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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.15389 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2023 , vertente TRA ( ) in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Salvatore Aldisio n.1, presso lo Persona_1 studio dell'Avv. Bernardo Occhipinti
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), entrambi residenti in [...]., n. 19, Weiterstadt, 64331, C.F._3
Germania, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Francesco Pastori, con studio in 00144
Roma, Viale dell'Aeronautica, n. 12, che li rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente in atti.
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Palermo in Controparte_2 C.F._4 via Nicolò Turrisi n. 38/A, nello studio degli Avv.ti Salvatore Ferrara e Mario Francesco
Milia, entrambi del Foro di Palermo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata telematicamente in atti.
OGGETTO: AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE RELATIVA A TUTELA DELLA QUOTA
DI EREDITÀ NECESSARIA.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 12 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE
Mediante comparsa di riassunzione del 7 dicembre 2023, ha Parte_1 proseguito -in proprio e nella qualità di erede della madre la causa decisa Persona_1
1 da questo tribunale con sentenza n. 2550/2020 del 20 agosto 2020, siccome riformata ex art. 353 c.p.c. dalla Corte territoriale con sentenza n. 1482/2023 nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana “per le domande di accertamento della natura simulata della compravendita del 9.8.1988, e della dissimulazione della donazione;
di accertamento della nullità della donazione per difetto di forma;
di accertamento dell'opponibilità della citata simulazione anche nei confronti del
, e di revoca o di annullamento della compravendita del 17.4.2018, con CP_2 risarcimento del danno patrimoniale e non>>.
Riassumendo la lite, ha allegato che con atto rogato dal Notaio Controparte_3
(rep. n. 28458 - racc. n. 2954) il 9 agosto 1988, la propria madre, Persona_2 Per_1
-nel frattempo deceduta in Weiterstadt (Germania) il 10 agosto 2016- aveva
[...] venduto al genero in regime di comunione legale con la di lei figlia Controparte_1
(sorella perciò dell'attore), l'unico cespite di cui era proprietaria, vale a dire Parte_2
l'appartamento sito in Capaci (Pa) Via Coste n. 9, in cambio di un prezzo fittizio di lire
60.000.000, mai in effetti corrisposto.
A causa di tale vendita, proseguiva l'attore, la successione della si era aperta in Per_1 assenza di relictum ed egli, perciò, non aveva ereditato nulla. Senonché -continuava-, la vendita in questione dissimula una donazione nulla per difetto di forma, con la conseguenza che il cespite deve tornare a far parte del patrimonio ereditario di Persona_1
Invero, aggiungeva proprio con riguardo al contratto di Parte_1 compravendita in questione, la stessa nel foglio datato 18.09.2009 Persona_1 sottoscritto insieme a due testimoni, aveva affermato che “non si provvide realmente ad una vendita, ma bensì ad una gratuita cessione esclusiva dell'immobile indicato in favore di mia figlia e mio genero … con l'espressa volontà di escludere mio figlio Parte_2
a causa di alcuni contrasti che con quest'ultimo aveva avuto mio Parte_1 marito”.
Secondo l'attore, si tratta dunque di una donazione dissimulata priva di forma, la cui nullità risulta ancora denunciabile in questo giudizio, dal momento che la prescrizione decennale della relativa azione decorre dall'apertura della successione che, infatti, costituisce l'unico referente temporale della lesione delle sue prerogative di erede necessario.
A valle di tutto ciò, l'attore ha allegato che il bene in questione è stato nel frattempo rivenduto da e a con atto pubblico del Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2
17 aprile 2018 e che il non poteva ignorare la natura apparente del diritto dei CP_2
2 venditori. A tale riguardo l'attore ha allegato di aver anzitempo inviato alla propria figlia e moglie del la del 3 marzo 2018 mediante la quale Parte_3 Pt_4 aveva diffidato “dal porre in essere atti che potessero in qualsiasi modo pregiudicare le proprie ragioni creditorie, quale appunto la vendita dell'immobile di Via Coste. Non potrà, dunque, essere accordata nella presente fattispecie al sig. la tutela apprestata dal CP_2 nostro ordinamento ai terzi di buona fede in assenza dei requisiti di cui all'art 1415 cod. civ.”. Il -suo genero- era certamente consapevole della natura controversa del bene CP_2 per le contestazioni qui denunciata e, nonostante ciò, si era prestato all'acquisto in suo danno.
In base a tutto ciò, l'attore in riassunzione ha ribadito le domande iniziali chiedendo a questo Tribunale di: <accertare e dichiarare che la compravendita, avvenuta in data
09.8.1988 ha inteso costituire un atto simulato, dissimulante una donazione da parte di
a favore di e , per i motivi tutti spiegati Persona_1 Controparte_1 Parte_2 in narrativa, accertando e dichiarando la nullità della stessa donazione perché stipulata senza assistenza di testimoni;
“-per l'effetto ricostruire la massa ereditaria della IG.ra
, computando il bene costituito dall'immobile ai fini della massa ereditaria, Persona_1 per l'acclarata lesione del diritto del legittimario IG. riducendo, quindi, Parte_1 la donazione giacché nulla per lesione di legittima, in quanto essa lede la quota di riserva del
IG. con valutazione dell'effettivo valore del bene e computo dei relativi Parte_1 frutti dei beni dalla data della sua fittizia compravendita, da imputare alla quota di legittima del IG. e comunque nella determinazione dell'asse ereditario e/o in Parte_1 riduzione della quota disponibile, e/o in riduzione della quota ereditaria del IG.ra Parte_2
; “- accertata e dichiarata la simulazione dell'atto di compravendita del 09.08.1988,
[...] renderla opponibile al sig. n. q. di terzo acquirente in male fede dai titolari Controparte_2 apparenti con atto del 17 aprile 2018 e per l'effetto annullare, o con qualsiasi altra statuizione, revocare l'atto di compravendita del 17 aprile 2018 con risarcimento del danno patrimoniale e non, da quantificare anche nei confronti ed a carico di e CP_1 Parte_2
; in subordine condannare gli stessi, in solido, al versamento di un importo pari ad 1/3
[...]
(quota di riserva) della quota ereditaria spettante all'odierno attore, da quantificarsi nella somma complessiva di € 150.000,00 (centoncinquantamila/00) o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. “Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore.>>.
***
3 Costituitisi in seguito a riassunzione, i convenuti e Controparte_1 Parte_2 hanno preliminarmente proposto questione di giurisdizione, affermandone il radicamento della lite innanzi al giudice del luogo di apertura della successione. Hanno inoltre eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto sotto diversi profili: 1) incoerenza tra petitum e causa petendi, essendo inconciliabile l'azione di nullità dell'asserita donazione dissimulata con l'istanza di reintegra della quota di eredità necessaria, visto che se la donazione è nulla allora essa non ha prodotto alcun effetto e perciò alcuna lesione;
2) incerta titolarità dell'immobile venduto: nell'atto impugnato, infatti, la interveniva come Per_1 venditrice insieme al marito in regime di comunione legale;
3) approssimativa determinazione del valore del patrimonio ereditario in euro 450.000,00 in assenza di elementi.
Proseguendo, i convenuti hanno sostenuto che, anche a ritenere correttamente e validamente compulsata la giurisdizione di questo giudice italiano, il diritto applicabile nella specie è quello tedesco e, muovendo da ciò, hanno eccepito che in base al § 2325 del BGB, per la determinazione della quota di eredità necessaria non rilevano le donazioni ultradecennali: la pretesa dell'attore di computare il valore dell'appartamento donato ai fini dell'accertamento della lesione di legittima non merita perciò di essere scrutinata, non sussistendo l'interesse preteso ai fini della ammissibilità dell'azione dall'art. 100 del c.p.c.
Approfondendo l'oggetto della lite, i convenuti hanno criticato negativamente la verosimiglianza del documento sottoscritto dalla il 3 gennaio 2009, in base alla quale Per_1 la compravendita impugnata dissimulerebbe una donazione. Dopo aver affermato la inverosimiglianza dello scritto e averne disconosciuto la sottoscrizione, i convenuti ne hanno contestato pure l'efficacia, non ammettendosi, infatti, una controdichiarazione postuma – in questo caso di ventuno anni- rispetto alla dichiarazione -asseritamente simulata.
I convenuti hanno ancora eccepito: a) l'improcedibilità dell'azione di riduzione per mancata previa accettazione dell'eredità materna con beneficio di inventario (art. 564, comma
1 c.c.), b) di essere divenuti nel frattempo proprietari del bene a titolo originario per maturata usucapione ventennale, non essendovi dubbio circa l'esercizio continuato e non interrotto del possesso diretto sul bene dalla data dell'acquisto.
In base a ciò, e hanno rassegnato le conclusioni: Parte_2 Controparte_1
“accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello tedesco, eccepito ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Europeo n. 650/2012; - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del requisito di cui all'art. 163, n. 4.
c.p.c.;
4 in via principale: - accertare e dichiarare l'esclusiva applicabilità della legge tedesca al caso di specie e, per l'effetto, respingere tutte le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di riduzione per lesione della quota legittima da parte del sig. nei confronti del sig. Parte_1
per difetto della condizione rappresentata dall'accettazione dell'eredità con Controparte_1 beneficio d'inventario ai sensi dell'art. 564, comma 1, c.c.; - rigettare tutte le domande formulate dal sig. poiché infondate in fatto e diritto”. Parte_1
***
Si è costituito in giudizio -terzo avente causa dagli asserti donatari- per CP_5 eccepire l'infondatezza della domanda: i) non sussistendo le condizioni stabilite dall'art. 563
c.p.c. per opporre nei suoi confronti gli effetti della riduzione della donazione asseritamente lesiva;
ii) essendo orami prescritta la domanda di simulazione;
iii) perché, posta la presunzione di buona fede, non vi è prova della sua partecipazione all'accorso simulatorio di modo che, in base all'art. 1415 c.c., non è possibile opporre nei suoi confronti gli effetti della eventuale dichiarazione di simulazione.
Il processo è stato istruito mediante l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata in atti e oggetto di dibattito processuale, mediante l'esame dei convenuti e con l'assunzione di fonti orali.
Nel corso dell'udienza di discussione del 12 settembre 2025 le Parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi agli scritti e alle note autorizzate, ribadendo sostanzialmente gli argomenti già ampiamente articolati e sopra sintetizzati. La causa è stata trattenuta in decisione nei termini del nuovo art. 281-sexies c.p.c.
***
II. IL PERIMETRO OGGETTIVO DELLE DOMANDE E RELATIVA QUALIFICAZIONE.
Per affrontare la controversia occorre innanzitutto sgomberare il campo dalle questioni preliminari sollevate dai convenuti: difetto di giurisdizione del giudice italiano, nullità della citazione, applicazione del diritto tedesco alla domanda di riduzione e, in subordine, improcedibilità della stessa, prescrizione della domanda di simulazione.
Tutte le questioni sono infondate dal momento che:
1) come già chiarito dalla Corte territoriale con la sentenza di rimessione “le domande di contenuto non strettamente successorio, cioè l'accertamento della simulazione di donazione nell'atto di compravendita del 9.8.1988, la declaratoria di nullità della dissimulata donazione per difetto di forma, l'opponibilità della simulazione a ” sono correttamente Controparte_2
5 radicate innanzi alla giurisdizione italiana, con la conseguenza che qui possono e debbono valutarsi le domande azionate dall'attore in proprio tese alla verifica di validità del contratto impugnato.
2) l'attore non ha proposto domanda di riduzione, con la conseguente irrilevante delle eccezioni in rito e in merito a essa riferibili. infatti, come si spiegherà Parte_1 appresso, ha allegato la lesione delle due prerogative di erede necessario ma non già per conseguire gli effetti di accertamento costitutivo propri della reintegra e cioè la ricostituzione della comunione ereditaria, ma per ottenere, come effetto della dichiarazione di nullità, la restituzione all'eredità materna del bene ceduto, in modo da ricostituire l'asse relitto, oggetto di successione ab intestato.
In particolare, dopo aver allegato di rientrare nel novero degli eredi Controparte_3 legittimari di ha lamentato che l'unico bene di cui la madre era stata Persona_1 proprietaria in vita veniva fatto oggetto di atto di disposizione nullo per difetto di forma, essendo tale la donazione dissimulata dalla vendita del 9 agosto 1988 , in relazione a ciò, ha chiesto “per l'effetto (dell'azione di simulazione) ricostruire la massa ereditaria della IG.ra
, computando il bene costituito dall'immobile ai fini della massa ereditaria, Persona_1 per l'acclarata lesione del diritto del legittimario IG. riducendo, quindi, Parte_1 la donazione giacché nulla per lesione di legittima, in quanto essa lede la quota di riserva del
IG. con valutazione dell'effettivo valore del bene e computo dei relativi Parte_1 frutti dei beni dalla data della sua fittizia compravendita, da imputare alla quota di legittima del IG. e comunque nella determinazione dell'asse ereditario e/o in Parte_1 riduzione della quota disponibile, e/o in riduzione della quota ereditaria del IG.ra Parte_2
.
[...]
Nonostante la poca fluidità delle conclusioni e la contraddizione logica insita nell'evocare fuori contesto la riduzione di una donazione nulla, per il resto non vi è dubbio sul fatto che l'attore abbia agito, nella sostanza, per tutelare il proprio diritto di erede necessario non già, imprescindibilmente, mediante riduzione della donazione (e cioè mediante dichiarazione di inefficacia relativa della donazione al fine stabilito dagli art. 560 e 561 c.c.) ma mediante inclusione del bene oggetto della vendita simulata nella massa ereditaria (ricostruire la massa ereditaria […] computando), nonché dei frutti sin dal momento della vendita fittizia (laddove, invece, in caso di riduzione la restituzione dei frutti non arretra oltre la data della domanda giudiziale) al fine della determinazione dell'asse ereditario e, in via soltanto alternativa
(“e/o”) mediante riduzione.
6 Lamentando di essere erede necessario di e di non aver ottenuto nulla a Persona_1 quel titolo, l'attore ha in buona sostanza, agito al fine di ricostituire la comunione ereditaria con obbligo di rendiconto dei frutti da parte della sorella coerede eventualmente mediante riduzione.
Del resto, anche il terzo avente causa dal simulato acquirente non è Controparte_2 stato coinvolto nel giudizio ai fini della restituzione del bene proveniente da donazione ma ai fini della “opponibilità” della domanda di simulazione quale erede apparente, e cioè, per far valere nei suoi confronti la regola in base alla quale “resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis”.
Si deve a questo punto rammentare che, come chiarito dalla Corte di Cassazione (Sez. 2 –
Sentenza n. 11659/2023 e Ordinanza n. 29821/2023), la tutela del diritto riconosciuto all'erede necessario non è circoscritta all'azione di riduzione, ben potendo egli, attraverso l'accertamento della simulazione di un atto dispositivo compiuto in vita dal de cuius, conseguire, attraverso la ricostruzione del relictum, la tutela che gli spetta senza la necessità di esercizio dell'azione di riduzione, avvalendosi della previsione di cui all'art. 553 c.c., e ciò prendendo parte alla distribuzione ab intestato dell'asse ereditario così ricostruito.
Chiarito ciò, le eccezioni preliminari non sono in definitiva fondate dal momento che l'oggetto della controversia in riassunzione è costituito dalla domanda di accertamento della simulazione relativa e dalla conseguente domanda di nullità, governata nella specie dal diritto italiano e non da quello tedesco, risultando non rilevanti le questioni sollevate ex art. 563 e
564 c.c.
Anche l'eccezione di prescrizione della domanda di simulazione non è fondata.
Invero, l'azione di prescrizione, quale azione di accertamento non si prescrive;
al più, in caso di simulazione relativa si prescrivono i diritti connessi al contratto dissimulato (Sez. 2,
Sentenza n. 4021 del 21/02/2007). È così che, secondo questo decidente, va intesa la massima giurisprudenziale secondo cui “l'azione di simulazione relativa è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale quando con essa si tende a fare valere un diritto che discenda immediatamente dal contratto dissimulato e che presupponga necessariamente il riconoscimento dell'esistenza ed efficacia del contratto dissimulato medesimo” (Conf. n
1757/74, Sez. 2, Sentenza n. 4569 del 07/08/1979).
7 Evidentemente, allora, non si prescrive l'azione di simulazione relativa che sia diretta non già
a far valere un diritto che scaturisce dal contratto dissimulato ma all'accertamento della nullità di quel contratto.
Orbene, in base a quanto sopra argomentato, la (non prescritta) azione di simulazione relativa in esame, non è sottoposta ai limiti di prova dell'art. 1417 c.c.
All'attore, infatti, va riconosciuta la qualità di terzo rispetto al contratto, dal momento che, a prescindere dall'esercizio contestuale dell'azione di riduzione, egli ha allegato a giustificazione della domanda la qualità di legittimario e la necessità di garantire il rispetto della quota di legittima e perciò la lesione delle prerogative di erede legittimario assurge a
"causa petendi" accanto al fatto della simulazione.
In altri termini, quale legittimario, benché successore del defunto, non Parte_1 può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., assumendo una posizione antagonista rispetto al de cuius contraente (Cass. n. 12317/2019, Cass. n.
15510/2018; Cass. n. 8215/2013).
***
III. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E GIUDIZIO DI VALIDITÀ.
Tanto stabilito, risulta in atti che in data 9 agosto 1988, “con il Controparte_6 consenso” del marito vendettero a la casa in Capaci Persona_3 Controparte_1
(Pa) Via Coste n. 9, composta da garage e piano terra (meglio descritto nell'addenda n. 2 del rogito), in cambio di un prezzo di lire 60.000.000, che “la venditrice” dichiarava di aver già ricevuto, rilasciando perciò quietanza di pagamento.
Si ricava dall'atto di compravendita in esame che il manufatto ceduto era stato realizzato nel mese di giugno 1978 sul terreno “pervenuto” l'1 settembre 1977 alla sola “venditrice” (non anche al marito); e sempre e solo la “venditrice” garantiva la libertà di quanto venduto da iscrizione e trascrizioni.
, non risulta mai indicato come “venditore” né come contitolare del Persona_4 terreno su dui era stato realizzato l'edificio e, nonostante le perplessità manifestate dai convenuti, non vi è dubbio circa il fatto che l'edificio oggetto della compravendita era interamente riconducibile al patrimonio di (“venditrice”) (cfr. Cass. Persona_1
Sez. 1 , Ordinanza n. 28258/2019).
Risolta così l'apparente ambiguità soggettiva del negozio, va osservato che per dimostrare la simulazione della compravendita l'attore ha allegato la dichiarazione sottoscritta dal e, in veste di testimoni, da e il 18 Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
8 settembre 2009, il cu contenuto è il seguente: “Io sottoscritta nata a [...]
IA il 03.01.1928 – – e residente a [...] CodiceFiscale_5 dichiaro che con la stipula del contratto del 09.08.1988 relativo all'immobile di mia proprietà sito in Capaci via Coste n. 9 effettuato con atto Notaio di Persona_2
Corleone (Rep. 28458 – Racc. 2954) in favore di mio genero sig. nato a [...]
Bisaquino il 23.06.1953 non si provvide realmente ad una vendita, ma bensì ad una gratuita cessione esclusiva dell'immobile indicato in favore di mia figlia e mio Parte_2 genero. Tanto che né io né il mio defunto marito, abbiamo mai ricevuto Persona_3 dal sig. la somma di lire 60 milioni indicata nel contratto. Infatti la casa di Controparte_1
Capaci Via Coste n. 9, dove ho sempre vissuto e dove tutt'ora vivo, fu allora gratuitamente ceduta solamente in favore di mia figlia con l'espressa volontà di escludere Pt_2 ingiustamente mio figlio nato a IA il [...], a [...]_1 alcuni contrasti che con quest'ultimo aveva avuto mio marito. Pertanto addì Venerdì 18 settembre 2009 io sottoscritta nata a [...] il [...] – Persona_1 [...]
– e residente a [...] nel pieno delle mie facoltà mentali e C.F._5 materiali dispongo che l'immobile sito in Capaci Via Coste n. 9 vada alla mia morte in parti uguali a mio figlio ed a mia figlia , coniugata Parte_1 Parte_2 CP_1
, insieme a tutti i beni miei e del mio defunto marito, sia essi mobili registrati che
[...] mobili esistenti all'interno della suddetta abitazione di Capaci Via Coste n. 9”
Il documento in questione ha una duplica natura: 1) atto di scienza della circa la Per_1 natura simulata della quietanza;
2) atto di donazione (viziato nella forma) del bene già fatto oggetto della precedente compravendita, in favore dei figli in parti uguali.
La dichiarazione di scienza della Barbera, nella parte riferita alla quietanza e perciò indirettamente tesa a illuminare la natura del contratto di compravendita immobiliare del 9 agosto 1988 non può avere gli effetti di una controdichiarazione. La controdichiarazione, infatti, è tale soltanto se precedente o contestuale all'atto simulato e sottoscritta da tutti i contraenti o da loro accettata.
Inoltre, il documento in questione è stato disconosciuto ex art. 214 cpv. c.c. da parte di e non è divenuto oggetto di istanza di verificazione dell'attore che , invero, CP_7 né con le note di trattazione depositate l'11 luglio 2024, né con le successive memorie, ha mai insistito espressamente per l'impiego del documento a fini di controdichiarazione (nelle memoria egli ha genericamente richiamato la documentazione depositata, menzionando
9 espressamente soltanto il documento n. 1 della produzione -vale a dire il contratto impugnato).
Il principale elemento di prova allegato dall'attore per dimostrare la propria ricostruzione è
a questo punto la testimonianza di , che, insieme a ha Testimone_2 Testimone_1 sottoscritto la dichiarazione di scienza in oggetto quale testimone.
Nel corso dell'udienza del 19 giugno 2025, il teste ha riferito di conoscere e di aver frequentato in passato in quanto consuocero e compagno nell'attività Parte_1 venatoria ma di non intrattenere con lui alcun rapporto ormai da sette anni a causa di “ragioni legate alla caccia”. Ha poi aggiunto di conoscere soltanto “di vista” e cioè per averli incontrati occasionalmente, i convenuti. Soprattutto ha riferito aver avuto rapporti confidenziali con frequentando abitualmente la sua dimora, laddove egli ricoverava i propri Persona_1 cani da caccia. Muovendo da ciò, il teste ha riferito che “tredici o quattordici anni fa la IG.ra
, rientrata dalla Germania, si confidava” con lui, raccontandogli di “aver fatto il Per_1 contratto al genero senza aver mari ricevuto un corrispettivo” e, perciò, di sentirsi “in colpa verso il figlio avendolo ingiustamente escluso -si intende dalla Parte_1 ripartizione dei suoi beni. Il teste riferiva che, ricevute tali confidenze, aveva risposto alla che a lui tali questioni non lo riguardavano (<<a me non interessavano tali fatti>>) e Per_1 aggiungeva che quel giorno con lui era presente soltanto sua moglie.
Esibitogli il documento n. 2 della produzione dell'attore, e cioè la dichiarazione di scienza datata 18 settembre 2009, il teste ha riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta in qualità di testimone.
Le dichiarazioni testimoniale del meritano subito due considerazioni. Tes_2
La prima, ovvia, è questa: il riconoscimento della scrittura datata 18 settembre 2009 da parte del teste non vale a verificarne la riferibilità alla visto che il può riconoscere Per_1 Tes_2 soltanto la propria e non l'altrui firma.
La seconda considerazione -valutativa- è la seguente: il teste non ha riferito nulla circa la redazione in sua presenza del documento datato 18 settembre 2009 e non ha ricordato la presenza del secondo testimone che, quando la gli Testimone_3 Per_1 raccontò di non aver mai ricevuto i soldi della vendita, era presente insieme a lui soltanto sua moglie. In base a ciò è possibile concludere che il documento del 18 settembre 2009, pur sottoscritto dal , non venne confezionato in sua presenza. Tes_2
Messi questi paletti, l'oggetto della testimonianza del è, in definitiva, Tes_2 rappresentativa della confessione stragiudiziale (art. 2735 c.c.) resagli dalla circa Per_1
10 l'apparenza della quietanza di pagamento contenuta nel contratto di compravendita del 1988 e così, indirettamente, circa la dissimulazione di una liberalità in favore di Parte_2 tramite il genero, . Rispetto a ciò, il teste è attendibile, essendo, anche per Controparte_1 ragioni di affinità familiare, e per le specifiche circostanze descritte (ricoverava i suoi cani nell'edificio della , soggetto con il quale la dichiarante aveva confidenza in un Per_1 contesto di abitualità. Il teste è anche credibile. Non vi sono ragioni per ritenere che egli, a dispetto di quanto da lui stesso ricordato, sia interessato alla vicenda né per poter affermare che, diversamente da quanto dichiarato, abbia rapporti di attuale cointeressenza con l'attore
(con il quale non corrono rapporti di frequentazione da ormai sette anni).
In tale contesto, il documento datato 18 settembre 2009, nella parte in cui risulta sottoscritto dal teste (da lui riconosciuto in udienza), corrobora il contenuto del suo racconto testimoniale, dimostrando che sin da quella data, egli assumeva di aver avuto conoscenza, proprio per averlo direttamente saputo dalla circa la natura sostanzialmente gratuita Per_1 della compravendita.
Ciò posto, vale considerare a questo punto che il racconto del teste circa Tes_2
l'apparenza della quietanza di pagamento è rafforzato oggettivamente dall'assenza di un qualche minimo indizio circa il pagamento del prezzo. Sul punto i convenuti, in sede di esame, si sono limitati ad affermazioni generiche, riferendo di aver corrisposto il prezzo mediante pagamento in contanti attraverso il versamento di due rate, circostanziando, in maniera vaga, la consegna soltanto della prima quota -ammontante a trenta milioni di lire (nel verbale di udienza di fa riferimento, per evidente errore, alla somma di 30.000 milioni)- siccome avvenuta in Germania, nelle mani di in occasione di una sua Persona_4 visita;
visita non collocata nel tempo e consegna non descritta.
Tale circostanza, valutata nell'ambito del contesto familiare in cui si è consumata la vicenda circolatoria dell'immobile e il risultato del racconto testimoniale, offrono un quadro di qualifica verosimiglianza circa la natura apparente della quietanza di pagamento e perciò della vendita, rendendo la prospettazione della simulazione relativa sufficientemente verificata.
In definitiva, secondo questo giudice, deve ritenersi provato che il contratto di compravendita del 9 agosto 1988 stipulato da con il genero ha dissimulato Persona_1 una donazione in favore della figlia donazione che, in assenza del requisito Parte_2 formale della solennità stabilito dalla legge, va dichiarata nulla e non produttiva di effetti, nemmeno ai fini dell'usucapione eccepita dai convenuti.
11 È stato autorevolmente affermato in giurisprudenza che <Nell'ipotesi di compravendita di bene immobile, nulla perché realizzata in forma verbale, cui le parti abbiano comunque dato esecuzione mediante la consegna della "res" ed il pagamento integrale del relativo corrispettivo, il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile "ad usucapionem", soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo a realizzare
l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti, quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome, che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la "res">> (Sez. 2 - , Ordinanza n. 21726 del 27/08/2019) e ancora che “In tema di usucapione, l'atto di donazione nullo, sebbene inidoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare l'interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 9566 del
09/04/2024).
Orbene, premesso che nella specie, in base a quanto sopra riportato, risulta che sino a tredici anni fa l'immobile oggetto della donazione nulla era nella disponibilità della donante, ciò che risulta decisivo per il rigetto dell'eccezione è che, in assenza di ulteriori elementi,
l'unico dato rilevante per argomentare l'interversione del possesso è l'atto di compravendita stipulato dai donanti con il nipote in data 17 aprile 2018, del tutto inadatto Controparte_2
a dimostrare l'esercizio di un “successivo possesso atto all'usucapione”.
***
II.1 LA POSIZIONE DEL TERZO AVENTE CAUSA.
La nullità della donazione dissimulata è opponibile a Controparte_2
La norma di riferimento per valutare la fondatezza della domanda avanzata dall'attore al fine di far valere la nullità della donazione nei confronti del non è, come CP_2 prospettato nel corso del dibattito processuale, l'art. 1415 c.c. che, infatti, disciplina i rapporti tra il vero titolare o i suoi creditori e aventi causa con l'avente causa dal titolare “apparente”, in tal modo selezionando l'ambito di operatività alle ipotesi di simulazione assoluta.
Nel caso di specie, invero, per effetto della simulazione relativa, e Parte_2 CP_1
non hanno assunto l'apparenza della proprietà, ma sono divenuti proprietari in base a
[...] una donazione nulla e perciò, non è assimilabile al terzo avente causa dal Controparte_2 titolare apparente ma al terzo avete causa da venditore in base a un titolo nullo. La norma di
12 riferimento è quindi l'art. 2652 c.c. che, facendo eccezione alla regola resoluto iure dantisi, resolvitur et iure accipientis, stabilisce che la nullità del titolo del dante causa non pregiudica i diritti dei terzi aventi causa (a qualunque titolo) in buona fede se la domanda giudiziale di nullità è trascritta entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato, anche se dopo la trascrizione dell'atto del terzo.
Tale eccezione presuppone la buona fede del terzo avente causa, risultando in ogni caso pregiudicato l'avente causa in mala fede.
Orbene, nel caso di specie vi sono sufficienti elementi per valutare in capo a CP_2 la conoscenza della nullità dell'atto dei venditori alla data del suo acquisto, concluso il
[...]
17 aprile 2018 e trascritto il 16 maggio 2018.
Poco più tardi di un mese prima dell'acquisto in questione, e cioè il 9 marzo 2018, riceveva dall'attore (suo padre) la diffida a Controparte_8 disporre dell'immobile controverso, con chiara denuncia di dissimulazione dell'atto di compravendita qui impugnato e doglianza di lesione della legittima (cfr. doc. n. 3 in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio riassunto).
Nel corso del suo esame testimoniale ha negato di aver informato il marito Parte_2 circa il contenuto di quella lettera ma ha aggiunto che tale reticenza era giustificata dal fatto che “già in passato sempre in relazione a circostanze connesse all'acquisto di beni,
l'influenza di mio padre aveva determinato litigi in famiglia”.
Se si considera che agli atti l'unico affare di rilievo familiare avente a oggetto l'acquisto di beni è proprio quello oggetto della presente controversia, quanto dichiarato dalla Pt_1 significa che, indipendentemente dalla specifica conoscenza di quella missiva, al CP_2 era già noto, avendo determinato litigi familiare, il fatto che le circostanze di quella circolazione immobiliare costituivano oggetto di conflitto tra l'attore e gli affini. E si si considera ancora che non risulta in alcun modo agli atti di causa che in famiglia pendessero ragioni di dissidio connesse alla circolazione del bene per circostanze di verse da quelle denunciate nella lettera inviata dall'attore alla figlia -moglie dell'acquirente-, si deve concludere che, tenendo presente e valorizzando il ristretto contesto familiare di riferimento, sussistono elementi precisi e concordanti per ritenere provato oltre lo standard della verosimiglianza che fosse al corrente, nel momento di stipula del contratto, Controparte_2 della contesa familiare che verteva intorno alla natura simulata della compravendita.
In definitiva, il bene immobile oggetto della donazione dissimulata nulla, costituisce il relictum dell'eredità di e deve essere restituito ai coeredi. Persona_1
13 IV. RICHIESTE RISARCITORIE/RESTITUTORIE.
Ogni questione connessa alle conseguenze derivanti dal possesso del bene ereditario da parte di non può costituire oggetto di questo giudizio, essendo noto che Parte_2 nell'ambito dei rapporti tra i coeredi non trovano applicazione le restitutorie dettate dall'art. 1148 e ss. c.c. in relazione al possesso e godimento esclusivo di beni dell'eredità -le relative questioni, infatti, trovano regolamentazione all'interno della gestione della comunione e del relativo scioglimento (art. 723 c.c.).
Non può essere accolta, infine, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale genericamente azionata dall'attore contro tutti i convenuti.
Premesso quanto appena riferito con riguardo agli aspetti restitutori nei rapporti tra i coeredi, si deve segnalare che nei confronti di non è stata avanzata alcuna Controparte_2 specifica domanda restitutoria riconducibile alla norma sopra richiamata o all'art. 2033 c.c. con riguardo ai frutti. Ciò scritto, la domanda di risarcimento del danno risulta priva di ogni sostegno assertivo prima ancora che istruttorio e non può essere scrutinata neppure in vista della quantificazione dei danni per mancato utilizzo dell'immobile, tema che in alcun modo risulta invero compulsato tra quelli oggetto della lite e del contraddittorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, in euro 5.000,00 quanto alla specifica controversia tra l'attore e i simulati acquirenti. e vanno Parte_2 Controparte_1 perciò condanni in solido tra loro al relativo pagamento.
Le spese si stimano in euro 3.000,00 quanto alla connessa lite tra l'attore e Controparte_2 che va condannato al relativo pagamento oltre accessori.
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
1) accerta che l'atto di compravendita stipulato il 9 agosto 1988 da con il Persona_1 consenso del marito i favore dei convenuti e Persona_3 Parte_2 CP_1
-al rogito del Notaio dr. rep. n. 28458 - racc. n. 2954- avente a
[...] Persona_2 oggetto l'immobile sito in Capaci (Pa) Via Coste n. 9, identificato in catasto al figlio 4, particella 538, sub 5, sub 4, sub 2 e sub 3, dissimula una donazione nulla per difetto di forma;
2) accerta che il contratto di compravendita del 17 aprile 2018, stipulato da e Parte_2
in favore di al rogito del Notaio Controparte_1 Controparte_2 Persona_5 trascritto il 16 maggio 2018, reg. gen. 18303, reg. part. 14092 è privo di effetti.
14 3) Condanna tutti i convenuti a restituire gli immobili in questione all'eredità di Per_1
[...]
4) Respinge ogni ulteriore domanda.
5) Condanna e , in solido. a pagare in favore dell'attore le Parte_2 Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 5.000,00 oltre CPA, IVA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
6) Condanna a pagare in favore dell'attore le spese di lite che liquida in Controparte_2 euro 3.000,00 oltre CPA, IVA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Così deciso a Palermo il 22 settembre 2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
15
SENTENZA nella causa iscritta al n.15389 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2023 , vertente TRA ( ) in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Salvatore Aldisio n.1, presso lo Persona_1 studio dell'Avv. Bernardo Occhipinti
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), entrambi residenti in [...]., n. 19, Weiterstadt, 64331, C.F._3
Germania, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Francesco Pastori, con studio in 00144
Roma, Viale dell'Aeronautica, n. 12, che li rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente in atti.
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Palermo in Controparte_2 C.F._4 via Nicolò Turrisi n. 38/A, nello studio degli Avv.ti Salvatore Ferrara e Mario Francesco
Milia, entrambi del Foro di Palermo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata telematicamente in atti.
OGGETTO: AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE RELATIVA A TUTELA DELLA QUOTA
DI EREDITÀ NECESSARIA.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 12 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE
Mediante comparsa di riassunzione del 7 dicembre 2023, ha Parte_1 proseguito -in proprio e nella qualità di erede della madre la causa decisa Persona_1
1 da questo tribunale con sentenza n. 2550/2020 del 20 agosto 2020, siccome riformata ex art. 353 c.p.c. dalla Corte territoriale con sentenza n. 1482/2023 nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana “per le domande di accertamento della natura simulata della compravendita del 9.8.1988, e della dissimulazione della donazione;
di accertamento della nullità della donazione per difetto di forma;
di accertamento dell'opponibilità della citata simulazione anche nei confronti del
, e di revoca o di annullamento della compravendita del 17.4.2018, con CP_2 risarcimento del danno patrimoniale e non>>.
Riassumendo la lite, ha allegato che con atto rogato dal Notaio Controparte_3
(rep. n. 28458 - racc. n. 2954) il 9 agosto 1988, la propria madre, Persona_2 Per_1
-nel frattempo deceduta in Weiterstadt (Germania) il 10 agosto 2016- aveva
[...] venduto al genero in regime di comunione legale con la di lei figlia Controparte_1
(sorella perciò dell'attore), l'unico cespite di cui era proprietaria, vale a dire Parte_2
l'appartamento sito in Capaci (Pa) Via Coste n. 9, in cambio di un prezzo fittizio di lire
60.000.000, mai in effetti corrisposto.
A causa di tale vendita, proseguiva l'attore, la successione della si era aperta in Per_1 assenza di relictum ed egli, perciò, non aveva ereditato nulla. Senonché -continuava-, la vendita in questione dissimula una donazione nulla per difetto di forma, con la conseguenza che il cespite deve tornare a far parte del patrimonio ereditario di Persona_1
Invero, aggiungeva proprio con riguardo al contratto di Parte_1 compravendita in questione, la stessa nel foglio datato 18.09.2009 Persona_1 sottoscritto insieme a due testimoni, aveva affermato che “non si provvide realmente ad una vendita, ma bensì ad una gratuita cessione esclusiva dell'immobile indicato in favore di mia figlia e mio genero … con l'espressa volontà di escludere mio figlio Parte_2
a causa di alcuni contrasti che con quest'ultimo aveva avuto mio Parte_1 marito”.
Secondo l'attore, si tratta dunque di una donazione dissimulata priva di forma, la cui nullità risulta ancora denunciabile in questo giudizio, dal momento che la prescrizione decennale della relativa azione decorre dall'apertura della successione che, infatti, costituisce l'unico referente temporale della lesione delle sue prerogative di erede necessario.
A valle di tutto ciò, l'attore ha allegato che il bene in questione è stato nel frattempo rivenduto da e a con atto pubblico del Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2
17 aprile 2018 e che il non poteva ignorare la natura apparente del diritto dei CP_2
2 venditori. A tale riguardo l'attore ha allegato di aver anzitempo inviato alla propria figlia e moglie del la del 3 marzo 2018 mediante la quale Parte_3 Pt_4 aveva diffidato “dal porre in essere atti che potessero in qualsiasi modo pregiudicare le proprie ragioni creditorie, quale appunto la vendita dell'immobile di Via Coste. Non potrà, dunque, essere accordata nella presente fattispecie al sig. la tutela apprestata dal CP_2 nostro ordinamento ai terzi di buona fede in assenza dei requisiti di cui all'art 1415 cod. civ.”. Il -suo genero- era certamente consapevole della natura controversa del bene CP_2 per le contestazioni qui denunciata e, nonostante ciò, si era prestato all'acquisto in suo danno.
In base a tutto ciò, l'attore in riassunzione ha ribadito le domande iniziali chiedendo a questo Tribunale di: <accertare e dichiarare che la compravendita, avvenuta in data
09.8.1988 ha inteso costituire un atto simulato, dissimulante una donazione da parte di
a favore di e , per i motivi tutti spiegati Persona_1 Controparte_1 Parte_2 in narrativa, accertando e dichiarando la nullità della stessa donazione perché stipulata senza assistenza di testimoni;
“-per l'effetto ricostruire la massa ereditaria della IG.ra
, computando il bene costituito dall'immobile ai fini della massa ereditaria, Persona_1 per l'acclarata lesione del diritto del legittimario IG. riducendo, quindi, Parte_1 la donazione giacché nulla per lesione di legittima, in quanto essa lede la quota di riserva del
IG. con valutazione dell'effettivo valore del bene e computo dei relativi Parte_1 frutti dei beni dalla data della sua fittizia compravendita, da imputare alla quota di legittima del IG. e comunque nella determinazione dell'asse ereditario e/o in Parte_1 riduzione della quota disponibile, e/o in riduzione della quota ereditaria del IG.ra Parte_2
; “- accertata e dichiarata la simulazione dell'atto di compravendita del 09.08.1988,
[...] renderla opponibile al sig. n. q. di terzo acquirente in male fede dai titolari Controparte_2 apparenti con atto del 17 aprile 2018 e per l'effetto annullare, o con qualsiasi altra statuizione, revocare l'atto di compravendita del 17 aprile 2018 con risarcimento del danno patrimoniale e non, da quantificare anche nei confronti ed a carico di e CP_1 Parte_2
; in subordine condannare gli stessi, in solido, al versamento di un importo pari ad 1/3
[...]
(quota di riserva) della quota ereditaria spettante all'odierno attore, da quantificarsi nella somma complessiva di € 150.000,00 (centoncinquantamila/00) o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. “Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore.>>.
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3 Costituitisi in seguito a riassunzione, i convenuti e Controparte_1 Parte_2 hanno preliminarmente proposto questione di giurisdizione, affermandone il radicamento della lite innanzi al giudice del luogo di apertura della successione. Hanno inoltre eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto sotto diversi profili: 1) incoerenza tra petitum e causa petendi, essendo inconciliabile l'azione di nullità dell'asserita donazione dissimulata con l'istanza di reintegra della quota di eredità necessaria, visto che se la donazione è nulla allora essa non ha prodotto alcun effetto e perciò alcuna lesione;
2) incerta titolarità dell'immobile venduto: nell'atto impugnato, infatti, la interveniva come Per_1 venditrice insieme al marito in regime di comunione legale;
3) approssimativa determinazione del valore del patrimonio ereditario in euro 450.000,00 in assenza di elementi.
Proseguendo, i convenuti hanno sostenuto che, anche a ritenere correttamente e validamente compulsata la giurisdizione di questo giudice italiano, il diritto applicabile nella specie è quello tedesco e, muovendo da ciò, hanno eccepito che in base al § 2325 del BGB, per la determinazione della quota di eredità necessaria non rilevano le donazioni ultradecennali: la pretesa dell'attore di computare il valore dell'appartamento donato ai fini dell'accertamento della lesione di legittima non merita perciò di essere scrutinata, non sussistendo l'interesse preteso ai fini della ammissibilità dell'azione dall'art. 100 del c.p.c.
Approfondendo l'oggetto della lite, i convenuti hanno criticato negativamente la verosimiglianza del documento sottoscritto dalla il 3 gennaio 2009, in base alla quale Per_1 la compravendita impugnata dissimulerebbe una donazione. Dopo aver affermato la inverosimiglianza dello scritto e averne disconosciuto la sottoscrizione, i convenuti ne hanno contestato pure l'efficacia, non ammettendosi, infatti, una controdichiarazione postuma – in questo caso di ventuno anni- rispetto alla dichiarazione -asseritamente simulata.
I convenuti hanno ancora eccepito: a) l'improcedibilità dell'azione di riduzione per mancata previa accettazione dell'eredità materna con beneficio di inventario (art. 564, comma
1 c.c.), b) di essere divenuti nel frattempo proprietari del bene a titolo originario per maturata usucapione ventennale, non essendovi dubbio circa l'esercizio continuato e non interrotto del possesso diretto sul bene dalla data dell'acquisto.
In base a ciò, e hanno rassegnato le conclusioni: Parte_2 Controparte_1
“accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello tedesco, eccepito ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Europeo n. 650/2012; - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del requisito di cui all'art. 163, n. 4.
c.p.c.;
4 in via principale: - accertare e dichiarare l'esclusiva applicabilità della legge tedesca al caso di specie e, per l'effetto, respingere tutte le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di riduzione per lesione della quota legittima da parte del sig. nei confronti del sig. Parte_1
per difetto della condizione rappresentata dall'accettazione dell'eredità con Controparte_1 beneficio d'inventario ai sensi dell'art. 564, comma 1, c.c.; - rigettare tutte le domande formulate dal sig. poiché infondate in fatto e diritto”. Parte_1
***
Si è costituito in giudizio -terzo avente causa dagli asserti donatari- per CP_5 eccepire l'infondatezza della domanda: i) non sussistendo le condizioni stabilite dall'art. 563
c.p.c. per opporre nei suoi confronti gli effetti della riduzione della donazione asseritamente lesiva;
ii) essendo orami prescritta la domanda di simulazione;
iii) perché, posta la presunzione di buona fede, non vi è prova della sua partecipazione all'accorso simulatorio di modo che, in base all'art. 1415 c.c., non è possibile opporre nei suoi confronti gli effetti della eventuale dichiarazione di simulazione.
Il processo è stato istruito mediante l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata in atti e oggetto di dibattito processuale, mediante l'esame dei convenuti e con l'assunzione di fonti orali.
Nel corso dell'udienza di discussione del 12 settembre 2025 le Parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi agli scritti e alle note autorizzate, ribadendo sostanzialmente gli argomenti già ampiamente articolati e sopra sintetizzati. La causa è stata trattenuta in decisione nei termini del nuovo art. 281-sexies c.p.c.
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II. IL PERIMETRO OGGETTIVO DELLE DOMANDE E RELATIVA QUALIFICAZIONE.
Per affrontare la controversia occorre innanzitutto sgomberare il campo dalle questioni preliminari sollevate dai convenuti: difetto di giurisdizione del giudice italiano, nullità della citazione, applicazione del diritto tedesco alla domanda di riduzione e, in subordine, improcedibilità della stessa, prescrizione della domanda di simulazione.
Tutte le questioni sono infondate dal momento che:
1) come già chiarito dalla Corte territoriale con la sentenza di rimessione “le domande di contenuto non strettamente successorio, cioè l'accertamento della simulazione di donazione nell'atto di compravendita del 9.8.1988, la declaratoria di nullità della dissimulata donazione per difetto di forma, l'opponibilità della simulazione a ” sono correttamente Controparte_2
5 radicate innanzi alla giurisdizione italiana, con la conseguenza che qui possono e debbono valutarsi le domande azionate dall'attore in proprio tese alla verifica di validità del contratto impugnato.
2) l'attore non ha proposto domanda di riduzione, con la conseguente irrilevante delle eccezioni in rito e in merito a essa riferibili. infatti, come si spiegherà Parte_1 appresso, ha allegato la lesione delle due prerogative di erede necessario ma non già per conseguire gli effetti di accertamento costitutivo propri della reintegra e cioè la ricostituzione della comunione ereditaria, ma per ottenere, come effetto della dichiarazione di nullità, la restituzione all'eredità materna del bene ceduto, in modo da ricostituire l'asse relitto, oggetto di successione ab intestato.
In particolare, dopo aver allegato di rientrare nel novero degli eredi Controparte_3 legittimari di ha lamentato che l'unico bene di cui la madre era stata Persona_1 proprietaria in vita veniva fatto oggetto di atto di disposizione nullo per difetto di forma, essendo tale la donazione dissimulata dalla vendita del 9 agosto 1988 , in relazione a ciò, ha chiesto “per l'effetto (dell'azione di simulazione) ricostruire la massa ereditaria della IG.ra
, computando il bene costituito dall'immobile ai fini della massa ereditaria, Persona_1 per l'acclarata lesione del diritto del legittimario IG. riducendo, quindi, Parte_1 la donazione giacché nulla per lesione di legittima, in quanto essa lede la quota di riserva del
IG. con valutazione dell'effettivo valore del bene e computo dei relativi Parte_1 frutti dei beni dalla data della sua fittizia compravendita, da imputare alla quota di legittima del IG. e comunque nella determinazione dell'asse ereditario e/o in Parte_1 riduzione della quota disponibile, e/o in riduzione della quota ereditaria del IG.ra Parte_2
.
[...]
Nonostante la poca fluidità delle conclusioni e la contraddizione logica insita nell'evocare fuori contesto la riduzione di una donazione nulla, per il resto non vi è dubbio sul fatto che l'attore abbia agito, nella sostanza, per tutelare il proprio diritto di erede necessario non già, imprescindibilmente, mediante riduzione della donazione (e cioè mediante dichiarazione di inefficacia relativa della donazione al fine stabilito dagli art. 560 e 561 c.c.) ma mediante inclusione del bene oggetto della vendita simulata nella massa ereditaria (ricostruire la massa ereditaria […] computando), nonché dei frutti sin dal momento della vendita fittizia (laddove, invece, in caso di riduzione la restituzione dei frutti non arretra oltre la data della domanda giudiziale) al fine della determinazione dell'asse ereditario e, in via soltanto alternativa
(“e/o”) mediante riduzione.
6 Lamentando di essere erede necessario di e di non aver ottenuto nulla a Persona_1 quel titolo, l'attore ha in buona sostanza, agito al fine di ricostituire la comunione ereditaria con obbligo di rendiconto dei frutti da parte della sorella coerede eventualmente mediante riduzione.
Del resto, anche il terzo avente causa dal simulato acquirente non è Controparte_2 stato coinvolto nel giudizio ai fini della restituzione del bene proveniente da donazione ma ai fini della “opponibilità” della domanda di simulazione quale erede apparente, e cioè, per far valere nei suoi confronti la regola in base alla quale “resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis”.
Si deve a questo punto rammentare che, come chiarito dalla Corte di Cassazione (Sez. 2 –
Sentenza n. 11659/2023 e Ordinanza n. 29821/2023), la tutela del diritto riconosciuto all'erede necessario non è circoscritta all'azione di riduzione, ben potendo egli, attraverso l'accertamento della simulazione di un atto dispositivo compiuto in vita dal de cuius, conseguire, attraverso la ricostruzione del relictum, la tutela che gli spetta senza la necessità di esercizio dell'azione di riduzione, avvalendosi della previsione di cui all'art. 553 c.c., e ciò prendendo parte alla distribuzione ab intestato dell'asse ereditario così ricostruito.
Chiarito ciò, le eccezioni preliminari non sono in definitiva fondate dal momento che l'oggetto della controversia in riassunzione è costituito dalla domanda di accertamento della simulazione relativa e dalla conseguente domanda di nullità, governata nella specie dal diritto italiano e non da quello tedesco, risultando non rilevanti le questioni sollevate ex art. 563 e
564 c.c.
Anche l'eccezione di prescrizione della domanda di simulazione non è fondata.
Invero, l'azione di prescrizione, quale azione di accertamento non si prescrive;
al più, in caso di simulazione relativa si prescrivono i diritti connessi al contratto dissimulato (Sez. 2,
Sentenza n. 4021 del 21/02/2007). È così che, secondo questo decidente, va intesa la massima giurisprudenziale secondo cui “l'azione di simulazione relativa è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale quando con essa si tende a fare valere un diritto che discenda immediatamente dal contratto dissimulato e che presupponga necessariamente il riconoscimento dell'esistenza ed efficacia del contratto dissimulato medesimo” (Conf. n
1757/74, Sez. 2, Sentenza n. 4569 del 07/08/1979).
7 Evidentemente, allora, non si prescrive l'azione di simulazione relativa che sia diretta non già
a far valere un diritto che scaturisce dal contratto dissimulato ma all'accertamento della nullità di quel contratto.
Orbene, in base a quanto sopra argomentato, la (non prescritta) azione di simulazione relativa in esame, non è sottoposta ai limiti di prova dell'art. 1417 c.c.
All'attore, infatti, va riconosciuta la qualità di terzo rispetto al contratto, dal momento che, a prescindere dall'esercizio contestuale dell'azione di riduzione, egli ha allegato a giustificazione della domanda la qualità di legittimario e la necessità di garantire il rispetto della quota di legittima e perciò la lesione delle prerogative di erede legittimario assurge a
"causa petendi" accanto al fatto della simulazione.
In altri termini, quale legittimario, benché successore del defunto, non Parte_1 può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., assumendo una posizione antagonista rispetto al de cuius contraente (Cass. n. 12317/2019, Cass. n.
15510/2018; Cass. n. 8215/2013).
***
III. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E GIUDIZIO DI VALIDITÀ.
Tanto stabilito, risulta in atti che in data 9 agosto 1988, “con il Controparte_6 consenso” del marito vendettero a la casa in Capaci Persona_3 Controparte_1
(Pa) Via Coste n. 9, composta da garage e piano terra (meglio descritto nell'addenda n. 2 del rogito), in cambio di un prezzo di lire 60.000.000, che “la venditrice” dichiarava di aver già ricevuto, rilasciando perciò quietanza di pagamento.
Si ricava dall'atto di compravendita in esame che il manufatto ceduto era stato realizzato nel mese di giugno 1978 sul terreno “pervenuto” l'1 settembre 1977 alla sola “venditrice” (non anche al marito); e sempre e solo la “venditrice” garantiva la libertà di quanto venduto da iscrizione e trascrizioni.
, non risulta mai indicato come “venditore” né come contitolare del Persona_4 terreno su dui era stato realizzato l'edificio e, nonostante le perplessità manifestate dai convenuti, non vi è dubbio circa il fatto che l'edificio oggetto della compravendita era interamente riconducibile al patrimonio di (“venditrice”) (cfr. Cass. Persona_1
Sez. 1 , Ordinanza n. 28258/2019).
Risolta così l'apparente ambiguità soggettiva del negozio, va osservato che per dimostrare la simulazione della compravendita l'attore ha allegato la dichiarazione sottoscritta dal e, in veste di testimoni, da e il 18 Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
8 settembre 2009, il cu contenuto è il seguente: “Io sottoscritta nata a [...]
IA il 03.01.1928 – – e residente a [...] CodiceFiscale_5 dichiaro che con la stipula del contratto del 09.08.1988 relativo all'immobile di mia proprietà sito in Capaci via Coste n. 9 effettuato con atto Notaio di Persona_2
Corleone (Rep. 28458 – Racc. 2954) in favore di mio genero sig. nato a [...]
Bisaquino il 23.06.1953 non si provvide realmente ad una vendita, ma bensì ad una gratuita cessione esclusiva dell'immobile indicato in favore di mia figlia e mio Parte_2 genero. Tanto che né io né il mio defunto marito, abbiamo mai ricevuto Persona_3 dal sig. la somma di lire 60 milioni indicata nel contratto. Infatti la casa di Controparte_1
Capaci Via Coste n. 9, dove ho sempre vissuto e dove tutt'ora vivo, fu allora gratuitamente ceduta solamente in favore di mia figlia con l'espressa volontà di escludere Pt_2 ingiustamente mio figlio nato a IA il [...], a [...]_1 alcuni contrasti che con quest'ultimo aveva avuto mio marito. Pertanto addì Venerdì 18 settembre 2009 io sottoscritta nata a [...] il [...] – Persona_1 [...]
– e residente a [...] nel pieno delle mie facoltà mentali e C.F._5 materiali dispongo che l'immobile sito in Capaci Via Coste n. 9 vada alla mia morte in parti uguali a mio figlio ed a mia figlia , coniugata Parte_1 Parte_2 CP_1
, insieme a tutti i beni miei e del mio defunto marito, sia essi mobili registrati che
[...] mobili esistenti all'interno della suddetta abitazione di Capaci Via Coste n. 9”
Il documento in questione ha una duplica natura: 1) atto di scienza della circa la Per_1 natura simulata della quietanza;
2) atto di donazione (viziato nella forma) del bene già fatto oggetto della precedente compravendita, in favore dei figli in parti uguali.
La dichiarazione di scienza della Barbera, nella parte riferita alla quietanza e perciò indirettamente tesa a illuminare la natura del contratto di compravendita immobiliare del 9 agosto 1988 non può avere gli effetti di una controdichiarazione. La controdichiarazione, infatti, è tale soltanto se precedente o contestuale all'atto simulato e sottoscritta da tutti i contraenti o da loro accettata.
Inoltre, il documento in questione è stato disconosciuto ex art. 214 cpv. c.c. da parte di e non è divenuto oggetto di istanza di verificazione dell'attore che , invero, CP_7 né con le note di trattazione depositate l'11 luglio 2024, né con le successive memorie, ha mai insistito espressamente per l'impiego del documento a fini di controdichiarazione (nelle memoria egli ha genericamente richiamato la documentazione depositata, menzionando
9 espressamente soltanto il documento n. 1 della produzione -vale a dire il contratto impugnato).
Il principale elemento di prova allegato dall'attore per dimostrare la propria ricostruzione è
a questo punto la testimonianza di , che, insieme a ha Testimone_2 Testimone_1 sottoscritto la dichiarazione di scienza in oggetto quale testimone.
Nel corso dell'udienza del 19 giugno 2025, il teste ha riferito di conoscere e di aver frequentato in passato in quanto consuocero e compagno nell'attività Parte_1 venatoria ma di non intrattenere con lui alcun rapporto ormai da sette anni a causa di “ragioni legate alla caccia”. Ha poi aggiunto di conoscere soltanto “di vista” e cioè per averli incontrati occasionalmente, i convenuti. Soprattutto ha riferito aver avuto rapporti confidenziali con frequentando abitualmente la sua dimora, laddove egli ricoverava i propri Persona_1 cani da caccia. Muovendo da ciò, il teste ha riferito che “tredici o quattordici anni fa la IG.ra
, rientrata dalla Germania, si confidava” con lui, raccontandogli di “aver fatto il Per_1 contratto al genero senza aver mari ricevuto un corrispettivo” e, perciò, di sentirsi “in colpa verso il figlio avendolo ingiustamente escluso -si intende dalla Parte_1 ripartizione dei suoi beni. Il teste riferiva che, ricevute tali confidenze, aveva risposto alla che a lui tali questioni non lo riguardavano (<<a me non interessavano tali fatti>>) e Per_1 aggiungeva che quel giorno con lui era presente soltanto sua moglie.
Esibitogli il documento n. 2 della produzione dell'attore, e cioè la dichiarazione di scienza datata 18 settembre 2009, il teste ha riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta in qualità di testimone.
Le dichiarazioni testimoniale del meritano subito due considerazioni. Tes_2
La prima, ovvia, è questa: il riconoscimento della scrittura datata 18 settembre 2009 da parte del teste non vale a verificarne la riferibilità alla visto che il può riconoscere Per_1 Tes_2 soltanto la propria e non l'altrui firma.
La seconda considerazione -valutativa- è la seguente: il teste non ha riferito nulla circa la redazione in sua presenza del documento datato 18 settembre 2009 e non ha ricordato la presenza del secondo testimone che, quando la gli Testimone_3 Per_1 raccontò di non aver mai ricevuto i soldi della vendita, era presente insieme a lui soltanto sua moglie. In base a ciò è possibile concludere che il documento del 18 settembre 2009, pur sottoscritto dal , non venne confezionato in sua presenza. Tes_2
Messi questi paletti, l'oggetto della testimonianza del è, in definitiva, Tes_2 rappresentativa della confessione stragiudiziale (art. 2735 c.c.) resagli dalla circa Per_1
10 l'apparenza della quietanza di pagamento contenuta nel contratto di compravendita del 1988 e così, indirettamente, circa la dissimulazione di una liberalità in favore di Parte_2 tramite il genero, . Rispetto a ciò, il teste è attendibile, essendo, anche per Controparte_1 ragioni di affinità familiare, e per le specifiche circostanze descritte (ricoverava i suoi cani nell'edificio della , soggetto con il quale la dichiarante aveva confidenza in un Per_1 contesto di abitualità. Il teste è anche credibile. Non vi sono ragioni per ritenere che egli, a dispetto di quanto da lui stesso ricordato, sia interessato alla vicenda né per poter affermare che, diversamente da quanto dichiarato, abbia rapporti di attuale cointeressenza con l'attore
(con il quale non corrono rapporti di frequentazione da ormai sette anni).
In tale contesto, il documento datato 18 settembre 2009, nella parte in cui risulta sottoscritto dal teste (da lui riconosciuto in udienza), corrobora il contenuto del suo racconto testimoniale, dimostrando che sin da quella data, egli assumeva di aver avuto conoscenza, proprio per averlo direttamente saputo dalla circa la natura sostanzialmente gratuita Per_1 della compravendita.
Ciò posto, vale considerare a questo punto che il racconto del teste circa Tes_2
l'apparenza della quietanza di pagamento è rafforzato oggettivamente dall'assenza di un qualche minimo indizio circa il pagamento del prezzo. Sul punto i convenuti, in sede di esame, si sono limitati ad affermazioni generiche, riferendo di aver corrisposto il prezzo mediante pagamento in contanti attraverso il versamento di due rate, circostanziando, in maniera vaga, la consegna soltanto della prima quota -ammontante a trenta milioni di lire (nel verbale di udienza di fa riferimento, per evidente errore, alla somma di 30.000 milioni)- siccome avvenuta in Germania, nelle mani di in occasione di una sua Persona_4 visita;
visita non collocata nel tempo e consegna non descritta.
Tale circostanza, valutata nell'ambito del contesto familiare in cui si è consumata la vicenda circolatoria dell'immobile e il risultato del racconto testimoniale, offrono un quadro di qualifica verosimiglianza circa la natura apparente della quietanza di pagamento e perciò della vendita, rendendo la prospettazione della simulazione relativa sufficientemente verificata.
In definitiva, secondo questo giudice, deve ritenersi provato che il contratto di compravendita del 9 agosto 1988 stipulato da con il genero ha dissimulato Persona_1 una donazione in favore della figlia donazione che, in assenza del requisito Parte_2 formale della solennità stabilito dalla legge, va dichiarata nulla e non produttiva di effetti, nemmeno ai fini dell'usucapione eccepita dai convenuti.
11 È stato autorevolmente affermato in giurisprudenza che <Nell'ipotesi di compravendita di bene immobile, nulla perché realizzata in forma verbale, cui le parti abbiano comunque dato esecuzione mediante la consegna della "res" ed il pagamento integrale del relativo corrispettivo, il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile "ad usucapionem", soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo a realizzare
l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti, quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome, che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la "res">> (Sez. 2 - , Ordinanza n. 21726 del 27/08/2019) e ancora che “In tema di usucapione, l'atto di donazione nullo, sebbene inidoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare l'interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 9566 del
09/04/2024).
Orbene, premesso che nella specie, in base a quanto sopra riportato, risulta che sino a tredici anni fa l'immobile oggetto della donazione nulla era nella disponibilità della donante, ciò che risulta decisivo per il rigetto dell'eccezione è che, in assenza di ulteriori elementi,
l'unico dato rilevante per argomentare l'interversione del possesso è l'atto di compravendita stipulato dai donanti con il nipote in data 17 aprile 2018, del tutto inadatto Controparte_2
a dimostrare l'esercizio di un “successivo possesso atto all'usucapione”.
***
II.1 LA POSIZIONE DEL TERZO AVENTE CAUSA.
La nullità della donazione dissimulata è opponibile a Controparte_2
La norma di riferimento per valutare la fondatezza della domanda avanzata dall'attore al fine di far valere la nullità della donazione nei confronti del non è, come CP_2 prospettato nel corso del dibattito processuale, l'art. 1415 c.c. che, infatti, disciplina i rapporti tra il vero titolare o i suoi creditori e aventi causa con l'avente causa dal titolare “apparente”, in tal modo selezionando l'ambito di operatività alle ipotesi di simulazione assoluta.
Nel caso di specie, invero, per effetto della simulazione relativa, e Parte_2 CP_1
non hanno assunto l'apparenza della proprietà, ma sono divenuti proprietari in base a
[...] una donazione nulla e perciò, non è assimilabile al terzo avente causa dal Controparte_2 titolare apparente ma al terzo avete causa da venditore in base a un titolo nullo. La norma di
12 riferimento è quindi l'art. 2652 c.c. che, facendo eccezione alla regola resoluto iure dantisi, resolvitur et iure accipientis, stabilisce che la nullità del titolo del dante causa non pregiudica i diritti dei terzi aventi causa (a qualunque titolo) in buona fede se la domanda giudiziale di nullità è trascritta entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato, anche se dopo la trascrizione dell'atto del terzo.
Tale eccezione presuppone la buona fede del terzo avente causa, risultando in ogni caso pregiudicato l'avente causa in mala fede.
Orbene, nel caso di specie vi sono sufficienti elementi per valutare in capo a CP_2 la conoscenza della nullità dell'atto dei venditori alla data del suo acquisto, concluso il
[...]
17 aprile 2018 e trascritto il 16 maggio 2018.
Poco più tardi di un mese prima dell'acquisto in questione, e cioè il 9 marzo 2018, riceveva dall'attore (suo padre) la diffida a Controparte_8 disporre dell'immobile controverso, con chiara denuncia di dissimulazione dell'atto di compravendita qui impugnato e doglianza di lesione della legittima (cfr. doc. n. 3 in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio riassunto).
Nel corso del suo esame testimoniale ha negato di aver informato il marito Parte_2 circa il contenuto di quella lettera ma ha aggiunto che tale reticenza era giustificata dal fatto che “già in passato sempre in relazione a circostanze connesse all'acquisto di beni,
l'influenza di mio padre aveva determinato litigi in famiglia”.
Se si considera che agli atti l'unico affare di rilievo familiare avente a oggetto l'acquisto di beni è proprio quello oggetto della presente controversia, quanto dichiarato dalla Pt_1 significa che, indipendentemente dalla specifica conoscenza di quella missiva, al CP_2 era già noto, avendo determinato litigi familiare, il fatto che le circostanze di quella circolazione immobiliare costituivano oggetto di conflitto tra l'attore e gli affini. E si si considera ancora che non risulta in alcun modo agli atti di causa che in famiglia pendessero ragioni di dissidio connesse alla circolazione del bene per circostanze di verse da quelle denunciate nella lettera inviata dall'attore alla figlia -moglie dell'acquirente-, si deve concludere che, tenendo presente e valorizzando il ristretto contesto familiare di riferimento, sussistono elementi precisi e concordanti per ritenere provato oltre lo standard della verosimiglianza che fosse al corrente, nel momento di stipula del contratto, Controparte_2 della contesa familiare che verteva intorno alla natura simulata della compravendita.
In definitiva, il bene immobile oggetto della donazione dissimulata nulla, costituisce il relictum dell'eredità di e deve essere restituito ai coeredi. Persona_1
13 IV. RICHIESTE RISARCITORIE/RESTITUTORIE.
Ogni questione connessa alle conseguenze derivanti dal possesso del bene ereditario da parte di non può costituire oggetto di questo giudizio, essendo noto che Parte_2 nell'ambito dei rapporti tra i coeredi non trovano applicazione le restitutorie dettate dall'art. 1148 e ss. c.c. in relazione al possesso e godimento esclusivo di beni dell'eredità -le relative questioni, infatti, trovano regolamentazione all'interno della gestione della comunione e del relativo scioglimento (art. 723 c.c.).
Non può essere accolta, infine, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale genericamente azionata dall'attore contro tutti i convenuti.
Premesso quanto appena riferito con riguardo agli aspetti restitutori nei rapporti tra i coeredi, si deve segnalare che nei confronti di non è stata avanzata alcuna Controparte_2 specifica domanda restitutoria riconducibile alla norma sopra richiamata o all'art. 2033 c.c. con riguardo ai frutti. Ciò scritto, la domanda di risarcimento del danno risulta priva di ogni sostegno assertivo prima ancora che istruttorio e non può essere scrutinata neppure in vista della quantificazione dei danni per mancato utilizzo dell'immobile, tema che in alcun modo risulta invero compulsato tra quelli oggetto della lite e del contraddittorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, in euro 5.000,00 quanto alla specifica controversia tra l'attore e i simulati acquirenti. e vanno Parte_2 Controparte_1 perciò condanni in solido tra loro al relativo pagamento.
Le spese si stimano in euro 3.000,00 quanto alla connessa lite tra l'attore e Controparte_2 che va condannato al relativo pagamento oltre accessori.
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
1) accerta che l'atto di compravendita stipulato il 9 agosto 1988 da con il Persona_1 consenso del marito i favore dei convenuti e Persona_3 Parte_2 CP_1
-al rogito del Notaio dr. rep. n. 28458 - racc. n. 2954- avente a
[...] Persona_2 oggetto l'immobile sito in Capaci (Pa) Via Coste n. 9, identificato in catasto al figlio 4, particella 538, sub 5, sub 4, sub 2 e sub 3, dissimula una donazione nulla per difetto di forma;
2) accerta che il contratto di compravendita del 17 aprile 2018, stipulato da e Parte_2
in favore di al rogito del Notaio Controparte_1 Controparte_2 Persona_5 trascritto il 16 maggio 2018, reg. gen. 18303, reg. part. 14092 è privo di effetti.
14 3) Condanna tutti i convenuti a restituire gli immobili in questione all'eredità di Per_1
[...]
4) Respinge ogni ulteriore domanda.
5) Condanna e , in solido. a pagare in favore dell'attore le Parte_2 Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 5.000,00 oltre CPA, IVA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
6) Condanna a pagare in favore dell'attore le spese di lite che liquida in Controparte_2 euro 3.000,00 oltre CPA, IVA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Così deciso a Palermo il 22 settembre 2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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