Articolo 22 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 21Articolo 23
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 22.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali devono esistere appositi distinti locali a uso di mensa, convenientemente arredati.

E' obbligatorio il refettorio in apposito locale quando vi siano a bordo almeno dieci persone di bassa forza.

Il numero dei posti di mensa deve essere sufficiente ad assicurare la distribuzione del vitto a tutti i conviventi in non piu' di due turni, a eccezione delle navi con piu' di trecento persone di equipaggio, sulle quali potra' essere consentito anche un terzo turno.

Quando il numero complessivo dei componenti la bassa forza sia superiore a 40, dovra' esservi almeno un refettorio per ciascuna categoria di personale (coperta, macchina, camera). Se pero' una di tali categorie comprenda meno di sei persone esse si aggregheranno ad altra categoria.

Le dimensioni minime del refettorio devono essere le seguenti per ogni commensale:

cubatura metri cubi 1,50 da misurarsi come indicato all'art. 21;

superficie, metri quadrati 1 da misurarsi all'altezza del sedile.

Alla mensa ciascuno deve disporre di uno spazio lungo nel lato libero non meno di metri 0,55 e in profondita' non meno di metri 0,40, se i commensali siedono da un solo lato, e non meno di metri 0,35, se siedono da ambo i lati.

In ciascun refettorio deve essere sistemato apposito mobile, possibilmente metallico, e comunque rispondente ai normali requisiti igienici, di tipo e di dimensioni convenienti, perche' ogni commensale possa rinchiudervi separatamente cibi, stoviglie e altri oggetti di mensa.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999