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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente
Sara Perlo Giudice rel. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3651/24 promossa da:
nato il [...], a San Salvador, in [...], C.F.: Parte_1
, C.U.I. rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Nieloud C.F._1 C.F._2
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Novara del 5.12.2023 notificato il 30.1.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 29.9.2023, volta a Parte_1
ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Novara, con provvedimento prot. N. 379/2023, reso in data 5.12.2023 e notificato il 30.1.2024 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di il 26.10.2023, che ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il CP_1
rilascio del permesso.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Parte convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 3.6.2024.
All'udienza dell'11.12.2024, le parti hanno concluso come da verbale e il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
** **
Nel ricorso introduttivo, la difesa ha evidenziato che il ricorrente, formulava, nel 2019, domanda di protezione internazionale e che il Tribunale di Torino, con decreto pronunciato il 4.6.2021, gli riconosceva il diritto alla protezione speciale.
Titolare di un permesso per protezione speciale dal 4.4.2022 al 4.6.2023 (doc. 10), il ricorrente ne ha chiesto il rinnovo alla sua scadenza alla Questura di Novara che, a seguito di istruttoria, ha denegato il rinnovo.
La difesa ha evidenziato come il ricorrente “seppur gravato da alcuni precedenti penali, è reinserito e risocializzato in società: ha trovato un lavoro con regolare contratto di assunzione
(doc. 2), dai cui proventi provvede al proprio sostentamento, e mantiene e coltiva ottimi rapporti con tutti i suoi familiari presenti sul territorio italiano (la madre, un fratello, due zii e una cugina)”, precisando che “Altresì si osservi anche che proprio nessun confronto è stato effettuato tra i timori lamentati dal ricorrente e le Country of Origin Information (COI) disponibili, che non vengono menzionate in alcuna parte del provvedimento (doc 8), contrariamente a quanto prescritto dall'art. 6, comma 6, D.P.R. 21/15. La p.a. non ha svolto un'adeguata ed effettiva istruttoria prima di escludere l'attualità della sussistenza dei presupposti per confermare il diritto alla protezione speciale già accertato dal Tribunale di Torino nel 2021”.
Infatti, quanto alla vicenda personale del sig. permangono attuali, secondo la difesa, le Pt_1
condizioni che avevano portato il Tribunale di Torino a riconoscere un rischio di persecuzione individualizzato integrante il diritto allo status di rifugiato nel 2021: il ricorrente, dopo la sua dissociazione e il suo progressivo allontanamento dalla clica milanese, non si è più riavvicinato ad essa;
a causa dei numerosi tatuaggi che lo identificano e collegano in modo evidente con la MS13, una volta rientrato in El Salvador, potrebbe essere un facile bersaglio sia per i componenti della
MS13, sia per la banda rivale, 18. Inoltre, la situazione dell'insicurezza nel Paese e la recente Per_1
reazione repressiva dello Stato inducono a ritenere che inalterato, se non addirittura maggiore, sia il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti da parte delle autorità di polizia e giudiziarie del
Paese. Con comparsa di costituzione del 3.6.2024, parte convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo quanto segue.
“Circa la posizione lavorativa e anagrafica del ricorrente, dalle verifiche effettuate presso l'Inps e
l'Agenzia delle Entrate emerge che dal 2018 i redditi da lavoro subordinato sono sempre stati insufficienti e nel 2023 il reddito complessivo ammonta a circa 5.500,00 euro, di cui 3.500,00 percepiti a titolo di indennità di disoccupazione (Naspi). Attualmente non risulta lavorare, l'ultima comunicazione obbligatoria trasmessa all'Anpal è riferita all'ultimo rapporto di lavoro iniziato
l'1/9/2023 e cessato il 30/11/2023. Non trova riscontro, dunque, il regolare contratto di assunzione citato a pag. 3 dell'atto di ricorso. Il certificato del casellario giudiziale registra le condanne che sono state indicate nel provvedimento questorile. In replica alle osservazioni esposte in ricorso si osserva che la scarsa attività lavorativa e l'assenza di notizie di reato dopo il 2022 (il reato per porto di armi è stato commesso il 14/2/2022) non costituiscono garanzia di avvenuta integrazione sociale del ricorrente, i cui trascorsi penali hanno fatto emergere un'indole criminale non comune
e la cui evoluzione in positivo, eventualmente, potrà essere verificata soltanto dopo un lungo periodo di buona condotta e non certo dopo soli due anni (non quattro) dall'ultimo reato”.
Per questi motivi
, la parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese.
****
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, in quanto trattasi di rinnovo di una domanda di protezione speciale richiesta anteriormente alle ultime modifiche normative, tanto che anche la stessa P.A., nell'istruttoria, ha applicato la previgente normativa, di cui al D.L. n. 130 del 2020.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Fatte queste premesse di carattere normativo, la domanda deve essere accolta, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, risulta ben integrato sul territorio nazionale. Parte_1
Egli, sentito in audizione dal giudice, nel precedente procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale (e definito con decreto del 4.6.2021 di accoglimento della domanda di protezione speciale) aveva dimostrato, già in allora, una più che buona padronanza della lingua italiana.
Inoltre, egli è titolare di un regolare contratto di lavoro dal 1.9.2023, con la mansione di assemblatore in serie di articoli in metallo, gomma e plastica, per cui percepisce circa 1.400 € al mese a titolo di stipendio (cfr. contratti di lavoro e buste paga allegate al ricorso) e risiede stabilmente con la madre in Trecate, via Dante n. 25, abitazione rispetto alla quale paga le relative utenze (cfr. certificato di residenza e bollette Energia con quietanza di pagamento).
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, il quale si esprime correttamente in lingua italiana e ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, e l'attualità dei contratti di lavoro e la raggiunta indipendenza abitativa.
Peraltro, egli mantiene significativi rapporti famigliari sul territorio italiano, dal momento che vive con la madre e che, in Italia, risiedono altresì un fratello, una cugina e gli zii.
In secondo luogo, si richiama quanto già evidenziato dal Collegio nel decreto del 4.6.2021 poc'anzi citato, di cui si riporta, facendolo proprio, il punto ritenuto più pertinente e di attualità anche sulla base delle COI attuali1:
“[…] è evidente che il richiedente, il quale ha sul corpo numerosi tatuaggi che lo identificano e collegano in modo evidente con la tatuato sulla mano, l'acronimo CS (Alask C.F._3
Locos Criminal Salavtrucha) tatuato sul braccio sinistro, la A di e un tatuaggio religioso Per_2
https://coi.euaa.europa.eu/administration/italv/PLib/20220706_El_Salvador_AggSicurezza.pdf;
El Salvador: sistematiche violazioni dei diritti umani in un anno di stato d'emergenza, reperibile alla pagina web https://www.amnesty.it/el-salvador-sistematiche-violazioni-dei-diritti-umani-in-un-anno-distato- demergenza/#:~text=L0%20stato%20d'emergenza%20era.in%20cambio%20di%20alcuni %20benefici; Cfr. Insight Crime, The Price of Mass Gang Arrests in El Salvador, 15/06/2022, Controparte_2 https://insightcrime.org/news/mano-dura-redux-the-price-of-mass-gang-arrests-in-el-salvador/ Insight Crime, El
Salvador's Security Crackdown May Feed Gang Recruitment, 15/062022, https://insightcrime.org/news/el-salvador- security-crackdown-gang-recruitment-drive/, ,'All Salvadorans at risk': Inside El Salvador's gang crackdown, CP_3 21/04/2022, https://www.aliazeera.com/news/2022/4/21/all-salvadorans-at-risk-inside-el-salvadors-gang-crackdown sul braccio -, una volta rientrato in El Salvador, potrebbe essere un facile bersaglio sia per i componenti della MS13, da cui egli si è distaccato senza permesso, sia per la banda rivale, la 18, nonché potrebbe essere catturato dalla Polizia e detenuto in carceri non sicure, in cui si praticano torture e maltrattamenti.
Come si è esaminato, la violenza, il potere, il radicamento sul territorio e la struttura della MS13 in
El Salvador è ben diversa da quella italiana, che, soprattutto negli ultimi anni, ha perso forza e struttura e vive un momento caotico e poco controllato, motivo per cui per il richiedente in Italia il rischio di subire analoghe minacce o persecuzioni è quasi inesistente.
Il Collegio infatti, contrariamente a quanto affermato dalla C.T., ritiene credibile l'affiliazione del richiedente alla MS13 di Milano - avvenuta all'età di quattordici anni e seppure con modalità differenti rispetto a quelle utilizzate in El Salvador e per un ruolo certamente non apicale -
(affiliazione comprovata da molti dettagli nel racconto, nonché dalle numerose condanne riportate dal richiedente), così come pare credibile il suo progressivo allontanamento e dissociazione dalla clica milanese.
Se, dunque, l'accertamento dell'esistenza di una causa di esclusione esime lo Stato che esamina la domanda dall'accordare la protezione che spetterebbe sulla base delle sussistenti cause di inclusione (in questo caso lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria), questa considerazione non implica, tuttavia, il rigetto integrale della domanda di protezione, posto che non viene meno, costituendo un limite invalicabile, l'obbligo di uno Stato che, come l'Italia, ha ratificato la
Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo di garantire il rispetto, in termini effettivi (per quanto qui di rilievo), degli artt. 2 e 3 che recitano come segue:
«Articolo 2: Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione»;
«Articolo 3: Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».
Il legislatore italiano ha mostrato di voler recepire anche a livello di norma interna tali impegni, come si ricava dall'art. 19 Testo Unico Immigrazione, commi 1 e 1.1 secondo cui: «1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani».
Tale invalicabile limite nella discrezionalità dello Stato di rifiutare il soggiorno di un cittadino straniero, al quale, in virtù di una causa di esclusione, non possa essere applicata la protezione discendente dalla applicazione della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, è stato confermato dal legislatore anche con il D.L. n.113/2018 convertito in Legge n.132/2018.
La riforma, infatti, pur avendo sottratto alla Commissione Territoriale la competenza a valutare, in sede di esame della domanda di protezione, la sussistenza di eventuali esigenze di protezione umanitaria, ha, tuttavia, mantenuto l'obbligo di verificare l'esistenza di cause di non refoulement, basate sul citato art. 19 TUI, come si ricava dall'attuale testo dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. n.
25/2008 che prevede che la C.T.:
«…nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, la Commissione
Territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi all'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga…».
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che vi sia il fondato timore che , una volta Parte_1
rimpatriato, possa essere oggetto di persecuzione per le sue condizioni personali e sociali e altresì rischi di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti, motivo per cui gli atti debbono essere trasmessi al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Da ultimo, si evidenzia che i precedenti penali a carico del ricorrente, evidenziati dalla pubblica amministrazione nella comparsa di costituzione risposta, sono già stati presi in considerazione dal
Tribunale nell'emissione del precedente decreto del 4.6.2021, di accoglimento della domanda di protezione speciale, fatto salvo per un'unica condanna, divenuta nel frattempo definitiva nel 2022, alla pena dell'ammenda di 4.500 euro, che il Collegio ritiene, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (che presuppongono una prognosi di non recidivanza) e per la quantità della pena inflitta, attestata sui minimi edittali, espressione di un contenuto allarme sociale. Dunque, valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale (protezione speciale che, si ribadisce, era già stata riconosciuta nel 2021 dal Tribunale), onde consentire all'attore un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per proseguire il suo percorso di integrazione sul territorio, reperendo un regolare lavoro e continuando ad astenersi dal frequentare gli ambienti criminali in cui è stato coinvolto nel passato, soprattutto da minorenne.
Peraltro, si condivide l'articolato percorso argomentativo svolto dal Tribunale nel decreto 4.6.2021 quanto al rischio di morte, ovvero di subire torture o trattamenti inumani o degradanti che correrebbe se rimpatriato, alla luce della sua storia personale (facilmente Parte_1
evincibile anche dai tatuaggi che lo stesso ha sul corpo) e delle COI più aggiornate riportate.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese, in ragione delle sopravvenienze documentali rilevanti ai fini della decisione ed emerse solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a Parte_1
nato il [...], a San Salvador, in [...], C.F.: , (C.U.I. , C.F._1 C.F._2
il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
- Spese compensate;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Roberta Dotta
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente
Sara Perlo Giudice rel. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3651/24 promossa da:
nato il [...], a San Salvador, in [...], C.F.: Parte_1
, C.U.I. rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Nieloud C.F._1 C.F._2
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Novara del 5.12.2023 notificato il 30.1.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 29.9.2023, volta a Parte_1
ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Novara, con provvedimento prot. N. 379/2023, reso in data 5.12.2023 e notificato il 30.1.2024 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di il 26.10.2023, che ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il CP_1
rilascio del permesso.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Parte convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 3.6.2024.
All'udienza dell'11.12.2024, le parti hanno concluso come da verbale e il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
** **
Nel ricorso introduttivo, la difesa ha evidenziato che il ricorrente, formulava, nel 2019, domanda di protezione internazionale e che il Tribunale di Torino, con decreto pronunciato il 4.6.2021, gli riconosceva il diritto alla protezione speciale.
Titolare di un permesso per protezione speciale dal 4.4.2022 al 4.6.2023 (doc. 10), il ricorrente ne ha chiesto il rinnovo alla sua scadenza alla Questura di Novara che, a seguito di istruttoria, ha denegato il rinnovo.
La difesa ha evidenziato come il ricorrente “seppur gravato da alcuni precedenti penali, è reinserito e risocializzato in società: ha trovato un lavoro con regolare contratto di assunzione
(doc. 2), dai cui proventi provvede al proprio sostentamento, e mantiene e coltiva ottimi rapporti con tutti i suoi familiari presenti sul territorio italiano (la madre, un fratello, due zii e una cugina)”, precisando che “Altresì si osservi anche che proprio nessun confronto è stato effettuato tra i timori lamentati dal ricorrente e le Country of Origin Information (COI) disponibili, che non vengono menzionate in alcuna parte del provvedimento (doc 8), contrariamente a quanto prescritto dall'art. 6, comma 6, D.P.R. 21/15. La p.a. non ha svolto un'adeguata ed effettiva istruttoria prima di escludere l'attualità della sussistenza dei presupposti per confermare il diritto alla protezione speciale già accertato dal Tribunale di Torino nel 2021”.
Infatti, quanto alla vicenda personale del sig. permangono attuali, secondo la difesa, le Pt_1
condizioni che avevano portato il Tribunale di Torino a riconoscere un rischio di persecuzione individualizzato integrante il diritto allo status di rifugiato nel 2021: il ricorrente, dopo la sua dissociazione e il suo progressivo allontanamento dalla clica milanese, non si è più riavvicinato ad essa;
a causa dei numerosi tatuaggi che lo identificano e collegano in modo evidente con la MS13, una volta rientrato in El Salvador, potrebbe essere un facile bersaglio sia per i componenti della
MS13, sia per la banda rivale, 18. Inoltre, la situazione dell'insicurezza nel Paese e la recente Per_1
reazione repressiva dello Stato inducono a ritenere che inalterato, se non addirittura maggiore, sia il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti da parte delle autorità di polizia e giudiziarie del
Paese. Con comparsa di costituzione del 3.6.2024, parte convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo quanto segue.
“Circa la posizione lavorativa e anagrafica del ricorrente, dalle verifiche effettuate presso l'Inps e
l'Agenzia delle Entrate emerge che dal 2018 i redditi da lavoro subordinato sono sempre stati insufficienti e nel 2023 il reddito complessivo ammonta a circa 5.500,00 euro, di cui 3.500,00 percepiti a titolo di indennità di disoccupazione (Naspi). Attualmente non risulta lavorare, l'ultima comunicazione obbligatoria trasmessa all'Anpal è riferita all'ultimo rapporto di lavoro iniziato
l'1/9/2023 e cessato il 30/11/2023. Non trova riscontro, dunque, il regolare contratto di assunzione citato a pag. 3 dell'atto di ricorso. Il certificato del casellario giudiziale registra le condanne che sono state indicate nel provvedimento questorile. In replica alle osservazioni esposte in ricorso si osserva che la scarsa attività lavorativa e l'assenza di notizie di reato dopo il 2022 (il reato per porto di armi è stato commesso il 14/2/2022) non costituiscono garanzia di avvenuta integrazione sociale del ricorrente, i cui trascorsi penali hanno fatto emergere un'indole criminale non comune
e la cui evoluzione in positivo, eventualmente, potrà essere verificata soltanto dopo un lungo periodo di buona condotta e non certo dopo soli due anni (non quattro) dall'ultimo reato”.
Per questi motivi
, la parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese.
****
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, in quanto trattasi di rinnovo di una domanda di protezione speciale richiesta anteriormente alle ultime modifiche normative, tanto che anche la stessa P.A., nell'istruttoria, ha applicato la previgente normativa, di cui al D.L. n. 130 del 2020.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Fatte queste premesse di carattere normativo, la domanda deve essere accolta, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, risulta ben integrato sul territorio nazionale. Parte_1
Egli, sentito in audizione dal giudice, nel precedente procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale (e definito con decreto del 4.6.2021 di accoglimento della domanda di protezione speciale) aveva dimostrato, già in allora, una più che buona padronanza della lingua italiana.
Inoltre, egli è titolare di un regolare contratto di lavoro dal 1.9.2023, con la mansione di assemblatore in serie di articoli in metallo, gomma e plastica, per cui percepisce circa 1.400 € al mese a titolo di stipendio (cfr. contratti di lavoro e buste paga allegate al ricorso) e risiede stabilmente con la madre in Trecate, via Dante n. 25, abitazione rispetto alla quale paga le relative utenze (cfr. certificato di residenza e bollette Energia con quietanza di pagamento).
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, il quale si esprime correttamente in lingua italiana e ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, e l'attualità dei contratti di lavoro e la raggiunta indipendenza abitativa.
Peraltro, egli mantiene significativi rapporti famigliari sul territorio italiano, dal momento che vive con la madre e che, in Italia, risiedono altresì un fratello, una cugina e gli zii.
In secondo luogo, si richiama quanto già evidenziato dal Collegio nel decreto del 4.6.2021 poc'anzi citato, di cui si riporta, facendolo proprio, il punto ritenuto più pertinente e di attualità anche sulla base delle COI attuali1:
“[…] è evidente che il richiedente, il quale ha sul corpo numerosi tatuaggi che lo identificano e collegano in modo evidente con la tatuato sulla mano, l'acronimo CS (Alask C.F._3
Locos Criminal Salavtrucha) tatuato sul braccio sinistro, la A di e un tatuaggio religioso Per_2
https://coi.euaa.europa.eu/administration/italv/PLib/20220706_El_Salvador_AggSicurezza.pdf;
El Salvador: sistematiche violazioni dei diritti umani in un anno di stato d'emergenza, reperibile alla pagina web https://www.amnesty.it/el-salvador-sistematiche-violazioni-dei-diritti-umani-in-un-anno-distato- demergenza/#:~text=L0%20stato%20d'emergenza%20era.in%20cambio%20di%20alcuni %20benefici; Cfr. Insight Crime, The Price of Mass Gang Arrests in El Salvador, 15/06/2022, Controparte_2 https://insightcrime.org/news/mano-dura-redux-the-price-of-mass-gang-arrests-in-el-salvador/ Insight Crime, El
Salvador's Security Crackdown May Feed Gang Recruitment, 15/062022, https://insightcrime.org/news/el-salvador- security-crackdown-gang-recruitment-drive/, ,'All Salvadorans at risk': Inside El Salvador's gang crackdown, CP_3 21/04/2022, https://www.aliazeera.com/news/2022/4/21/all-salvadorans-at-risk-inside-el-salvadors-gang-crackdown sul braccio -, una volta rientrato in El Salvador, potrebbe essere un facile bersaglio sia per i componenti della MS13, da cui egli si è distaccato senza permesso, sia per la banda rivale, la 18, nonché potrebbe essere catturato dalla Polizia e detenuto in carceri non sicure, in cui si praticano torture e maltrattamenti.
Come si è esaminato, la violenza, il potere, il radicamento sul territorio e la struttura della MS13 in
El Salvador è ben diversa da quella italiana, che, soprattutto negli ultimi anni, ha perso forza e struttura e vive un momento caotico e poco controllato, motivo per cui per il richiedente in Italia il rischio di subire analoghe minacce o persecuzioni è quasi inesistente.
Il Collegio infatti, contrariamente a quanto affermato dalla C.T., ritiene credibile l'affiliazione del richiedente alla MS13 di Milano - avvenuta all'età di quattordici anni e seppure con modalità differenti rispetto a quelle utilizzate in El Salvador e per un ruolo certamente non apicale -
(affiliazione comprovata da molti dettagli nel racconto, nonché dalle numerose condanne riportate dal richiedente), così come pare credibile il suo progressivo allontanamento e dissociazione dalla clica milanese.
Se, dunque, l'accertamento dell'esistenza di una causa di esclusione esime lo Stato che esamina la domanda dall'accordare la protezione che spetterebbe sulla base delle sussistenti cause di inclusione (in questo caso lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria), questa considerazione non implica, tuttavia, il rigetto integrale della domanda di protezione, posto che non viene meno, costituendo un limite invalicabile, l'obbligo di uno Stato che, come l'Italia, ha ratificato la
Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo di garantire il rispetto, in termini effettivi (per quanto qui di rilievo), degli artt. 2 e 3 che recitano come segue:
«Articolo 2: Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione»;
«Articolo 3: Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».
Il legislatore italiano ha mostrato di voler recepire anche a livello di norma interna tali impegni, come si ricava dall'art. 19 Testo Unico Immigrazione, commi 1 e 1.1 secondo cui: «1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani».
Tale invalicabile limite nella discrezionalità dello Stato di rifiutare il soggiorno di un cittadino straniero, al quale, in virtù di una causa di esclusione, non possa essere applicata la protezione discendente dalla applicazione della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, è stato confermato dal legislatore anche con il D.L. n.113/2018 convertito in Legge n.132/2018.
La riforma, infatti, pur avendo sottratto alla Commissione Territoriale la competenza a valutare, in sede di esame della domanda di protezione, la sussistenza di eventuali esigenze di protezione umanitaria, ha, tuttavia, mantenuto l'obbligo di verificare l'esistenza di cause di non refoulement, basate sul citato art. 19 TUI, come si ricava dall'attuale testo dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. n.
25/2008 che prevede che la C.T.:
«…nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, la Commissione
Territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi all'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga…».
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che vi sia il fondato timore che , una volta Parte_1
rimpatriato, possa essere oggetto di persecuzione per le sue condizioni personali e sociali e altresì rischi di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti, motivo per cui gli atti debbono essere trasmessi al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Da ultimo, si evidenzia che i precedenti penali a carico del ricorrente, evidenziati dalla pubblica amministrazione nella comparsa di costituzione risposta, sono già stati presi in considerazione dal
Tribunale nell'emissione del precedente decreto del 4.6.2021, di accoglimento della domanda di protezione speciale, fatto salvo per un'unica condanna, divenuta nel frattempo definitiva nel 2022, alla pena dell'ammenda di 4.500 euro, che il Collegio ritiene, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (che presuppongono una prognosi di non recidivanza) e per la quantità della pena inflitta, attestata sui minimi edittali, espressione di un contenuto allarme sociale. Dunque, valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale (protezione speciale che, si ribadisce, era già stata riconosciuta nel 2021 dal Tribunale), onde consentire all'attore un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per proseguire il suo percorso di integrazione sul territorio, reperendo un regolare lavoro e continuando ad astenersi dal frequentare gli ambienti criminali in cui è stato coinvolto nel passato, soprattutto da minorenne.
Peraltro, si condivide l'articolato percorso argomentativo svolto dal Tribunale nel decreto 4.6.2021 quanto al rischio di morte, ovvero di subire torture o trattamenti inumani o degradanti che correrebbe se rimpatriato, alla luce della sua storia personale (facilmente Parte_1
evincibile anche dai tatuaggi che lo stesso ha sul corpo) e delle COI più aggiornate riportate.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese, in ragione delle sopravvenienze documentali rilevanti ai fini della decisione ed emerse solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a Parte_1
nato il [...], a San Salvador, in [...], C.F.: , (C.U.I. , C.F._1 C.F._2
il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
- Spese compensate;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Roberta Dotta