Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
04.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 4565/2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Serena Parte_1 C.F._1
Santocono del Foro di Ragusa
Ricorrente
E
(C.F.: , e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 [...]
(in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore), Controparte_3
tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c, dal Funzionario delegato dott.ssa
Laura Musumeci
Resistenti
OGGETTO: pubblico impiego.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente esponeva: - di aver Parte_1
conseguito il Diploma di maturità professionale per Tecnico delle Industrie Elettriche ed
Elettroniche presso l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato G. Ferraris di Ragusa, in data 11.07.1988; - che tale diploma costituiva idoneo titolo di accesso per l'insegnamento nelle classi di concorso B003 (Laboratori di Fisica) e B15 (Laboratori di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche); - che, in data 01.06.2024, il ricorrente, in forza dell'O.M. n.
188/2024 (per l'aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/2026), presentava telematicamente rituale e tempestiva domanda di inserimento nelle GPS della provincia di per la classe di concorso B003 (Laboratori di Fisica) e B15 (Laboratori di Scienze e CP_3
Tecnologie elettriche ed elettroniche) come da documentazione allegata, ma il sistema consentiva al ricorrente solo l'inserimento nella seconda fascia;
- che, difatti, con avviso prot.
1
pubblicava le GPS inserendo il nominativo del ricorrente nelle Graduatorie di Seconda Fascia per la Classe di Concorso B003 al posto n. 355 con punteggio 13 e B015 al posto n. 343 con punteggio 13.
In diritto, evidenziata preliminarmente la giurisdizione del Giudice ordinario nella materia de qua, il ricorrente deduceva in particolare: - che il diploma “vecchio regime” dallo stesso posseduto era dotato di intrinseca natura abilitante in quanto conseguito entro l'anno 1997/98; - che la categoria docente di Insegnante Tecnico Pratico (IT) era ormai da molto tempo riconosciuta, sia giuridicamente che economicamente, dal D. lgs. n. 1277/48, e avente piena autonomia (art. 5 comma 1bis della L. 124/1999), facendo parte a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo dei consigli di classe, equiparata e con pari dignità professionale rispetto ai docenti laureati, nella conduzione delle attività didattiche e nella gestione degli esami di Stato, potendo parteciparvi in qualità di componenti della Commissione;
- che gli IT erano stati tuttavia sempre confinati nella III fascia delle graduatorie di istituto e nella seconda fascia delle
GPS a causa di una evidente erronea applicazione della normativa e, comunque, di un'erronea valutazione dei presupposti, negandosi loro una legittima progressione di carriera fino alla tanto agognata immissione in ruolo, nonostante una conclamata ed oggettiva necessità strutturale nel sistema scolastico italiano;
- di essere stato considerato privo di abilitazione all'insegnamento, pur vantando il possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari e sufficienti all'insegnamento; - che il provvedimento impugnato (nella specie il decreto di approvazione delle GPS e l'art. 3, comma 9 dell'O.M. 188/2024) appariva illegittimo, laddove, stravolgendo la logica ed i principi sottesi alla Direttiva Europea 2005/36/CE, normativa self executing, non riconosceva il valore ex se abilitante ai titoli ai accesso ai posti di IT, come quelli posseduti dal ricorrente, idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento, pienamente formato e da ritenersi, conseguentemente, in possesso di un titolo di per sé abilitante;
- che gli insegnanti tecnico pratici erano nell'assoluta e materiale impossibilità di conseguire un titolo abilitativo, in quanto non erano mai stati previsti percorsi abilitanti ordinari, né speciali o tirocini formativi attivi, cui potessero partecipare;
- che tuttavia tale circostanza (confermata anche dal CSPI -
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) era stata ignorata nella redazione dell'O.M.
188/2024 di aggiornamento delle GPS, subordinando la possibilità di inserimento per tutti, anche per gli IT, al requisito necessario dell'abilitazione, inibendo, così, all'intera categoria, la possibilità di essere inseriti in I Fascia;
- che la subordinazione dell'inserimento in graduatoria al possesso dell'abilitazione presuppone che agli interessati venga fornita la costante e piena possibilità di conseguirla e, dunque, l'esclusione degli IT dalla possibilità di
2 inserimento in I Fascia, senza la possibilità di conseguire l'abilitazione, era contraria ai principi costituzionali di cui agli artt. 3, in combinato disposto con l'art. 97, e 51 della Cost., i quali sanciscono tra i diritti fondamentali del cittadino il principio di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione, oltre che il diritto ad accedere ai pubblici uffici, in tal caso preclusi (TAR
Lazio-Roma sez. III Bis n. 10528/2014 e 11697/2014; Consiglio di Stato ord. caut. n.
1836/2016).
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “DISAPPLICARE,
EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001, qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) l'Ordinanza Ministeriale n. 188 del 16/05/2024; b) il Decreto del Dirigente dell' prot. n. 14971 del 6.09.2024 di pubblicazione Controparte_5
delle G.P.S. c) le graduatorie di circolo e di istituto, nelle more aggiornate in attuazione del decreto n.60/2020; d) i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente”; 2) “ACCERTARE E DICHIARARE che parte ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del diploma di maturità professionale per
Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche conseguito in data 11.07.1988 presso
l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato G. Ferraris di Ragusa e, per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, di inserire il Controparte_1
ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di
per il biennio 2024-2026 per le seguenti classi di concorso: B003 (Laboratori di CP_3
Fisica) e B15 (Laboratori di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche), nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge e con diritto anche in via risarcitoria, al trattamento economico conseguente alle supplenze mancate ed al pertinente punteggio”.
Istauratosi il contraddittorio si costituivano congiuntamente in giudizio il
[...]
, l' e l' Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore), i quali contestavano il ricorso e ne chiedevano il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avversato ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché il difetto di contraddittorio nei confronti di tutti i docenti collocati nella prima fascia delle GPS della Provincia di , valide per il biennio 2024/2026, i quali, in quanto litisconsorti CP_3
necessari, potrebbero avere un interesse a contraddire nel presente giudizio.
3 Nel merito, le Amministrazioni resistenti deducevano in particolare: - che il ricorrente non vantava alcun titolo idoneo per l'inserimento nella I Fascia delle GPS della provincia di
, in quanto il diploma tecnico conseguito, seppur di “vecchio regime”, non aveva alcun CP_3
valore abilitante (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2019, n. 6762; Sez. VI, 24 luglio 2019,
n. 5240; id, 23 luglio 2018, n. 4507) e che, in base all'art. 5 del D. lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, per accedere al concorso per IT era, comunque, necessaria la cd. laurea breve.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, effettuata ritualmente ex art 151 c.p.c. la notifica per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati mediante pubblicazione del ricorso introduttivo sul sito istituzionale del del 17.12.2024 (giusta autorizzazione di questo CP_6
Giudice del 05.12.2024), non costituitosi in giudizio alcun controinteressato, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 04.06.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò posto, preliminarmente va rigettata l'eccezione, sollevata dalle Amministrazioni resistenti, di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e va confermata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la domanda è finalizzata all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento in I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere.
4 Sul punto, un recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, chiarendo che “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”. (Cfr. Cass. sez. un. n.
25836/2016; Cass. n. 25972/2016; Cass. n. 25840/2016; Cass. n. 21196/2017).
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di difetto di contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, in quanto il ricorrente, previa istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. (autorizzata con provvedimento del 05.12.2024), ha provveduto alla notifica mediante pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza sul sito web istituzionale del , come da attestazione di Controparte_1
avvenuta pubblicazione, prodotta telematicamente dal ricorrente in data 18.01.2025.
Tanto premesso, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente – aspirante docente IT in possesso di Diploma di maturità professionale per Tecnico delle
Industrie Elettriche ed Elettroniche (conseguito nell'anno 1988) e iscritto nelle II fascia delle
GPS per la provincia di , valide per gli aa.ss. 2024-2026, per la Classe di Concorso CP_3
B003 (Laboratori di Fisica) al posto n. 355 con punteggio 13 e B015 (Laboratori di Scienze e
Tecnologie elettriche ed elettroniche) al posto n. 343 con punteggio 13 – all'inserimento nella prima Fascia delle GPS in quanto in possesso di titolo di studio avente valore abilitante.
Ciò posto, giova osservare che, a fondamento della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che il Diploma tecnico posseduto, essendo un diploma di “vecchio regime”, in quanto conseguito entro l'anno scolastico 1997/1998 (per l'esattezza nell'anno 1988), avrebbe valore abilitante e che, inoltre, non essendo mai stati banditi percorsi abilitanti speciali ovvero tirocini formativi attivi ai fini di consentire l'abilitazione all'insegnamento degli aspiranti insegnanti
5 tecnico pratici (IT), sarebbe stato loro illegittimamente impedito, di fatto, l'accesso alla I fascia delle GPS e alla II fascia delle graduatorie d'istituto.
La figura professionale dell'insegnante tecnico-pratico è stata creata dal d. lgs. n.1277/48
(Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica) e richiede per l'accesso all'attività di insegnamento il semplice diploma di scuola secondaria superiore, in materia attinente;
tali docenti sono impiegati a titolo precario nelle supplenze presso le scuole statali - supplenze alle quali si accede attraverso le consuete graduatorie provinciali o di istituto – e assegnati alle attività didattiche svolte nei laboratori.
Al fine di valutare la sussistenza del diritto vantato dal ricorrente è, dunque, necessario esaminare la questione relativa al riconoscimento o meno del valore abilitante del diploma di scuola superiore posseduto dagli IT (Insegnanti Tecnico Pratici).
Sulla questione afferente il valore abilitante ex lege dei diplomi tecnico pratici si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa, escludendone il valore abilitante;
in particolare il
Consiglio di Stato (espressosi già in tal senso nelle sentenze n. 1431/2020, n. 2041/2019, n.
4507/2018), nella sentenza n. 1434/2021 del 16.02.2021, in riforma della sentenza del TAR del
Con Lazio che aveva accolto i ricorsi degli insegnanti , ha così motivato: “la citata legge n. 341 del 1990 ha dunque introdotto, per implicito ma inequivocabilmente, un'innovazione ulteriore nel sistema: nel prevedere che per ottenere l'abilitazione fosse necessario un corso post- laurea, ha infatti escluso che gli insegnanti IT -che risultano privi di laurea - potessero conseguire l'abilitazione stessa e quindi accedere al concorso;
- il principio per cui il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l'accesso diretto all'insegnamento è stato poi confermato anche dal recente d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, in base al quale, secondo l'art. 5, per accedere al concorso per IT è comunque necessaria la
c.d. laurea breve (ed ai limitati fini dell'accesso al concorso deve leggersi la disciplina transitoria di cui all'articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 59 del 2017);
- una deroga espressa al descritto assetto ordinamentale ‒ in cui l'abilitazione costituisce un requisito necessario per l'esercizio delle mansioni di docente anche con riferimento agli incarichi di docenza temporanei ed in cui il ricorso a docenti non abilitati (od impossibilitati ad abilitarsi con il possesso del solo diploma di scuola secondaria) per le supplenze è ben circoscritto in quanto giustificato da particolari contingenze ‒ non si rinviene nei numerosi testi legislativi e di prassi amministrativa che la stessa parte ricorrente appellata ha citato, né altrove;
6 - né può argomentarsi diversamente sulla base della disciplina recata dal d.P.R. n. 19 del
2016, che individua, in realtà, i titoli validi ai fini della partecipazione a procedure di carattere concorsuale, senza prevedere che tali titoli possano valere anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia (le quali restano precluse, come si è detto, ai soggetti privi della abilitazione stessa);
- va poi aggiunto che tale esito ermeneutico non appare contrario alla Costituzione, non attribuendo l'art. 51 Cost. un diritto indiscriminato ad accedere ai pubblici impieghi;
non è nemmeno decisivo il rilievo per cui i percorsi abilitanti previsti dalla l. 341/1990 e dalle norme successive non sarebbero stati in concreto attivati (quest'ultimo aspetto, oltretutto, attiene ad una circostanza di fatto insuscettibile di inficiare la norma primaria come innanzi interpretata);
- difatti, tale circostanza potrebbe giustificare la partecipazione degli IT a concorsi pubblici
a cattedre che richiedono l'abilitazione per parteciparvi, in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso si realizza attraverso il filtro della procedura concorsuale;
- per contro, la mancanza dell'abilitazione (ovvero del titolo attestante l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche – sulla funzione del percorsi abilitanti cfr. Corte costituzionale, 28 maggio 2019, n. 130) non può consentire l'iscrizione nella seconda fascia, la quale consente direttamente l'insegnamento;
- né potrebbe diversamente argomentarsi sulla base della disciplina europea dettata dalle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs.
28 gennaio 2016, n. 15, tenuto conto che, come precisato da questo Consiglio, “non sussiste
l'asserita violazione, erronea e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE, relative al sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse. Infatti, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che
“i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento per assegnare un posto di lavoro, la disciplina comunitaria limitandosi al più ad imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, però secondo le relative procedure di selezione e di reclutamento colà vigenti (cfr. C. giust. UE,
VIII, 17 dicembre 2009 n. 586)”; inoltre, la stessa direttiva “non esclude punto che ciascun
Stato membro possa subordinare l'accesso ad una professione regolamentata (ammesso che
7 tale sia il reclutamento a pubblici impieghi) al possesso di determinate qualifiche professionali”. (Consiglio di Stato, Sez. VI, n.1516/2017). Il disposto dell'art. 1, co. 79 della L.
n. 107/2015 che statuisce che “il dirigente scolastico può utilizzare i docenti di classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”, appare, invece, del tutto inconferente nella fattispecie, in quanto da tale normativa non è desumibile in alcun modo il valore abitante del titolo di studio IT” (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2018, n. 6868); nonché “non risulta infine pertinente la dedotta violazione del d. lgs. 206/2007 e della Direttiva 2005/36/CE dal momento che tali corpi normavi riguardano il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, essendo pertanto irrilevanti nel caso in esame, in cui si tratta della validità da riconoscere in Italia ad un presunto titolo professionale formato per intero nell'ordinamento interno” (Consiglio di
Stato, sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8212)
Co
- si deve quindi escludere l'idoneità del titolo posseduto dagli a legittimare l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie per cui è causa”.
Ancora, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4576 del 14.06.2021, ha evidenziato l'ormai consolidato orientamento secondo cui “il possesso del diploma rilasciato da un Istituto tecnico professionale non ha valore di per sé abilitante, onde non è idoneo all'inserimento nelle GAE e nella 2° fascia delle GI, per accedere alle quali occorre che gli IT siano in possesso di abilitazione o d'idoneità all'insegnamento, conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, o di uno degli specifici titoli di abilitazione previsti dal vigente ordinamento;
– la Sezione, in particolare ha chiarito che:
a) il diploma rilasciato dai predetti Istituti non ha in sé valore abilitante né tale valore può desumersi dal DM 39/1998, giacché esso si limitò ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici affinché gli IT, in possesso di detto diploma abbiano un titolo legittimo e sempre opponibile all'iscrizione nella 2° fascia delle GI;
b) l'oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari, peraltro più volte attivati per gli insegnanti tecnico-pratici, non può valere per consentire comunque l'iscrizione al personale sprovvisto del prescritto titolo di abilitazione (che s'aggiunge al e non si confonde col titolo di
8 studio del vecchio ordinamento) a detta 2° fascia, la quale, com'è noto, permette l'accesso direttamente l'insegnamento, al più potendo giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedano l'abilitazione, in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale (cfr. Cons. St., VI, 23 luglio 2019 n. 5209);
– da ciò discende l'evidente infondatezza della tesi attorea, la quale pretende di prescindere da ogni forma d'abilitazione all'insegnamento, nonostante essi poterono esser ammessi ai TFA, al fine di conseguire tal abilitazione, dato, questo, che lungi dal confermare tal pretesa, dimostra come già da tempo era stata offerta a tutti ed a ciascun docente IT l'occasione per abilitarsi, onde se questi non ha voluto coglierla, imputet sibi e non all'ordinamento generale;
(…) - – neppure è vero l'assunto attoreo secondo cui gli appellanti, in quanto titolari d'un diploma IT di vecchio ordinamento, sarebbero ipso facto legittimati all'ingresso in tale 2° fascia, poiché è notoria la necessità dell'abilitazione all'insegnamento come titolo distinto ed ulteriore per accedervi, ovvero per intraprendere la professione di insegnante partecipando al relativo concorso, è stata creata per effetto dall'art. 4, co. 2 della l. 19 novembre 1990 n. 341, la quale fin d'allora previde un diploma post-universitario per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di II grado, previa la frequenza d'una scuola di specializzazione biennale ad hoc;
– pertanto gli appellanti non sono più in regola già con le modifiche introdotte dalla l.
341/1990 (sì da superare l'art. 402 del D.lgs. 297/1994, che com'è noto, recò non una norma di sistema, bensì il regime transitorio dei vecchi titoli di studio “abilitanti” fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli artt. 3 e 4 della l. 341/1990) e, a più forte ragione, neppure col sistema introdotto dal D.lgs. 59/2017, che ha introdotto (art. 5, co. 2) nuove metodiche per l'ammissione ai concorsi per IT e (art. 8) per ottenere l'abilitazione”.
Conformemente all'univoco orientamento sopra riportato (e confermato anche nelle successive sentenze del TAR e del Consiglio di Stato) può, quindi, concludersi che:
a) il diploma IT non ha valore abilitante né tale valore può desumersi dal decreto ministeriale
30 giugno 1998 n. 39, in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia, né nella I fascia delle GPS. Non avendo dunque, tali diplomi valore abilitante, in assenza di
9 abilitazione, non è consentito l'inserimento degli aspiranti direttamente nella I fascia delle GPS né nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, riservate appunto agli abilitati;
b) la oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere per consentire l'iscrizione nelle fasce delle graduatorie riservate agli abilitati.
c) non sussiste alcun contrasto con la normativa europea, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizioni di diritto europeo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la difesa delle Amministrazioni resistenti a mezzo di propri funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c..
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 04.06.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Siracusa, 11.06.2025
GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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