Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 13/03/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato, all’esito dell’udienza del 16 dicembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37793 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XXX, nato a [...], il XXX (Cod. Fisc. XXX), rappresentato e difeso, dall’avv. Pietro Attilio Galati e dall’avv. Oronzo Palma Modoni elettivamente domiciliato ai seguenti indirizzi pec: galati.pietroattilio@ordavvle.legalmail e palmamodoni.oronzo@ordavvle.lagalmail.it
contro:
l’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;
VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025 l’Avv. Nicola Poliseno delegato dai difensori costituiti per il ricorrente e l’avv. Ilaria De Leonardis, in rappresentanza dell’INPS.
FATTO E DIRITTO
1.- Con il ricorso all’esame, il ricorrente, XXX, titolare di pensione di reversibilità SOCTPS n. 04838373, espone:
- che in data 2 febbraio 2024 ha presentato istanza all’INPS ai fini dell’ottenimento dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), con componente inabile, dell’importo di € 52,91 mensili “…con l’ordinaria prescrizione quinquennale …”;
- che all’istanza di concessione dell’ANF non ha fatto seguito alcuna comunicazione in merito da parte dell’Istituto previdenziale, salvo (dopo più solleciti) ricevere l’assegno richiesto, ma senza il riconoscimento degli arretrati spettanti, da computarsi, a suo avviso, nei cinque anni precedenti la data della domanda amministrativa;
- che il successivo ricorso inoltrato al Comitato provinciale veniva dichiarato inammissibile;
- che è ultra-novantacinquenne e affetto da patologie che lo rendono inabile da almeno 5 anni dalla presentazione della domanda.
1.1- Stante quanto esposto, il sig. XXX ha agito, in questa sede, per l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’ANF, con decorrenza dai cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
2.- In occasione della prima udienza di trattazione, l’INPS (costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 31 ottobre 2025) ha rappresentato che erano in corso di espletamento le necessarie verifiche documentali, motivo per cui, su richiesta congiunta delle parti, questo giudice ha disposto il rinvio all’odierna udienza.
3.- In data 11 dicembre 2025, L’INPS ha trasmesso una nota con cui comunicava di aver riconosciuto al ricorrente l’ANF con decorrenza dal 28 febbraio 2019 (e di avergli calcolato anche gli arretrati medio tempore maturati, come da prospetto in allegato) chiedendo, contestualmente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4.- All’odierna pubblica udienza, l’avv. Nicola Poliseno ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con condanna alle spese, parimenti, l’avv. De Leonardis per l’INPS si è associata alla richiesta di cessata materia del contendere, insistendo per la compensazione delle spese.
Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
5.- Ritiene il Giudicante che non vi siano motivi per disattendere la concorde richiesta formulata dalle parti, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovato, medio tempore, soluzione in sede amministrativa, come comprovato dall’INPS con il deposito, agli atti del giudizio, del “Lotto di lavorazione del ricalcolo” dell’ANF spettante al ricorrente, unitamente al riconoscimento dei ratei arretrati maturati a decorrere dal 28 febbraio 2019.
6.- Per quel che concerne le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza virtuale (in termini, C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017) quali liquidate in dispositivo, devono accollarsi all’Istituto resistente, considerato che il riconoscimento provvedimentale del diritto, da cui discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, è pacificamente avvenuta, come emerge dalla documentazione depositata dall’INPS, in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37793, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari, che si liquidano complessivamente in € 500,00.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 16 dicembre 2025.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Depositata il 13.03.2026 Il Funzionario
(Anna Rossano)
(F. to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Funzionario
(Anna Rossano)
(F. to digitalmente)