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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - ConSIliere –
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - ConSIliere est. -
all'udienza del 3 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3334 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Magnanti e Germano Monzio Parte_1
Compagnoni, elettivamente domiciliata come in atti
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5997/2022 del Tribunale di Velletri, pubblicata in data
23/06/2022.
Conclusioni: come da atto introduttivo del giudizio di appello RAGIONI DELLA NE
, premesso di aver lavorato dal 19.12.2018 al 12.09.2019 alle dipendenze di Parte_1 CP_1
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale presso il bar-ristorante-pizzeria
[...]
“L'Orchidea” in Roma, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come barista-banchista, con orario giornaliero dal lunedì alla domenica dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 21,00 ed il sabato fino alle 24,00; di essere stata sottoposta al potere direttivo ed agli ordini del marito della e CP_1 di avere percepito la somma di € 800,00 mensili in contanti al datore di lavoro, senza esserle mai state consegnate le buste paga;
di non avere ricevuto la retribuzione dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019, il TFR e i ratei di 13^ e 14^ mensilità dell'anno 2019; di avere rassegnato le dimissioni in data 12.9.2019 per giusta causa, non avendo percepito le retribuzioni per le mensilità indicate, avendo diritto anche all'indennità sostituiva del preavviso, non corrisposta;
ha agito in giudizio contro , anche quale titolare della ditta individuale, per sentire “accertare e Controparte_1 dichiarare che la SI.ra , per il periodo dal 19.12.2018 al 12.09.2019, ha prestato attività Parte_1 lavorativa a carattere subordinato ex art. 2094 c.c. alle dipendenze della SI.ra , in Controparte_1 proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con la qualifica di livello “5°” del
C.C.N.L. Commercio – Aziende del Terziario e/o con quella diversa accertata dal Magistrato ed ha svolto le mansioni di cui al fatto del presente atto, con gli orari e secondo le modalità in essa riportate;
2) per l'effetto, condannare la SI.ra , in proprio e nella qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 16.890,37, ovvero in quella diversa somma che emergerà nel corso del presente giudizio o anche secondo giustizia ed equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento della maturazione del diritto al saldo per i titoli di cui al ricorso (e cioè: differenze retributive, ratei di 13^ mensilità e ratei di 14^ mensilità dell'anno 2019, ferie, mancata retribuzione di maggio 2019, giugno 2019, luglio 2019, agosto 2019 e settembre 2019, indennità di mancato preavviso, T.F.R. e, comunque, tutte le voci indicate nel conteggio); 3) con vittoria delle spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Nessuno si costituiva per la parte resistente, rimasta contumace in giudizio.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso argomentando che: i) la contumacia della parte convenuta, per costante orientamento giurisprudenziale, non assume alcuna connotazione probatoria favorevole rispetto alle rivendicazioni della parte che agisce in giudizio, conservando il giudicante il potere/dovere di accertare la fondatezza della domanda attorea;
ii) nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive o di ulteriori voci di retribuzione grava sul lavoratore l'onere probatorio di fornire la prova dell'esistenza del rapporto lavorativo, della natura, durata, orario, mansioni, e della prestazione resa oltre i limiti legalmente o contrattualmente previsti;
iii) nella fattispecie in esame la lavoratrice non ha assolto a tale onere probatorio, non avendo prodotto documentazione utile, ad eccezione del contratto di assunzione, privo tra l'altro della sottoscrizione del datore di lavoro, e del modulo recesso dal rapporto di lavoro, atto unilaterale;
iv) le dichiarazioni dei testimoni che, quanto ad orario di lavoro, hanno reso dichiarazioni differenti rispetto a quanto rappresentato in ricorso, non consentono di colmare tale vuoto probatorio, restando del tutto indifferente la mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità Parte_1 della sentenza impugnata per avere ritenuto non assolto l'onere probatorio in base alla documentazione prodotta, da cui si evincevano con esattezza tutti i dati anagrafici dell'odierna appellata, la sede di lavoro ed ogni altro elemento atto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua durata, come comprovato dal certificato storico del , estratto in data Parte_2
21.10.2022, di cui ha chiesto la produzione nella presente fase di gravame;
per non avere ritenuto confermato dall'istruttoria espletata l'orario di lavoro indicato dalla ricorrente, avendo i testi riferito di un orario addirittura superiore a quello del ricorso.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso di primo grado, anche per le somme richieste in pagamento.
Nonostante la regolare notifica la parte appellata non si è costituita rimanendo contumace anche nel presente grado di giudizio.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
I motivi di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente per la loro evidente connessione, essendo relativi sostanzialmente all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie che, se correttamente valutate, avrebbero portato a ritenere lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con le modalità dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio, non sono fondati risultando meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione, le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
Preliminarmente rileva il Collegio che non è ammissibile la produzione del certificato storico della posizione lavorativa dell'appellante depositato solo con l'atto di appello. È noto che in caso di produzione documentale tardiva, può essere anche in grado di appello disposta l'acquisizione del documento in questione se indispensabile ai fini della decisione (art. 437, comma 2, c.p.c.). Afferma
a tal proposito la Suprema Corte che “Nel rito del lavoro, il giudice d'appello, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori d'ufficio, in applicazione del precetto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11994 del 16/05/2018), specificando che il vaglio di ammissibilità va compiuto sotto il profilo della rilevanza dei nuovi documenti in termini di indispensabilità ai fini della decisione, intesa come potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al c.d. thema probandum (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019). Nel caso in esame il documento non riveste il carattere della decisività e la sua produzione deve, pertanto, ritenersi inammissibile.
In premessa, ancora, osserva la Corte che il gravame presenta dei profili di seria criticità, laddove nell'impostazione generale e nella quasi totalità delle argomentazioni non tiene conto delle ragioni della decisione, limitandosi ad un'acritica riproposizione del contenuto del ricorso di primo grado, con la conseguenza che esso appare insufficiente ed inidoneo a scalfire gli accertamenti e le ragioni di cui alla sentenza impugnata. In particolare, l'appellante non muove alcuna censura alla statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata prodotta alcuna documentazione utile a provare l'esistenza del rapporto di lavoro, quanto a durata, mansioni, ore effettivamente lavorate, essendo il contratto di lavoro allegato al ricorso privo della sottoscrizione del datore di lavoro ed il “modulo recesso rapporto di lavoro” un atto unilaterale. L'appellante sostiene, infatti, che tali documenti
“attestano con precisione l'inizio e la conclusione del rapporto di Lavoro”, leggendosi chiaramente dal contratto la decorrenza dell'assunzione dal 19.12.2018 e dal modulo recesso la data di inizio e conclusione, ma non si confronta con l'argomentazione del giudice di prime cure che ha ritenuto non probanti i documenti in questione per la mancata sottoscrizione del contratto da parte del datore di lavoro e per la natura di atto unilaterale del modulo recesso, aspetti del tutto trascurati nell'atto di appello.
Osserva il Collegio che resiste alle censure del gravame anche la conclusione cui è pervenuto il
Tribunale in merito alla prova testimoniale espletata, non avendo colmato le dichiarazioni dei testi indotti dalla parte ricorrente la carenza probatoria evidenziata con riferimento alla produzione documentale.
Il teste ha riferito “…ho lavorato per la convenuta circa due mesi Testimone_1 nel 2018, a luglio ed agosto, come pizzaiolo, non ho giudizi pendenti…sono stato io a presentare la ric.te al proprietario del ristorante;
non ricordo il nome del ristorante e al momento non ricordo il nome del titolare, anzi adesso ricordo che si chiamava Questo ristorante si trova in zona Per_1
Sette Camini;
io ci andavo con l'Autobus 104…Ricordo che la ricorrente iniziò a lavorare insieme a me a luglio;
lavorò insieme a me sia a luglio che agosto;
la ric.te continuò a lavorare dopo tale periodo da notizie che mi sono state date dalla ric.te e da amici comuni…il bar continuò ad essere gestito da;
io non pagavo la rc.te; ogni tanto le facevo un regalo da 10 o 20 euro…io gestii Per_2 il ristorante fino a gennaio 2019; nulla so per il periodo successivo. La ric.te mi disse che non era stata pagata...lavorava dalle 8 alle 15; poi dalle 18 alle 23 o 24; io invece lavoravo dalle 18 alle 23 tutti i giorni della settimana;
così anche la ric.te che mi diceva che lavorava anche di mattina…Quando lavorò al bar, la ric.te mi disse che faceva i turni, o mattina o pomeriggio, ma io la vedevo solo di pomeriggio”.
Il teste ha, quindi, dichiarato che il rapporto di lavoro della ricorrente con la sarebbe Controparte_1 iniziato a luglio 2018, laddove nel ricorso parte attrice ha indicato la data di inizio dell'attività lavorativa dal mese di dicembre 2018, di aver visto la lavoratrice sempre di pomeriggio in quanto lui lavorava dalle 18 alle 23, e di aver saputo dalla ricorrente che quest'ultima lavorava in base a turni,
o mattina o pomeriggio, ma anche di essergli stato riferito dalla stessa ricorrente che lavorava anche la mattina. Devono ribadirsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. n. 569 del 15/01/2015. Nello stesso senso Cass. n. 8358 del 03/04/2007 e Cass. n. 43 del 05/01/1998). La credibilità della suddetta testimonianza risulta peraltro ulteriormente compromessa nel caso di specie dalla contraddittorietà delle stesse con le allegazioni contenute in ricorso ove in particolare riferisce dell'inizio del rapporto di lavoro nel mese di luglio 2018, in epoca di gran lunga anteriore a quanto dedotto nello stesso ricorso di primo grado alla cui stregua l'attività lavorativa sarebbe iniziata il 19 dicembre 2018, circostanza che conferma l'inattendibilità delle sue dichiarazioni.
Considerazioni analoghe devono farsi anche per le dichiarazioni rese dall'altro teste,
[...]
compagno della ricorrente, che ha riferito di un orario lavorativo differente da quello Tes_2 indicato in ricorso, avendo dichiarato che la ricorrente lavorava per sette giorni dalle 7,30/8 fino alle
16 e dalle 18 alle 23/24, dimostrando di non conoscere affatto gli orari di lavoro della sua compagna.
In tale contesto, e in assenza di riscontri documentali in ordine alla effettiva sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, non può ritenersi sufficiente al fine di dimostrare la fondatezza della domanda, la sola mancata risposta della parte convenuta all'interrogatorio formale, poichè la totale assenza di qualsiasi ulteriore idonea prova impedisce comunque di ritenere ammesse, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., le circostanze di fatto oggetto delle allegazioni di cui al ricorso e contenute nei capitoli ivi formulati.
Devono ribadirsi, sul punto, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua,
l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della "fictio confessio", ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, e ciò ad evitare che l'esercizio di quel potere discrezionale si trasformi in un arbitrio e consenta di ritenere provati dei fatti non suffragati in alcun modo dagli altri elementi acquisiti al processo o addirittura smentiti dai medesimi (in tal senso Cass. n. 1264 del 02/02/1995, n. 1221 del
28/01/2003, n. 27320 del 12/12/2005 e n. 22407 del 19/10/2006. Sempre nello stesso senso, recentemente, Cass. n. 17719 del 06/08/2014).
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte appellata.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; nulla per le spese. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, lì 3 luglio 025
Il ConSIliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa