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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/10/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2013/24 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del
Giudice, dott.ssa Licia Tomay, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2013/2024 R.G. tra
, rappresentato e difeso da se stesso ed Parte_1 elett.te dom.to in Potenza presso il proprio studio legale.
Opponente
e
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso la quale domicilia per legge;
, in proprio e quale erede di Controparte_2 Persona_1
, contumace.
[...]
Opposti
Oggetto: opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso depositato il 29.5.2024 l'avvocato
[...]
ha proposto opposizione al decreto di liquidazione Parte_1 emesso dal giudice monocratico di questo Tribunale, notificatogli il 17.05.2024, con il quale è stato liquidato in suo favore il compenso di € 600,00 per la difesa d'ufficio di Persona_1
e nel procedimento penale iscritto ai
[...] Controparte_2 nn. 1292/2011 R.G.N.R. e 418/2013 R.G.T.
Deduce quali motivi di opposizione: - il mancato riconoscimento della fase di studio della controversia;
- l'errata applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/2014 quanto alle fasi introduttiva, istruttoria e decisionale;
- la mancata applicazione del Protocollo
d'Intesa adottato presso il Distretto di Corte d'Appello di Potenza per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e ai difensori d'ufficio di indagati/imputati irreperibili;
- la mancata applicazione della maggiorazione del 20% prevista dall'art. 12 comma 2 del D.M.
55/2014, avendo egli difeso due imputati aventi la medesima posizione processuale.
Ha concluso affinché “voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito contrariis reiectis, in riforma e ad integrazione del menzionato decreto: − accertare e dichiarare che l'Avv.
[...]
ha diritto a vedersi liquidate anche le competenze Parte_1 professionali relative alla attività di studio nel giudizio innanzi al
Tribunale di Potenza, Sez. penale, R.G.T. 418/2013, nella misura minima prevista nel D.M. 55/2014; − accertare e dichiarare che il sottoscritto avvocato abbia diritto alla liquidazione delle proprie competenze quale difensore di ufficio nella misura di € 1.680,00 ovvero nella misura di € 1.413,00 (già ridotti di 1/3 ex art. 106- bis T.U. Spese Giustizia) in ossequio al Protocollo di Intesa adottato presso questo Distretto di Corte d'Appello e come ivi previsto;
− in subordine, accertare e dichiarare che gli importi previsti nel decreto impugnato, relativi alla fase introduttiva, istruttoria e decisionale, siano errati ed applicare quindi nella liquidazione delle competenze dovute all'odierno opponente gli importi esatti rinvenienti dal D.M. 55/2014 ovvero: fase introduttiva valore minimo € 283,50; fase istruttoria valore minimo € 567,00; fase decisionale valore minimo € 709,00; − accertare e dichiarare che nella liquidazione dei compensi vada comunque applicata la maggiorazione del 20% ex art. 12 comma
2 D.M. 55/2014; − confermare per il resto l'impugnato decreto di liquidazione;
− con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il Controparte_1
, che ha contestato l'opposizione e ne ha chiesto il
[...] rigetto.
Ha eccepito: - che l'avv. non è mai stato nominato Parte_1 difensore d'ufficio di , ma solo sostituto Controparte_2 processuale del difensore di fiducia ai sensi dell'art. 97 comma 4
c.p.p. e che, pertanto, non spetta l'aumento del compenso per la difesa di più imputati;
- che l'invocato Protocollo d'intesa non è vincolante per il giudice;
- che i parametri forensi da applicare per la liquidazione del compenso sono quelli vigenti prima del
D.M. 147/2022, poiché l'attività professionale si è conclusa l'11.03.2022.
Non si è invece costituita , convenuta in giudizio Controparte_2 in proprio e quale erede di , deceduto. Persona_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del
26.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti costituite hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_2 la quale non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e del provvedimento di fissazione dell'udienza. L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Premesso che al presente giudizio si applicano gli artt. 170 del d.P.R. 115/02 e 15 del d.lgs. 150/11 nella formulazione introdotta dalla “riforma Cartabia” (d. lgs. 149/2022), va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, formatosi nella vigenza del precedente art. 170, secondo cui “Ai sensi dell'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione;
ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento” (Cass.
4423/2017).
L'art. 170 del d.P.R. 115/02, come vigente alla data di instaurazione del presente processo, stabilisce che “Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato
l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
A sua volta, l'art. 15 del d.lgs. 150/11, nella formulazione applicabile ratione temporis, al comma 1 stabilisce che “Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Poiché la disciplina del rito semplificato di cognizione, come introdotta dalla riforma Cartabia, all'art. 281 terdecies dispone che la sentenza che definisce il processo è impugnabile nei modi ordinari, ne discende che il termine per proporre l'opposizione ex art. 170 t.u. Spese di Giustizia è quello previsto dal combinato disposto degli artt. 281 terdecies ultimo comma, 325 e 326
c.p.c., cioè il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di liquidazione del compenso.
Nella specie, dalla documentazione prodotta risulta che il decreto opposto è stato depositato il 22.04.2024, mentre il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato depositato il
29.05.2024.
Nell'atto introduttivo l'opponente ha dedotto che il decreto di liquidazione gli è stato comunicato il 17.05.2024, ma non ha provveduto al deposito della relativa comunicazione di
Cancelleria.
Considerata la natura impugnatoria dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. 115/2002 (v. Cass. 28150/2019), va applicata la regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione (v. Cass. sez. un. 18569/2016).
In mancanza di prova della comunicazione del decreto impugnato e della conseguente tempestività dell'opposizione, questa va dichiarata inammissibile.
La rilevata lacuna non è sanabile per via di non contestazione, anzitutto perché la comunicazione del decreto all'opponente non costituisce circostanza di fatto caduta sotto la diretta percezione dell'odierno opposto, ed in secondo luogo perché, data la richiamata natura impugnatoria dell'opposizione, si tratta di
“presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo di una parte che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (cfr. Cass., SU, n. 9005 del 2009;
Cass., SU, n. 10648 del 2017; Cass., SU, n. 21349 del 2022;
Cass. nn. 17014 e 19475 del 2024), sicché nessun valore può assumere, al fine di escluderla, l'eventuale comportamento di non contestazione di un'altra parte”, in quanto l'omissione impedisce la verifica “a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione” (v. Cass.
27313/2024 in materia di improcedibilità del ricorso per cassazione, in motivazione).
Va, infine, evidenziato che la mancanza di prova della tempestività dell'opposizione è rilevabile d'ufficio e, trattandosi di questione di puro diritto, non richiede la necessità di sollevare il contraddittorio (v. Cass. 27478/2023).
Il rilievo d'ufficio giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
Nulla per le spese tra l'opponente e l'opposta contumace.
Considerata la natura impugnatoria della proposta opposizione, dalla sua inammissibilità discende la sussistenza delle condizioni per il versamento a carico dell'opponente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
con ricorso del Controparte_3
29.05.2024, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione;
b) dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti costituite;
c) nulla per le spese tra l'opponente e l'opposta contumace;
d) dà atto che sussistono le condizioni per il versamento a carico dell'opponente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Potenza 20.10.2025 Il Giudice
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del
Giudice, dott.ssa Licia Tomay, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2013/2024 R.G. tra
, rappresentato e difeso da se stesso ed Parte_1 elett.te dom.to in Potenza presso il proprio studio legale.
Opponente
e
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso la quale domicilia per legge;
, in proprio e quale erede di Controparte_2 Persona_1
, contumace.
[...]
Opposti
Oggetto: opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso depositato il 29.5.2024 l'avvocato
[...]
ha proposto opposizione al decreto di liquidazione Parte_1 emesso dal giudice monocratico di questo Tribunale, notificatogli il 17.05.2024, con il quale è stato liquidato in suo favore il compenso di € 600,00 per la difesa d'ufficio di Persona_1
e nel procedimento penale iscritto ai
[...] Controparte_2 nn. 1292/2011 R.G.N.R. e 418/2013 R.G.T.
Deduce quali motivi di opposizione: - il mancato riconoscimento della fase di studio della controversia;
- l'errata applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/2014 quanto alle fasi introduttiva, istruttoria e decisionale;
- la mancata applicazione del Protocollo
d'Intesa adottato presso il Distretto di Corte d'Appello di Potenza per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e ai difensori d'ufficio di indagati/imputati irreperibili;
- la mancata applicazione della maggiorazione del 20% prevista dall'art. 12 comma 2 del D.M.
55/2014, avendo egli difeso due imputati aventi la medesima posizione processuale.
Ha concluso affinché “voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito contrariis reiectis, in riforma e ad integrazione del menzionato decreto: − accertare e dichiarare che l'Avv.
[...]
ha diritto a vedersi liquidate anche le competenze Parte_1 professionali relative alla attività di studio nel giudizio innanzi al
Tribunale di Potenza, Sez. penale, R.G.T. 418/2013, nella misura minima prevista nel D.M. 55/2014; − accertare e dichiarare che il sottoscritto avvocato abbia diritto alla liquidazione delle proprie competenze quale difensore di ufficio nella misura di € 1.680,00 ovvero nella misura di € 1.413,00 (già ridotti di 1/3 ex art. 106- bis T.U. Spese Giustizia) in ossequio al Protocollo di Intesa adottato presso questo Distretto di Corte d'Appello e come ivi previsto;
− in subordine, accertare e dichiarare che gli importi previsti nel decreto impugnato, relativi alla fase introduttiva, istruttoria e decisionale, siano errati ed applicare quindi nella liquidazione delle competenze dovute all'odierno opponente gli importi esatti rinvenienti dal D.M. 55/2014 ovvero: fase introduttiva valore minimo € 283,50; fase istruttoria valore minimo € 567,00; fase decisionale valore minimo € 709,00; − accertare e dichiarare che nella liquidazione dei compensi vada comunque applicata la maggiorazione del 20% ex art. 12 comma
2 D.M. 55/2014; − confermare per il resto l'impugnato decreto di liquidazione;
− con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il Controparte_1
, che ha contestato l'opposizione e ne ha chiesto il
[...] rigetto.
Ha eccepito: - che l'avv. non è mai stato nominato Parte_1 difensore d'ufficio di , ma solo sostituto Controparte_2 processuale del difensore di fiducia ai sensi dell'art. 97 comma 4
c.p.p. e che, pertanto, non spetta l'aumento del compenso per la difesa di più imputati;
- che l'invocato Protocollo d'intesa non è vincolante per il giudice;
- che i parametri forensi da applicare per la liquidazione del compenso sono quelli vigenti prima del
D.M. 147/2022, poiché l'attività professionale si è conclusa l'11.03.2022.
Non si è invece costituita , convenuta in giudizio Controparte_2 in proprio e quale erede di , deceduto. Persona_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del
26.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti costituite hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_2 la quale non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e del provvedimento di fissazione dell'udienza. L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Premesso che al presente giudizio si applicano gli artt. 170 del d.P.R. 115/02 e 15 del d.lgs. 150/11 nella formulazione introdotta dalla “riforma Cartabia” (d. lgs. 149/2022), va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, formatosi nella vigenza del precedente art. 170, secondo cui “Ai sensi dell'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione;
ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento” (Cass.
4423/2017).
L'art. 170 del d.P.R. 115/02, come vigente alla data di instaurazione del presente processo, stabilisce che “Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato
l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
A sua volta, l'art. 15 del d.lgs. 150/11, nella formulazione applicabile ratione temporis, al comma 1 stabilisce che “Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Poiché la disciplina del rito semplificato di cognizione, come introdotta dalla riforma Cartabia, all'art. 281 terdecies dispone che la sentenza che definisce il processo è impugnabile nei modi ordinari, ne discende che il termine per proporre l'opposizione ex art. 170 t.u. Spese di Giustizia è quello previsto dal combinato disposto degli artt. 281 terdecies ultimo comma, 325 e 326
c.p.c., cioè il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di liquidazione del compenso.
Nella specie, dalla documentazione prodotta risulta che il decreto opposto è stato depositato il 22.04.2024, mentre il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato depositato il
29.05.2024.
Nell'atto introduttivo l'opponente ha dedotto che il decreto di liquidazione gli è stato comunicato il 17.05.2024, ma non ha provveduto al deposito della relativa comunicazione di
Cancelleria.
Considerata la natura impugnatoria dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. 115/2002 (v. Cass. 28150/2019), va applicata la regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione (v. Cass. sez. un. 18569/2016).
In mancanza di prova della comunicazione del decreto impugnato e della conseguente tempestività dell'opposizione, questa va dichiarata inammissibile.
La rilevata lacuna non è sanabile per via di non contestazione, anzitutto perché la comunicazione del decreto all'opponente non costituisce circostanza di fatto caduta sotto la diretta percezione dell'odierno opposto, ed in secondo luogo perché, data la richiamata natura impugnatoria dell'opposizione, si tratta di
“presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo di una parte che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (cfr. Cass., SU, n. 9005 del 2009;
Cass., SU, n. 10648 del 2017; Cass., SU, n. 21349 del 2022;
Cass. nn. 17014 e 19475 del 2024), sicché nessun valore può assumere, al fine di escluderla, l'eventuale comportamento di non contestazione di un'altra parte”, in quanto l'omissione impedisce la verifica “a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione” (v. Cass.
27313/2024 in materia di improcedibilità del ricorso per cassazione, in motivazione).
Va, infine, evidenziato che la mancanza di prova della tempestività dell'opposizione è rilevabile d'ufficio e, trattandosi di questione di puro diritto, non richiede la necessità di sollevare il contraddittorio (v. Cass. 27478/2023).
Il rilievo d'ufficio giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
Nulla per le spese tra l'opponente e l'opposta contumace.
Considerata la natura impugnatoria della proposta opposizione, dalla sua inammissibilità discende la sussistenza delle condizioni per il versamento a carico dell'opponente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
con ricorso del Controparte_3
29.05.2024, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione;
b) dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti costituite;
c) nulla per le spese tra l'opponente e l'opposta contumace;
d) dà atto che sussistono le condizioni per il versamento a carico dell'opponente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Potenza 20.10.2025 Il Giudice