalmente che era creditrice in forza del decreto Parte_1
ingiuntivo n.1901/17 del 23.3.2017 del Tribunale di Brescia per l'importo di
€.683.142,24 nei confronti della e dei garanti di quest'ultima, Parte_6
, in forza Parte_7 Parte_7 Parte_7
del quale aveva iscritto garanzia ipotecaria;
che pure era CP_2
creditrice nei confronti dei predetti per l'importo complessivo pari ad euro
590.146,48, di cui euro 541.107,68 in forza di decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Verona il 28.11.2017; che nel febbraio del 2018 ha Parte_1
concesso a il pari grado ipotecario a fronte dell'assunzione del CP_2
50% delle spese relative per €.14.577,63 ; che con atto del 5.7.2018 Parte_1
ha ceduto il credito di cui al decreto ingiuntivo sopra;
che Parte_3
è subentrata nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi Parte_3
al Tribunale di Verona che veniva definita in via transattiva il 26.10.2020 con la consegna alla cessionaria della somma pari ad euro 386.000,00; che Parte_3
ha sollecitato infruttuosamente sia che CP_2 Parte_1 Pt_8
[...] [...]
[...] [
alla corresponsione in proprio favore dell'importo di euro 178.903,87 a
[...]
titolo di quota proporzionale del credito ipotecario di competenza.
Ciò premesso è incontestato che tra e è intercorso CP_2 Parte_1
un contratto di “concessione del pari grado ipotecario” , contratto atipico ad effetti obbligatori che non è stato annotato nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2843
c.c.
Sostiene l'appellante che dalla documentazione in atti (vedasi in particolare, docc.
14, 18, 32,33 e 34) e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulterebbe che la cessionaria era a conoscenza dell'esistenza dell'accordo di cessione del pari grado e che tale accordo fosse stato dalla medesima riconosciuto;
che dunque avrebbe errato il primo giudice nel non ritenere dimostrato che la cessionaria fosse a conoscenza di tale contratto.
La deduzione non può essere condivisa e ciò in quanto dalla documentazione richiamata non è dato desumere né che la cessionaria fosse a Parte_3
conoscenza della cessione del pari grado, né, che, anche se ne avesse acquisito conoscenza, fosse obbligata a dare esecuzione alle obbligazioni discendenti dal predetto contratto.
In particolare, i documenti citati consistono in annotazioni contabili non intestati,
né datati (doc. 14 e 15), e anche fosse dimostrato (di qui l'inconcludenza della
13 prova testimoniale dedotta su tali circostanze) che tali documenti erano stati trasmessi da a nulla proverebbero sotto il profilo Parte_1 Parte_3
dell'obbligatorietà dell'accordo di cessione del pari grado nei confronti di . Pt_3
Sostiene l'appellante che dalla comunicazione mail del 22.10.2020 (doc. 18)
inoltrata da a in cui viene chiesto “un Parte_1 Controparte_1
aggiornamento sullo stato delle azioni intraprese nei confronti dei debitori”
( e fideiussori) e dalla successiva nota (doc.23) trasmessa da Parte_6 Pt_1
a e a in cui ha ribadito che
[...] Parte_3 CP_2 Parte_1
“l'estensione dei privilegi ipotecari a favore di infatti ab Controparte_6
origine a Voi perfettamente nota in quanto risultante dai report inoltrativi
nell'aprile/maggio del 2018, anche per il tramite della Mandataria Centrale
Credit & Real Estate Solutions SR (società in capo a cui la CP_4
presente è inoltrata per conoscenza), e consegnativi prima della cessione”
sottolineava che “nel medesimo report siete stati, altresì, notiziati dell'esistenza
della procedura esecutiva immobiliare n.254/2018 (ove, infatti siete subentrati ex
art.111 cpc) dalla Scrivente avviata avanti il Tribunale di Verona nonché
dell'avvio nei confronti dei debitori di un'azione revocatoria ordinaria” ,
risulterebbe dimostrato che la cessione di pari grado era stata riconosciuta dalla cessionaria.
14 Quanto ai docc. 32 e 33 va osservato che si tratta di comunicazioni tra Pt_1
e , mentre il doc. 34 consiste in un report , privo di allegati,
[...] CP_4
che non prova l'obbligatorietà dell'accordo nei confronti della cessionaria.
Invero, tali documenti, così come l'ulteriore corrispondenza intercorsa e in atti non
è utile a dimostrare l'obbligatorietà della cessione di pari grado anche nei confronti della cessionaria posto che non deve confondersi il piano della conoscenza di tale accordo da parte della cessionaria da quello della opponibilità dello stesso nei confronti di Parte_3
Per tale assorbente ragione, anche fosse dimostrato che in data Parte_3
successiva alla stipulazione del contratto di cessione del credito -avvenuto, come noto, in data 05.07.2018- aveva appreso dell'esistenza del contratto di concessione di pari grado bancario, tale circostanza non sarebbe di per sé dirimente posto che da ciò non discende l'assunzione da parte della predetta di obbligazioni in forza di tale accordo.
Come sopra evidenziato, il contratto di concessione del pari grado ipotecario è un contratto atipico che produce effetti obbligatori solo tra le parti stipulanti ( Pt_1
e , e, dunque, non estende i suoi effetti anche nei
[...] CP_2
confronti della cessionaria Parte_9
[... Sotto altro profilo va poi osservato che la non opponibilità ai terzi è un precipitato della mancata annotazione di tale accordo nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2843 c.c.
Né il contratto di concessione del pari grado può essere qualificato quale accessorio del credito ai sensi dell'art. 1263 c.c. posto che l'oggetto del contratto di cessione stipulato in data 05.07.2018 tra e (doc. Parte_1 Parte_3
13 resistente) non contempla tale accordo nel perimetro della cessione, che,
include esclusivamente il credito e i suoi accessori (garanzie ipotecarie e personali).
Ciò è comprovato dall'art. 11 lett. e) del contratto di cessione (cfr. doc. 13) dove la cessionaria si è assunta l'obbligo di rispettare gli impegni assunti dalla cedente
“nei confronti dei Debitori Ceduti che abbiano in corso di adempimento piani di
rientro, accordi di riscadenzamento del debito, anche a stralcio, accordi
transattivi o qualunque altro accordo …. a fronte degli impegni assunti dai relativi
Debitori Ceduti.” ; null'altro è stato previsto in relazione alla obbligatorietà nei confronti della cessionaria di accordi intercorsi tra la cedente e soggetti terzi.
Tale conclusione è inoltre coerente con la previsione dell'art. 2 del contratto di cessione, il quale nel definire l'oggetto della cessione non comprende eventuali accordi con soggetti terzi (sono, invece, compresi esemplificativamente i crediti
16 per rimborso capitale dei finanziamenti;
crediti per interessi;
per commissioni,
penali, danni ed indennizzi;
per rimborso di spese anche legali e giudiziarie sostenute per il recupero dei crediti e quelli in relazione alle polizze assicurative).
Né, come sostiene la difesa dell'appellante, l'estensione di tale accordo può farsi discendere dall'art. 17.2 del contratto di cessione il quale prevede che “ la
cessionaria sarà responsabile e risponderà in via esclusiva, tenendo indenne la
banca cedente anche per le spese, per ogni azione revocatoria e/o restitutoria”
atteso che è convenuta in giudizio per l'adempimento del contratto Parte_1
di estensione del beneficio del pari grado ipotecario e non nell'ambito di un'azione revocatoria o restitutoria.
Per l'effetto di quanto sopra argomentato in relazione alla indimostrata obbligatorietà dell'accordo di concessione del pari grado ipotecario nei confronti della cessionaria, ne consegue la non concludenza delle istanze istruttorie reiterate dall'appellante.
Infatti, la prova testimoniale dedotta è finalizzata alla conferma della documentazione (per lo più corrispondenza mail), di data posteriore alla conclusione del contratto di cessione del credito del 05.07.2018, da cui risulterebbe che era a conoscenza dell'accordo di concessione del Parte_3
pari grado, della cui non decisività si è già detto;
così come i capitoli di prova
17 tendenti a confermare l'esistenza di conversazioni telefoniche tra cedente e cessionaria, che oltre ad essere formulati in termini generici (“il dipendente di
-cap.f- ) sono pure irrilevanti per le ragioni suddette. Controparte_1
Analogamente, l'ordine di esibizione su cui ha insistito l'appellante (“ ordinare ex
art.210 cpc a e/o Controparte_4 [...]
di produrre copia delle mail inoltrate e ricevute Controparte_5
in particolare dal Dott. e dalla Dott.sa Persona_1 Persona_2
rispettivamente a e da e/o Guber Banca SR che hanno preceduto Parte_3
ed accompagnato la sottoscrizione dell'atto di cessione dei crediti di cui all'atto
5.7.2018 tra e ”) va respinto, oltre che per le ragioni Parte_3 Parte_1
sopra espresse in relazione alla prova testimoniale, anche per la genericità
dell'istanza , in contrasto con la previsione dell'art. 94 disp. att. c.p.c. e per il suo carattere esplorativo,(Cass. Ord. n. 27412 del 08/10/2021 ).
2.1 La domanda di manleva svolta dall'appellante nei confronti della terza chiamata va respinta non avendo neppure allegato il titolo in forza Parte_1
del quale la cessionaria sarebbe obbligata a tenerla indenne per le somme che dovesse corrispondere a e dovendosi osservare sul punto che CP_2
è pacificamente cessionaria del credito e non del contratto, non Parte_3
essendo subentrata nel contratto bancario da cui è derivato il credito ceduto ma
18 solo nella titolarità del credito;
né, come detto, ha assunto la veste di parte nel contratto di pari grado ipotecario.
Né tale conclusione è smentita dalla previsione dell'art. 17 del contratto di cessione sopra menzionato e ciò per l'assorbente considerazione che non si controverte di un'azione restitutoria/revocatoria bensì di adempimento delle obbligazioni nascenti dall'accordo di concessione del pari grado ipotecario e all'individuazione del soggetto obbligato.
2.2 Quanto alle contestazioni sul quantum svolte dalla difesa dell'appellante la quale lamenta che ha indicato la somma richiesta in “termini del CP_2
tutto apodittici e generici, senza alcuna spiegazione del calcolo effettuato per
arrivare a tale importo” e che era onere di assolvere tale onere CP_2
probatorio, esse non sono condivisibili.
Invero, aveva quantificato la somma di € 178.903,87 (oltre CP_2
interessi dalla domanda) quale quota “proporzionale del credito ipotecario ad essa
spettante” (p. 4 ricorso introduttivo) e tale quantificazione è stata contestata in termini generici da che ha lamentato che la ricorrente nulla Parte_1 CP_2
aveva allegato sotto il profilo probatorio -né un criterio di calcolo né un prospetto-
per giustificare nel quantum la pretesa .
19 Sul punto la quantificazione da parte della è adeguatamente CP_2
precisata e giustificata essendo il credito stato determinato in misura proporzionale al credito ipotecario spettante, così come individuato nel contratto di concessione del pari grado ipotecario in cui le parti avevano convenuto l'estensione dei benefici derivanti dalle ipoteche giudiziali nella misura del 50% previa contribuzione alle spese legali e non essendo contestato che la procedura esecutiva è stata definita in via transattiva con il pagamento della somma di euro 386.000,00 di talchè non si vede come dovesse in alternativa essere determinata la pretesa dell'appellata né peraltro lo ha esplicitato. CP_2 Parte_1
2.3 Conclusivamente l'appello va respinto e l'ordinanza impugnata confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa (scaglione euro 52.001 a euro 260.000) e dell'attività svolta (fase di studio, introduttiva e decisionale).
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
20 La Corte d'Appello di ZI, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali sostenute dalle appellate che liquida per ciascuna parte in euro 3.397,00 oltre spese generali al
15%, , nonché IVA e Cpa come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
ZI , così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
21 22