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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati:
Dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore
Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera
Dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 776/ 2023 RG, vertente tra
Parte_1
Avv.ti Fabio Roscioli, Eleonora D'Avack appellante nei confronti di
Controparte_1
Avv. Pietro Ichino, Guglielmo Burragato, AU NU
appellata
Avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena, Giudice del Lavoro, n. 199 del 2023, pubblicata il 17.11.2023. All'udienza del 23 gennaio 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Siena, con la sentenza appellata, ha accolto il ricorso con il quale aveva proposto opposizione avverso il D.I. n. 11/2020 emesso dallo stesso Tribunale in favore di già dipendente della banca Parte_1 opponente come dirigente, responsabile dell'Area Finanza dal 2001 al 2012.
Il rapporto con la si è concluso nel marzo 2012 con una transazione che ha CP_1 lasciato aperta la possibilità per il dirigente di accedere alla tutela prevista dal CCNL agli artt. 6 e 7 che pongono a carico della banca le spese giudiziali relative a procedimenti penali ai quali il dirigente sia sottoposto per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni. Con il ricorso monitorio, il aveva chiesto ed ottenuto che a fosse Parte_1 ingiunto di pagare in suo favore la somma di € 393.582,56 corrispondente alle spese legali che egli aveva sostenuto nel processo penale svoltosi a suo carico e concluso che sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.
In particolare, nel 2012, l'odierno appellante è stato rinviato a giudizio per presunti reati commessi nella sua funzione di responsabile dell'Area Finanziaria. L'imputazione riguardava il reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa in quanto il con alcuni colleghi, avrebbe posto in essere Parte_1 operazioni finanziarie contrarie agli interessi della banca, tramite l'intermediario NI Securietes LT.
In particolare, l'imputazione riguardava la costituzione di una associazione, composta da funzionari e dipendenti della e da Controparte_1 soci dipendenti del Gruppo NI, articolata sulla casa madre londinese NI Securities Llp., sulla sua filiale italiana e sulla società maltese NI Holdings LT., poi trasformata in NI Securities LT. - allo scopo di commettere più delitti di truffa aggravata in danno del patrimonio di BMPS, impiegato in operazioni di investimento finanziario (acquisto/vendita di titoli di stato e obbligazioni corporate di proprietà dell'istituto bancario, in prevalenza su mercati non regolamentati) eseguite a condizioni predeterminate e diverse da quelle effettivamente conseguibili sul mercato per il tramite dell'intermediario finanziario (prima come dealer, poi broker) NI. Tali operazioni erano artatamente realizzate onde far conseguire una sicura marginalità per il citato broker nelle transazioni, consentendo, poi, ai sodali coinvolti di ottenere illecite somme di denaro extraprofitto che venivano loro retrocesse, mediante periodiche dazioni di denaro all'uopo trasferite su conti correnti esteri, tramite società fiduciarie operanti in paesi off-shore, e "rimpatriate" poi per il tramite dei c.d. 'scudi fiscali'.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 712 del 2019, ha assolto il per Parte_1 insussistenza del fatto.
Con sentenza n. 4297 del 2020 questa Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione dei reati.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 35998 del 2022, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello con la conseguenza che è divenuta definitiva la sentenza di primo grado, ossia quella pienamente assolutoria.
In particolare, con tale decisione la S.C. ha ritenuto che: “l'appello proposto avverso la sentenza di assoluzione di primo grado dal Procuratore della Repubblica allorquando era già maturata la prescrizione del reato - intervenuta nelle more del deposito della motivazione della sentenza di primo grado - è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare”.
Con la decisione oggi impugnata, il Tribunale di Siena, pur partendo dal presupposto della piena assoluzione del ha comunque accolto Parte_1
l'opposizione della banca ritenendo che il comportamento del dirigente non potesse ritenersi connesso all'esercizio delle sue funzioni e si ponesse in conflitto con gli interessi del datore di lavoro, in violazione di istruzioni e disposizioni dallo stesso emanate.
Per quanto riguarda la fonte collettiva applicabile, il Tribunale precisa che: “L'art. 6 del CNLL 2008 (“Tutele per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni”) prevede,
“qualora nei confronti del dirigente venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni”, che “le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell'impresa, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia”.
La corrispondente previsione del CCNL 29/2/2012 estende la tutela anche alle
“eventuali sanzioni pecuniarie”, introducendo al co. 2 una esclusione della tutela (“non si attua”) “in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa”.
Se al tempo dei fatti penalmente contestati il CCNL applicabile era quello antecedente, certamente al tempo della conciliazione il CCNL applicabile è divenuto quello successivo: infatti, il verbale di conciliazione, nel quale Parte_1
e la hanno concordata la clausola relativa al Controparte_1 perdurare della tutela prevista dagli artt. 6 e 7 del CCNL, è stato sottoscritto il 15/3/2012, nella vigenza pertanto del CCNL Dirigenti Credito, versione del 29/2/2012.
In ogni caso, il CCNL successivo può considerarsi dichiarativo di acquisizioni interpretative sistematiche e giurisprudenziali in ordine ai limiti impliciti ma univoci della attuazione della specifica tutela”.
Secondo il Tribunale, la sentenza di primo grado, pur assolvendo pienamente l'imputato: “non cancella il dato oggettivo, vale a dire, una distribuzione di denaro sulla base di un accordo distributivo, canalizzata su conti personali, di
[...] per quanto rilevante nella controversia”. Parte_1
Ne deriva che: “l'unico dato rilevante ai fini della nostra decisione consiste nella estraneità all'esercizio delle proprie funzioni del comportamento che ha dato luogo al processo penale, il cui onere in termini di compensi professionali
[...] intende riversare sulla ”. Parte_1 Controparte_1
Secondo il primo Giudice: “Il comportamento accertato in sede penale, con la declaratoria di insussistenza del fatto, non elide poi la sua valenza pregiudizievole agli interessi della Banca datrice, un comportamento non coerente al perseguimento dell'interesse aziendale, anzi in conflitto con l'interesse aziendale”.
Tale considerazione, nella decisione appellata, comporta la revoca del D.I. opposto, il rigetto di tutte le pretese del e la condanna dello stesso al Parte_1 pagamento delle spese di lite. appella la sentenza con i seguenti motivi: Parte_1
1) Errata ricostruzione delle risultanze del processo penale: secondo parte appellante la sentenza di primo grado sarebbe del tutto errata in quanto non considera la piena assoluzione che è stata pronunciata nei suoi confronti ed in quanto ritiene dimostrate insussistenti retrocessioni di denaro da parte di MA sul conto corrente dell'appellante stesso. Infatti, nel processo penale è stato acclarato che: tutte le operazioni erano lecite e concluse a valori di mercato;
nessun danno è stato cagionato a nessuna retrocessione è stata operata nei confronti degli imputati dal broker NI;
nessun accordo distributivo è intercorso tra i dipendenti imputati nel procedimento de qua poiché non vi era nulla da distribuire. In particolare, il tema delle presunte retrocessioni è stato sviscerato ampiamente nel processo penale, attraverso consulenze, testimonianze, rogatorie in Svizzera, Singapore e San Marino e ampie indagini sui conti correnti esteri degli indagati, dalle quali è risultato che: gli accrediti sui conti esteri, tra gli altri, del dott. Parte_1 provenivano dalla società PO NC IN.; a sua volta la predetta società si era alimentata svolgendo attività IN. e LE ES LT. che nulla avevano a che vedere con NI (cfr. p. 35 sent.712/16 Trib. Siena in all. 1 cit.); nessun rapporto è intercorso tra NI e PO NC IN, atteso che la prima compiva transazioni sul mercato non regolamentato e la seconda operava in futures; nessuna somma di denaro è risultata essere confluita da NI verso PO NC IN. né tantomeno verso gli imputati (cfr. p. 35 sent.712/16 Trib. Siena in all. 1 cit.); gli afflussi di denaro sui conti correnti degli imputati non potevano in ogni caso costituire “retrocessioni” da parte di NI, poiché iniziati ben prima dell'operatività tra e NI e quasi 10 volte superiori rispetto al profitto totale conseguito dal broker (che è stato accertato in 6,6 milioni lordi – vale a dire poco più di 3 netti, a fronte di movimentazioni sui conti esteri per 29 milioni) (cfr. p. 24 sent.712/16 Trib. Siena in all. 1 cit.). 2) Applicabilità della tutela prevista dal CCNL: Secondo parte appellante non ha alcun senso il riferimento a un presunto conflitto di interesse, poiché se le operazioni erano lecite e il dott. non vi aveva un interesse personale, Parte_1 ben ha fatto a compierle nell' li obblighi contrattuali assunti nei confronti di quale capo dell'area finanza della Banca. Viene richiamata una sentenza d orte d'Appello di Milano, resa nella causa parallela di un coimputato, che ha deciso nel senso opposto rispetto al Tribunale di Siena.
3) CCNL applicabile, erronea interpretazione della nozione di interesse aziendale e della questione etica: La sentenza impugnata è del tutto insoddisfacente anche là dove ritiene applicabile alla richiesta di refusione delle spese legali il CCNL del 2012 (entrato in vigore prima dell'accordo conciliativo del 15 marzo 2012) e non quello del 2008 che era efficace all'epoca dei fatti contestati dalla Procura e che lo è stato fino alla cessazione del rapporto di lavoro occorsa in data 22 febbraio 2012.
si è costituita per ribadire gli argomenti già svolti Controparte_1 in primo grado e recepiti in sentenza, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della decisione impugnata. In ogni caso, la banca torna ad eccepire la abnorme misura delle spese legali che sono richieste con il D.I. opposto.
Così riassunti i termini della questione e le difese delle parti, secondo la Corte l'appello è infondato.
I motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto, tra loro, strettamente connessi.
Orbene, il punto di partenza deve essere ravvisato nelle norme contrattuali che regolano la tutela invocata dal Parte_1
L'art. 6 del CCNL 2008 (“Tutele per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni”) prevede che, “qualora nei confronti del dirigente venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni”, “le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell'impresa, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia”.
La corrispondente previsione del successivo CCNL 29/2/2012 estende la tutela anche alle “eventuali sanzioni pecuniarie”, ma precisa, al comma 2, che la tutela
“non si attua” “in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa”.
La Corte di Cassazione ha chiarito, in un settore affine a quello oggi un esame, che: In materia di rimborso delle spese legali sostenute dal lavoratore relativamente a procedimento penale, l'art. 118 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo delle casse di risparmio del 26 luglio 1983 deve essere interpretato sulla base della lettera della clausola contrattuale e della "ratio" della stessa, con riconoscimento - alle condizioni previste - del rimborso relativamente ai procedimenti penali promossi per fatti o atti compiuti nel perseguimento delle finalità istituzionali della cassa di risparmio e non anche per quelli posti in essere "in occasione" dell'attività lavorativa, e, comunque, con esclusione di atti o fatti posti in essere per finalità personali e in ogni caso estranei all'attività lavorativa (Cass. 22721 del 2013).
Nello stesso senso, la sentenza della Corte di Cassazione n. 24733 del 2008: è censurabile, in sede di legittimità, l'interpretazione del giudice di merito - in quanto effettuata in violazione dei canoni ermeneutici - ove la clausola contrattuale venga intesa come diretta ad addossare all'impresa le spese giudiziali del lavoratore sottoposto a procedimento penale con riguardo a tutte le ipotesi di reato poste in essere "in occasione" dell'attività di lavoro e, quindi, in riferimento ad una mera coincidenza temporale o materiale, anziché solamente alle condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell'attività funzionale, dovendosi ritenere che la tutela apprestata dalla norma collettiva abbia ad oggetto l'esercizio delle funzioni conforme agli interessi dell'azienda (ancorché con comportamenti perseguiti penalmente dagli organi giudiziari) e non anche la violazione delle funzioni stesse, in danno alla stessa azienda e in contrasto con le istruzioni impartite)”.
Sulla base di questi principi e del chiaro tenore delle norme contrattuali, ritiene la Corte che la tutela invocata dal possa essere riconosciuta solo in Parte_1 presenza di procedimenti penali promossi per fatti o atti compiuti nel perseguimento delle finalità istituzionali della banca.
In questo senso, è chiara la disposizione del CCNL 2012 – laddove esclude la tutela
“in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa”.
Alla medesima conclusione, tuttavia, si deve giungere anche in applicazione della norma collettiva del 2008 in quanto il riferimento ai fatti commessi nell'esercizio delle funzioni non può che essere inteso come esplicativo dello stesso principio.
Si vuol dire che la necessità che la condotta incriminata sia compiuta
“nell'esercizio delle funzioni” lascia fuori sia il caso in cui la stessa sia in contrasto con gli interessi dell'azienda sia l'ipotesi nella quale la condotta sia del tutto estranea all'attività lavorativa. In altre parole, se la tutela riguarda solo le condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell'attività funzionale, e non anche tutte le ipotesi di reato poste in essere "in occasione" dell'attività di lavoro, sembra alla Corte piuttosto evidente che essa possa essere riconosciuta solo per attività conformi agli interessi dell'azienda e non in contrasto con essi (senza necessità che tale precisazione sia esplicitata).
La questione relativa alla individuazione del CCNL applicabile al caso concreto non risulta, quindi, rilevante.
Tanto chiarito, occorre accertare in concreto la condotta per la quale il Parte_1
è stato sottoposto a giudizio penale e questo perché “il presupposto di operatività di detta garanzia è l'insussistenza, da valutarsi "ex ante, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente” (Cass. 18256 del 2018, sia pure in ambito di pubblico impiego)
È vero, infatti, che il è stato assolto con formula piena ma questo non Parte_1 dimostra tout court che abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni (in questo senso, invece, sembra orientata la Corte d'Appello di Milano nella sentenza depositata dall'appellante).
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, in una prospettiva ex ante, la condotta incriminata si collocasse certamente fuori dalla tutela prevista dal contratto collettivo in quanto in evidente contrasto con gli interessi della banca.
Si è infatti già ricordato che l'imputazione riguardava la costituzione di una associazione, composta da funzionari e dipendenti della Controparte_1
e da soci dipendenti del Gruppo NI, allo scopo di commettere più
[...] delitti di truffa aggravata in danno del patrimonio di BMPS.
Il Tribunale di Siena, con la sentenza di assoluzione, ha ritenuto che il transito di denaro in favore del e degli altri imputati non dimostrasse la truffa in Parte_1 quanto: 1) si tratta di somme (oltre 29 milioni di euro) ben maggiori degli stessi guadagni che MA avrebbe tratto dall'operazione illecita (circa 3 milioni di euro) 2) il flusso di denaro è iniziato prima delle operazioni in questione.
Il Tribunale, a monte, ha ritenuto non dimostrato che le somme che hanno alimentato il conto di RO FINANCIAL e che poi sono state accreditate sui conti correnti dei dipendenti di siano provenute da MA (così a pag. 35- 36).
Volendo quindi considerare l'esito del giudizio penale, e non l'imputazione, resta il fatto che somme molto elevate sono pervenute in conti esteri riconducibili al Se tali somme non sono frutto della truffa ai danni di si deve Parte_1 nondimeno ritenere che si tratti di operazioni finanziarie estranee alla sua funzione come dirigente di Si tratta, peraltro, di operazioni che la sentenza penale di assoluzione non ricostruisce e delle quali neppure con l'atto di appello è fornita alcuna spiegazione. Anche in questa prospettiva difetta, quindi, il requisito della “attinenza all'esercizio delle ordinarie attività e funzioni proprie della posizione lavorativa del dirigente” in quanto i fatti di rilievo penale si sono rivelati estranei alle funzioni e responsabilità del dirigente il quale, invece di agire a favore dell'impresa, ha agito a favore di sé stesso e di terzi (così la Cass. 21439 del 2019 in relazione alla analoga norma contenuta nel CCNL del terziario).
In definitiva, l'appello non può essere accolto.
Spese
La condanna alle spese di lite di secondo grado segue la soccombenza, liquidate ex DM 147/2022, secondo il valore della causa.
Per il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena, Giudice del Lavoro, n. 199 del 2023, pubblicata il 17.11.2023.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado che liquida in €. 7.120,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 23 gennaio 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi