Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01559/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04240/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4240 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ng Med S.r.l. in relazione alla procedura CIG B1AB74EAAB, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Oronzo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Regionale per la Sanita S.p.A. So.Re.Sa. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Amendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Medifor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Passaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arthrex Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Di Giovanni e Niccolò Maria D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AU Spa, Beam S.r.l., Biolink S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A. della Determinazione del Direttore Generale della SORESA S.p.A. n. 188 del 17.6.2025, avente ad oggetto PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE II “protesi di caviglia, gomito, mano e polso, piede, protesi da grandi resezioni, protesi legamentose, altri dispositivi per chirurgia ortopedica e sostituti ossei” per le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania e della Regione Molise”, nella parte in cui, limitatamente al Lotto n. 20 della procedura di gara recante C.I.G. B1AB74EAAB, approva i presupposti verbali di gara procedendo alla relativa aggiudicazione;
B. se ed in quanto lesiva, della Determinazione del Direttore Generale n.193 del 01 agosto 2024 di ammissione di tutti i concorrenti partecipanti al prosieguo della gara in esito alla verifica della documentazione amministrativa;
C. se ed in quanto lesivi, di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui, relativamente al lotto 20, ammettono in gara OO.EE. a tanto non legittimati ed assegnano punteggi erronei e/o falsati;
D. se ed in quanto lesiva, della nota del RUP assunta agli atti SoReSa-0011797-2025 del 16.6.2025 nella parte in cui è riferita al lotto 20;
e di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e/o che dovesse medio tempore sopraggiungere, sin da ora da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in questa sede denunciati.
E per la condanna:
-all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, consistente nello scorrimento della graduatoria collocandola in posizione avanzata rispetto all’attuale o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario.
E per la declaratoria:
-di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Arthrex Italia S.r.l. il 29/8/2025:
- della Determinazione del Direttore Generale della SORESA S.p.A. n. 188 del 17.6.2025, avente ad oggetto PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE II "protesi di caviglia, gomito, mano e polso, piede, protesi da grandi resezioni, protesi legamentose, altri dispositivi per chirurgia ortopedica e sostituti ossei” per le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania e della Regione Molise”, nella parte in cui, limitatamente al Lotto n. 20 della procedura di gara recante C.I.G. B1AB74EAAB, approva i presupposti verbali di gara procedendo alla relativa aggiudicazione, nella parte in cui la stessa ammette alla procedura la NG ME S.r.l. e la inserisce in graduatoria al 9° posto;
- della Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 01 agosto 2024 di ammissione di tutti i concorrenti partecipanti al prosieguo della gara in esito alla verifica della documentazione amministrativa e, nello specifico, nella parte in cui ammette (e non esclude) l’offerta di NG ME S.r.l.;
- di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui, relativamente al lotto 20, ammettono, e non escludono, l’operatore NG ME S.r.l.;
- della nota del RUP assunta agli atti SoReSa-0011797-2025 del 16.6.2025 nella parte riferita al lotto 20;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NG ME RL il 3/10/2025:
-della Relazione So.Re.Sa. S.p.A. resa sul Lotto 20 della procedura di gara recante C.I.G. n. B1AB74EAAB, e recante la conferma, previa rinnovata istruttoria ed integrazione della motivazione, delle determinazioni assunte sul medesimo lotto, Relazione conosciuta nell’esistenza e nel contenuto in data 29.08.2025 a seguito di costituzione in giudizio della So.Re.Sa. S.p.A..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Medifor S.r.l., di Arthrex Italia S.r.l. e di So.Re.Sa. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. EL TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente NG ME S.r.l. ha impugnato, per ottenerne l’annullamento, la determinazione del D.G. di So.Re.Sa. S.p.A. n. 188 del 17.6.2025 avente a oggetto la “ procedura aperta per l’affidamento della fornitura di protesi ortopediche II - protesi di caviglia, gomito, mano e polso, piede, protesi da grandi resezioni, protesi legamentose, altri dispositivi per chirurgia ortopedica e sostituti ossei per le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie e I.R.C.C.S. della Regione Campania e della Regione Molise ”, nella parte in cui, limitatamente al Lotto n. 20 (recante C.I.G. B1AB74EAAB e avente a oggetto la fornitura di un “ Kit per il prelievo, preparazione e innesto di cellule mesenchimali da midollo osseo ”), ha approvato i presupposti verbali di gara procedendo alla relativa aggiudicazione.
2. – Premette la società ricorrente, in punto di prova di resistenza, che l’erronea ammissione in gara di taluni OO.EE. risultanti tra gli aggiudicatari, l’attribuzione di un punteggio in eccesso per l’offerta tecnica per altri OO.EE., e l’errata valutazione in difetto della propria offerta tecnica, avrebbero falsato la graduatoria finale, nella quale, viceversa, se depurata delle denunciate illegittimità e rettamente riformulata, essa ricorrente verrebbe a collocarsi tra i primi sei graduati, e pertanto tra gli aggiudicatari previsti per il lotto (di numero determinato in funzione delle domande valide, ex art. 1 del Capitolato Tecnico).
2.1. – Ciò premesso, la società, nel ricorso, lamenta:
- la mancata assegnazione alla sua offerta tecnica del punteggio premiale stabilito dal sub-criterio 1.1., denominato “ Centrifuga o sistema di rotazione ” – che testualmente prevedeva l’attribuzione di complessivi 14 punti “[…] in caso di offerta di kit con centrifuga o con sistema di rotazione antiorario di 360° del trocar per consentire successive estrazioni di materiale da altri fori del trocar –, punteggio non accreditatole nonostante siffatta caratteristica fosse stata da lei dichiarata, si deduce, nell’allegato A9 “ Indice offerta tecnica – parametri a punteggio ”, e documentata alle pagg. da 32 a 92 del corrispondente file denominato, appunto, “ Schede tecniche e sistema ” (motivo sub 1.2.);
- l’illegittimità dell’ammissione alla gara dell’offerta di AU S.p.A (posizionatosi 4° nella graduatoria finale), che, di contro, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per carenza di idonea certificazione CE e, dunque, per assenza dei requisiti tecnici dei prodotti pretesi dall’art. 4 del C.S.A. (motivo sub 1.3.);
- l’illegittimità dell’ammissione alla gara dell’offerta di Arthrex Italia S.r.l., il cui prodotto sarebbe inidoneo al prelievo di cellule mesenchimali e, dunque, privo delle caratteristiche minime essenziali richieste dalla lex specialis e rappresentate, appunto, da un “ KIT a circuito chiuso per il prelievo selettivo di cellule mesenchimali da midollo osseo. Il sistema deve poter consentire la raccolta, purificazione da elementi potenzialmente infiammatori ” (motivo sub 1.4.);
- l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio discrezionale alla propria offerta, illogicamente e immotivatamente svalutata dalla commissione di gara, per il sub criterio 2.1. “ Letteratura scientifica ” e per i sub criteri 3.1. “ Assistenza tecnica post vendita ” e 3.2. “ Attività di formazione ” (motivo sub 1.5.).
2.2. – Da tutto ciò la richiesta di annullamento dell’aggiudicazione del lotto n. 20, previa precisazione della stessa ricorrente, ancora in punto di interesse al gravame, che essa si collocherebbe in posizione utile in graduatoria ai fini della sottoscrizione dell’A.Q. in caso di accoglimento della censura sub 1.2. (e della conseguente assegnazione di n. 14 punti, in luogo di 0, per il citato sub criterio 1.1) unitamente anche ad una soltanto delle ulteriori censure sollevate sub 1.3., 1.4. e 1.5.
3. – Si è costituita in giudizio in resistenza So.Re.Sa. S.p.A. chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
3.1. – Arthrex Italia S.r.l. si è parimenti costituita in giudizio, e ha spiegato ricorso incidentale escludente deducendo, in sintesi, che la ricorrente principale avrebbe presentato un’offerta priva dei requisiti minimi imposti dalla lex specialis di gara, per avere illegittimamente proposto prodotti carenti della possibilità di prelevare cellule mesenchimali da midollo osseo, secondo quanto si evincerebbe dalla Scheda Tecnica e dal Manuale d’uso scaricabili dal sito della relativa azienda produttrice.
3.2. – Anche Medifor S.r.l., sesta graduata, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso principale per infondatezza, preliminarmente eccependone l’inammissibilità per “ mancato rispetto del termine del deposito […] con annessa domanda cautelare ”, che sarebbe stato computato da parte ricorrente, in spregio all’art. 54, comma 3, c.p.a., sull’erroneo presupposto dell’applicabilità della sospensione feriale dei termini alla fase cautelare.
4. – Con motivi aggiunti al ricorso principale depositati in data 3/10/2025 NG Med S.r.l. ha impugnato altresì, reiterando le censure già formulate in ricorso, la relazione di So.Re.Sa. S.p.A. resa sul lotto oggetto di controversia, e depositata in giudizio, recante la conferma delle determinazioni già in precedenza assunte dalla P.A..
5. – All’udienza pubblica del 28/1/2026, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e scambiato memorie, anche in replica, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate, la controversia è stata trattenuta in decisione.
6. – Dal Collegio va disattesa, in primis , l’eccezione di inammissibilità ( recte : irricevibilità) del ricorso per supposta tardività del suo deposito ex art. 54, comma 3, c.p.a..
6.1. – Il comportamento processuale della ricorrente, la quale, pur avendo notificato il ricorso sin dal 17 luglio, ha ritenuto di depositarlo solo il 25 agosto, non può valere, per consolidata giurisprudenza, a integrare una causa di irricevibilità del gravame ( cfr . T.A.R. Lazio, sez. I ter, 11/11/2011, n. 8705; Cons. Stato, Sez. V, 24/4/2009, n. 2600).
La norma sulla decorrenza feriale dei termini del procedimento cautelare – che costituisce eccezione alla regola della sospensione feriale – va difatti interpretata nel senso che essa legittima semplicemente il Tribunale a fissare udienza anche nel periodo feriale senza che la controparte possa dedurre che i termini sono sospesi, e pertanto non legittima a ricavare da ciò conseguenze sugli oneri che incombono sulle parti nel processo principale: tanto più che la deroga all’operatività della sospensione feriale riguarda, come si evince dalla lettera della norma (“ 3. La sospensione [cd. feriale] dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare ”), il solo “ procedimento cautelare ”, e non si estende perciò automaticamente ai termini per la notifica e il deposito del ricorso introduttivo. La suddetta deroga opera, dunque, esclusivamente nel senso di consentire anche in periodo feriale la trattazione della domanda cautelare nel rispetto dei termini ordinari all’uopo previsti, mentre non produce alcun effetto con riguardo ai termini di notifica e deposito del ricorso introduttivo e ad ogni altro successivo termine processuale finalizzato alla trattazione del gravame nel merito, termini per i quali trova invece piena applicazione la sospensione per il periodo delle ferie annuali ( ex multis Cons. Stato, Sez. VI, n. 5271/2025).
L’eccezione è dunque priva di pregio.
7. – Nel merito il ricorso è infondato.
8. – Non persuadono, anzitutto, le censure dirette a contestare la legittimità dell’ammissione alla gara delle controinteressate AU S.p.A. e Arthrex Italia S.r.l. (sub 1.3 e 1.4.).
9. – Contrariamente a quanto asserito, non può dirsi comprovata l’assenza dei requisiti tecnici del prodotto offerto da AU S.p.A. siccome privo, in tesi, di una valida certificazione CE, ergo inidoneo a soddisfare quanto espressamente preteso dall’art. 4 del C.S.A., a mente del quale “[…] Tutti i dispositivi medici descritti per ogni lotto dovranno possedere, le caratteristiche tecniche di minima di seguito indicate: 1. dovranno essere provvisti di marcatura CE […]”.
9.1. – Non trova alcun riscontro nel C.S.A., infatti, la conclusione di parte ricorrente che pretende di far discendere l’espulsione dalla gara della controinteressata dal mancato assolvimento dell’onere di allegazione della “ documentazione a comprova degli ulteriori requisiti previsti dal regolamento, per l’estensione della validità del certificato ”, documentazione di cui l’art. 4 del C.S.A. prevede la presentazione unitamente alla “ domanda formale inviata dal fabbricante a un Organismo notificato conformemente all’allegato VII, punto 4.3, primo comma del Reg. (UE) 2017/7452 ”, quest’ultima regolarmente prodotta da AU S.p.A., che ha allegato la “ confirmation letter ” rilasciata dall’Organismo notificato TUV ai sensi del cit. allegato VII, Sezione 4.3 primo comma del Reg. (UE) 2017/7452.
9.2. – L’assunto a base del costrutto logico della ricorrente secondo cui, trattandosi di dispositivi medici, l’offerta tecnica avrebbe dovuto essere corredata – a pena di esclusione – della documentazione comprovante gli ulteriori requisiti previsti dal regolamento (UE) 2017/745 e dalla normativa di settore per l’estensione della validità del certificato contrasta, inoltre, con i principi del risultato e della fiducia sanciti dal Codice dei contratti. Difatti, il requisito da rispettare a pena di esclusione dalla gara è quello costituito dalla continuità del possesso del certificato CE: continuità che però la ricorrente non ha confutato, essendosi limitata ad affermare di non riuscire ad accedere al link indicato nella confirmation letter per la verifica.
9.3. – La censura, d’altra parte, non è nemmeno concludente.
La giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 26/1/2024, n. 839) ha chiarito che la presentazione successiva di documenti comprovanti la regolarità di una certificazione non costituisce una modifica sostanziale dell'offerta, bensì un’integrazione probatoria consentita, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio. E ogni diversa interpretazione confliggerebbe, invero, sia con il principio della fiducia, che esalta la trasparenza e la correttezza reciproca di tutti gli attori dell'evidenza pubblica. sia con il principio del risultato, che impone alla stazione appaltante di adottare decisioni funzionali all'effettiva tutela dell'interesse pubblico, senza irragionevoli formalismi che possano ostacolare la concorrenza (in questi termini, Cons. Stato, Sez. V, n. 7875/2024), a maggior ragione quando, come nel caso di specie, il requisito sostanziale è da intendersi soddisfatto, non essendo stato provato il contrario.
Il motivo sub 1.3., pertanto, non coglie nel segno.
10. – Del pari è priva di fondamento la censura che riposa sul presupposto – avallato dalla consulenza medica di parte del prof. Pietro Formisano – che l’offerta di Arthrex Italia s.r.l. avrebbe ad oggetto una fornitura sostanzialmente difforme rispetto a quanto richiesto dalla legge di gara, configurando essa un aliud pro alio che ne avrebbe imposto l’esclusione dalla procedura (motivo sub 1.4.).
10.1. – La pretesa inidoneità del prodotto offerto da Arthrex Italia s.r.l. a prelevare le cellule mesenchimali non trova in realtà alcun riscontro nella documentazione tecnica prodotta in gara, cioè la Relazione tecnica e la Scheda tecnica, nelle quali, in diversi passaggi (si vedano le pp. 1-2 e 7 della Relazione, con la tabella ivi riportata; si veda anche p. 3 della Scheda tecnica a proposito del KIT), siffatta caratteristica del prodotto, al contrario, è espressamente riconosciuta e dichiarata, come persuasivamente argomentato dalla controinteressata (e riconosciuto dalla S.A.).
10.2. – Nella scheda tecnica allegata all’offerta tecnica, in particolare, nella colonna “ Caratteristiche Tecniche ” si esplicita in modo chiaro la principale funzione del kit proposto, ovvero: “ …SEPARATORE CELLULARE x specifiche preparazioni di RP (plasma ricco di piastrine) e BM - Bone MA (staminali da sangue midollare)… ”; e nella sezione relativa al kit offerto (ABS-10072) viene esplicato poi che “ Il sistema cRP Angel con kit di aspirazione kit cRP e per aspirazione di midollo osseo (BMA, Bone MA Aspirate) [...]”.
10.3. – A fronte di tali evidenze documentali, le diverse conclusioni rassegnate nella consulenza di parte vanno quindi reputate recessive, dovendosi, sul punto, riconoscere la centralità e decisività della documentazione tecnica riguardante il prodotto offerto, sulla scorta del concorde indirizzo della giurisprudenza secondo il quale: “[...] la scheda tecnica di un prodotto è il documento che ne illustra le caratteristiche strutturali e funzionali, per cui, nell'ambito di procedimenti di gara, può rilevarsi indispensabile ove sia necessario valutarne la rispondenza a prescrizioni della lex specialis, con riferimento non solo all'accertamento di requisiti minimi, ma anche ai fini dell'apprezzamento dell'offerta tecnica a cui afferisce ” (T.A.R. Campania, sez. II, 20/11/2023, n. 6390).
Anche tale censura va pertanto disattesa.
11. – Non meritano ingresso, infine, presupponendo esse un inammissibile sindacato giudiziale di carattere ‘ sostitutivo ’ delle prerogative decisionali della commissione di gara, le critiche rivolte dalla ricorrente ai punteggi discrezionali che le sono stati assegnati per il sub criterio 2.1 “ letteratura scientifica ” e per i sub criteri 3.1 “ Assistenza tecnica post vendita e 3.2 “ attività di formazione ” (motivo sub 1.5.).
11.1. – Il sindacato del giudice sulla legittimità della valutazione delle offerte di gara, frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo. Dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può, pertanto, ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato.
11.2. – Ora, a ben vedere, nella specie, la ricorrente si limita a prospettare una diversa valutazione delle offerte rispetto a quella seguita dalla commissione aggiudicatrice, addirittura proponendo una diversa e specifica quantificazione dei punteggi in proprio favore, per tale via sostanzialmente sollecitando, a mezzo del sindacato di questo giudice, una vera e propria sostituzione del giudizio della Commissione.
11.3. – Ciò posto, in disparte i consistenti dubbi in termini di superamento della prova di resistenza, affidato nella specie alla ‘ soggettiva riformulazione’ dei punteggi che conseguirebbe all’ipotetico accoglimento delle doglianze formulate dalla ricorrente, il Collegio deve porre in risalto che a fronte di censure, come quelle in parola, che afferiscono alla qualità tecnica dell'offerta, e occorrendo tener ferma, come detto, l'impossibilità di esercitare un sindacato sostitutivo, i limiti del sindacato giurisdizionale si fermano ad un “ sommario, essenziale, esame delle stesse ”, dal quale “ si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un'abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto ” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6753/2020).
11.4. – Sul punto il Collegio ritiene, quindi, che i rilievi critici articolati dalla ricorrente, anche mediante comparazione con le offerte di altri operatori, compendiati nelle censure all’esame, non siano in grado di superare la valutazione tecnica operata dalla commissione giudicatrice, siccome inidonei a dare conto della necessaria abnormità o illogicità della stessa; le doglianze della ricorrente, secondo cui la sua offerta tecnica sarebbe stata irragionevolmente sottovalutata, si risolvono, infatti, in sostanza, in una mera proposta alternativa di giudizio di merito, fondata sull’autovalutazione dell’operatore economico e non su elementi oggettivi idonei a dimostrare errori valutativi rilevanti.
11.5. – Va infine ribadito che per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente affermarne una mera non condivisibilità soggettiva, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, Sez. VII, 20/06/2025, n. 5392), prova che nella specie non può dirsi affatto raggiunta.
Di qui la infondatezza anche di questa doglianza.
12. – Il ricorso, alla luce di quanto sinora osservato, va dunque nel suo insieme respinto.
E questo, avendo ora riguardo alla censura di parte che residua, per mancato superamento della prova di resistenza, giacché, quand’anche risultasse per avventura fondato il relativo motivo sub 1.2., e la ricorrente, di conseguenza, avesse titolo all’assegnazione del rivendicato punteggio aggiuntivo (n. 14 punti), in ogni caso la medesima non riuscirebbe a collocarsi tra i sei aggiudicatari del lotto controverso.
13. – Il Tribunale deve, inoltre, dichiarare inammissibili i motivi aggiunti, siccome diretti a censurare -per ragioni, peraltro, in tutto sovrapponibili a quelle prospettate nel ricorso introduttivo- un atto privo di consistenza provvedimentale, cioè a dire l’impugnata relazione ricognitivo-esplicativa sulla procedura di gara depositata in giudizio dall’amministrazione resistente.
14. – L’esito negativo del ricorso principale e dei motivi aggiunti conduce, infine, alla declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
15. – Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, come per legge, sono regolate in applicazione del canone della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così dispone:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti al ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori, come per legge, in favore di So.Re.Sa. S.p.A., di Arthrex Italia S.r.l. e di Medifor S.r.l., in misura di un terzo per ciascuna parte.
Nulla per il resto, stante il difetto di costituzione delle altre società intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
EL TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL TI | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO