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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2984/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AT) il 05/02/1981, rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA FERRUA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.01.1987, rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA FERRUA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16/01/2025;
oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
pagina 1 di 7 “• pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 17.09.2016 e iscritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di ZA TO nell'anno 2016 al n. 11, P. 1 S.;
• ordinare al Comune di ZA TO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni
I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre.
La casa coniugale, sita in ZA TO, Via Oratorio 6, assegnata al marito in fase di separazione consensuale, resta assegnata al NO anche nella fase del divorzio. CP_1
L'abitazione è attualmente in comproprietà tra i coniugi e sulla medesima incombe il mutuo ipotecario n. 261/22018720 BPER Banca, contratto in data 14.11.12 e cointestato ai coniugi;
dal
26.08.21, però, in seguito alla separazione, il NO si è accollato l'intero mutuo, e paga CP_1
integralmente ed in via esclusiva i ratei mensili.
Sempre quanto alla casa coniugale, si precisa che i genitori del NO contribuirono al CP_1 suo acquisto con la dazione al figlio di euro 22mila, tanto che l'acquisto fu perfezionato, tra i coniugi ed il venditore, in 140mila euro, ma il mutuo fu erogato per soli 118mila euro. Negli anni successivi, inoltre, sempre gli stessi genitori del NO , procedettero con varie dazioni di CP_1
denaro al figlio, per ulteriori circa 13mila euro, tutti spesi per la casa coniugale, tra piccole opere edili ed acquisto di mobilio.
Per accordo tra i coniugi, quindi, la NOa cederà senza corrispettivo la propria metà Parte_1 dell'immobile di cui sopra al marito, facendo acquisire a quest'ultimo l'intera proprietà della casa, con relative pertinenze, e quindi, in catasto fabbricati di ZA TO:
1) F.14 m.65/27, Via Oratorio, 6, piano 1, interno 8, scala A, ctg A/2, cl.3, vani 5,5, rce 369,27;
2) F.13, m. 65/36, Via Oratorio, piano T, ctg C/6, cl.2, mq. 13, rce 39,61.
In questo modo i coniugi, oltre che agire secondo equità rispetto al loro rispettivo dare-avere in costanza di matrimonio, intendono tutelare i figli minori della coppia, e da qualsiasi Per_1 Per_2
eventuale futura occorrenza ereditaria collegata alla nascita della nuova figlia della NOa
, che i due comparenti ritengono di mantenere estranea alle vicende Parte_1 Persona_3
collegate la casa coniugale. Tali accordi sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, (circolari Agenzia Entrate nn. 27/E del 2012, 18/E del 2013 e 2/E del 2014).
Il marito, peraltro, si accollerà le spese della presente procedura e quelle riguardanti l'atto di cessione dell'immobile; nell'ottica di beneficiare i figli, e fornire una ulteriore garanzia alla moglie, lo stesso provvederà altresì a versare euro 1.000,00 a testa per ciascun figlio sui loro rispettivi libretti postali, entro l'anno 2025. pagina 2 di 7 Quanto ai periodi di permanenza dei figli con ciascun genitore, ferma restando la volontà dei medesimi ad un'ampia collaborazione e ad una gestione quanto più aperta ed equilibrata del rapporto dei bambini con papà e mamma, i coniugi, per darsi indicativamente una scansione temporale di massima, stabiliscono che il lunedì, per l'intera giornata, la madre terrà entrambi i figli con sé. Il martedì sarà il padre, al rientro dal lavoro, indicativamente dalle 16,30, a tenerli entrambi, fino a sera. Il mercoledì, dalle 16,30, la nonna materna si occuperà di ed il padre si occuperà di Per_1
Il giovedì, sempre dalle 16,30, sarà lasciato alla nonna materna e dalle 16,30, Per_2 Per_1 Per_2
starà con mamma. Il venerdì, il padre terrà con sé entrambi i figli dalle 16,30 e per la notte, fino al sabato pomeriggio. I fine settimana saranno alternati quanto al sabato (l'uno con papà, l'altro con mamma), mentre la domenica verrà gestita a discrezione dei genitori, sempre secondo la indicativa regola dell'alternanza, prevedendosi però che la domenica notte i bambini dormano da mamma, per il rientro a scuola dei lunedì successivo. I tempi e giorni di cui al presente punto sono così stabiliti in funzione soprattutto delle cadenze scolastiche dei figli, e delle loro necessità attuali, e saranno riviste ed aggiornate quando cambieranno gli impegni ora in essere.
I figli, durante il periodo delle vacanze estive, trascorreranno indicativamente 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, ed i coniugi si impegnano a concordare, entro e non oltre la prima settimana di giugno di ciascun anno, detti periodi continuativi in cui i minori trascorreranno con l'altro genitore le ferie estive. Quanto alle vacanze di Natale, Carnevale e Pasqua, i genitori divideranno indicativamente
i giorni di frequentazione dei figli al 50%, con possibilità di pernottamento presso l'uno o l'altro genitore, a seconda delle situazioni.
I figli trascorreranno inoltre i giorni di Natale, S. Stefano, Epifania, San Silvestro, Capodanno,
Carnevale, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, e compleanno, alternativamente, di anno in anno, in compagnia e presenza del padre o della madre, previo accordo tra le parti.
In ordine al mantenimento dei figli e il padre contribuirà per euro 150,00 mensili per Per_1 Per_2
ciascuno di essi. Atteso che attualmente l'erogazione dell'Assegno Unico avviene in favore della madre al 100%, i comparenti hanno attuato una compensazione delle somme, in modo che il padre versi alla madre il residuo dei summenzionati 300 euro, detratta la propria metà dell'assegno unico stesso.
Ritengono i coniugi, per comodità di gestione, di mantenere tale modalità fino a diverso nuovo accordo. Quanto alle altre spese, i coniugi parteciperanno nella misura del 50% delle spese straordinarie, con rimando, per la definizione delle stesse, al “Protocollo di intesa fra magistrati ed avvocati sull'individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio, procedimenti di modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché procedimenti ex art. 337 ter c.c.” del Tribunale di Alessandria del 7.07.2017, che si richiama integralmente nel
pagina 3 di 7 presente atto.
I comparenti dichiarano, quanto alla titolarità di beni immobili ed altri diritti reali, di essere attualmente proprietari della sola casa coniugale, per la quota di metà ciascuno, casa coniugale che sarà trasferita al solo marito, con la cessione della metà della moglie a quest'ultimo. Quanto ai beni mobili registrati, dichiarano di essere proprietari dei veicoli di cui alla documentazione allegata in atto.
Non è previsto il conferimento di alcun assegno divorzile.
Con rinunzia esplicita all'impugnazione della sentenza.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in ZA
TO (AT) il 17/09/2016 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 11, parte 1, serie
/, anno 2016), in regime di comunione dei beni;
che dalla loro unione sono nati il 25/12/2012 e il 12/08/2016; Per_1 Per_2
e che in data 21/09/2021 il Tribunale di Alessandria -RG 1677/2021, Decreto omologazione n. cronol.
8559/2021 del 21/09/2021- omologava le condizioni proposte dai coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati ed è definitivamente venuta meno tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Con note scritte depositate in data 28/02/2025 i coniugi confermavano le condizioni di cui al ricorso, rinunciando altresì alla comparizione personale delle parti avanti al Giudice Designato.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970.
I coniugi, come risulta dal provvedimento di omologa prodotto (Tribunale di Alessandria -RG
1677/2021, Decreto omologazione n. cronol. 8559/2021 del 21/09/2021), si sono separati consensualmente nel 2021 e da tale data non è intervenuta riconciliazione ed hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse dei figli minori essendo garantita la bigenitorialità ed appaiono coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Si deve, pertanto, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e .
[...] Controparte_1
P.Q.M.
pagina 4 di 7 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile in ZA TO (AT) il
17/09/2016 e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 11, parte 1, serie /, anno 2016.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile di ZA TO (AT) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno 2016, n. 11, parte 1, serie /.
DISPONE
l'affido condiviso dei figli minori e ai genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso la residenza della madre.
Quanto ai periodi di permanenza dei figli con ciascun genitore, ferma restando la volontà dei medesimi ad un'ampia collaborazione e ad una gestione quanto più aperta ed equilibrata del rapporto dei bambini con papà e mamma, i coniugi, per darsi indicativamente una scansione temporale di massima, stabiliscono che il lunedì, per l'intera giornata, la madre terrà entrambi i figli con sé. Il martedì sarà il padre, al rientro dal lavoro, indicativamente dalle 16,30, a tenerli entrambi, fino a sera. Il mercoledì, dalle 16,30, la nonna materna si occuperà di ed il padre si occuperà di Il giovedì, Per_1 Per_2
sempre dalle 16,30, sarà lasciato alla nonna materna e dalle 16,30, starà con mamma. Il Per_1 Per_2
venerdì, il padre terrà con sé entrambi i figli dalle 16,30 e per la notte, fino al sabato pomeriggio. I fine settimana saranno alternati quanto al sabato (l'uno con papà, l'altro con mamma), mentre la domenica verrà gestita a discrezione dei genitori, sempre secondo la indicativa regola dell'alternanza, prevedendosi però che la domenica notte i bambini dormano da mamma, per il rientro a scuola dei lunedì successivo. I tempi e giorni di cui al presente punto sono così stabiliti in funzione soprattutto delle cadenze scolastiche dei figli, e delle loro necessità attuali, e saranno riviste ed aggiornate quando cambieranno gli impegni ora in essere.
I figli, durante il periodo delle vacanze estive, trascorreranno indicativamente 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, ed i coniugi si impegnano a concordare, entro e non oltre la prima settimana di giugno di ciascun anno, detti periodi continuativi in cui i minori trascorreranno con l'altro genitore le ferie estive. Quanto alle vacanze di Natale, Carnevale e Pasqua, i genitori divideranno indicativamente i giorni di frequentazione dei figli al 50%, con possibilità di pernottamento presso l'uno o l'altro genitore, a seconda delle situazioni.
pagina 5 di 7 I figli trascorreranno inoltre i giorni di Natale, S. Stefano, Epifania, San Silvestro, Capodanno,
Carnevale, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, e compleanno, alternativamente, di anno in anno, in compagnia e presenza del padre o della madre, previo accordo tra le parti.
DISPONE
che il padre contribuisca per euro 150,00 mensili per il mantenimento di ciascuno dei figli e Per_1
Per_2
I genitori parteciperanno nella misura del 50% delle spese straordinarie, con rimando, per la definizione delle stesse, al “Protocollo di intesa fra magistrati ed avvocati sull'individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio, procedimenti di modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché procedimenti ex art. 337 ter c.c.” del Tribunale di
Alessandria del 7.07.2017, che si richiama integralmente nel presente atto.
L'Assegno Unico sarà erogato a favore della madre al 100%.
DISPONE
l'assegnazione della casa coniugale sita in ZA TO (AL), via Oratorio 6, al sig.
; Controparte_1
PRENDE ATTO CHE
L'abitazione è attualmente in comproprietà tra i coniugi e sulla medesima incombe il mutuo ipotecario n. 261/22018720 BPER Banca, contratto in data 14.11.12 e cointestato ai coniugi;
dal 26.08.21, però, in seguito alla separazione, il NO si è accollato l'intero mutuo, e paga integralmente ed in CP_1
via esclusiva i ratei mensili.
Per accordo tra i coniugi, quindi, la NOa cederà senza corrispettivo la propria metà Parte_1 dell'immobile di cui sopra al marito, facendo acquisire a quest'ultimo l'intera proprietà della casa, con relative pertinenze, e quindi, in catasto fabbricati di ZA TO:
1) F.14 m.65/27, Via Oratorio, 6, piano 1, interno 8, scala A, ctg A/2, cl.3, vani 5,5, rce 369,27;
2) F.13, m. 65/36, Via Oratorio, piano T, ctg C/6, cl.2, mq. 13, rce 39,61.
In questo modo i coniugi, oltre che agire secondo equità rispetto al loro rispettivo dare-avere in costanza di matrimonio, intendono tutelare i figli minori della coppia, e da qualsiasi Per_1 Per_2
eventuale futura occorrenza ereditaria collegata alla nascita della nuova figlia della NOa Parte_1
che i due comparenti ritengono di mantenere estranea alle vicende collegate la casa Persona_3
coniugale. Tali accordi sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale
(circolari Agenzia Entrate nn. 27/E del 2012, 18/E del 2013 e 2/E del 2014). pagina 6 di 7 PRENDE ATTO DEGLI ULTERIORI ACCORDI
Il marito si accollerà le spese della presente procedura e quelle riguardanti l'atto di cessione dell'immobile.
nell'ottica di beneficiare i figli, e fornire una ulteriore garanzia alla moglie, lo stesso provvederà altresì
a versare euro 1.000,00 a testa per ciascun figlio sui loro rispettivi libretti postali, entro l'anno 2025.
Con rinuncia esplicita all'impugnazione della sentenza.
Così deciso in Alessandria, lì 12/03/2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2984/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AT) il 05/02/1981, rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA FERRUA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.01.1987, rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA FERRUA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16/01/2025;
oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
pagina 1 di 7 “• pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 17.09.2016 e iscritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di ZA TO nell'anno 2016 al n. 11, P. 1 S.;
• ordinare al Comune di ZA TO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni
I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre.
La casa coniugale, sita in ZA TO, Via Oratorio 6, assegnata al marito in fase di separazione consensuale, resta assegnata al NO anche nella fase del divorzio. CP_1
L'abitazione è attualmente in comproprietà tra i coniugi e sulla medesima incombe il mutuo ipotecario n. 261/22018720 BPER Banca, contratto in data 14.11.12 e cointestato ai coniugi;
dal
26.08.21, però, in seguito alla separazione, il NO si è accollato l'intero mutuo, e paga CP_1
integralmente ed in via esclusiva i ratei mensili.
Sempre quanto alla casa coniugale, si precisa che i genitori del NO contribuirono al CP_1 suo acquisto con la dazione al figlio di euro 22mila, tanto che l'acquisto fu perfezionato, tra i coniugi ed il venditore, in 140mila euro, ma il mutuo fu erogato per soli 118mila euro. Negli anni successivi, inoltre, sempre gli stessi genitori del NO , procedettero con varie dazioni di CP_1
denaro al figlio, per ulteriori circa 13mila euro, tutti spesi per la casa coniugale, tra piccole opere edili ed acquisto di mobilio.
Per accordo tra i coniugi, quindi, la NOa cederà senza corrispettivo la propria metà Parte_1 dell'immobile di cui sopra al marito, facendo acquisire a quest'ultimo l'intera proprietà della casa, con relative pertinenze, e quindi, in catasto fabbricati di ZA TO:
1) F.14 m.65/27, Via Oratorio, 6, piano 1, interno 8, scala A, ctg A/2, cl.3, vani 5,5, rce 369,27;
2) F.13, m. 65/36, Via Oratorio, piano T, ctg C/6, cl.2, mq. 13, rce 39,61.
In questo modo i coniugi, oltre che agire secondo equità rispetto al loro rispettivo dare-avere in costanza di matrimonio, intendono tutelare i figli minori della coppia, e da qualsiasi Per_1 Per_2
eventuale futura occorrenza ereditaria collegata alla nascita della nuova figlia della NOa
, che i due comparenti ritengono di mantenere estranea alle vicende Parte_1 Persona_3
collegate la casa coniugale. Tali accordi sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, (circolari Agenzia Entrate nn. 27/E del 2012, 18/E del 2013 e 2/E del 2014).
Il marito, peraltro, si accollerà le spese della presente procedura e quelle riguardanti l'atto di cessione dell'immobile; nell'ottica di beneficiare i figli, e fornire una ulteriore garanzia alla moglie, lo stesso provvederà altresì a versare euro 1.000,00 a testa per ciascun figlio sui loro rispettivi libretti postali, entro l'anno 2025. pagina 2 di 7 Quanto ai periodi di permanenza dei figli con ciascun genitore, ferma restando la volontà dei medesimi ad un'ampia collaborazione e ad una gestione quanto più aperta ed equilibrata del rapporto dei bambini con papà e mamma, i coniugi, per darsi indicativamente una scansione temporale di massima, stabiliscono che il lunedì, per l'intera giornata, la madre terrà entrambi i figli con sé. Il martedì sarà il padre, al rientro dal lavoro, indicativamente dalle 16,30, a tenerli entrambi, fino a sera. Il mercoledì, dalle 16,30, la nonna materna si occuperà di ed il padre si occuperà di Per_1
Il giovedì, sempre dalle 16,30, sarà lasciato alla nonna materna e dalle 16,30, Per_2 Per_1 Per_2
starà con mamma. Il venerdì, il padre terrà con sé entrambi i figli dalle 16,30 e per la notte, fino al sabato pomeriggio. I fine settimana saranno alternati quanto al sabato (l'uno con papà, l'altro con mamma), mentre la domenica verrà gestita a discrezione dei genitori, sempre secondo la indicativa regola dell'alternanza, prevedendosi però che la domenica notte i bambini dormano da mamma, per il rientro a scuola dei lunedì successivo. I tempi e giorni di cui al presente punto sono così stabiliti in funzione soprattutto delle cadenze scolastiche dei figli, e delle loro necessità attuali, e saranno riviste ed aggiornate quando cambieranno gli impegni ora in essere.
I figli, durante il periodo delle vacanze estive, trascorreranno indicativamente 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, ed i coniugi si impegnano a concordare, entro e non oltre la prima settimana di giugno di ciascun anno, detti periodi continuativi in cui i minori trascorreranno con l'altro genitore le ferie estive. Quanto alle vacanze di Natale, Carnevale e Pasqua, i genitori divideranno indicativamente
i giorni di frequentazione dei figli al 50%, con possibilità di pernottamento presso l'uno o l'altro genitore, a seconda delle situazioni.
I figli trascorreranno inoltre i giorni di Natale, S. Stefano, Epifania, San Silvestro, Capodanno,
Carnevale, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, e compleanno, alternativamente, di anno in anno, in compagnia e presenza del padre o della madre, previo accordo tra le parti.
In ordine al mantenimento dei figli e il padre contribuirà per euro 150,00 mensili per Per_1 Per_2
ciascuno di essi. Atteso che attualmente l'erogazione dell'Assegno Unico avviene in favore della madre al 100%, i comparenti hanno attuato una compensazione delle somme, in modo che il padre versi alla madre il residuo dei summenzionati 300 euro, detratta la propria metà dell'assegno unico stesso.
Ritengono i coniugi, per comodità di gestione, di mantenere tale modalità fino a diverso nuovo accordo. Quanto alle altre spese, i coniugi parteciperanno nella misura del 50% delle spese straordinarie, con rimando, per la definizione delle stesse, al “Protocollo di intesa fra magistrati ed avvocati sull'individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio, procedimenti di modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché procedimenti ex art. 337 ter c.c.” del Tribunale di Alessandria del 7.07.2017, che si richiama integralmente nel
pagina 3 di 7 presente atto.
I comparenti dichiarano, quanto alla titolarità di beni immobili ed altri diritti reali, di essere attualmente proprietari della sola casa coniugale, per la quota di metà ciascuno, casa coniugale che sarà trasferita al solo marito, con la cessione della metà della moglie a quest'ultimo. Quanto ai beni mobili registrati, dichiarano di essere proprietari dei veicoli di cui alla documentazione allegata in atto.
Non è previsto il conferimento di alcun assegno divorzile.
Con rinunzia esplicita all'impugnazione della sentenza.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in ZA
TO (AT) il 17/09/2016 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 11, parte 1, serie
/, anno 2016), in regime di comunione dei beni;
che dalla loro unione sono nati il 25/12/2012 e il 12/08/2016; Per_1 Per_2
e che in data 21/09/2021 il Tribunale di Alessandria -RG 1677/2021, Decreto omologazione n. cronol.
8559/2021 del 21/09/2021- omologava le condizioni proposte dai coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati ed è definitivamente venuta meno tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Con note scritte depositate in data 28/02/2025 i coniugi confermavano le condizioni di cui al ricorso, rinunciando altresì alla comparizione personale delle parti avanti al Giudice Designato.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970.
I coniugi, come risulta dal provvedimento di omologa prodotto (Tribunale di Alessandria -RG
1677/2021, Decreto omologazione n. cronol. 8559/2021 del 21/09/2021), si sono separati consensualmente nel 2021 e da tale data non è intervenuta riconciliazione ed hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse dei figli minori essendo garantita la bigenitorialità ed appaiono coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Si deve, pertanto, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e .
[...] Controparte_1
P.Q.M.
pagina 4 di 7 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile in ZA TO (AT) il
17/09/2016 e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 11, parte 1, serie /, anno 2016.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile di ZA TO (AT) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno 2016, n. 11, parte 1, serie /.
DISPONE
l'affido condiviso dei figli minori e ai genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso la residenza della madre.
Quanto ai periodi di permanenza dei figli con ciascun genitore, ferma restando la volontà dei medesimi ad un'ampia collaborazione e ad una gestione quanto più aperta ed equilibrata del rapporto dei bambini con papà e mamma, i coniugi, per darsi indicativamente una scansione temporale di massima, stabiliscono che il lunedì, per l'intera giornata, la madre terrà entrambi i figli con sé. Il martedì sarà il padre, al rientro dal lavoro, indicativamente dalle 16,30, a tenerli entrambi, fino a sera. Il mercoledì, dalle 16,30, la nonna materna si occuperà di ed il padre si occuperà di Il giovedì, Per_1 Per_2
sempre dalle 16,30, sarà lasciato alla nonna materna e dalle 16,30, starà con mamma. Il Per_1 Per_2
venerdì, il padre terrà con sé entrambi i figli dalle 16,30 e per la notte, fino al sabato pomeriggio. I fine settimana saranno alternati quanto al sabato (l'uno con papà, l'altro con mamma), mentre la domenica verrà gestita a discrezione dei genitori, sempre secondo la indicativa regola dell'alternanza, prevedendosi però che la domenica notte i bambini dormano da mamma, per il rientro a scuola dei lunedì successivo. I tempi e giorni di cui al presente punto sono così stabiliti in funzione soprattutto delle cadenze scolastiche dei figli, e delle loro necessità attuali, e saranno riviste ed aggiornate quando cambieranno gli impegni ora in essere.
I figli, durante il periodo delle vacanze estive, trascorreranno indicativamente 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, ed i coniugi si impegnano a concordare, entro e non oltre la prima settimana di giugno di ciascun anno, detti periodi continuativi in cui i minori trascorreranno con l'altro genitore le ferie estive. Quanto alle vacanze di Natale, Carnevale e Pasqua, i genitori divideranno indicativamente i giorni di frequentazione dei figli al 50%, con possibilità di pernottamento presso l'uno o l'altro genitore, a seconda delle situazioni.
pagina 5 di 7 I figli trascorreranno inoltre i giorni di Natale, S. Stefano, Epifania, San Silvestro, Capodanno,
Carnevale, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, e compleanno, alternativamente, di anno in anno, in compagnia e presenza del padre o della madre, previo accordo tra le parti.
DISPONE
che il padre contribuisca per euro 150,00 mensili per il mantenimento di ciascuno dei figli e Per_1
Per_2
I genitori parteciperanno nella misura del 50% delle spese straordinarie, con rimando, per la definizione delle stesse, al “Protocollo di intesa fra magistrati ed avvocati sull'individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio, procedimenti di modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché procedimenti ex art. 337 ter c.c.” del Tribunale di
Alessandria del 7.07.2017, che si richiama integralmente nel presente atto.
L'Assegno Unico sarà erogato a favore della madre al 100%.
DISPONE
l'assegnazione della casa coniugale sita in ZA TO (AL), via Oratorio 6, al sig.
; Controparte_1
PRENDE ATTO CHE
L'abitazione è attualmente in comproprietà tra i coniugi e sulla medesima incombe il mutuo ipotecario n. 261/22018720 BPER Banca, contratto in data 14.11.12 e cointestato ai coniugi;
dal 26.08.21, però, in seguito alla separazione, il NO si è accollato l'intero mutuo, e paga integralmente ed in CP_1
via esclusiva i ratei mensili.
Per accordo tra i coniugi, quindi, la NOa cederà senza corrispettivo la propria metà Parte_1 dell'immobile di cui sopra al marito, facendo acquisire a quest'ultimo l'intera proprietà della casa, con relative pertinenze, e quindi, in catasto fabbricati di ZA TO:
1) F.14 m.65/27, Via Oratorio, 6, piano 1, interno 8, scala A, ctg A/2, cl.3, vani 5,5, rce 369,27;
2) F.13, m. 65/36, Via Oratorio, piano T, ctg C/6, cl.2, mq. 13, rce 39,61.
In questo modo i coniugi, oltre che agire secondo equità rispetto al loro rispettivo dare-avere in costanza di matrimonio, intendono tutelare i figli minori della coppia, e da qualsiasi Per_1 Per_2
eventuale futura occorrenza ereditaria collegata alla nascita della nuova figlia della NOa Parte_1
che i due comparenti ritengono di mantenere estranea alle vicende collegate la casa Persona_3
coniugale. Tali accordi sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale
(circolari Agenzia Entrate nn. 27/E del 2012, 18/E del 2013 e 2/E del 2014). pagina 6 di 7 PRENDE ATTO DEGLI ULTERIORI ACCORDI
Il marito si accollerà le spese della presente procedura e quelle riguardanti l'atto di cessione dell'immobile.
nell'ottica di beneficiare i figli, e fornire una ulteriore garanzia alla moglie, lo stesso provvederà altresì
a versare euro 1.000,00 a testa per ciascun figlio sui loro rispettivi libretti postali, entro l'anno 2025.
Con rinuncia esplicita all'impugnazione della sentenza.
Così deciso in Alessandria, lì 12/03/2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
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