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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 19/11/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1717/2024 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice ED LF ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1717/2024 RG
TRA
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (CF ), tutti rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dall'avv. Leonardo di Russo (C.F. ; fax 0761/796371; pec C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Bolsena, Via XXV aprile Email_1
49, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(P.I. C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Rossi ) del foro di Perugia, C.F._5
dell'avvocatura interna di , in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, ed CP_1
elettivamente domiciliata in Perugia via Mario Angeloni 72, presso la sede di Affari Legali Territoriali
Centro Nord di Controparte_1
RESISTENTE pagina 1 di 19 OGGETTO: responsabilità contrattuale
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
1) In via principale, in ragione di quanto dedotto in narrativa, accertare il credito dei ricorrenti nei confronti di
[...]
e disporre il rimborso dei buoni postali di cui in narrativa (all. 1) per Euro 50.000,00 oltre rendimenti Controparte_2
previsti, per un totale di Euro 52.000,00, condannando al pagamento di tali somme;
CP_1
2) in via subordinata, in ragione di quanto dedotto sul punto in narrativa, condannare al risarcimento del CP_1
danno nei confronti dei ricorrenti, quantificabile nella misura dell'investimento oltre rendimenti previsti per un totale di Euro
52.000,00;
3) in via ulteriormente subordinata, condannare al risarcimento del danno nei confronti dei ricorrenti pari alla CP_1
somma investita (Euro 50.000,00) o comunque in via equitativa, anche alla luce dell'asimmetria informativa intercorrente tra il piccolo risparmiatore e l'emittente;
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Conclusioni di parte resistente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dei titolari dei buoni postali fruttiferi n. 0079-
0088 emessi in data 20.12.2007 presso l'ufficio di BAIA serie 1B8, dell'importo di € 5000,00 dei sigg.ri
[...]
, E , meglio generalizzati in atti. Parte_1 Parte_2 Parte_3
-In via principale: rigettare la domanda avanzata dai ricorrenti, in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata: rigettare altresì le domande risarcitorie, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, e comunque irrimediabilmente prescritte.
Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio (d'ora in avanti anche solo “ ) per sentire
[...] Controparte_1 CP_1
la medesima condannata al rimborso dei buoni fruttiferi postali ricevuti in successione dal comune dante pagina 2 di 19 causa, ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno subito a causa Persona_1
dell'inadempimento della resistente.
In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato:
- di essere divenuti titolari, dalla successione di , di 10 buoni fruttiferi postali, acquistati Persona_1
in data 20/12/2007 del valore di € 5.000,00 cadauno, così per un controvalore di € 50.000,00, della serie
1B8;
- di essersi recati il 23/01/2019 presso una filiale di per riscuotere i detti buoni, ma in tale CP_1
occasione non veniva dato riscontro alla richiesta asserendo che difettava la dichiarazione di successione;
- che, nel gennaio del 2020, i ricorrenti si ripresentavano alla filiale, muniti della documentazione necessaria,
e tuttavia la richiesta veniva disattesa in ragione della prescrizione intervenuta nelle more;
- che la convenuta era venuta meno al proprio obbligo informativo per aver omesso la consegna del Foglio
Illustrativo Analitico, siccome previsto dal D.M. del 19 dicembre 2000, artt. 3 e 6, con conseguente impedimento dei ricorrenti ad esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso;
- che la prescrizione dedotta, in verità, decorrerebbe da quando la parte è stata resa in grado di conoscere il termine suddetto e che, inoltre, la prescrizione dovrebbe, in ogni caso, ritenersi sospesa ai sensi dell'art. 2941, n. 8, giacché la resistente avrebbe tenuto una condotta omissiva in ordine ad un atto dovuto, a nulla valendo, in concreto, la pubblicazione in gazzetta del D.M. stante la espressa previsione della consegna del foglio informativo;
- che, in via subordinata, sussisterebbe comunque il diritto al risarcimento dei danni conseguenti al mancato adempimento dell'obbligo informativo, quantificato in misura corrispondente all'ammontare delle somme investite oltre ai relativi rendimenti.
Si è costituita in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuta prescrizione del diritto Controparte_1
esercitato dai ricorrenti nonché l'insussistenza di responsabilità risarcitoria.
La resistente in estrema sintesi ha evidenziato, infatti, che:
pagina 3 di 19 - i buoni postali oggetto del presente procedimento appartengono alla tipologia 1B8, emessi in data
20/12/2007, con durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed erano liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, momento in cui iniziava a decorrere il termine prescrizionale;
- la prescrizione ha, quindi, iniziato il proprio corso, definitivamente maturando lo stesso al 20/06/2019, senza che sia mai intervenuto alcun atto interruttivo;
- i buoni oggetto di causa presentano l'indicazione della data di emissione e della serie di appartenenza;
- aveva provveduto ad affiggere nei locali dei propri uffici apposito avviso relativo alle norme CP_1
applicabili a tali buoni, rinvenibile anche nel sito web dedicato al risparmio postale;
- alcun inadempimento poteva addebitarsi alla resistente, tenuto conto dell'onere di informarsi del cliente, con conseguente legittimo decorso del termine prescrizionale e inapplicabilità della previsione di cui all'art. 2941 c.c., giacché l'eventuale carenza informativa non rientra tra gli atti interruttivi o sospensivi della prescrizione;
- anche con riferimento alla domanda risarcitoria, comunque prescritta, ha osservato la società resistente che tanto l'emissione quanto la regolamentazione dei buoni sono oggetto di uno specifico decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di talché l'omessa informazione non sarebbe idonea a palesare una colpevolezza della resistente, risolvendosi, piuttosto, nell'applicazione del principio ignorantia legis non excusat.
All'esito della prima udienza, non ritenuta necessaria istruttoria e la causa immediatamente matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, disponendo, ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c., che all'incombente si procedesse ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
Pertanto, il procedimento è giunto all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, incombente che le parti erano state invitate svolgere ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c. assegnando loro un termine per il deposito di note conclusive fino al 31/10/2025, e per note sostitutive di udienza fino al
13/11/2025.
pagina 4 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre dare atto di quali siano le circostanze di fatto non contestate fra le parti, e comunque risultanti dalla documentazione prodotta.
Invero, è pacifico che la ricorrente abbia acquistato n. 10 buoni postali fruttiferi (Buono serie 1B8 n. 0087 -
EBT 0025 di Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia;
Buono serie 1B8 n. 0088 - EBT 0026 di
Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia;
Buono serie 1B8 n. 0082 - EBT 0020 di Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia;
Buono serie 1B8 n. 0081 - EBT 0019 di Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia;
Buono serie 1B8 n. 0086 - EBT 0024 di Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio
Postale di Baia;
Buono serie 1B8 n. 0085 - EBT 0023 di Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia;
Buono serie 1B8 n. 0084 - EBT 0022 di Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia;
Buono serie
1B8 n. 0083 - EBT 0021 di Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia;
Buono serie 1B8 n. 0080 -
EBT 0018 di Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia;
Buono serie 1B8 n. 0079 - EBT 0017 di
Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia), i quali contengono tutti la ben leggibile indicazione sul retro: “Buono Fruttifero Postale - Serie: 1B8”.
Trattasi, dunque, di buoni fruttiferi postali a diciotto mesi, ossia fruttiferi per 18 mesi e con data di scadenza all'esito di suddetto periodo, momento dal quale, per i fini che interessano, iniziavano a decorrere i termini di prescrizione.
pagina 5 di 19 Per mero spirito di chiarezza, vale precisare che la prescrizione è, per così dire, un “istituto di durata” legato al decorso del tempo che comporta la perdita della possibilità di esercitare il diritto decorso un certo lasso temporale;
viceversa, la scadenza rappresenta il termine ultime oltre il quale il diritto non produce più effetti perché, appunto, scaduto. Applicando tali principi ai buoni postali fruttiferi deriva che la scadenza segna il termine a partire dal quale il buono postale non è più fruttifero (e, dunque, non produce più interessi); mentre la prescrizione comporta l'estinzione completa del diritto ad ottenere qualsiasi tipo di rimborso.
Pertanto, dal giorno successivo alla scadenza i buoni emessi in forma cartacea diventano infruttiferi e, trascorsi altri dieci anni, si prescrivono: come, infatti, il termine di prescrizione dei buoni postali fruttiferi è pari a dieci anni a partire dalla loro scadenza, come si ricava dall'articolo 8, comma 1, del Decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19/12/2000, che ha sancito che
“i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”, laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del richiamato Decreto
Ministeriale. Dunque, per individuare la data a partire dalla quale il buono postale fruttifero cade in prescrizione, con conseguente impossibilità di ottenere ogni tipo di rimborso, bisogna verificare la data di scadenza del titolo;
dopodiché, a questo periodo vanno aggiunti dieci anni, ottenendo così il tempo della prescrizione.
Ciò posto, è parimenti pacifica fra le parti l'individuazione delle suddette date nel caso di specie;
è pacifico che tali buoni avessero come data di scadenza quella del 20/06/2009 (parte ricorrente, in realtà, indica il
30/06/2019, ma la differenza di soli dieci giorni non ha alcuna rilevanza nel caso in esame) e che l'ultima data per il rimborso fosse quella del 20/06/2019.
2. Come rilevato nella parte in fatto del presente provvedimento, ciò che i ricorrenti, invero, contestano è
l'operatività della prescrizione a causa del mancato adempimento degli obblighi informativi, attribuendo a tale condotta (con richiamo a numerosi precedenti di merito favorevole) vuoi l'effetto di impedire alla prescrizione di iniziare il proprio corso ai sensi dell'art. 2935 c.c. vuoi di sospenderne il decorso per effetto pagina 6 di 19 della condotta della convenuta ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c.. Il punto centrale della controversia, quanto meno in relazione alla domanda principale di rimborso, è, dunque, da quando abbia iniziato il proprio corso la prescrizione e se questo decorso sia influenzato da eventuali carenze circa gli obblighi informativi.
2.1 Ebbene, occorre fin da subito evidenziare come la materia in questione sia oggetto di un intenso dibattito giurisprudenziale, come testimoniato dai precedenti prodotti e richiamati dalle parti.
Sicuramente occorre muovere dalla constatazione, invero questa richiamata in pressoché ogni precedente e ormai pacifica in giurisprudenza (e riaffermata con costanza dalla Suprema Corte), per la quale i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 c.c., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c..
A tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809;
Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n.
4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass. civ. sez. I, 20 dicembre 2024, n. 33631).
I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione e, come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo
significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v., Cass. Civ., sent. n.
22619/2023 e successive conformi).
pagina 7 di 19 La Corte di Cassazione ha, ancora, osservato che il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (così, ex multis, Cass., n.
6747/2014).
2.2 Ciò posto, occorre analizzare quali sono gli orientamenti che si sono sviluppati sulla questione eccepita dai ricorrenti.
2.2.1 Secondo un primo orientamento, occorre muovere dalla peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei buoni postali, il quale non consentirebbe di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, giacché, la natura giuridica delle come azienda autonoma dello CP_1
Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari offerti dal CP_1
sistema bancario;
da ciò deriverebbe che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte
Cost., n. 26/2020).
Per tale ragione la disciplina dei buoni postali fruttiferi, rispondendo anche ad interessi generali, consente di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore. Le modalità di esercizio di tale facoltà e, per quanto di interesse, la conseguente conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, sarebbe affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019).
L'opzione ermeneutica in esame, poi, muove da un'ulteriore premessa di carattere generale;
invero, si ricorda che l'art. 2935 c.c., nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo pagina 8 di 19 come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti, in quanto l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il decorso della prescrizione e, in particolare, il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il decorso della prescrizione.
Dunque, l'esposizione delle condizioni praticate nei locali delle e la pubblicizzazione del foglio CP_1
illustrativo, finalizzate a consentire al risparmiatore di verificare direttamente presso l'ufficiò postale o via internet le condizioni applicate al rapporto, non integrerebbero obblighi informativi dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In altri termini, non risulterebbe alcun fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., il quale, nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti.
I sostenitori della tesi ora in esame, tuttavia, ritengono come neppure l'ipotesi di sospensione da ultimo citata sia applicabile al caso di specie. Invero, tenuto conto del carattere eccezionale e tassativo delle cause di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. dovrebbe attribuirsi alle stesse un significato restrittivo, non potendo giammai operare un'applicazione analogica della norma. Anche un'eventuale interpretazione estensiva della norma in questione porterebbe ad escludere l'applicabilità della sospensione all'ipotesi in cui ad essere dolosamente occultato non sia il credito, bensì altre vicende del rapporto obbligatorio che ne perimetrano dall'esterno i confini, come per l'appunto, la prescrizione;
in queste ultime, la conoscenza dell'esistenza del credito consente al creditore di colmare tale lacuna conoscitiva attraverso pagina 9 di 19 l'ordinaria diligenza, implicante anche – se necessario - richieste di informazioni rivolte alla controparte, nel caso di specie a In definitiva, attraverso la previsione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. il Controparte_1
legislatore avrebbe voluto tutelare esclusivamente la più grave forma di lesione subita dal creditore, costituita dal volontario occultamento dell'esistenza del credito, escludendo le ipotesi di occultamento di altre vicende del rapporto, che in quanto non incidenti sull'esistenza del credito non impediscono in termini gravi ed assoluti la sua soddisfazione.
Sul punto si vedano le recenti Trib. Ivrea, sent. 23/09/2025; Trib. Taranto, sent. 16/10/2025; Corte
d'Appello di Torino, sent. 17/10/2025; Trib. Castrovillari, sent. 25/02/2025; Trib. Lucca, sent.
06/02/2025; Trib. Siena, sent. 08/10/2025; Trib. Perugia, sent. 03/02/2025; Trib. Lagonegro, sent.
14/11/2024; Trib. Napoli, sent. 09/07/2024; Trib. Como, sent. 26/06/2023; Corte d'Appello di Salerno, sent. 31/01/2023; Trib. Avezzano, sent. 28/12/2020.
2.2.2 Secondo un contrapposto orientamento interpretativo, la mancata consegna del FIA al sottoscrittore comporterebbe “l'impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2935 c.c.”.
Si afferma, infatti, che, seppure “sul sottoscrittore dei BFP incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nel buono”, un siffatto onere è possibile assolvere solo se “l'investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere” e, a tal fine, risultano
“funzionali a mettere il sottoscrittore-risparmiatore a conoscenza dell'intera operazione” gli “obblighi di trasparenza e di pubblicità”, di cui agli artt. 3 e 6 del d.m. 19/12/2000, posti a carico di anche a tutela del CP_1
“valore costituzionale del risparmio” (art. 47 Cost.). Ne consegue, secondo l'orientamento in esame, che, nel caso di inadempimento di all'obbligo di informazione sulle caratteristiche dettagliate dei CP_1
BFP e, segnatamente, sulla “loro “scadenza” e, dunque, al decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni,
l'ignoranza del dies a quo a partire dal quale scatta il decorso della prescrizione è riconducibile all'assenza di indicazioni della
“scadenza” sul titolo e sul D.M. ad esso relativo”. Una tale circostanza non potrebbe, quindi, “ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una autentica causa giuridica (cioè l'inadempimento) rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c.”, non avendo consentito ai sottoscrittori “di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi
pagina 10 di 19 per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso”.
Con un maggiore sforzo esplicativo, i sostenitori di tale opzione ermeneutica affermano che l'onere di
“auto informazione” (posto alla base del differente approccio interpretativo), può essere diligentemente assolto purché l'investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere. Proprio in questa prospettiva si collocherebbero gli obblighi sia pubblicitari (ex art. 6 co. 1 del D.M. 19/12/2000), sia di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono. Nello specifico, l'obbligo dell'intermediario postale di informare il risparmiatore sulla scadenza del titolo e sulla relativa prescrizione troverebbe dunque fondamento nel dovere di questo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale. In altri termini, nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio tramite collocamento dei buoni fruttiferi, all'intermediario postale - che esercita una funzione costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di buon andamento - sarebbe richiesto uno sforzo maggiore, in termini di correttezza e lealtà, rispetto a quello che si attenderebbe da una generica controparte. Ciò è frutto, da un lato, del bilanciamento tra l'esigenza di tutela di interessi generali, tali da giustificare l'adozione di regole cogenti in tema di jus variandi e, dell'altro, di tutelare il risparmio diffuso cui, peraltro, si ispira la normativa sul risparmio postale, che impone di riportare i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compitamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento.
Una soluzione, questa, che si imporrebbe, altresì, “alla luce del provvedimento reso dall'AGCM nell'adunanza del
18/11/2022”, che ha evidenziato come i BFP rappresentino (insieme ai libretti di risparmio) i prodotti finanziari nominativi “più tradizionali prodotti del risparmio postale, essendo strumenti di investimento “a basso rischio”, assumendo, quindi, interesse “soprattutto per soggetti con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria ridotto”, per cui la relativa disciplina opera “un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell'economia pubblica (art. 97, co. 1, Cost.) e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa – sia pure di rango secondario – di quegli obblighi
pagina 11 di 19 informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni”.
Né alle citate carenze informative non potrebbe supplire la pubblicazione in Gazzetta dei D.M. disciplinanti il regime dei buoni;
infatti, l'eterointegrazione del rapporto contrattuale ex art. 1339 c.c. sarebbe stata riconosciuta dalla Suprema Corte unicamente con riferimento alla modificabilità in pejus dei tassi di interesse, ossia in fattispecie in cui il creditore/investitore possa ancora riscuotere il proprio credito, sia pure con tassi variati rispetto a quelli sussistenti momento della conclusione del contratto. Discorso diverso è, invece, quello relativo al regime di prescrizione e, in particolare, all'individuazione del dies a quo, poiché qui si discute non di un effetto meramente modificativo del diritto, conseguente all'esercizio di uno ius variandi di tipo pubblicistico, ma piuttosto di un effetto estintivo, quale quello conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso del buono per intervenuta prescrizione.
Sul punto, si vedano: Trib. Lecce, sent. 14/10/2025; Trib. Pavia, sent. 19/09/2025; Trib. Isernia, sent.
19/09/2025; Trib. Palermo, sent. 24/04/2025; Trib. Salerno, sent. 29/04/2025; Corte d'Appello Napoli, sent. 24/09/2024; Giud. Pace Lanciano, sent. 24/94/2024; Trib. Salerno, sent. 12/11/2024; Corte
d'Appello Napoli, sent. 18/07/2024; Trib. Perugia, ord. 702ter c.p.c. 26/07/2023.
2.2.3 Secondo un ulteriore orientamento giurisprudenziale, la condotta inadempiente di , che CP_1
abbia omesso di consegnare il FIA, integrerebbe gli estremi della “responsabilità (pre)contrattuale”, con conseguente obbligo di “risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei
BFP a causa della maturata prescrizione”, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della “scadenza” dei
BFP stessi e, quindi, “di esercitare il relativo diritto di credito” entro il termine ordinario ex art. 2946 c.c..
In siffatta prospettiva si ritiene, in particolare (Corte d'Appello Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari, n. 136 del 27/4/2023), che non avrebbe “rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria”. Non sarebbe, quindi, pertinente il richiamo al principio affermato pagina 12 di 19 dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revisione dei tassi di interesse (sentenza n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite e, poi, Cass. n. 4748/2022), secondo cui è accordata “prevalenza a quelli pubblicati nei d.m. rispetto a quelli indicati nel titolo”, giacché, nella specie, rileva “l'inosservanza di un obbligo informativo predeterminato, la cui violazione - se non comporta la sospensione del termine prescrizionale … - genera responsabilità per inadempimento”.
Sicché, per tale indirizzo la consegna al cliente del FIA “costituisce un momento essenziale al fine della corretta ed adeguata informazione del sottoscrittore”, che viene “concretamente reso edotto delle caratteristiche del prodotto che va ad acquistare” solo tramite detta documentazione, poiché “i BFP non contengono normalmente né l'indicazione della data di
“scadenza”, né tantomeno quella della prescrizione del diritto in esso lato sensu incorporato”.
Si vedano, sul punto, Corte d'Appello Milano, sent. 09/07/2025, Corte d'Appello Cagliari – Sez. Distaccata
Sassari, sent. n. 136 del 27/4/2023; Trib. Parma, ord. 702ter c.p.c. del 07/4/2023; Trib. Torino, ord. 702ter
c.p.c. del 30/11/2023; Trib. Monza, sent. n. 1207 del 17/4/2024; Trib. Catanzaro, ord. 702ter c.p.c. del 17
e 18 Aprile 2024; Trib. Napoli, sent. n. 5589 del 30/5/2024; Trib. Roma, sent. n. 10051 del 10/6/2024;
Trib. Catanzaro, sent. n. 2377 del 06/12/2024).
2.3 Così passato in rassegna, brevemente, il quadro giurisprudenziale sul punto, occorre evidenziare come neppure la Corte d'Appello distrettuale abbia preso una posizione univoca sul punto;
in proposito vale richiamare due recentissimi precedenti dal tenore opposto.
Si vedano, infatti, Corte d'Appello Perugia, sent. n. 553/25 del 18/10/2025, la quale ha aderito al primo degli orientamenti suddetti, non ritenendo sussistere ragioni per spostare il dies a quo della prescrizione, non ritenendo sussistente un'ipotesi di sospensione del decorso della medesima e non ritenendo configurabile una responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di Controparte_1
Viceversa, con la quasi coeva Corte d'Appello Perugia, sent. n. 549/25 del 17/10/2025, la Corte
Distrettuale ha invece ritenuto che l'inadempimento agli obblighi informativi può considerarsi rilevante al fine di riscontrare una responsabilità contrattuale di per tutte le ragioni e Controparte_1
argomentazioni più diffusamente indicate nel par. 2.2.3.
pagina 13 di 19 2.4 Segno, questo, che il dibattito pretorio è attualmente vivo e variegato e che non è stato definitivamente risolto neppure dalla recente rimessione della questione alla Suprema Corte ai sensi dell'art. 363bis c.p.c..
Invero, con ordinanza del Primo Presidente della Cassazione del 23/01/2025, è stata dichiarata l'inammissibilità della questione posta all'attenzione del Supremo Consesso, in quanto “La più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, n. 19243 del 7 luglio 2023; Cass., Sez. I, 28 luglio 2023; Cass., Sez. I, n.
16459 del 13 giugno 2024; Cass., Sez. I, n. 29662 del 19 novembre 2024) ha esaminato la questione concernente
l'individuazione della data da cui inizia a decorrere la prescrizione del rimborso dei BFP (negato da proprio a CP_1
motivo della maturazione del termine prescrizionale) in relazione, segnatamente, alla disciplina recata dal d.m. 19 dicembre
2000, e ha avuto modo di precisare che, in base al combinato disposto delle relative disposizioni di cui agli artt. 8, 4 e 18
(art. 8 che fissa in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni “dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; art. 4 che fissa la liquidazione, in linea capitale e interessi, dei buoni “alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”; art. 18 che, con specifico riferimento alla serie allora emessa – “AA1” -, prevede che i buoni “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), il “decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale degli interessi” inizia dalla data di “scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” (nel caso della serie
“AA1” dal “sesto anno successivo a quello di emissione”). Un tale approdo interpretativo, pur maturato precedentemente all'ordinanza di rimessione, non trova considerazione alcuna da parte del giudice a quo, né rinviene idoneo approfondimento
l'ulteriore questione – ma da apprezzarsi, poi, nella sua eventuale portata incidente, e semmai in che termini,
sull'orientamento di questa Corte appena ricordato - degli effetti etero-integrativi dei decreti ministeriali regolanti ab externo la disciplina dei BFP, che recenti arresti (Cass., Sez. I, n. 22619 del 26 luglio 2023) ritengono, in forza della abilitazione di legge, avere natura di integrazione suppletiva e non cogente (così da coordinarsi con il principio enunciato da Cass., Sez. Un.,
n. 13979 del 15 giugno 2007, secondo cui le previsioni dei decreti ministeriali non prevalgono sul contenuto dell'accordo). Un quadro complessivo, questo, al quale fa, poi, da cornice il principio, risalente e consolidato, secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il
pagina 14 di 19 successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (tra le molte, più di recente,
Cass., Sez- Lav., n. 14193 del 24 maggio 2021 e Cass., Sez. III, n. 13343 del 28 aprile 2022). 8.2. - Sicché, mentre nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono orientamenti nomofilattici in grado di orientare il giudice a quo nella soluzione della controversia alla sua cognizione, la questione che esso pone con il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. non
è, però, “esclusivamente di diritto”, giacché, date le coordinate giuridiche anzidette, rimane poi riservato allo stesso rimettente
l'apprezzamento – integrante questione di fatto, che, dunque, si atteggia “caso per caso” - sull'eventuale incidenza di deficit informativi ricollegabili alle caratteristiche del prodotto collocato (in forza anche dello specifico decreto di emissione) che possano valutarsi in termini di impossibilità di esercizio del diritto da parte del suo titolare”.
Ebbene, dall'analisi della stringata motivazione di cui sopra, la Suprema Corte sembra condividere, richiamando un proprio orientamento, le considerazioni poste alla base della prima delle opzioni ermeneutiche sopra individuate;
chiaro sul punto il riferimento alle modalità di individuazione del dies a quo del termine prescrizionale e alla causa di natura esclusivamente oggettiva da tenere in considerazione ai sensi dell'art. 2935 c.c.. Tuttavia, nella fase conclusiva, laddove motiva in merito all'inammissibilità del ricorso perché non riguardante solo questioni di diritto, la Prima Presidente pare aprire le porte a una diversa valutazione, caso per caso, della fattispecie specifica, laddove afferma che è lasciato “allo stesso rimettente l'apprezzamento – integrante questione di fatto, che, dunque, si atteggia “caso per caso” - sull'eventuale incidenza di deficit informativi ricollegabili alle caratteristiche del prodotto collocato (in forza anche dello specifico decreto di emissione) che possano valutarsi in termini di impossibilità di esercizio del diritto da parte del suo titolare”.
Una tale considerazione non può ritenersi priva di rilevanza e, anzi, deve essere letta in combinato disposto con le argomentazioni della terza tesi interpretativa sopra richiamata, che merita condivisione a parere dello
Scrivente.
Invero, si condividono le premesse teoriche della prima opzione ermeneutica, ribadite dalla Suprema Corte in numerose occasioni, ed in particolare il fatto che “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo
pagina 15 di 19 art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n.
8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. tra le tante, le più recenti: Cass.,
21026/2014; Cass. 29.6.2025 n. 17451; Cass., 4389/1999; Cass., 4235/1996; Cass., 10828/2015; Cass.,
14193/2021; Cass., 22072/2018; Cass., 996/2022; Cass. 13343/2022; Cass. 20642/2019; Cass.
22072/2018; Cass. 19193/2018), e il fatto che l'art. 2941 n. 8 c.c. preclude di dare rilevanza all'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto a meno che sia conseguenza di un doloso occultamento dell'esistenza del debito, che nel caso in esame non è provato che sussista.
Dunque, si condivide la conclusione per la quale non è ipotizzabile una rilevanza della condotta delle
[...]
per non avere consegnato alla risparmiatrice il c.d. foglio illustrativo di cui all'art. 3, comma 1, Controparte_1
del cennato d.m. del 19.12.2000, perché la mancata consegna non è idonea a spostare il dies a quo della prescrizione individuato dalle pattuizioni contrattuali e dalla disciplina normativa di riferimento.
Con la conseguenza per cui la domanda principale merita rigetto.
2.5 Non si condividono, tuttavia, le conclusioni della prima opzione ermeneutica con riferimento alla irrilevanza in assoluto della condotta di anche se violativa di precetti normativi Controparte_1
chiaramente formulati.
In particolare, si ritiene che la violazione di regole di comportamento poste dalla normativa di settore (che non è quella sulla trasparenza bancaria, non applicabile al caso in esame) non può essere del tutto priva di sanzione civilistica;
non potendoci muovere sul piano della invalidità e non potendo, per le ragioni di cui sopra, ritenere non operante l'istituto della prescrizione, ciononostante non può escludersi la sussistenza di una responsabilità contrattuale e/o precontrattuale in capo alla resistente.
Invero, il Decreto ministeriale del 19.12.2000, agli artt. 3 (per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento) e 6 ( espone nei propri Controparte_1
locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno pagina 16 di 19 consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali) obbliga a consegnare il “foglio informativo analitico” contenente la descrizione delle Controparte_1
caratteristiche dell'investimento, compresa quindi la scadenza e il termine prescrizionale. La consegna del foglio informativo è un adempimento è fondamentale per garantire al sottoscrittore di avere piena chiarezza sulla scadenza del titolo e sul “pericolo” della sua prescrizione disposta dal successivo art. 8.
Pare contrario ai principi di diritto, infatti, che la violazione di tali precetti, comunque tesi alla tutela del diritto alla trasparenza, non comporti sanzione alcuna;
seppur, per quanto detto, non potrà parlarsi di invalidità (cfr Cass. Civ., S.U. sent. n. 26725/07 del 19/12/2007), tuttavia la stessa dovrà valutarsi ai fini di eventuali responsabilità risarcitorie.
Ebbene, la violazione di tali prescrizioni, presente nel caso di specie non essendo stata fornita prova contraria da parte della resistente che ne era onerata, può ritenersi rilevante quale comportamento violativo dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.; peraltro, tale circostanza fattuale deve, nel caso di specie, essere valorizzata unitamente al fatto che anche nel corso di svolgimento del rapporto contrattuale l'istituto di credito non si è comportato secondo buona fede. Invero, vale ricordare che i ricorrenti erano gli eredi dell'originario titolare dei buoni in questione, ossia colui il quale aveva acquistato i medesimi. Gli stessi erano entrati in possesso di tali titoli solamente al decesso del loro fratello, il 22/01/2019, in epoca prossima alla maturazione della prescrizione senza avere contezza alcuna di tale circostanza, non conoscendo i buoni in questione né essendo coloro che si erano all'epoca recati presso le Ciononostante, immediatamente il giorno successivo, il 23/01/2019, si sono recati presso CP_1
la filiale di per ottenere informazioni in merito al rimborso dei buoni stessi, quindi in Controparte_1
un momento in cui il rimborso era ancora legittimo;
tuttavia, anche in tale sede Controparte_1
limitandosi a richiedere documentazione di natura fiscale relativa alla successione degli stessi, nulla ha riferito agli istanti in merito alla prossima scadenza del termine prescrizionale, né li ha sollecitati a depositare la documentazione entro un breve termine;
circostanze, queste, puntualmente allegate dai ricorrenti e non contestate dalla resistente. – su cui gravava il relativo onere – non ha provato CP_1
pagina 17 di 19 di avere fornito, nel caso di specie, informazioni al risparmiatore sulle condizioni economiche dei buoni e si
è limitata a invocare la pubblicità legale, consistente nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. istitutivo dei buoni postali a termine “serie 1B8”.
Ebbene, valutando nel complesso la condotta di nel caso in esame, non può sottacersi Controparte_1
come sia riscontrabile una violazione dei suddetti doveri di solidarietà nello svolgimento delle relazioni contrattuali che rendono legittima la pretesa risarcitoria azionata.
Questa linea interpretativa appare preferibile perché più rispettosa, rispetto alla seconda (par. 2.2.2), dei principi generali sia in tema di prescrizione, come detto, e più coerente con le giuste conseguenze dell'inadempimento che sono quelle di far sorgere un diritto secondario non già alla prestazione originaria, bensì alla riparazione delle conseguenze pregiudizievoli subite a causa del difetto informativo.
Né la medesima si pone in contrasto con l'arresto delle Sezioni Unite citato dalla resistente (Cass. Civ., S.U.
n. 3963/2019) che ha affrontato il diverso tema della modificabilità in peius dei rendimenti dei buoni postali, in forza di sopravvenuti decreti ministeriali, e neanche l'ulteriore pronuncia invocata (Cass. Civ., sent. n.
23006/2023) visto che in quella ipotesi si discuteva piuttosto di una sopravvenuta normativa che aveva inciso sulla prescrizione, sia quanto alla sua durata che quanto al dies a quo per la sua decorrenza. Tali precedenti, infatti, in alcun modo escludono la possibilità, riconosciuta dalla stessa Prima Presidente con l'ordinanza sopra richiamata, di valutare caso per caso l'incidenza della violazione degli obblighi informativi;
discrezionalità che non avrebbe alcun senso riconoscere se, in ogni caso, sarebbe sempre responsabile il cliente per violazione del dovere di informarsi per mezzo della Gazzetta Ufficiale.
Non da ultimo, valorizzabile in tale direzione la circostanza che, di recente, ha attivato Controparte_1
un servizio di ricognizione dei buoni scaduti e di conseguente avviso ai possessori degli stessi, tramite posta ordinaria, come evidenziato dal doc. 10 di parte ricorrente;
sintomo, appunto, di un apprezzabile sforzo dell'ente di adempiere agli obblighi di correttezza e buona fede che non possono esaurirsi nella mera consegna del titolo stesso.
pagina 18 di 19 2.6 Né pare fondata l'eccezione di prescrizione anche del diritto risarcitorio sollevata dalla resistente;
si osserva, infatti, che il dies a quo di tale diritto è coinciso con la verificazione del danno (nel 2019 il buono non era più riscuotibile) o, ancor più correttamente, con la compiuta percezione del danneggiato del danno subito (nel 2020, quando ha rifiutato la liquidazione). CP_1
È ovvio, dunque, che in relazione a tale diritto non può essere maturata alcuna prescrizione.
3. In conclusione, si ritiene che la domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti meriti integrale accoglimento, con conseguente condanna di alla corresponsione in favore degli stessi Controparte_1
della somma di euro 52.000,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda al saldo effettivo (non essendo stata fornita prova della costituzione in mora nel gennaio 2020). Il danno da risarcire, infatti, sarà esattamente pari a quanto il sottoscrittore avrebbe tempestivamente ricevuto ove fosse stato informato e, quindi, fosse stato messo in grado di riscuotere tempestivamente l'investimento.
4. Le spese di lite, alla luce del quadro giurisprudenziale assolutamente incerto, sia nelle pronunce di merito che in quelle di legittimità, si intendono compensate, riconosciuta la sussistenza di una delle ragioni gravi ed eccezionali di cui alla sent. 19/04/2018 n. 77 della Consulta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Accoglie la domanda subordinata risarcitoria di parte attrice e, per l'effetto, condanna parte resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti della somma di euro 52.000,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda al saldo effettivo;
▪ Spese compensate.
Spoleto, 19/11/2025
Il giudice
ED LF
pagina 19 di 19
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice ED LF ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1717/2024 RG
TRA
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (CF ), tutti rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dall'avv. Leonardo di Russo (C.F. ; fax 0761/796371; pec C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Bolsena, Via XXV aprile Email_1
49, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(P.I. C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Rossi ) del foro di Perugia, C.F._5
dell'avvocatura interna di , in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, ed CP_1
elettivamente domiciliata in Perugia via Mario Angeloni 72, presso la sede di Affari Legali Territoriali
Centro Nord di Controparte_1
RESISTENTE pagina 1 di 19 OGGETTO: responsabilità contrattuale
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
1) In via principale, in ragione di quanto dedotto in narrativa, accertare il credito dei ricorrenti nei confronti di
[...]
e disporre il rimborso dei buoni postali di cui in narrativa (all. 1) per Euro 50.000,00 oltre rendimenti Controparte_2
previsti, per un totale di Euro 52.000,00, condannando al pagamento di tali somme;
CP_1
2) in via subordinata, in ragione di quanto dedotto sul punto in narrativa, condannare al risarcimento del CP_1
danno nei confronti dei ricorrenti, quantificabile nella misura dell'investimento oltre rendimenti previsti per un totale di Euro
52.000,00;
3) in via ulteriormente subordinata, condannare al risarcimento del danno nei confronti dei ricorrenti pari alla CP_1
somma investita (Euro 50.000,00) o comunque in via equitativa, anche alla luce dell'asimmetria informativa intercorrente tra il piccolo risparmiatore e l'emittente;
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Conclusioni di parte resistente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dei titolari dei buoni postali fruttiferi n. 0079-
0088 emessi in data 20.12.2007 presso l'ufficio di BAIA serie 1B8, dell'importo di € 5000,00 dei sigg.ri
[...]
, E , meglio generalizzati in atti. Parte_1 Parte_2 Parte_3
-In via principale: rigettare la domanda avanzata dai ricorrenti, in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata: rigettare altresì le domande risarcitorie, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, e comunque irrimediabilmente prescritte.
Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio (d'ora in avanti anche solo “ ) per sentire
[...] Controparte_1 CP_1
la medesima condannata al rimborso dei buoni fruttiferi postali ricevuti in successione dal comune dante pagina 2 di 19 causa, ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno subito a causa Persona_1
dell'inadempimento della resistente.
In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato:
- di essere divenuti titolari, dalla successione di , di 10 buoni fruttiferi postali, acquistati Persona_1
in data 20/12/2007 del valore di € 5.000,00 cadauno, così per un controvalore di € 50.000,00, della serie
1B8;
- di essersi recati il 23/01/2019 presso una filiale di per riscuotere i detti buoni, ma in tale CP_1
occasione non veniva dato riscontro alla richiesta asserendo che difettava la dichiarazione di successione;
- che, nel gennaio del 2020, i ricorrenti si ripresentavano alla filiale, muniti della documentazione necessaria,
e tuttavia la richiesta veniva disattesa in ragione della prescrizione intervenuta nelle more;
- che la convenuta era venuta meno al proprio obbligo informativo per aver omesso la consegna del Foglio
Illustrativo Analitico, siccome previsto dal D.M. del 19 dicembre 2000, artt. 3 e 6, con conseguente impedimento dei ricorrenti ad esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso;
- che la prescrizione dedotta, in verità, decorrerebbe da quando la parte è stata resa in grado di conoscere il termine suddetto e che, inoltre, la prescrizione dovrebbe, in ogni caso, ritenersi sospesa ai sensi dell'art. 2941, n. 8, giacché la resistente avrebbe tenuto una condotta omissiva in ordine ad un atto dovuto, a nulla valendo, in concreto, la pubblicazione in gazzetta del D.M. stante la espressa previsione della consegna del foglio informativo;
- che, in via subordinata, sussisterebbe comunque il diritto al risarcimento dei danni conseguenti al mancato adempimento dell'obbligo informativo, quantificato in misura corrispondente all'ammontare delle somme investite oltre ai relativi rendimenti.
Si è costituita in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuta prescrizione del diritto Controparte_1
esercitato dai ricorrenti nonché l'insussistenza di responsabilità risarcitoria.
La resistente in estrema sintesi ha evidenziato, infatti, che:
pagina 3 di 19 - i buoni postali oggetto del presente procedimento appartengono alla tipologia 1B8, emessi in data
20/12/2007, con durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed erano liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, momento in cui iniziava a decorrere il termine prescrizionale;
- la prescrizione ha, quindi, iniziato il proprio corso, definitivamente maturando lo stesso al 20/06/2019, senza che sia mai intervenuto alcun atto interruttivo;
- i buoni oggetto di causa presentano l'indicazione della data di emissione e della serie di appartenenza;
- aveva provveduto ad affiggere nei locali dei propri uffici apposito avviso relativo alle norme CP_1
applicabili a tali buoni, rinvenibile anche nel sito web dedicato al risparmio postale;
- alcun inadempimento poteva addebitarsi alla resistente, tenuto conto dell'onere di informarsi del cliente, con conseguente legittimo decorso del termine prescrizionale e inapplicabilità della previsione di cui all'art. 2941 c.c., giacché l'eventuale carenza informativa non rientra tra gli atti interruttivi o sospensivi della prescrizione;
- anche con riferimento alla domanda risarcitoria, comunque prescritta, ha osservato la società resistente che tanto l'emissione quanto la regolamentazione dei buoni sono oggetto di uno specifico decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di talché l'omessa informazione non sarebbe idonea a palesare una colpevolezza della resistente, risolvendosi, piuttosto, nell'applicazione del principio ignorantia legis non excusat.
All'esito della prima udienza, non ritenuta necessaria istruttoria e la causa immediatamente matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, disponendo, ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c., che all'incombente si procedesse ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
Pertanto, il procedimento è giunto all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, incombente che le parti erano state invitate svolgere ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c. assegnando loro un termine per il deposito di note conclusive fino al 31/10/2025, e per note sostitutive di udienza fino al
13/11/2025.
pagina 4 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre dare atto di quali siano le circostanze di fatto non contestate fra le parti, e comunque risultanti dalla documentazione prodotta.
Invero, è pacifico che la ricorrente abbia acquistato n. 10 buoni postali fruttiferi (Buono serie 1B8 n. 0087 -
EBT 0025 di Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia;
Buono serie 1B8 n. 0088 - EBT 0026 di
Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia;
Buono serie 1B8 n. 0082 - EBT 0020 di Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia;
Buono serie 1B8 n. 0081 - EBT 0019 di Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia;
Buono serie 1B8 n. 0086 - EBT 0024 di Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio
Postale di Baia;
Buono serie 1B8 n. 0085 - EBT 0023 di Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia;
Buono serie 1B8 n. 0084 - EBT 0022 di Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia;
Buono serie
1B8 n. 0083 - EBT 0021 di Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia;
Buono serie 1B8 n. 0080 -
EBT 0018 di Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia;
Buono serie 1B8 n. 0079 - EBT 0017 di
Euro 5.000,00 emesso dall'Ufficio Postale di Baia), i quali contengono tutti la ben leggibile indicazione sul retro: “Buono Fruttifero Postale - Serie: 1B8”.
Trattasi, dunque, di buoni fruttiferi postali a diciotto mesi, ossia fruttiferi per 18 mesi e con data di scadenza all'esito di suddetto periodo, momento dal quale, per i fini che interessano, iniziavano a decorrere i termini di prescrizione.
pagina 5 di 19 Per mero spirito di chiarezza, vale precisare che la prescrizione è, per così dire, un “istituto di durata” legato al decorso del tempo che comporta la perdita della possibilità di esercitare il diritto decorso un certo lasso temporale;
viceversa, la scadenza rappresenta il termine ultime oltre il quale il diritto non produce più effetti perché, appunto, scaduto. Applicando tali principi ai buoni postali fruttiferi deriva che la scadenza segna il termine a partire dal quale il buono postale non è più fruttifero (e, dunque, non produce più interessi); mentre la prescrizione comporta l'estinzione completa del diritto ad ottenere qualsiasi tipo di rimborso.
Pertanto, dal giorno successivo alla scadenza i buoni emessi in forma cartacea diventano infruttiferi e, trascorsi altri dieci anni, si prescrivono: come, infatti, il termine di prescrizione dei buoni postali fruttiferi è pari a dieci anni a partire dalla loro scadenza, come si ricava dall'articolo 8, comma 1, del Decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19/12/2000, che ha sancito che
“i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”, laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del richiamato Decreto
Ministeriale. Dunque, per individuare la data a partire dalla quale il buono postale fruttifero cade in prescrizione, con conseguente impossibilità di ottenere ogni tipo di rimborso, bisogna verificare la data di scadenza del titolo;
dopodiché, a questo periodo vanno aggiunti dieci anni, ottenendo così il tempo della prescrizione.
Ciò posto, è parimenti pacifica fra le parti l'individuazione delle suddette date nel caso di specie;
è pacifico che tali buoni avessero come data di scadenza quella del 20/06/2009 (parte ricorrente, in realtà, indica il
30/06/2019, ma la differenza di soli dieci giorni non ha alcuna rilevanza nel caso in esame) e che l'ultima data per il rimborso fosse quella del 20/06/2019.
2. Come rilevato nella parte in fatto del presente provvedimento, ciò che i ricorrenti, invero, contestano è
l'operatività della prescrizione a causa del mancato adempimento degli obblighi informativi, attribuendo a tale condotta (con richiamo a numerosi precedenti di merito favorevole) vuoi l'effetto di impedire alla prescrizione di iniziare il proprio corso ai sensi dell'art. 2935 c.c. vuoi di sospenderne il decorso per effetto pagina 6 di 19 della condotta della convenuta ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c.. Il punto centrale della controversia, quanto meno in relazione alla domanda principale di rimborso, è, dunque, da quando abbia iniziato il proprio corso la prescrizione e se questo decorso sia influenzato da eventuali carenze circa gli obblighi informativi.
2.1 Ebbene, occorre fin da subito evidenziare come la materia in questione sia oggetto di un intenso dibattito giurisprudenziale, come testimoniato dai precedenti prodotti e richiamati dalle parti.
Sicuramente occorre muovere dalla constatazione, invero questa richiamata in pressoché ogni precedente e ormai pacifica in giurisprudenza (e riaffermata con costanza dalla Suprema Corte), per la quale i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 c.c., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c..
A tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809;
Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n.
4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass. civ. sez. I, 20 dicembre 2024, n. 33631).
I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione e, come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo
significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v., Cass. Civ., sent. n.
22619/2023 e successive conformi).
pagina 7 di 19 La Corte di Cassazione ha, ancora, osservato che il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (così, ex multis, Cass., n.
6747/2014).
2.2 Ciò posto, occorre analizzare quali sono gli orientamenti che si sono sviluppati sulla questione eccepita dai ricorrenti.
2.2.1 Secondo un primo orientamento, occorre muovere dalla peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei buoni postali, il quale non consentirebbe di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, giacché, la natura giuridica delle come azienda autonoma dello CP_1
Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari offerti dal CP_1
sistema bancario;
da ciò deriverebbe che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte
Cost., n. 26/2020).
Per tale ragione la disciplina dei buoni postali fruttiferi, rispondendo anche ad interessi generali, consente di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore. Le modalità di esercizio di tale facoltà e, per quanto di interesse, la conseguente conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, sarebbe affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019).
L'opzione ermeneutica in esame, poi, muove da un'ulteriore premessa di carattere generale;
invero, si ricorda che l'art. 2935 c.c., nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo pagina 8 di 19 come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti, in quanto l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il decorso della prescrizione e, in particolare, il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il decorso della prescrizione.
Dunque, l'esposizione delle condizioni praticate nei locali delle e la pubblicizzazione del foglio CP_1
illustrativo, finalizzate a consentire al risparmiatore di verificare direttamente presso l'ufficiò postale o via internet le condizioni applicate al rapporto, non integrerebbero obblighi informativi dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In altri termini, non risulterebbe alcun fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., il quale, nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti.
I sostenitori della tesi ora in esame, tuttavia, ritengono come neppure l'ipotesi di sospensione da ultimo citata sia applicabile al caso di specie. Invero, tenuto conto del carattere eccezionale e tassativo delle cause di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. dovrebbe attribuirsi alle stesse un significato restrittivo, non potendo giammai operare un'applicazione analogica della norma. Anche un'eventuale interpretazione estensiva della norma in questione porterebbe ad escludere l'applicabilità della sospensione all'ipotesi in cui ad essere dolosamente occultato non sia il credito, bensì altre vicende del rapporto obbligatorio che ne perimetrano dall'esterno i confini, come per l'appunto, la prescrizione;
in queste ultime, la conoscenza dell'esistenza del credito consente al creditore di colmare tale lacuna conoscitiva attraverso pagina 9 di 19 l'ordinaria diligenza, implicante anche – se necessario - richieste di informazioni rivolte alla controparte, nel caso di specie a In definitiva, attraverso la previsione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. il Controparte_1
legislatore avrebbe voluto tutelare esclusivamente la più grave forma di lesione subita dal creditore, costituita dal volontario occultamento dell'esistenza del credito, escludendo le ipotesi di occultamento di altre vicende del rapporto, che in quanto non incidenti sull'esistenza del credito non impediscono in termini gravi ed assoluti la sua soddisfazione.
Sul punto si vedano le recenti Trib. Ivrea, sent. 23/09/2025; Trib. Taranto, sent. 16/10/2025; Corte
d'Appello di Torino, sent. 17/10/2025; Trib. Castrovillari, sent. 25/02/2025; Trib. Lucca, sent.
06/02/2025; Trib. Siena, sent. 08/10/2025; Trib. Perugia, sent. 03/02/2025; Trib. Lagonegro, sent.
14/11/2024; Trib. Napoli, sent. 09/07/2024; Trib. Como, sent. 26/06/2023; Corte d'Appello di Salerno, sent. 31/01/2023; Trib. Avezzano, sent. 28/12/2020.
2.2.2 Secondo un contrapposto orientamento interpretativo, la mancata consegna del FIA al sottoscrittore comporterebbe “l'impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2935 c.c.”.
Si afferma, infatti, che, seppure “sul sottoscrittore dei BFP incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nel buono”, un siffatto onere è possibile assolvere solo se “l'investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere” e, a tal fine, risultano
“funzionali a mettere il sottoscrittore-risparmiatore a conoscenza dell'intera operazione” gli “obblighi di trasparenza e di pubblicità”, di cui agli artt. 3 e 6 del d.m. 19/12/2000, posti a carico di anche a tutela del CP_1
“valore costituzionale del risparmio” (art. 47 Cost.). Ne consegue, secondo l'orientamento in esame, che, nel caso di inadempimento di all'obbligo di informazione sulle caratteristiche dettagliate dei CP_1
BFP e, segnatamente, sulla “loro “scadenza” e, dunque, al decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni,
l'ignoranza del dies a quo a partire dal quale scatta il decorso della prescrizione è riconducibile all'assenza di indicazioni della
“scadenza” sul titolo e sul D.M. ad esso relativo”. Una tale circostanza non potrebbe, quindi, “ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una autentica causa giuridica (cioè l'inadempimento) rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c.”, non avendo consentito ai sottoscrittori “di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi
pagina 10 di 19 per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso”.
Con un maggiore sforzo esplicativo, i sostenitori di tale opzione ermeneutica affermano che l'onere di
“auto informazione” (posto alla base del differente approccio interpretativo), può essere diligentemente assolto purché l'investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere. Proprio in questa prospettiva si collocherebbero gli obblighi sia pubblicitari (ex art. 6 co. 1 del D.M. 19/12/2000), sia di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono. Nello specifico, l'obbligo dell'intermediario postale di informare il risparmiatore sulla scadenza del titolo e sulla relativa prescrizione troverebbe dunque fondamento nel dovere di questo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale. In altri termini, nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio tramite collocamento dei buoni fruttiferi, all'intermediario postale - che esercita una funzione costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di buon andamento - sarebbe richiesto uno sforzo maggiore, in termini di correttezza e lealtà, rispetto a quello che si attenderebbe da una generica controparte. Ciò è frutto, da un lato, del bilanciamento tra l'esigenza di tutela di interessi generali, tali da giustificare l'adozione di regole cogenti in tema di jus variandi e, dell'altro, di tutelare il risparmio diffuso cui, peraltro, si ispira la normativa sul risparmio postale, che impone di riportare i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compitamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento.
Una soluzione, questa, che si imporrebbe, altresì, “alla luce del provvedimento reso dall'AGCM nell'adunanza del
18/11/2022”, che ha evidenziato come i BFP rappresentino (insieme ai libretti di risparmio) i prodotti finanziari nominativi “più tradizionali prodotti del risparmio postale, essendo strumenti di investimento “a basso rischio”, assumendo, quindi, interesse “soprattutto per soggetti con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria ridotto”, per cui la relativa disciplina opera “un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell'economia pubblica (art. 97, co. 1, Cost.) e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa – sia pure di rango secondario – di quegli obblighi
pagina 11 di 19 informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni”.
Né alle citate carenze informative non potrebbe supplire la pubblicazione in Gazzetta dei D.M. disciplinanti il regime dei buoni;
infatti, l'eterointegrazione del rapporto contrattuale ex art. 1339 c.c. sarebbe stata riconosciuta dalla Suprema Corte unicamente con riferimento alla modificabilità in pejus dei tassi di interesse, ossia in fattispecie in cui il creditore/investitore possa ancora riscuotere il proprio credito, sia pure con tassi variati rispetto a quelli sussistenti momento della conclusione del contratto. Discorso diverso è, invece, quello relativo al regime di prescrizione e, in particolare, all'individuazione del dies a quo, poiché qui si discute non di un effetto meramente modificativo del diritto, conseguente all'esercizio di uno ius variandi di tipo pubblicistico, ma piuttosto di un effetto estintivo, quale quello conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso del buono per intervenuta prescrizione.
Sul punto, si vedano: Trib. Lecce, sent. 14/10/2025; Trib. Pavia, sent. 19/09/2025; Trib. Isernia, sent.
19/09/2025; Trib. Palermo, sent. 24/04/2025; Trib. Salerno, sent. 29/04/2025; Corte d'Appello Napoli, sent. 24/09/2024; Giud. Pace Lanciano, sent. 24/94/2024; Trib. Salerno, sent. 12/11/2024; Corte
d'Appello Napoli, sent. 18/07/2024; Trib. Perugia, ord. 702ter c.p.c. 26/07/2023.
2.2.3 Secondo un ulteriore orientamento giurisprudenziale, la condotta inadempiente di , che CP_1
abbia omesso di consegnare il FIA, integrerebbe gli estremi della “responsabilità (pre)contrattuale”, con conseguente obbligo di “risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei
BFP a causa della maturata prescrizione”, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della “scadenza” dei
BFP stessi e, quindi, “di esercitare il relativo diritto di credito” entro il termine ordinario ex art. 2946 c.c..
In siffatta prospettiva si ritiene, in particolare (Corte d'Appello Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari, n. 136 del 27/4/2023), che non avrebbe “rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria”. Non sarebbe, quindi, pertinente il richiamo al principio affermato pagina 12 di 19 dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revisione dei tassi di interesse (sentenza n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite e, poi, Cass. n. 4748/2022), secondo cui è accordata “prevalenza a quelli pubblicati nei d.m. rispetto a quelli indicati nel titolo”, giacché, nella specie, rileva “l'inosservanza di un obbligo informativo predeterminato, la cui violazione - se non comporta la sospensione del termine prescrizionale … - genera responsabilità per inadempimento”.
Sicché, per tale indirizzo la consegna al cliente del FIA “costituisce un momento essenziale al fine della corretta ed adeguata informazione del sottoscrittore”, che viene “concretamente reso edotto delle caratteristiche del prodotto che va ad acquistare” solo tramite detta documentazione, poiché “i BFP non contengono normalmente né l'indicazione della data di
“scadenza”, né tantomeno quella della prescrizione del diritto in esso lato sensu incorporato”.
Si vedano, sul punto, Corte d'Appello Milano, sent. 09/07/2025, Corte d'Appello Cagliari – Sez. Distaccata
Sassari, sent. n. 136 del 27/4/2023; Trib. Parma, ord. 702ter c.p.c. del 07/4/2023; Trib. Torino, ord. 702ter
c.p.c. del 30/11/2023; Trib. Monza, sent. n. 1207 del 17/4/2024; Trib. Catanzaro, ord. 702ter c.p.c. del 17
e 18 Aprile 2024; Trib. Napoli, sent. n. 5589 del 30/5/2024; Trib. Roma, sent. n. 10051 del 10/6/2024;
Trib. Catanzaro, sent. n. 2377 del 06/12/2024).
2.3 Così passato in rassegna, brevemente, il quadro giurisprudenziale sul punto, occorre evidenziare come neppure la Corte d'Appello distrettuale abbia preso una posizione univoca sul punto;
in proposito vale richiamare due recentissimi precedenti dal tenore opposto.
Si vedano, infatti, Corte d'Appello Perugia, sent. n. 553/25 del 18/10/2025, la quale ha aderito al primo degli orientamenti suddetti, non ritenendo sussistere ragioni per spostare il dies a quo della prescrizione, non ritenendo sussistente un'ipotesi di sospensione del decorso della medesima e non ritenendo configurabile una responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di Controparte_1
Viceversa, con la quasi coeva Corte d'Appello Perugia, sent. n. 549/25 del 17/10/2025, la Corte
Distrettuale ha invece ritenuto che l'inadempimento agli obblighi informativi può considerarsi rilevante al fine di riscontrare una responsabilità contrattuale di per tutte le ragioni e Controparte_1
argomentazioni più diffusamente indicate nel par. 2.2.3.
pagina 13 di 19 2.4 Segno, questo, che il dibattito pretorio è attualmente vivo e variegato e che non è stato definitivamente risolto neppure dalla recente rimessione della questione alla Suprema Corte ai sensi dell'art. 363bis c.p.c..
Invero, con ordinanza del Primo Presidente della Cassazione del 23/01/2025, è stata dichiarata l'inammissibilità della questione posta all'attenzione del Supremo Consesso, in quanto “La più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, n. 19243 del 7 luglio 2023; Cass., Sez. I, 28 luglio 2023; Cass., Sez. I, n.
16459 del 13 giugno 2024; Cass., Sez. I, n. 29662 del 19 novembre 2024) ha esaminato la questione concernente
l'individuazione della data da cui inizia a decorrere la prescrizione del rimborso dei BFP (negato da proprio a CP_1
motivo della maturazione del termine prescrizionale) in relazione, segnatamente, alla disciplina recata dal d.m. 19 dicembre
2000, e ha avuto modo di precisare che, in base al combinato disposto delle relative disposizioni di cui agli artt. 8, 4 e 18
(art. 8 che fissa in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni “dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; art. 4 che fissa la liquidazione, in linea capitale e interessi, dei buoni “alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”; art. 18 che, con specifico riferimento alla serie allora emessa – “AA1” -, prevede che i buoni “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), il “decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale degli interessi” inizia dalla data di “scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” (nel caso della serie
“AA1” dal “sesto anno successivo a quello di emissione”). Un tale approdo interpretativo, pur maturato precedentemente all'ordinanza di rimessione, non trova considerazione alcuna da parte del giudice a quo, né rinviene idoneo approfondimento
l'ulteriore questione – ma da apprezzarsi, poi, nella sua eventuale portata incidente, e semmai in che termini,
sull'orientamento di questa Corte appena ricordato - degli effetti etero-integrativi dei decreti ministeriali regolanti ab externo la disciplina dei BFP, che recenti arresti (Cass., Sez. I, n. 22619 del 26 luglio 2023) ritengono, in forza della abilitazione di legge, avere natura di integrazione suppletiva e non cogente (così da coordinarsi con il principio enunciato da Cass., Sez. Un.,
n. 13979 del 15 giugno 2007, secondo cui le previsioni dei decreti ministeriali non prevalgono sul contenuto dell'accordo). Un quadro complessivo, questo, al quale fa, poi, da cornice il principio, risalente e consolidato, secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il
pagina 14 di 19 successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (tra le molte, più di recente,
Cass., Sez- Lav., n. 14193 del 24 maggio 2021 e Cass., Sez. III, n. 13343 del 28 aprile 2022). 8.2. - Sicché, mentre nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono orientamenti nomofilattici in grado di orientare il giudice a quo nella soluzione della controversia alla sua cognizione, la questione che esso pone con il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. non
è, però, “esclusivamente di diritto”, giacché, date le coordinate giuridiche anzidette, rimane poi riservato allo stesso rimettente
l'apprezzamento – integrante questione di fatto, che, dunque, si atteggia “caso per caso” - sull'eventuale incidenza di deficit informativi ricollegabili alle caratteristiche del prodotto collocato (in forza anche dello specifico decreto di emissione) che possano valutarsi in termini di impossibilità di esercizio del diritto da parte del suo titolare”.
Ebbene, dall'analisi della stringata motivazione di cui sopra, la Suprema Corte sembra condividere, richiamando un proprio orientamento, le considerazioni poste alla base della prima delle opzioni ermeneutiche sopra individuate;
chiaro sul punto il riferimento alle modalità di individuazione del dies a quo del termine prescrizionale e alla causa di natura esclusivamente oggettiva da tenere in considerazione ai sensi dell'art. 2935 c.c.. Tuttavia, nella fase conclusiva, laddove motiva in merito all'inammissibilità del ricorso perché non riguardante solo questioni di diritto, la Prima Presidente pare aprire le porte a una diversa valutazione, caso per caso, della fattispecie specifica, laddove afferma che è lasciato “allo stesso rimettente l'apprezzamento – integrante questione di fatto, che, dunque, si atteggia “caso per caso” - sull'eventuale incidenza di deficit informativi ricollegabili alle caratteristiche del prodotto collocato (in forza anche dello specifico decreto di emissione) che possano valutarsi in termini di impossibilità di esercizio del diritto da parte del suo titolare”.
Una tale considerazione non può ritenersi priva di rilevanza e, anzi, deve essere letta in combinato disposto con le argomentazioni della terza tesi interpretativa sopra richiamata, che merita condivisione a parere dello
Scrivente.
Invero, si condividono le premesse teoriche della prima opzione ermeneutica, ribadite dalla Suprema Corte in numerose occasioni, ed in particolare il fatto che “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo
pagina 15 di 19 art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n.
8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. tra le tante, le più recenti: Cass.,
21026/2014; Cass. 29.6.2025 n. 17451; Cass., 4389/1999; Cass., 4235/1996; Cass., 10828/2015; Cass.,
14193/2021; Cass., 22072/2018; Cass., 996/2022; Cass. 13343/2022; Cass. 20642/2019; Cass.
22072/2018; Cass. 19193/2018), e il fatto che l'art. 2941 n. 8 c.c. preclude di dare rilevanza all'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto a meno che sia conseguenza di un doloso occultamento dell'esistenza del debito, che nel caso in esame non è provato che sussista.
Dunque, si condivide la conclusione per la quale non è ipotizzabile una rilevanza della condotta delle
[...]
per non avere consegnato alla risparmiatrice il c.d. foglio illustrativo di cui all'art. 3, comma 1, Controparte_1
del cennato d.m. del 19.12.2000, perché la mancata consegna non è idonea a spostare il dies a quo della prescrizione individuato dalle pattuizioni contrattuali e dalla disciplina normativa di riferimento.
Con la conseguenza per cui la domanda principale merita rigetto.
2.5 Non si condividono, tuttavia, le conclusioni della prima opzione ermeneutica con riferimento alla irrilevanza in assoluto della condotta di anche se violativa di precetti normativi Controparte_1
chiaramente formulati.
In particolare, si ritiene che la violazione di regole di comportamento poste dalla normativa di settore (che non è quella sulla trasparenza bancaria, non applicabile al caso in esame) non può essere del tutto priva di sanzione civilistica;
non potendoci muovere sul piano della invalidità e non potendo, per le ragioni di cui sopra, ritenere non operante l'istituto della prescrizione, ciononostante non può escludersi la sussistenza di una responsabilità contrattuale e/o precontrattuale in capo alla resistente.
Invero, il Decreto ministeriale del 19.12.2000, agli artt. 3 (per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento) e 6 ( espone nei propri Controparte_1
locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno pagina 16 di 19 consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali) obbliga a consegnare il “foglio informativo analitico” contenente la descrizione delle Controparte_1
caratteristiche dell'investimento, compresa quindi la scadenza e il termine prescrizionale. La consegna del foglio informativo è un adempimento è fondamentale per garantire al sottoscrittore di avere piena chiarezza sulla scadenza del titolo e sul “pericolo” della sua prescrizione disposta dal successivo art. 8.
Pare contrario ai principi di diritto, infatti, che la violazione di tali precetti, comunque tesi alla tutela del diritto alla trasparenza, non comporti sanzione alcuna;
seppur, per quanto detto, non potrà parlarsi di invalidità (cfr Cass. Civ., S.U. sent. n. 26725/07 del 19/12/2007), tuttavia la stessa dovrà valutarsi ai fini di eventuali responsabilità risarcitorie.
Ebbene, la violazione di tali prescrizioni, presente nel caso di specie non essendo stata fornita prova contraria da parte della resistente che ne era onerata, può ritenersi rilevante quale comportamento violativo dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.; peraltro, tale circostanza fattuale deve, nel caso di specie, essere valorizzata unitamente al fatto che anche nel corso di svolgimento del rapporto contrattuale l'istituto di credito non si è comportato secondo buona fede. Invero, vale ricordare che i ricorrenti erano gli eredi dell'originario titolare dei buoni in questione, ossia colui il quale aveva acquistato i medesimi. Gli stessi erano entrati in possesso di tali titoli solamente al decesso del loro fratello, il 22/01/2019, in epoca prossima alla maturazione della prescrizione senza avere contezza alcuna di tale circostanza, non conoscendo i buoni in questione né essendo coloro che si erano all'epoca recati presso le Ciononostante, immediatamente il giorno successivo, il 23/01/2019, si sono recati presso CP_1
la filiale di per ottenere informazioni in merito al rimborso dei buoni stessi, quindi in Controparte_1
un momento in cui il rimborso era ancora legittimo;
tuttavia, anche in tale sede Controparte_1
limitandosi a richiedere documentazione di natura fiscale relativa alla successione degli stessi, nulla ha riferito agli istanti in merito alla prossima scadenza del termine prescrizionale, né li ha sollecitati a depositare la documentazione entro un breve termine;
circostanze, queste, puntualmente allegate dai ricorrenti e non contestate dalla resistente. – su cui gravava il relativo onere – non ha provato CP_1
pagina 17 di 19 di avere fornito, nel caso di specie, informazioni al risparmiatore sulle condizioni economiche dei buoni e si
è limitata a invocare la pubblicità legale, consistente nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. istitutivo dei buoni postali a termine “serie 1B8”.
Ebbene, valutando nel complesso la condotta di nel caso in esame, non può sottacersi Controparte_1
come sia riscontrabile una violazione dei suddetti doveri di solidarietà nello svolgimento delle relazioni contrattuali che rendono legittima la pretesa risarcitoria azionata.
Questa linea interpretativa appare preferibile perché più rispettosa, rispetto alla seconda (par. 2.2.2), dei principi generali sia in tema di prescrizione, come detto, e più coerente con le giuste conseguenze dell'inadempimento che sono quelle di far sorgere un diritto secondario non già alla prestazione originaria, bensì alla riparazione delle conseguenze pregiudizievoli subite a causa del difetto informativo.
Né la medesima si pone in contrasto con l'arresto delle Sezioni Unite citato dalla resistente (Cass. Civ., S.U.
n. 3963/2019) che ha affrontato il diverso tema della modificabilità in peius dei rendimenti dei buoni postali, in forza di sopravvenuti decreti ministeriali, e neanche l'ulteriore pronuncia invocata (Cass. Civ., sent. n.
23006/2023) visto che in quella ipotesi si discuteva piuttosto di una sopravvenuta normativa che aveva inciso sulla prescrizione, sia quanto alla sua durata che quanto al dies a quo per la sua decorrenza. Tali precedenti, infatti, in alcun modo escludono la possibilità, riconosciuta dalla stessa Prima Presidente con l'ordinanza sopra richiamata, di valutare caso per caso l'incidenza della violazione degli obblighi informativi;
discrezionalità che non avrebbe alcun senso riconoscere se, in ogni caso, sarebbe sempre responsabile il cliente per violazione del dovere di informarsi per mezzo della Gazzetta Ufficiale.
Non da ultimo, valorizzabile in tale direzione la circostanza che, di recente, ha attivato Controparte_1
un servizio di ricognizione dei buoni scaduti e di conseguente avviso ai possessori degli stessi, tramite posta ordinaria, come evidenziato dal doc. 10 di parte ricorrente;
sintomo, appunto, di un apprezzabile sforzo dell'ente di adempiere agli obblighi di correttezza e buona fede che non possono esaurirsi nella mera consegna del titolo stesso.
pagina 18 di 19 2.6 Né pare fondata l'eccezione di prescrizione anche del diritto risarcitorio sollevata dalla resistente;
si osserva, infatti, che il dies a quo di tale diritto è coinciso con la verificazione del danno (nel 2019 il buono non era più riscuotibile) o, ancor più correttamente, con la compiuta percezione del danneggiato del danno subito (nel 2020, quando ha rifiutato la liquidazione). CP_1
È ovvio, dunque, che in relazione a tale diritto non può essere maturata alcuna prescrizione.
3. In conclusione, si ritiene che la domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti meriti integrale accoglimento, con conseguente condanna di alla corresponsione in favore degli stessi Controparte_1
della somma di euro 52.000,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda al saldo effettivo (non essendo stata fornita prova della costituzione in mora nel gennaio 2020). Il danno da risarcire, infatti, sarà esattamente pari a quanto il sottoscrittore avrebbe tempestivamente ricevuto ove fosse stato informato e, quindi, fosse stato messo in grado di riscuotere tempestivamente l'investimento.
4. Le spese di lite, alla luce del quadro giurisprudenziale assolutamente incerto, sia nelle pronunce di merito che in quelle di legittimità, si intendono compensate, riconosciuta la sussistenza di una delle ragioni gravi ed eccezionali di cui alla sent. 19/04/2018 n. 77 della Consulta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Accoglie la domanda subordinata risarcitoria di parte attrice e, per l'effetto, condanna parte resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti della somma di euro 52.000,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda al saldo effettivo;
▪ Spese compensate.
Spoleto, 19/11/2025
Il giudice
ED LF
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