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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 619/2023 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.SS PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.SS VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.SS IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 619/2023 vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabiano Pezzani (CF: ) – pec: C.F._2
APPELLANTE Email_1
CONTRO
(P.I.: C.F.: ), in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Raffaele Zurlo (C.F.: ) - pec: e dall'Avv. C.F._3 Email_2
Andrea Ornati (C.F. – pec: C.F._4 Email_3
APPELLATA
OGGETTO: Altri contratti atipici - appello avverso la sentenza n. 828/2023 del Tribunale civile di Palmi, pubblicata il 09/11/2023, resa a definizione del procedimento n. RG 416/2022 e notificata in data 23.11.2023.
Con atto di citazione in primo grado, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 27/2022, emesso su istanza della deducendo che il credito azionato Controparte_1 non esisteva, che la società opposta non risultava legittimata e che non gli era mai stata notificata alcuna cessione del credito. L'opponente contestava inoltre l'assenza di prova scritta, la sproporzione tra l'importo richiesto e il presunto credito originario, la possibile applicazione di interessi usurari e l'intervenuta prescrizione. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine,
l'accertamento dell'effettivo ammontare del debito, con eventuale nomina di CTU.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente l'opposizione proposta Controparte_1 da In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per nullità della notifica Pt_1 via PEC e per difetto di valida procura. Nel merito, affermava la propria legittimazione attiva quale cessionaria del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B., documentando la fondatezza della pretesa creditoria. Contestava le eccezioni di prescrizione, usura e nullità contrattuale, chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecutorietà, con condanna alle spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con sentenza n. 828/2023, il Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione proposta da Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 27/2022, confermandone l'esecutorietà. Il giudice, in via
[...] preliminare, escludeva l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di procura e per irregolarità della notifica via PEC, ritenendo entrambe le eccezioni infondate alla luce del principio del raggiungimento dello scopo e della possibilità di regolarizzazione ex art. 182 c.p.c.
Nel merito, accertava la fondatezza della pretesa creditoria azionata da rilevando la Controparte_1 prova del contratto di finanziamento, l'erogazione della somma, la determinazione degli interessi e la validità della cessione del credito, opponibile al debitore anche mediante notifica del ricorso monitorio. Le eccezioni di usura e prescrizione venivano ritenute generiche e prive di adeguato supporto probatorio. Le spese di lite venivano poste a carico dell'opponente, in applicazione del principio di soccombenza.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 28/12/2023, Parte_1
censurava la sentenza impugnata deducendo, in sintesi, l'omeSS considerazione delle
[...] eccezioni sollevate in ordine all'inesistenza del credito azionato, alla carenza di legittimazione attiva della società opposta e alla mancata comunicazione della cessione del credito, in violazione dell'art. 1264 c.c. Lamentava, altresì, l'assenza di idonea prova documentale a fondamento della pretesa creditoria, nonché la violazione del disposto normativo in materia di mediazione obbligatoria, non essendo stata la steSS tempestivamente instaurata. Deduceva, infine, l'erroneità della decisione per mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta neceSSria ai fini dell'accertamento dell'an debeatur e della quantificazione del credito.
Con comparsa di risposta del 24/02/2024 si costituiva la la quale chiedeva il CP_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Ribadiva la propria legittimazione attiva quale cessionaria del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex art. 58
T.U.B., regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Sosteneva che la documentazione prodotta – contratto, estratto conto certificato, procura e pubblicazione – fosse idonea a dimostrare la titolarità del credito. Contestava, infine, le eccezioni dell'appellante come generiche e infondate, anche in relazione alla mediazione e alla richiesta di CTU, ritenuta inammissibile.
Con decreto presidenziale veniva fiSSta la prima udienza di trattazione per il giorno 10 giugno
2025, sostituita, ai sensi di legge, dal deposito di note scritte.
Con dichiarazione congiunta, sottoscritta da entrambe le parti e dai rispettivi procuratori speciali costituiti, depositata in data 23 gennaio 2025, le parti rappresentavano che erano intercorse trattative volte alla definizione della controversia e, in tale contesto, parte appellante manifestava la volontà di rinunciare agli atti del giudizio.
Parte appellata, a sua volta, dichiarava di accettare formalmente detta rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. Le parti, congiuntamente, precisavano che la rinuncia e la relativa accettazione erano formulate in modo incondizionato e privo di riserve, e concludevano chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese e competenze di lite.
In data 19/02/2025, la Presidente Istruttrice apponeva il visto sull'atto di rinuncia depositato, disponendo che si sarebbe provveduto all'udienza già fiSSta, nel corso della quale le parti avrebbero potuto precisare le conclusioni, con espreSS rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., ove non ritenessero di richiederli. Tuttavia, all'udienza del 10/06/2025, nessuna delle parti depositava note scritte né procedeva alla precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza pubblicata il 26/06/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza monocratica del 10/06/2025, rimetteva la causa al collegio per la decisione. Ciò premesso, osserva questa Corte d'Appello che a norma dell'art. 306 c.p.c. “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
L'ambito d'applicazione della disciplina delineata dall'art. 306 c.p.c. si estende a tutti i gradi di giudizio, atteso che, pur se la rinuncia agli atti del giudizio di appello non è espreSSmente disciplinata dalla legge, eSS deve ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., e, quindi, anche della norma ex art. 306 c.p.c., dovendosi escludere alcuna incompatibilità con tale mezzo di gravame.
Facendo applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie in esame, preso atto che l'appellante ha rinunciato agli atti del giudizio e che l'appellata ha espreSSmente accettato detta rinuncia, e considerato che entrambe le parti hanno dichiarato congiuntamente che tali manifestazioni di volontà sono state rese in modo incondizionato e senza riserve, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
l'estinzione del presente giudizio di appello
Le spese processuali del presente grado di giudizio, alla luce della richiesta di compensazione delle spese processuali espreSS concordemente dalle parti, vanno interamente compensate.
La pronuncia di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del
2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità
o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da (CF: ),
contro
P.I.: Parte_1 C.F._1 CP_1
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, avverso la sentenza n. 828/2023 emeSS dal Tribunale civile di Palmi, pubblicata il
09/11/2023, resa a definizione del procedimento n. RG 416/2022, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti ex art 306 cpc;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025
La Presidente estensore dott.SS TR RA
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.SS PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.SS VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.SS IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 619/2023 vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabiano Pezzani (CF: ) – pec: C.F._2
APPELLANTE Email_1
CONTRO
(P.I.: C.F.: ), in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Raffaele Zurlo (C.F.: ) - pec: e dall'Avv. C.F._3 Email_2
Andrea Ornati (C.F. – pec: C.F._4 Email_3
APPELLATA
OGGETTO: Altri contratti atipici - appello avverso la sentenza n. 828/2023 del Tribunale civile di Palmi, pubblicata il 09/11/2023, resa a definizione del procedimento n. RG 416/2022 e notificata in data 23.11.2023.
Con atto di citazione in primo grado, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 27/2022, emesso su istanza della deducendo che il credito azionato Controparte_1 non esisteva, che la società opposta non risultava legittimata e che non gli era mai stata notificata alcuna cessione del credito. L'opponente contestava inoltre l'assenza di prova scritta, la sproporzione tra l'importo richiesto e il presunto credito originario, la possibile applicazione di interessi usurari e l'intervenuta prescrizione. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine,
l'accertamento dell'effettivo ammontare del debito, con eventuale nomina di CTU.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente l'opposizione proposta Controparte_1 da In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per nullità della notifica Pt_1 via PEC e per difetto di valida procura. Nel merito, affermava la propria legittimazione attiva quale cessionaria del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B., documentando la fondatezza della pretesa creditoria. Contestava le eccezioni di prescrizione, usura e nullità contrattuale, chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecutorietà, con condanna alle spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con sentenza n. 828/2023, il Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione proposta da Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 27/2022, confermandone l'esecutorietà. Il giudice, in via
[...] preliminare, escludeva l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di procura e per irregolarità della notifica via PEC, ritenendo entrambe le eccezioni infondate alla luce del principio del raggiungimento dello scopo e della possibilità di regolarizzazione ex art. 182 c.p.c.
Nel merito, accertava la fondatezza della pretesa creditoria azionata da rilevando la Controparte_1 prova del contratto di finanziamento, l'erogazione della somma, la determinazione degli interessi e la validità della cessione del credito, opponibile al debitore anche mediante notifica del ricorso monitorio. Le eccezioni di usura e prescrizione venivano ritenute generiche e prive di adeguato supporto probatorio. Le spese di lite venivano poste a carico dell'opponente, in applicazione del principio di soccombenza.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 28/12/2023, Parte_1
censurava la sentenza impugnata deducendo, in sintesi, l'omeSS considerazione delle
[...] eccezioni sollevate in ordine all'inesistenza del credito azionato, alla carenza di legittimazione attiva della società opposta e alla mancata comunicazione della cessione del credito, in violazione dell'art. 1264 c.c. Lamentava, altresì, l'assenza di idonea prova documentale a fondamento della pretesa creditoria, nonché la violazione del disposto normativo in materia di mediazione obbligatoria, non essendo stata la steSS tempestivamente instaurata. Deduceva, infine, l'erroneità della decisione per mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta neceSSria ai fini dell'accertamento dell'an debeatur e della quantificazione del credito.
Con comparsa di risposta del 24/02/2024 si costituiva la la quale chiedeva il CP_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Ribadiva la propria legittimazione attiva quale cessionaria del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex art. 58
T.U.B., regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Sosteneva che la documentazione prodotta – contratto, estratto conto certificato, procura e pubblicazione – fosse idonea a dimostrare la titolarità del credito. Contestava, infine, le eccezioni dell'appellante come generiche e infondate, anche in relazione alla mediazione e alla richiesta di CTU, ritenuta inammissibile.
Con decreto presidenziale veniva fiSSta la prima udienza di trattazione per il giorno 10 giugno
2025, sostituita, ai sensi di legge, dal deposito di note scritte.
Con dichiarazione congiunta, sottoscritta da entrambe le parti e dai rispettivi procuratori speciali costituiti, depositata in data 23 gennaio 2025, le parti rappresentavano che erano intercorse trattative volte alla definizione della controversia e, in tale contesto, parte appellante manifestava la volontà di rinunciare agli atti del giudizio.
Parte appellata, a sua volta, dichiarava di accettare formalmente detta rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. Le parti, congiuntamente, precisavano che la rinuncia e la relativa accettazione erano formulate in modo incondizionato e privo di riserve, e concludevano chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese e competenze di lite.
In data 19/02/2025, la Presidente Istruttrice apponeva il visto sull'atto di rinuncia depositato, disponendo che si sarebbe provveduto all'udienza già fiSSta, nel corso della quale le parti avrebbero potuto precisare le conclusioni, con espreSS rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., ove non ritenessero di richiederli. Tuttavia, all'udienza del 10/06/2025, nessuna delle parti depositava note scritte né procedeva alla precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza pubblicata il 26/06/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza monocratica del 10/06/2025, rimetteva la causa al collegio per la decisione. Ciò premesso, osserva questa Corte d'Appello che a norma dell'art. 306 c.p.c. “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
L'ambito d'applicazione della disciplina delineata dall'art. 306 c.p.c. si estende a tutti i gradi di giudizio, atteso che, pur se la rinuncia agli atti del giudizio di appello non è espreSSmente disciplinata dalla legge, eSS deve ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., e, quindi, anche della norma ex art. 306 c.p.c., dovendosi escludere alcuna incompatibilità con tale mezzo di gravame.
Facendo applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie in esame, preso atto che l'appellante ha rinunciato agli atti del giudizio e che l'appellata ha espreSSmente accettato detta rinuncia, e considerato che entrambe le parti hanno dichiarato congiuntamente che tali manifestazioni di volontà sono state rese in modo incondizionato e senza riserve, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
l'estinzione del presente giudizio di appello
Le spese processuali del presente grado di giudizio, alla luce della richiesta di compensazione delle spese processuali espreSS concordemente dalle parti, vanno interamente compensate.
La pronuncia di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del
2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità
o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da (CF: ),
contro
P.I.: Parte_1 C.F._1 CP_1
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, avverso la sentenza n. 828/2023 emeSS dal Tribunale civile di Palmi, pubblicata il
09/11/2023, resa a definizione del procedimento n. RG 416/2022, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti ex art 306 cpc;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025
La Presidente estensore dott.SS TR RA