Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2026, n. 15021
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'art. 392 cod. pen.

    La Corte di appello ha ritenuto provato il fatto che l'imputato procedeva al cambio della serratura, di intesa con i fratelli, e che non aveva le chiavi dell'appartamento, pur avendone diritto di accesso in quanto comproprietario.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per omessa valutazione di fatti decisivi in ordine all'elemento oggettivo del reato

    La Corte di appello ha ritenuto provato che BO IO procedeva al cambio della serratura, di intesa con i fratelli Fausto e RE, e che non aveva le chiavi dell'appartamento, nel quale aveva diritto di entrarvi in quanto comproprietario.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per erronea attribuzione della responsabilità all'imputato

    Non ha alcun rilievo, ai fini di escludere la civile responsabilità del ricorrente, la circostanza che non fosse stata approfondita la responsabilità degli altri fratelli, considerato che questi ultimi non sono parti del giudizio. Né rileva che IO BO non abbia richiesto agli altri fratelli le chiavi per accedere nell'appartamento, avendo comunque diritto ad entrarvi autonomamente, e non per altrui concessione.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del danno

    La Corte territoriale ha rinviato alla competente sede civile la quantificazione dello stesso, disponendo una mera condanna generica. Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni non è necessario che il danneggiato dia la prova della loro effettiva sussistenza e del nesso di causalità fra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose.

  • Rigettato
    Nullità assoluta del procedimento e della sentenza per violazione del diritto di difesa

    Il verbale dell'udienza del 25 novembre 2025 risulta regolarmente notificato al codifensore avv. Luigi Montesano. L'eventuale nullità risulta sanata per non essere stata tempestivamente eccepita. Ritualmente, pertanto, risulta assunta la testimonianza di BO RE, che, quindi, è stata legittimamente utilizzata ai fini della decisione.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    La Corte di appello, con motivazione immune da censure sotto il profilo logico o giuridico, ha affermato che risulta incontestato che IO BO era comproprietario insieme ai fratelli dell'appartamento de quo e che procedeva al cambio della serratura, di intesa con i fratelli Fausto e RE. Inoltre, risulta acclarato che IO BO non aveva le chiavi dell'appartamento, nel quale aveva diritto di entrarvi in quanto comproprietario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2026, n. 15021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15021
    Data del deposito : 27 aprile 2026

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