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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9822/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 12/06/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti e applicati gli artt. 281 sexies – terdecies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9822/2023
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Parte_1
Ciullini del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Grazia Asciano sito in Ostuni al largo Risorgimento n. 18, giusta mandato in atti;
- attrice -
CONTRO
e ; CP_1 CP_2
- convenuti contumaci -
OGGETTO: azione di rivalsa.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 12.06.2025 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
Parte_2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione depositato in data 29.08.2023 la conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, e al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 CP_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
e disattesa, accertati e dichiarati i fatti di cui in premessa ed il conseguente diritto di ripetizione della comparente, condannare i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare ad , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, per i titoli e le causali di cui in premessa, il complessivo importo di € 685.000,00, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario, anche della fase pregiudiziale di mediazione, e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
Parte attrice esponeva in fatto che in data 11.03.2017, alle ore 15.00 circa, in Altamura (BR), sulla SS96, poco prima dello svincolo per Santeramo in direzione Bari, si verificava un sinistro tra l'autovettura Fiat Punto tg. CK 393 YC di proprietà di - assicurata per la rca con la CP_3 [...]
giusta polizza n. 770624227 stipulata in data 15.03.2016 - condotta nell'occasione da CP_4
, e il veicolo Toyota Yaris tg. DN 437 XW condotto da , il quale in CP_2 Persona_1
conseguenza del sinistro decedeva.
Aggiungeva la che la responsabilità del sinistro era da addebitare a che, Pt_1 CP_2
come riportato dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri della Compagnia di
Altamura NORM, “a causa della velocità e dell'alterazione psico-fisica accertata successivamente tramite analisi biologiche, perdeva il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta alla sua e collideva con l'autovettura Toyota Yaris che proveniva da Gravia in Puglia direzione Bari”.
Al conducente del mezzo, proseguiva l'attrice, venivano elevate le seguenti sanzioni: art 141 co. 2 C.d.S. per non essere stato in grado di conservare il controllo del mezzo, art. 186 C.d.S. per guida in stato di ebbrezza, art. 187 co. 1 C.d.S. per guida in condizioni di alterazione fisica e psichica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti e art. 116 co. 15 C.d.S. in quanto conduceva un veicolo senza aver conseguito la patente di guida.
In conseguenza del predetto sinistro provvedeva a risarcire i congiunti del Parte_1 defunto liquidando loro l'importo complessivo di €. 685.000,00, come da atto di Persona_1
transazione e quietanza sottoscritto e depositato in atti, così ripartiti come da assegni allegati:
Parte_2 - €. 5.000,00 a con assegno del 09/02/2018; Persona_2
- €. 5.000,00 a con assegno del 09/02/2018; Controparte_5
- €. 105.000,00 a Colonna Antonio con assegno del 07/02/2018;
- €. 105.000,00 a con assegno del 09/02/2018; Persona_3
- €. 105.000,00 a Colonna Vito con assegno del 09/02/2018;
- €. 105.000,00 a con assegno del 09/02/2018; Persona_4
- €. 110.000,00 a con assegno del 07/02/2018; Persona_5
- €. 145.000,00 a Segreto Domenica con assegno del 07/02/2018.
Con raccomandate a/r. dell'11.04.2018, 05.03.2020 e 25.02.2022 invitava gli Parte_1 odierni convenuti a rimborsarle la somma di €. 685.000,00, ma invano.
La Compagnia esperiva, altresi', il tentativo di mediazione che si concludeva con esito negativo.
In ragione di tanto, l'attrice adiva l'intestato Tribunale rassegnando le conclusioni precisate in premessa.
Disposto il differimento della trattazione della causa per consentire la rinnovazione della notifica ai convenuti e dichiarata la contumacia dei predetti, in assenza di attività istruttoria, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 281 decies co. 1 c.p.c. la scrivente disponeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e rinviava all'odierna udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Risulta per tabulas dalle Condizioni Generali di Assicurazione (cfr. doc. n. 5), come richiamate nella polizza n. 770624227 stipulata in data 15.03.2016, e segnatamente nell'art. 2 rubricato “Escusioni e rivalsa” che “La garanzia non sarà valida e l'impresa eserciterà – nei confronti del responsabile del danno e del proprietario del veicolo – il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro in ottemperanza al D.Lgs. 209, ai terzi danneggiati nei seguenti casi: veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore”, segue nell'articolo la dettagliata indicazione di ulteriori casi di rivalsa.
Risulta, altresi', in atti la documentazione relativa al sinistro avvenuto in data 11.03.2017, alle ore 15.00 circa, in Altamura sulla SS96, poco prima dello svincolo per Santeramo in direzione Bari, nel quale è rimasto coinvolto il veicolo assicurato con l'autovettura Toyota Yaris tg. DN 437 XW di proprietà di Segreto Domenica e condotto da . Persona_1
Parte_2 Dalla Relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri Compagnia di Altamura Nucleo
Operativo e Radiomobile intervenuti in loco, si legge in ordine alla dinamica che “Il conducente del veicolo Fiat Punto Jakupi Tofik, nel percorrere via Santeramo nell'immettersi sulla SS96 con direzione di marcia Gravina in Puglia, a causa della velocità e dell'alterazione psico-fisica accertata successivamente tramite analisi biologiche, perdeva il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta alla sua e collideva con l'autovettura Toyota Yaris che proveniva da Gravina in Puglia direzione Bari”.
I Carabinieri intervenuti, in seguito alla ricostruzione del sinistro dalla quale si evince la totale responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto, e in seguito agli accertamenti hanno contestato a gli artt. 141 co. 2, 186, 187 co. 1 e 116 co. 15 C.d.S., ovvero la perdita di controllo del CP_2
mezzo, la guida in stato di ebbrezza e in condizioni di alterazione psico-fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti e la guida senza aver conseguito la patente di guida.
Dai documenti in atti si evince, inoltre, la liquidazione del danno da parte della Parte_1 in favore dei congiunti del deceduto, per la complessiva somma di €. 685.000,00, giusta atto di transazione e quietanza e copia degli assegni.
Sono state, infine, allegate le raccomandate a/r. dell'11.04.2018, 05.03.2020 e 25.02.2022 a mezzo delle quali invitava gli odierni convenuti a rimborsarle la somma di €. Parte_1
685.000,00, richieste rimaste inevase.
Così ricostruita la vicenda, il Tribunale ritiene che la pretesa a titolo di rivalsa delle somme corrisposte ai congiunti di da parte della Compagnia di Assicurazioni sia fondata. Persona_1
Invero, il diritto di rivalsa delle Compagnie assicurative è disciplinato dall'articolo 144 del
Codice delle Assicurazioni Private.
La rivalsa costituisce il diritto della Compagnia assicurativa di richiedere al contraente della polizza un risarcimento per gli importi liquidati a causa di un sinistro, di cui l'assicurato è responsabile, qualora si riscontrino alcune condizioni particolari come il dolo del contraente o la cattiva condotta del conducente. Il regime della rivalsa è sempre posto a tutela del terzo danneggiato, contemperando detta esigenza con il diritto dell'assicuratore di rivalersi verso l'assicurato negligente, onde costui non trovi nella garanzia una sorta di esimente a priori, facendo salvo preventivamente e sempre il suo patrimonio, in modo da consentirgli di circolare con imperizia ed impunemente.
La rivalsa si estende anche al conducente, oltre che allo assicurato;
sul punto la Suprema Corte ha statuito che “La rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, per la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, è da riferire sia al conducente sia al proprietario del veicolo, sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volontà, in quanto responsabili civili e titolari dell'interesse esposto al rischio” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 23.8.2018, n. 21027).
Parte_2 In tema di diritto di rivalsa delle Compagnie assicuratrici, la Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza 22 febbraio 2024, n. 4756 ha chiarito, innanzitutto, che esso scaturisce dalla legge
(art. 144 c. 2 Cod. Ass.) e il suo presupposto consiste nel diritto di rifiutare (o ridurre) il pagamento dell'indennizzo in virtù di una clausola di delimitazione del rischio. Quindi, qualora nel contratto manchi siffatta clausola, non può esservi rivalsa, perché ne difetta il presupposto.
Pertanto, spetta all'assicuratore che agisca in rivalsa l'onere provare l'esistenza di una clausola di delimitazione del rischio;
l'azione di rivalsa, infatti, è contrattuale ed è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda.
Inoltre, la Suprem Corte si è soffermata sulla nozione di “assicurato soggetto a rivalsa” ricomprendendovi il proprietario o comproprietario del mezzo, il conducente – escluso il caso della circolazione prohibente domino – l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se siano tutti soggetti diversi dal contraente della polizza.
Dunque, in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, dalla dinamica del sinistro, si evince palesemente che i danni risarciti dall'attrice si sono verificati a seguito di una condotta negligente ed imprudente del conducente del mezzo, odierno convenuto, che non ha rispettato le basilari norme di comportamento previste dal Codice della Strada ponendo in essere una condotta illecita e causalmente connessa al sinistro di cui è causa che legittima, in base ai principi generali ed alle condizioni di polizza particolari, il diritto di rivalsa della Compagnia.
Sotto ulteriore profilo, mette conto rilevare che il comportamento processuale dei convenuti, che non hanno inteso costituirsi nel processo, unitamente a tutti gli altri elementi istruttori, costituisce ulteriore indice della fondatezza della pretesa azionata.
Stante la prova dell'avvenuta liquidazione del sinistro per gli importi indicati, sulla base delle previsioni normative e della polizza sottoscritta dal contraente, in applicazione dell'art. 144, D. Lgs.
n. 7 settembre 2005, n. 209, specificamente previsto al punto 2 delle Condizioni Generali di
Assicurazione della società e richiamate nella polizza n. 770624227 sottoscritta dalla Parte_1
convenuta può dunque ritenersi sussistente il diritto di rivalsa azionato dalla Compagnia CP_3 nei confronti di e per la somma di €. 685.000,00 come documentato in atti. CP_3 CP_2
Trattasi, invero, di obbligazione solidale gravante sul conducente e sul proprietario del veicolo, giacché ciascuno ha dato luogo, con la propria condotta, all'insorgenza del debito comune verso l'impresa assicuratrice (cfr. Cass. Civ. ord. n. 40592/2021).
Le spese di lite, giusta il principio della soccombenza, vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con i valori medi previsti per la fase introduttiva, di studio e decisoria, delle controversie rientranti nello scaglione da €. 520.001,00 a €.
1.000.000,00 per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale, con riduzione al 50% tenuto conto
Parte_2 dell'attività processuale in concreto svolta e della non complessità della questione trattata.
Da ultimo, competono all'attrice le spese sostenute per il procedimento di mediazione, atteso che le spese della fase precontenziosa non sono sovrapponibili a quelle giudiziali e il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale prima della causa (Cass. n. 24481/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, sulla domanda avanzata da nei confronti di e , con atto di citazione del Parte_3 CP_3 CP_2
29.08.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA la sussistenza del diritto di rivalsa ex art. 144 co. 2 Codice delle
Assicurazioni di nei confronti di e , per l'effetto li condanna, Parte_1 CP_3 CP_6 in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di €. 685.000,00, oltre interessi Parte_1
come per legge;
2) CONDANNA i convenuti e , in solido tra loro, alla refusione delle CP_3 CP_2 spese di lite in favore di parte attrice che liquida in complessivi €. 7.829,90 per Parte_1
compensi, oltre esborsi, I.V.A. C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, nonchè alle spese sostenute per il procedimento di mediazione oltre interessi legali.
Cosi' deciso in Bari, il 12.06.2025.
Il Giudice dott.ssa Parte_2
Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 12/06/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti e applicati gli artt. 281 sexies – terdecies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9822/2023
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Parte_1
Ciullini del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Grazia Asciano sito in Ostuni al largo Risorgimento n. 18, giusta mandato in atti;
- attrice -
CONTRO
e ; CP_1 CP_2
- convenuti contumaci -
OGGETTO: azione di rivalsa.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 12.06.2025 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
Parte_2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione depositato in data 29.08.2023 la conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, e al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 CP_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
e disattesa, accertati e dichiarati i fatti di cui in premessa ed il conseguente diritto di ripetizione della comparente, condannare i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare ad , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, per i titoli e le causali di cui in premessa, il complessivo importo di € 685.000,00, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario, anche della fase pregiudiziale di mediazione, e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
Parte attrice esponeva in fatto che in data 11.03.2017, alle ore 15.00 circa, in Altamura (BR), sulla SS96, poco prima dello svincolo per Santeramo in direzione Bari, si verificava un sinistro tra l'autovettura Fiat Punto tg. CK 393 YC di proprietà di - assicurata per la rca con la CP_3 [...]
giusta polizza n. 770624227 stipulata in data 15.03.2016 - condotta nell'occasione da CP_4
, e il veicolo Toyota Yaris tg. DN 437 XW condotto da , il quale in CP_2 Persona_1
conseguenza del sinistro decedeva.
Aggiungeva la che la responsabilità del sinistro era da addebitare a che, Pt_1 CP_2
come riportato dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri della Compagnia di
Altamura NORM, “a causa della velocità e dell'alterazione psico-fisica accertata successivamente tramite analisi biologiche, perdeva il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta alla sua e collideva con l'autovettura Toyota Yaris che proveniva da Gravia in Puglia direzione Bari”.
Al conducente del mezzo, proseguiva l'attrice, venivano elevate le seguenti sanzioni: art 141 co. 2 C.d.S. per non essere stato in grado di conservare il controllo del mezzo, art. 186 C.d.S. per guida in stato di ebbrezza, art. 187 co. 1 C.d.S. per guida in condizioni di alterazione fisica e psichica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti e art. 116 co. 15 C.d.S. in quanto conduceva un veicolo senza aver conseguito la patente di guida.
In conseguenza del predetto sinistro provvedeva a risarcire i congiunti del Parte_1 defunto liquidando loro l'importo complessivo di €. 685.000,00, come da atto di Persona_1
transazione e quietanza sottoscritto e depositato in atti, così ripartiti come da assegni allegati:
Parte_2 - €. 5.000,00 a con assegno del 09/02/2018; Persona_2
- €. 5.000,00 a con assegno del 09/02/2018; Controparte_5
- €. 105.000,00 a Colonna Antonio con assegno del 07/02/2018;
- €. 105.000,00 a con assegno del 09/02/2018; Persona_3
- €. 105.000,00 a Colonna Vito con assegno del 09/02/2018;
- €. 105.000,00 a con assegno del 09/02/2018; Persona_4
- €. 110.000,00 a con assegno del 07/02/2018; Persona_5
- €. 145.000,00 a Segreto Domenica con assegno del 07/02/2018.
Con raccomandate a/r. dell'11.04.2018, 05.03.2020 e 25.02.2022 invitava gli Parte_1 odierni convenuti a rimborsarle la somma di €. 685.000,00, ma invano.
La Compagnia esperiva, altresi', il tentativo di mediazione che si concludeva con esito negativo.
In ragione di tanto, l'attrice adiva l'intestato Tribunale rassegnando le conclusioni precisate in premessa.
Disposto il differimento della trattazione della causa per consentire la rinnovazione della notifica ai convenuti e dichiarata la contumacia dei predetti, in assenza di attività istruttoria, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 281 decies co. 1 c.p.c. la scrivente disponeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e rinviava all'odierna udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Risulta per tabulas dalle Condizioni Generali di Assicurazione (cfr. doc. n. 5), come richiamate nella polizza n. 770624227 stipulata in data 15.03.2016, e segnatamente nell'art. 2 rubricato “Escusioni e rivalsa” che “La garanzia non sarà valida e l'impresa eserciterà – nei confronti del responsabile del danno e del proprietario del veicolo – il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro in ottemperanza al D.Lgs. 209, ai terzi danneggiati nei seguenti casi: veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore”, segue nell'articolo la dettagliata indicazione di ulteriori casi di rivalsa.
Risulta, altresi', in atti la documentazione relativa al sinistro avvenuto in data 11.03.2017, alle ore 15.00 circa, in Altamura sulla SS96, poco prima dello svincolo per Santeramo in direzione Bari, nel quale è rimasto coinvolto il veicolo assicurato con l'autovettura Toyota Yaris tg. DN 437 XW di proprietà di Segreto Domenica e condotto da . Persona_1
Parte_2 Dalla Relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri Compagnia di Altamura Nucleo
Operativo e Radiomobile intervenuti in loco, si legge in ordine alla dinamica che “Il conducente del veicolo Fiat Punto Jakupi Tofik, nel percorrere via Santeramo nell'immettersi sulla SS96 con direzione di marcia Gravina in Puglia, a causa della velocità e dell'alterazione psico-fisica accertata successivamente tramite analisi biologiche, perdeva il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta alla sua e collideva con l'autovettura Toyota Yaris che proveniva da Gravina in Puglia direzione Bari”.
I Carabinieri intervenuti, in seguito alla ricostruzione del sinistro dalla quale si evince la totale responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto, e in seguito agli accertamenti hanno contestato a gli artt. 141 co. 2, 186, 187 co. 1 e 116 co. 15 C.d.S., ovvero la perdita di controllo del CP_2
mezzo, la guida in stato di ebbrezza e in condizioni di alterazione psico-fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti e la guida senza aver conseguito la patente di guida.
Dai documenti in atti si evince, inoltre, la liquidazione del danno da parte della Parte_1 in favore dei congiunti del deceduto, per la complessiva somma di €. 685.000,00, giusta atto di transazione e quietanza e copia degli assegni.
Sono state, infine, allegate le raccomandate a/r. dell'11.04.2018, 05.03.2020 e 25.02.2022 a mezzo delle quali invitava gli odierni convenuti a rimborsarle la somma di €. Parte_1
685.000,00, richieste rimaste inevase.
Così ricostruita la vicenda, il Tribunale ritiene che la pretesa a titolo di rivalsa delle somme corrisposte ai congiunti di da parte della Compagnia di Assicurazioni sia fondata. Persona_1
Invero, il diritto di rivalsa delle Compagnie assicurative è disciplinato dall'articolo 144 del
Codice delle Assicurazioni Private.
La rivalsa costituisce il diritto della Compagnia assicurativa di richiedere al contraente della polizza un risarcimento per gli importi liquidati a causa di un sinistro, di cui l'assicurato è responsabile, qualora si riscontrino alcune condizioni particolari come il dolo del contraente o la cattiva condotta del conducente. Il regime della rivalsa è sempre posto a tutela del terzo danneggiato, contemperando detta esigenza con il diritto dell'assicuratore di rivalersi verso l'assicurato negligente, onde costui non trovi nella garanzia una sorta di esimente a priori, facendo salvo preventivamente e sempre il suo patrimonio, in modo da consentirgli di circolare con imperizia ed impunemente.
La rivalsa si estende anche al conducente, oltre che allo assicurato;
sul punto la Suprema Corte ha statuito che “La rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, per la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, è da riferire sia al conducente sia al proprietario del veicolo, sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volontà, in quanto responsabili civili e titolari dell'interesse esposto al rischio” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 23.8.2018, n. 21027).
Parte_2 In tema di diritto di rivalsa delle Compagnie assicuratrici, la Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza 22 febbraio 2024, n. 4756 ha chiarito, innanzitutto, che esso scaturisce dalla legge
(art. 144 c. 2 Cod. Ass.) e il suo presupposto consiste nel diritto di rifiutare (o ridurre) il pagamento dell'indennizzo in virtù di una clausola di delimitazione del rischio. Quindi, qualora nel contratto manchi siffatta clausola, non può esservi rivalsa, perché ne difetta il presupposto.
Pertanto, spetta all'assicuratore che agisca in rivalsa l'onere provare l'esistenza di una clausola di delimitazione del rischio;
l'azione di rivalsa, infatti, è contrattuale ed è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda.
Inoltre, la Suprem Corte si è soffermata sulla nozione di “assicurato soggetto a rivalsa” ricomprendendovi il proprietario o comproprietario del mezzo, il conducente – escluso il caso della circolazione prohibente domino – l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se siano tutti soggetti diversi dal contraente della polizza.
Dunque, in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, dalla dinamica del sinistro, si evince palesemente che i danni risarciti dall'attrice si sono verificati a seguito di una condotta negligente ed imprudente del conducente del mezzo, odierno convenuto, che non ha rispettato le basilari norme di comportamento previste dal Codice della Strada ponendo in essere una condotta illecita e causalmente connessa al sinistro di cui è causa che legittima, in base ai principi generali ed alle condizioni di polizza particolari, il diritto di rivalsa della Compagnia.
Sotto ulteriore profilo, mette conto rilevare che il comportamento processuale dei convenuti, che non hanno inteso costituirsi nel processo, unitamente a tutti gli altri elementi istruttori, costituisce ulteriore indice della fondatezza della pretesa azionata.
Stante la prova dell'avvenuta liquidazione del sinistro per gli importi indicati, sulla base delle previsioni normative e della polizza sottoscritta dal contraente, in applicazione dell'art. 144, D. Lgs.
n. 7 settembre 2005, n. 209, specificamente previsto al punto 2 delle Condizioni Generali di
Assicurazione della società e richiamate nella polizza n. 770624227 sottoscritta dalla Parte_1
convenuta può dunque ritenersi sussistente il diritto di rivalsa azionato dalla Compagnia CP_3 nei confronti di e per la somma di €. 685.000,00 come documentato in atti. CP_3 CP_2
Trattasi, invero, di obbligazione solidale gravante sul conducente e sul proprietario del veicolo, giacché ciascuno ha dato luogo, con la propria condotta, all'insorgenza del debito comune verso l'impresa assicuratrice (cfr. Cass. Civ. ord. n. 40592/2021).
Le spese di lite, giusta il principio della soccombenza, vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con i valori medi previsti per la fase introduttiva, di studio e decisoria, delle controversie rientranti nello scaglione da €. 520.001,00 a €.
1.000.000,00 per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale, con riduzione al 50% tenuto conto
Parte_2 dell'attività processuale in concreto svolta e della non complessità della questione trattata.
Da ultimo, competono all'attrice le spese sostenute per il procedimento di mediazione, atteso che le spese della fase precontenziosa non sono sovrapponibili a quelle giudiziali e il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale prima della causa (Cass. n. 24481/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, sulla domanda avanzata da nei confronti di e , con atto di citazione del Parte_3 CP_3 CP_2
29.08.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA la sussistenza del diritto di rivalsa ex art. 144 co. 2 Codice delle
Assicurazioni di nei confronti di e , per l'effetto li condanna, Parte_1 CP_3 CP_6 in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di €. 685.000,00, oltre interessi Parte_1
come per legge;
2) CONDANNA i convenuti e , in solido tra loro, alla refusione delle CP_3 CP_2 spese di lite in favore di parte attrice che liquida in complessivi €. 7.829,90 per Parte_1
compensi, oltre esborsi, I.V.A. C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, nonchè alle spese sostenute per il procedimento di mediazione oltre interessi legali.
Cosi' deciso in Bari, il 12.06.2025.
Il Giudice dott.ssa Parte_2
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