CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2026, n. 15021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15021 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BO IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/12/2025 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Giuseppe Biondi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. Antonio Aiello del foro di Salerno, difensore della parte civile BO IO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 dicembre 2025 la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 20 dicembre 2021, che aveva assolto BO IO dal reato di cui all'art. 392 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, appellata dalla parte civile BO IO, condannava BO IO al risarcimento del danno in favore della parte civile appellante, da Penale Sent. Sez. 6 Num. 15021 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI US Data Udienza: 25/03/2026 liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte privata per entrambi i gradi di giudizio. 2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione BO IO, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando sette motivi, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo e il secondo motivo si deduce nullità assoluta del procedimento e della sentenza per violazione del diritto di difesa, anche per l'utilizzazione di una prova assunta senza contraddittorio (artt. 606, comma 1, lett. c), 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen.). Il verbale dell'udienza del 25 novembre 2025, contenente il mutamento del rito di appello e la fissazione dell'udienza del 12 dicembre 2025 per procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, sarebbe stato notificato al difensore dell'imputato, avv. Andrea Gambardella, presso un indirizzo PEC errato (avv.agambardella@legalmailit), riferibile ad un soggetto omonimo privo di qualsiasi legittimazione processuale. Ciò avrebbe impedito al difensore di partecipare all'udienza del 12 dicembre 2025, nel corso della quale veniva sentito il teste BO RE e il processo di appello veniva definito, con utilizzazione ai fini della decisione della predetta testimonianza. 2.2. Con il terzo motivo si prospetta violazione di legge in relazione all'art. 392 cod. pen. e correlato vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente integrato il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. Invero bisognerebbe escludere la rilevanza penale della condotta, tenuto conto che l'immobile era in comproprietà ed altri eredi avevano le chiavi, sicché le alterazioni fisiche (il cambio della serratura) sarebbero state agevolmente ripristinabili, potendo chiedere BO IO la chiave di accesso all'immobile agli altri fratelli. 2.3. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione per omessa valutazione di fatti decisivi in ordine all'elemento oggettivo del reato. La sentenza impugnata avrebbe ricostruito erroneamente i fatti, non essendo vero che BO IO avesse provveduto al cambio della serratura approfittando dell'assenza momentanea dei fratelli. In realtà, il cambio della serratura sarebbe avvenuto in data 13 luglio 2015. Erroneamente, poi, la Corte di merito avrebbe ritenuto mendace la testimonianza di BO RE, in quanto, all'epoca della contestata ipotesi di reato, non esisteva alcun contenzioso civile tra le parti. 2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del danno. E' stato riconosciuto il danno in assenza di prova circa l'esistenza di una concreta attività lavorativa svolta nell'immobile, la 2 sua effettiva interruzione, il nesso causale tra la condotta dell'imputato e il preteso pregiudizio economico. 2.5. Con il sesto motivo si prospetta vizio di motivazione per erronea attribuzione della responsabilità all'imputato. La sentenza impugnata attribuisce la responsabilità al ricorrente, senza considerare il ruolo degli altri comproprietari, anch'essi in grado di consentire l'accesso all'immobile. 2.6. Con il settimo motivo si deduce vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe ribaltato, sia pure ai fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado senza fornire un'adeguata motivazione rafforzata. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il Procuratore generale e conclusioni scritte il difensore della parte civile, concludendo entrambi come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, va detto che nel caso di specie non può trovare applicazione il disposto dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo intervenuta la costituzione di parte civile prima dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022 (Sez. U., n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036-01). Nella fattispecie trova, perciò, applicazione la disciplina del codice di rito nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla 'Riforma Cartabia'. 2. Ciò detto, il primo e il secondo motivo sono infondati. Come emerge dagli atti, consultabili trattandosi di questione che pone un error in procedendo (vedi Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), il ricorrente era difeso nel giudizio di appello da due difensori di fiducia. Se è vero che il verbale dell'udienza del 25 novembre 2025 risulta notificato all'avv. Gambardella presso l'indirizzo PEC errato, è anche vero che il medesimo verbale è stato regolarmente notificato al codifensore avv. Luigi Montesano del foro di Salerno. Nel corso dell'udienza del 12 dicembre 2025 non veniva sollevata alcuna eccezione. Come è noto, il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati (Sez. U., n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651-01; nello stesso senso Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, dep. 3 2014, Rv. 261529-01, che precisa che la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio - nella specie, di appello -, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, dello stesso codice). Ne consegue che l'eventuale nullità risulta sanata per non essere stata tempestivamente eccepita. Ritualmente, pertanto, risulta assunta la testimonianza di BO RE, che, quindi, è stata legittimamente utilizzata ai fini della decisione. 3. Inammissibili sono tutti gli altri motivi, che prospettano, in definitiva, questioni in fatto, precluse in questa sede. 3.1. La Corte di appello, con motivazione immune da censure sotto il profilo logico o giuridico, ha affermato che: risulta incontestato che IO BO era comproprietario insieme ai fratelli dell'appartamento de quo;
risulta incontestato (ed anche affermato nel ricorso, in cui si riconduce alla data del 13 luglio 2015 la sostituzione della serratura ad opera del ricorrente) che IO BO procedeva al cambio della serratura, di intesa con i fratelli Fausto e RE;
risulta acclarato che IO BO non aveva le chiavi dell'appartamento, nel quale aveva diritto di entrarvi in quanto comproprietario, tanto che aveva dovuto rivolgersi al giudice prima, intentato un'azione possessoria, e poi all'ufficiale giudiziario, per accedervi. Sulla base di questi elementi, la Corte di appello ha correttamente riconosciuto IO BO responsabile civilmente del fatto oggetto di originaria imputazione. D'altra parte, non ha alcun rilievo, ai fini di escludere la civile responsabilità del ricorrente, la circostanza che non fosse stata approfondita la responsabilità degli altri fratelli, considerato che questi ultimi non sono parti del giudizio. Né rileva che IO BO non abbia richiesto agli altri fratelli le chiavi per accedere nell'appartamento, avendo comunque diritto ad entrarvi autonomamente, e non per altrui concessione. 3.2. Quanto al riconoscimento del danno, occorre considerare che la Corte territoriale ha rinviato alla competente sede civile la quantificazione dello stesso, disponendo una mera condanna generica. Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni non è necessario che il danneggiato dia la prova della loro effettiva sussistenza e del nesso di causalità fra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. La predetta pronuncia costituisce una mera declaratoria juris, da cui esule ogni accertamento relativo sia alla misura che alla stessa esistenza del danno, il quale 4 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 27 APR 2026 L FUNZ N Dott.ss O GIUDIZIAF NA CI è rimesso al giudice della liquidazione (Sez. 3, n. 2515 del 14/11/1986, Pep. 1987, Rv. 175223-01). 4. In conclusione, il ricorso va nel complesso rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile per questo grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della nota spese e delle tabelle professionali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BO IO, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 25 marzo 2026
udita la relazione del Consigliere Giuseppe Biondi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. Antonio Aiello del foro di Salerno, difensore della parte civile BO IO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 dicembre 2025 la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 20 dicembre 2021, che aveva assolto BO IO dal reato di cui all'art. 392 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, appellata dalla parte civile BO IO, condannava BO IO al risarcimento del danno in favore della parte civile appellante, da Penale Sent. Sez. 6 Num. 15021 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI US Data Udienza: 25/03/2026 liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte privata per entrambi i gradi di giudizio. 2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione BO IO, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando sette motivi, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo e il secondo motivo si deduce nullità assoluta del procedimento e della sentenza per violazione del diritto di difesa, anche per l'utilizzazione di una prova assunta senza contraddittorio (artt. 606, comma 1, lett. c), 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen.). Il verbale dell'udienza del 25 novembre 2025, contenente il mutamento del rito di appello e la fissazione dell'udienza del 12 dicembre 2025 per procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, sarebbe stato notificato al difensore dell'imputato, avv. Andrea Gambardella, presso un indirizzo PEC errato (avv.agambardella@legalmailit), riferibile ad un soggetto omonimo privo di qualsiasi legittimazione processuale. Ciò avrebbe impedito al difensore di partecipare all'udienza del 12 dicembre 2025, nel corso della quale veniva sentito il teste BO RE e il processo di appello veniva definito, con utilizzazione ai fini della decisione della predetta testimonianza. 2.2. Con il terzo motivo si prospetta violazione di legge in relazione all'art. 392 cod. pen. e correlato vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente integrato il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. Invero bisognerebbe escludere la rilevanza penale della condotta, tenuto conto che l'immobile era in comproprietà ed altri eredi avevano le chiavi, sicché le alterazioni fisiche (il cambio della serratura) sarebbero state agevolmente ripristinabili, potendo chiedere BO IO la chiave di accesso all'immobile agli altri fratelli. 2.3. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione per omessa valutazione di fatti decisivi in ordine all'elemento oggettivo del reato. La sentenza impugnata avrebbe ricostruito erroneamente i fatti, non essendo vero che BO IO avesse provveduto al cambio della serratura approfittando dell'assenza momentanea dei fratelli. In realtà, il cambio della serratura sarebbe avvenuto in data 13 luglio 2015. Erroneamente, poi, la Corte di merito avrebbe ritenuto mendace la testimonianza di BO RE, in quanto, all'epoca della contestata ipotesi di reato, non esisteva alcun contenzioso civile tra le parti. 2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del danno. E' stato riconosciuto il danno in assenza di prova circa l'esistenza di una concreta attività lavorativa svolta nell'immobile, la 2 sua effettiva interruzione, il nesso causale tra la condotta dell'imputato e il preteso pregiudizio economico. 2.5. Con il sesto motivo si prospetta vizio di motivazione per erronea attribuzione della responsabilità all'imputato. La sentenza impugnata attribuisce la responsabilità al ricorrente, senza considerare il ruolo degli altri comproprietari, anch'essi in grado di consentire l'accesso all'immobile. 2.6. Con il settimo motivo si deduce vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe ribaltato, sia pure ai fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado senza fornire un'adeguata motivazione rafforzata. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il Procuratore generale e conclusioni scritte il difensore della parte civile, concludendo entrambi come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, va detto che nel caso di specie non può trovare applicazione il disposto dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo intervenuta la costituzione di parte civile prima dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022 (Sez. U., n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036-01). Nella fattispecie trova, perciò, applicazione la disciplina del codice di rito nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla 'Riforma Cartabia'. 2. Ciò detto, il primo e il secondo motivo sono infondati. Come emerge dagli atti, consultabili trattandosi di questione che pone un error in procedendo (vedi Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), il ricorrente era difeso nel giudizio di appello da due difensori di fiducia. Se è vero che il verbale dell'udienza del 25 novembre 2025 risulta notificato all'avv. Gambardella presso l'indirizzo PEC errato, è anche vero che il medesimo verbale è stato regolarmente notificato al codifensore avv. Luigi Montesano del foro di Salerno. Nel corso dell'udienza del 12 dicembre 2025 non veniva sollevata alcuna eccezione. Come è noto, il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati (Sez. U., n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651-01; nello stesso senso Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, dep. 3 2014, Rv. 261529-01, che precisa che la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio - nella specie, di appello -, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, dello stesso codice). Ne consegue che l'eventuale nullità risulta sanata per non essere stata tempestivamente eccepita. Ritualmente, pertanto, risulta assunta la testimonianza di BO RE, che, quindi, è stata legittimamente utilizzata ai fini della decisione. 3. Inammissibili sono tutti gli altri motivi, che prospettano, in definitiva, questioni in fatto, precluse in questa sede. 3.1. La Corte di appello, con motivazione immune da censure sotto il profilo logico o giuridico, ha affermato che: risulta incontestato che IO BO era comproprietario insieme ai fratelli dell'appartamento de quo;
risulta incontestato (ed anche affermato nel ricorso, in cui si riconduce alla data del 13 luglio 2015 la sostituzione della serratura ad opera del ricorrente) che IO BO procedeva al cambio della serratura, di intesa con i fratelli Fausto e RE;
risulta acclarato che IO BO non aveva le chiavi dell'appartamento, nel quale aveva diritto di entrarvi in quanto comproprietario, tanto che aveva dovuto rivolgersi al giudice prima, intentato un'azione possessoria, e poi all'ufficiale giudiziario, per accedervi. Sulla base di questi elementi, la Corte di appello ha correttamente riconosciuto IO BO responsabile civilmente del fatto oggetto di originaria imputazione. D'altra parte, non ha alcun rilievo, ai fini di escludere la civile responsabilità del ricorrente, la circostanza che non fosse stata approfondita la responsabilità degli altri fratelli, considerato che questi ultimi non sono parti del giudizio. Né rileva che IO BO non abbia richiesto agli altri fratelli le chiavi per accedere nell'appartamento, avendo comunque diritto ad entrarvi autonomamente, e non per altrui concessione. 3.2. Quanto al riconoscimento del danno, occorre considerare che la Corte territoriale ha rinviato alla competente sede civile la quantificazione dello stesso, disponendo una mera condanna generica. Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni non è necessario che il danneggiato dia la prova della loro effettiva sussistenza e del nesso di causalità fra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. La predetta pronuncia costituisce una mera declaratoria juris, da cui esule ogni accertamento relativo sia alla misura che alla stessa esistenza del danno, il quale 4 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 27 APR 2026 L FUNZ N Dott.ss O GIUDIZIAF NA CI è rimesso al giudice della liquidazione (Sez. 3, n. 2515 del 14/11/1986, Pep. 1987, Rv. 175223-01). 4. In conclusione, il ricorso va nel complesso rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile per questo grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della nota spese e delle tabelle professionali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BO IO, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 25 marzo 2026