CASS
Sentenza 7 dicembre 2022
Sentenza 7 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2022, n. 46311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46311 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nel procedimento a carico di: DO DE, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Assunta COmello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari, in sede cautelare, accoglieva la richiesta di riesame proposta da DO DE avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 21 gennaio del 2022 che aveva applicato all'indagata la misura degli arresti donniciliari 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46311 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 19/10/2022 in relazione ai reati di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, appropriazione indebita ed altro (capo 1), nonché per i reati di cui agli artt. 512-bis, 648-bis e 648-ter.
1. cod.pen. (capo 6), per avere funto, tra il febbraio del 2015 ed il gennaio del 2017, da consapevole prestanome nella assunzione della carica di amministratore unico di due società (ER SR e EN SR) ricomprese nel nugolo di quelle che erano utilizzate dai capi del sodalizio per riciclare denaro proveniente da imponenti frodi fiscali alle quali l'indagata non aveva partecipato, consentendo che dai conti correnti di dette società fossero effettuati (e giustificati dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti) trasferimenti di danaro di provenienza dai reati presupposto verso una società di diritto ungherese (vedi fg. 35 del provvedimento impugnato). 2. Il Tribunale, dopo avere sintetizzato la complessa vicenda illecita e confermato la ricostruzione del Giudice per le indagini preliminari in ordine alla esistenza dell'associazione per delinquere ed alla commissione dei reati-fine, ha ritenuto di escludere a carico dell'indagata i gravi indizi di colpevolezza, sostanzialmente per l'assenza di qualunque atto a lei personalmente riconducibile di gestione delle società, essendo provato che esse erano interamente amministrate dai soci occulti, sicché doveva escludersi ogni piena consapevolezza da parte sua (od anche l'accettazione del rischio) di essere entrata in un ingranaggio illecito attraverso la mera assunzione del ruolo di prestanome. Dal che, anche la mancanza di un consapevole contributo alla associazione per delinquere (fgg. 37-39 dell'ordinanza impugnata). 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente precisa, in primo luogo, che la multipla contestazione di cui al capo 6 ha ad oggetto, per quanto attiene all'indagata, solo il reato di riciclaggio, rispetto al quale si pongono come reati presupposto i vari delitti di natura tributaria indicati nel provvedimento genetico. Alla luce di una disamina dei principi giurisprudenziali in materia, sostiene, in secondo luogo, che, tenuto conto delle concrete modalità della vicenda illecita nel suo complesso, nonché in relazione al fatto che la DO fosse amministratrice di tre e non due società e socia di altre due rientranti nel medesimo circuito criminale (cfr. fg. 8 del ricorso), ella avesse avuto la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del danaro ricevuto ed investito, la destinazione di somme verso finalità illecite ed anche, per questo, l'esistenza della associazione per delinquere (fg. 7 del ricorso). 2 Il ricorrente denuncia, in terzo luogo, un vizio di travisamento della prova nel quale sarebbe caduto il Tribunale, dal momento che l'aver sottolineato che la documentazione bancaria, contabile e fiscale inerente alle società fosse stata rinvenuta nella disponibilità del capo del sodalizio (AN CO), valeva semmai a dimostrare che l'indagata l'aveva a questi trasferita nonostante fosse consapevole dell'obbligo di custodirle ed in violazione di questo. Si sottolineano, inoltre, plurimi comportamenti agevolatori della commissione dei reati, comunque commessi anche in presenza di gestione altrui, secondo quanto evidenziato ai fgg. 7 e 8 del ricorso, con particolare riguardo anche all'indagata. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto conto delle stesse dichiarazioni dell'indagata rese in sede di interrogatorio, delle dichiarazioni del coindagato AR ID a proposito dei compensi ricevuti dalla DO e delle dichiarazioni di CO ZA, altra coindagata, idonee a smentire la tesi difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Deve preliminarmente precisarsi che la parte pubblica ricorrente ha sottolineato come il ricorso, quanto ai reati di cui al capo 6, debba intendersi riferito alla sola imputazione di riciclaggio e non anche a quelle, ivi pure elevate, dei reati di trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio (fg. 2 del ricorso). Non è senza rilievo, tuttavia, il fatto, dunque non contestato, che l'indagata, come ha chiarito il Tribunale, fosse estranea ad ogni operazione di intestazione fittizia di beni pertinente ad altri suoi correi. Tale circostanza va valutata, infatti, in uno con la più generale affermazione dell'ordinanza impugnata, non rivedibile in punto di fatto, che la DO fosse rimasta estranea ad ogni atto di gestione delle due società rispetto alle quali aveva assunto la carica formale di amministratore unico ed attraverso le quali alcuni suoi coindagati — in particolare (ma non solo) costituiti dai componenti della famiglia AN, con AN CO in testa - avevano commesso le condotte attive di riciclaggio, realizzate, come si legge nel capo di imputazione, attraverso bonifici bancari verso una società di diritto ungherese e cosiddetti "girofondi" verso altra società del "gruppo" che i capi dell'associazione per delinquere di cui alla contestazione sub 1, aveva costituito per attuare gli scopi illeciti, vale a dire il trasferimento di denaro di provenienza illecita. Non appare rilevante, per le conclusioni qui di seguito evidenziate, che la DO avesse assunto analoghe funzioni anche in una terza società o fosse soda in altre compagini del "gruppo", indicazioni non rientranti nella imputazione di cui al capo 6 e che non modificano il ruolo di mero prestanome assegnatole dal Tribunale. 3 Nella parte finale del ricorso, il ricorrente tende ad offrire una diversa lettura di alcuni elementi fattuali, nel tentativo di assegnare all'indagata un ruolo più consistente, tuttavia segnalando dati investigativi in termini generici e non dimostrativi che all'iniziale disponibilità ad assumere la carica di amministratore unico - andando dal notaio e seguendo tutto l'iter burocratico connesso, accettando un compenso di 500 euro mensili, circostanza che il Tribunale aveva già svalorizzato - corrispondesse un qualunque atto commissivo e consapevole di riciclaggio. Al contrario, il Tribunale, con motivazione non illogica, ha sottolineato come fosse emersa la prova che l'indagata aveva consegnato tutto quanto di pertinenza delle società ai correi, anche i dispositivi per effettuare le operazioni on line oltre che ogni documento utile a consentire a terzi la gestione delle società senza la sua presenza, sicché la conclusione dell'ordinanza impugnata che si fosse in presenza di un mero prestanome non può, per quanto relativo all'attuale fase cautelare, essere censurata. 2. Fatte queste premesse in punto di fatto, il Tribunale ha offerto una corretta valutazione giuridica della condotta dell'indagata, escludendo la sussistenza del dolo del reato di riciclaggio ed, a fortiori, di quello di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1, rispetto al quale, peraltro, le deduzioni del ricorrente risultano alquanto generiche. Infatti, è stato correttamente evidenziato, nella sostanza, che non potesse essere attribuito all'indagata neanche il dolo nella sua forma eventuale, non tanto perché il reato di riciclaggio non possa essere realizzato attraverso tale conformazione della sua componente soggettiva - circostanza pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le tante, Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457) - quanto, piuttosto, perché non vi era traccia fattuale che la DO avesse anche solo accettato il rischio che altri coindagati potessero compiere quelle operazioni di riciclaggio dai contorni prima evidenziati. Delle quali condotte illecite occorre mettere in evidenza la loro natura connmissiva e non omissiva, circostanza che ha decisivo rilievo perché è al compimento di tali operazioni fraudolente, commesse nell'ambito della concreta gestione delle compagine societarie da parte di terzi, che va rapportata la conoscenza in capo all'indagata o la accettazione del rischio del loro compimento e non alla mera assunzione della carica di amministratore unico, in ipotesi utile a consentire qualunque genere di attività dei correi, finanche di natura lecita. In questo senso, occorre dare continuità a quelle pronunce di legittimità che, sia pure con riguardo ad altro reato, quello di bancarotta fraudolenta, hanno messo in evidenza la importante differenza esistente, nella indagine relativa all'elemento soggettivo, tra le condotte congenitamente legate alla carica di amministratore di 4 diritto, come la tenuta delle scritture contabili, da quelle, invece, legate alla gestione della società siccome compiute dall'amministratore di fatto. Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166: in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767: in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore. Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., 273925: in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore privo di delega per omesso impedimento dell'evento, è necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle distrazioni in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - nella forma del dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento. Gli stessi principi di diritto, peraltro, sono stati affermati anche con riguardo ad alcuni reati tributari e non danno ragione alle conclusioni cui è pervenuto il ricorrente, richiedendosi, anche in quel caso, specifici elementi, nella specie non evidenziatisi, idonei a dimostrare la consapevole adesione dell'amministratore di diritto alle condotte illecite altrui di natura commissiva e non omissiva. 5 Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Passoni, Rv. 277507: in tema di reati tributari, l'amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ., a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza con la quale è stata affermata la sussistenza del dolo eventuale dell'amministratore di diritto, desumendola, oltre che dall'accettazione della carica, da una pluralità di elementi fattuali convergenti, che ne comprovavano la consapevolezza delle criticità gestionali della società e lo svolgimento di un ruolo attivo in ambito societario, con conseguente accettazione del rischio relativo alla commissione di reati da parte dell'amministratore di fatto). Sez. F., n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939: in tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti) quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino. Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.10.2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Assunta COmello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari, in sede cautelare, accoglieva la richiesta di riesame proposta da DO DE avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 21 gennaio del 2022 che aveva applicato all'indagata la misura degli arresti donniciliari 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46311 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 19/10/2022 in relazione ai reati di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, appropriazione indebita ed altro (capo 1), nonché per i reati di cui agli artt. 512-bis, 648-bis e 648-ter.
1. cod.pen. (capo 6), per avere funto, tra il febbraio del 2015 ed il gennaio del 2017, da consapevole prestanome nella assunzione della carica di amministratore unico di due società (ER SR e EN SR) ricomprese nel nugolo di quelle che erano utilizzate dai capi del sodalizio per riciclare denaro proveniente da imponenti frodi fiscali alle quali l'indagata non aveva partecipato, consentendo che dai conti correnti di dette società fossero effettuati (e giustificati dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti) trasferimenti di danaro di provenienza dai reati presupposto verso una società di diritto ungherese (vedi fg. 35 del provvedimento impugnato). 2. Il Tribunale, dopo avere sintetizzato la complessa vicenda illecita e confermato la ricostruzione del Giudice per le indagini preliminari in ordine alla esistenza dell'associazione per delinquere ed alla commissione dei reati-fine, ha ritenuto di escludere a carico dell'indagata i gravi indizi di colpevolezza, sostanzialmente per l'assenza di qualunque atto a lei personalmente riconducibile di gestione delle società, essendo provato che esse erano interamente amministrate dai soci occulti, sicché doveva escludersi ogni piena consapevolezza da parte sua (od anche l'accettazione del rischio) di essere entrata in un ingranaggio illecito attraverso la mera assunzione del ruolo di prestanome. Dal che, anche la mancanza di un consapevole contributo alla associazione per delinquere (fgg. 37-39 dell'ordinanza impugnata). 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente precisa, in primo luogo, che la multipla contestazione di cui al capo 6 ha ad oggetto, per quanto attiene all'indagata, solo il reato di riciclaggio, rispetto al quale si pongono come reati presupposto i vari delitti di natura tributaria indicati nel provvedimento genetico. Alla luce di una disamina dei principi giurisprudenziali in materia, sostiene, in secondo luogo, che, tenuto conto delle concrete modalità della vicenda illecita nel suo complesso, nonché in relazione al fatto che la DO fosse amministratrice di tre e non due società e socia di altre due rientranti nel medesimo circuito criminale (cfr. fg. 8 del ricorso), ella avesse avuto la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del danaro ricevuto ed investito, la destinazione di somme verso finalità illecite ed anche, per questo, l'esistenza della associazione per delinquere (fg. 7 del ricorso). 2 Il ricorrente denuncia, in terzo luogo, un vizio di travisamento della prova nel quale sarebbe caduto il Tribunale, dal momento che l'aver sottolineato che la documentazione bancaria, contabile e fiscale inerente alle società fosse stata rinvenuta nella disponibilità del capo del sodalizio (AN CO), valeva semmai a dimostrare che l'indagata l'aveva a questi trasferita nonostante fosse consapevole dell'obbligo di custodirle ed in violazione di questo. Si sottolineano, inoltre, plurimi comportamenti agevolatori della commissione dei reati, comunque commessi anche in presenza di gestione altrui, secondo quanto evidenziato ai fgg. 7 e 8 del ricorso, con particolare riguardo anche all'indagata. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto conto delle stesse dichiarazioni dell'indagata rese in sede di interrogatorio, delle dichiarazioni del coindagato AR ID a proposito dei compensi ricevuti dalla DO e delle dichiarazioni di CO ZA, altra coindagata, idonee a smentire la tesi difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Deve preliminarmente precisarsi che la parte pubblica ricorrente ha sottolineato come il ricorso, quanto ai reati di cui al capo 6, debba intendersi riferito alla sola imputazione di riciclaggio e non anche a quelle, ivi pure elevate, dei reati di trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio (fg. 2 del ricorso). Non è senza rilievo, tuttavia, il fatto, dunque non contestato, che l'indagata, come ha chiarito il Tribunale, fosse estranea ad ogni operazione di intestazione fittizia di beni pertinente ad altri suoi correi. Tale circostanza va valutata, infatti, in uno con la più generale affermazione dell'ordinanza impugnata, non rivedibile in punto di fatto, che la DO fosse rimasta estranea ad ogni atto di gestione delle due società rispetto alle quali aveva assunto la carica formale di amministratore unico ed attraverso le quali alcuni suoi coindagati — in particolare (ma non solo) costituiti dai componenti della famiglia AN, con AN CO in testa - avevano commesso le condotte attive di riciclaggio, realizzate, come si legge nel capo di imputazione, attraverso bonifici bancari verso una società di diritto ungherese e cosiddetti "girofondi" verso altra società del "gruppo" che i capi dell'associazione per delinquere di cui alla contestazione sub 1, aveva costituito per attuare gli scopi illeciti, vale a dire il trasferimento di denaro di provenienza illecita. Non appare rilevante, per le conclusioni qui di seguito evidenziate, che la DO avesse assunto analoghe funzioni anche in una terza società o fosse soda in altre compagini del "gruppo", indicazioni non rientranti nella imputazione di cui al capo 6 e che non modificano il ruolo di mero prestanome assegnatole dal Tribunale. 3 Nella parte finale del ricorso, il ricorrente tende ad offrire una diversa lettura di alcuni elementi fattuali, nel tentativo di assegnare all'indagata un ruolo più consistente, tuttavia segnalando dati investigativi in termini generici e non dimostrativi che all'iniziale disponibilità ad assumere la carica di amministratore unico - andando dal notaio e seguendo tutto l'iter burocratico connesso, accettando un compenso di 500 euro mensili, circostanza che il Tribunale aveva già svalorizzato - corrispondesse un qualunque atto commissivo e consapevole di riciclaggio. Al contrario, il Tribunale, con motivazione non illogica, ha sottolineato come fosse emersa la prova che l'indagata aveva consegnato tutto quanto di pertinenza delle società ai correi, anche i dispositivi per effettuare le operazioni on line oltre che ogni documento utile a consentire a terzi la gestione delle società senza la sua presenza, sicché la conclusione dell'ordinanza impugnata che si fosse in presenza di un mero prestanome non può, per quanto relativo all'attuale fase cautelare, essere censurata. 2. Fatte queste premesse in punto di fatto, il Tribunale ha offerto una corretta valutazione giuridica della condotta dell'indagata, escludendo la sussistenza del dolo del reato di riciclaggio ed, a fortiori, di quello di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1, rispetto al quale, peraltro, le deduzioni del ricorrente risultano alquanto generiche. Infatti, è stato correttamente evidenziato, nella sostanza, che non potesse essere attribuito all'indagata neanche il dolo nella sua forma eventuale, non tanto perché il reato di riciclaggio non possa essere realizzato attraverso tale conformazione della sua componente soggettiva - circostanza pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le tante, Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457) - quanto, piuttosto, perché non vi era traccia fattuale che la DO avesse anche solo accettato il rischio che altri coindagati potessero compiere quelle operazioni di riciclaggio dai contorni prima evidenziati. Delle quali condotte illecite occorre mettere in evidenza la loro natura connmissiva e non omissiva, circostanza che ha decisivo rilievo perché è al compimento di tali operazioni fraudolente, commesse nell'ambito della concreta gestione delle compagine societarie da parte di terzi, che va rapportata la conoscenza in capo all'indagata o la accettazione del rischio del loro compimento e non alla mera assunzione della carica di amministratore unico, in ipotesi utile a consentire qualunque genere di attività dei correi, finanche di natura lecita. In questo senso, occorre dare continuità a quelle pronunce di legittimità che, sia pure con riguardo ad altro reato, quello di bancarotta fraudolenta, hanno messo in evidenza la importante differenza esistente, nella indagine relativa all'elemento soggettivo, tra le condotte congenitamente legate alla carica di amministratore di 4 diritto, come la tenuta delle scritture contabili, da quelle, invece, legate alla gestione della società siccome compiute dall'amministratore di fatto. Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166: in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767: in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore. Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., 273925: in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore privo di delega per omesso impedimento dell'evento, è necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle distrazioni in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - nella forma del dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento. Gli stessi principi di diritto, peraltro, sono stati affermati anche con riguardo ad alcuni reati tributari e non danno ragione alle conclusioni cui è pervenuto il ricorrente, richiedendosi, anche in quel caso, specifici elementi, nella specie non evidenziatisi, idonei a dimostrare la consapevole adesione dell'amministratore di diritto alle condotte illecite altrui di natura commissiva e non omissiva. 5 Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Passoni, Rv. 277507: in tema di reati tributari, l'amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ., a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza con la quale è stata affermata la sussistenza del dolo eventuale dell'amministratore di diritto, desumendola, oltre che dall'accettazione della carica, da una pluralità di elementi fattuali convergenti, che ne comprovavano la consapevolezza delle criticità gestionali della società e lo svolgimento di un ruolo attivo in ambito societario, con conseguente accettazione del rischio relativo alla commissione di reati da parte dell'amministratore di fatto). Sez. F., n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939: in tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti) quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino. Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.10.2022.