Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 29/05/2025, alle ore 9.47, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Giuseppina Morgante, per parte ricorrente, la quale si riporta al ricorso introduttivo e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento della domanda.
L'Avv. Mariangela Borgese, per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, per l' , la CP_1
quale si riporta alla memoria difensiva ed insiste nelle eccezioni ivi formulate
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana Profazio nella causa iscritta al n. RG 1218/2025 all'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Morgante, giusta Parte_1
procura in atti ricorrente
e
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti
Angela Laganà e Dario Adornato, giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente, con ricorso depositato in data 8.4.2025, ha esposto di aver presentato in data 7.11.2023 domanda per ottenere il trattamento Naspi a seguito della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta MA ON & C. SAS” avvenuta il 28.10.2023.
La suddetta domanda veniva accolta il 3.1.2024 e riconosciuta per il periodo dall'08.11.2023 al 12.09.2025.
In data 16.09.2024 la ricorrente presentava domanda all' per ottenere la pensione CP_1
di anzianità anticipata avendo raggiunto i requisiti contributivi e retributivi previsti e la suddetta pensione veniva erogata con decorrenza dall'1.10.2024.
Con comunicazione del 17 settembre 2024, notificata alla ricorrente a mezzo del servizio postale in data 07.10.2024, l' le richiedeva la restituzione della somma di CP_1
euro 9.028,94 quali somme corrisposte e non dovute su prestazione indennità di disoccupazione NASPI n.775653/2023 per il periodo dal 01.01.2024 al 31.08.2024.
Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso amministrativo, che veniva respinto.
Per tal motivo la ricorrente agiva in giudizio contestando la legittimità della richiesta di indebito dell' , ponendo a fondamento di ciò la stessa circolare dell' , la n. CP_1 CP_1
88/2019, secondo la quale è possibile fruire dell'indennità di disoccupazione NASpI fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
In conseguenza di ciò, corrispondendo per la ricorrente la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico al primo cedolino di pensione erogato il 1° ottobre 2024, solo a partire da tale data il trattamento previdenziale sarebbe stato indebito e non da quella a partire dalla quale l' richiede la restituzione. CP_2
Deduceva, altresì, che nel caso di specie non si era verificata alcuna duplicazione di fonti di reddito e dunque una prestazione indebita, dal momento che la Naspi era stata erogata dall' fino alla data del 31 agosto 2024 lasciando, inoltre, la signora CP_1 scoperta di assistenza retributiva nell'arco temporale che andava dall'1.9.2024 all'1.10.2024, ovvero dalla data di presentazione della domanda pensionistica fino alla data della effettiva erogazione della stessa. Evidenziava, ancora, il legittimo affidamento e l'assenza di dolo in capo alla ricorrente che non essendosi avveduta della facoltà di reclamare, sin dal primo gennaio 2024, la pensione di vecchiaia anticipata, aveva continuato a percepire la Naspi “prestazione assistenziale meno vantaggiosa” rispetto alla prestazione erogata con la pensione anticipata di vecchiaia.
L'assenza della responsabilità e la buona fede, dunque, escludevano a priori l'obbligo di rimborso derivante dalla percezione di denaro non spettante,
L' , dal canto suo era incorso in un errore ancor più grave, in quanto aveva CP_1
concesso la NASpI pur disponendo di un estratto conto che già attestava la presenza dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico.
Per quanto sopra, chiedeva che venisse annullata la nota del 07.10.2024, con la quale l' richiedeva il pagamento della somma di euro 9.028,94 a titolo di indebito. CP_1
Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' eccependo che, CP_1 secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 40 e comma 41 della L. 92/2012, la decadenza dalla Naspi si realizzava nel momento in cui si verificava l'evento che la determinava, nel caso di specie il punto c) dell'articolo e cioè il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si fosse continuato a percepire.
Conseguentemente, a suo dire, la NASPI n.775653/2023 per il periodo dal 01.01.2024 al 31.08.2024 risultava indebita.
Concludeva per il rigetto della domanda.
Il processo veniva istruito documentalmente e all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Oggetto del presente giudizio è la richiesta da parte dell' della restituzione di CP_1
somme versate alla ricorrente a titolo di Naspi nel periodo in cui la medesima avrebbe potuto godere della pensione di vecchiaia anticipata, avendo maturato tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere tale prestazione.
La richiesta dell' appare legittima per quanto di seguito si esporrà. CP_1
L'art. 2 co. 40 e comma 41 della L. 92/2012 prevede che si decade dalla fruizione delle indennità oggetto di causa nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpI.
Il punto c) è quello che interessa al caso in esame e che indica come condizione che determina la decadenza della Naspi il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
Il dato normativo è dunque dirimente e, come ricordato dai giudici di legittimità, la legge fa espresso riferimento alla data di conseguimento dei requisiti e non a quella CP_ della domanda all'
Quindi l'interessato ha diritto alla indennità di disoccupazione, fintantoché non maturino i requisiti per la pensione e l'inerzia dell'interessato che, per qualsivoglia motivo, ometta di richiedere l'accesso alla pensione, non può essere controbilanciata dalla doglianza di deprivazione di una fonte di reddito, perché la fonte di sostentamento
è ben prevista né può pretendersi che la scelta del trattamento (sostegno al reddito o pensione) sia discrezionalmente rimessa all'assicurato.
La legge indica con precisione il momento di decadenza della Naspi, onde evitare che l'assicurato o l'assicurata scelga di sua volontà se conservare l'indennità di disoccupazione o accedere all'erogazione della pensione.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11965 del 3.5.2024 ha statuito che
“'indennità in esame può essere erogata solo fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e il legislatore ha posto tale limite temporale, ben preciso, alla fruizione del beneficio e non può rimettersi alla scelta discrezionale dell'assicurato
(non prevista dalla legge) di optare per il godimento dell'indennità ASpI - NASpI, anziché della pensione di anzianità, o per lo meno, di determinarne il periodo di godimento, non potendo contravvenirsi alla natura indisponibile dei diritti in materia previdenziale sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti.”
Già in precedenza la Corte di Cassazione (Cass. n.2697 del 2018) aveva affermato che la prestazione a sostegno del reddito spetta sino alla maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, che è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato, poiché, altrimenti, l'erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge.
In sintesi, il conseguimento dei requisiti del pensionamento di anzianità esclude lo stato di bisogno, essenziale alla titolarità del diritto all'indennità di disoccupazione. CP_ E, alla luce di quanto detto finora, l' potrà procedere in modo legittimo al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di Naspi, tra la data di conseguimento dei requisiti per l'accesso al pensionamento – di vecchiaia o di anzianità – e la data della prima mensilità di trattamento previdenziale.
In altre parole, per la decadenza della Naspi è irrilevante la data di presentazione della domanda amministrativa, potendosi palesare un solo apparente buco di tutela per il cittadino percettore.
Il richiamo fatto dalla ricorrente alla circolare n. 88/2019 può essere rilevante solo ai fini dell'importo che la stessa dovrà restituire all' . CP_1
Ed invero, nella circolare sopra richiamata si legge che “L'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, sostituendo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n.
201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha previsto che i soggetti che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata conseguono il diritto al trattamento trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (c.d. finestra).
In relazione a tale innovazione normativa, si precisa che è possibile fruire dell'indennità di disoccupazione NASpI fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico”.
E la prima decorrenza utile per trattamento pensionistico non coincide, come vorrebbe far intendere la ricorrente, con il primo pagamento di pensione, ma il decorso dei tre mesi dal giorno della maturazione dei requisiti per godere della prestazione.
Applicando quanto sopra disposto al caso di specie, considerando che la ricorrente ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata il 1° gennaio 2024 e considerando, altresì, l'applicazione della cd finestra e quindi il decorso di tre mesi a partire da tale data, solo dal 1° aprile la signora ha acquisito il diritto al trattamento pensionistico.
Pertanto, fino al 1° aprile aveva diritto alla corresponsione della Naspi, dopo tale data l'erogazione di tale prestazione è divenuta indebita.
Conseguentemente, l' ha diritto alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di CP_1
Naspi da aprile ad agosto 2024, nella misura corrispondente. Stante l'accoglimento parziale della domanda le spese di lite verranno compensate.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) in accoglimento parziale del ricorso dichiara la ricorrente non tenuta a restituire all' la somma indicata nella nota ricevuta il 7.10.2024 e relativa al periodo CP_1
1.1.2024 al 31.8.2024;
2) dichiara il diritto dell' ad ottenere la restituzione della somma erogata alla CP_1 ricorrente a titolo di Naspi solo dall'1.4.2024 al 31.8.2025, nella misura corrispondente.
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso, in Palmi il 29.5.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio