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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6049 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 301/2022 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RU TO (C.F.: ) per procura speciale alle liti allegata all'atto di C.F._2
citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: C.F._4 Parte_3
) E (C.F.: ), C.F._5 Parte_4 C.F._6
quali eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Basile (C.F.: Persona_1
) e dall'Avv. Salvatore Del Bene (C.F.: ) per C.F._7 C.F._8
procura speciale alle liti allegata alla comparsa di citazione in appello - APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5704/2021 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17.7.2022 ed iscritta a ruolo il 24.1.2022, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 5704/2021, non notificata, con cui il Tribunale di
Napoli, pronunciandosi sulla domanda ex art. 2932 c.c. da lui proposta, aveva così deciso:
“1) Accoglie la domanda e per l'effetto ordina ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento a favore di ed in danno di , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e , quali eredi di della Parte_3 Parte_4 Persona_1
consistenza immobiliare sita in Giugliano in Campania alla via S. Francesco d'Assisi, angolo via S. Rita da Cascia, n. 39 costituita da un fabbricato con annesso giardino e pertinenze –
denominata LL LI in Catasto al Foglio 54 Particella 192 sub 3 – Piano S1
Categoria B/2 Classe 2 consistenza 480 mc Rendita euro 173,53 – e sub 4 – Piano T-1
Categoria A/2 Classe 3 Consistenza 12,5 vani Rendita Euro 645,57, confinante con detta via,
beni , e . 2) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari Per_2 Per_3 Per_4
competente di trascrivere la presente sentenza a favore di e
contro
Parte_1
, , e , quali Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi di , con esonero da ogni responsabilità. Persona_1
3) Condiziona l'effetto traslativo derivante dalla presente sentenza:
1) al pagamento da parte di ed in favore di , Parte_1 Controparte_1 [...]
, e , quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
del residuo prezzo di euro 477.184,00 da effettuarsi contestualmente alla richiesta
[...]
di trascrizione della presente sentenza presso la conservatoria dei registri immobiliari competente;
2) al mancato esercizio della prelazione da parte del
[...] – secondo le Controparte_2
previsioni e le modalità di cui agli artt. 60, 61 e 62 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n.42,
a seguito della denuncia operata dall'acquirente ai sensi dell'art. 59 del citato D. Lgs., come meglio specificato nella parte motiva.
4) DA , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quali eredi di , in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore
[...] Persona_1
delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.200,00 per spese ed euro 15.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e se dovute.
5) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento”.
L'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1.- accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n.5704/2021 resa pubblica in data
17.06.2021 dal Tribunale di Napoli VI Sezione Civile dott. Giovanni Giordano, per le ragioni sopra indicate, con ogni effetto in relazione al contratto preliminare stipulato tra le parti in data 04.12.2003, con il quale veniva convenuto il trasferimento della proprietà immobiliare della cosiddetta “LL LI”, immobile sito in Giugliano in Campania (NA) alla via S.
Francesco d'Assisi – angolo via S. Rita da Cascia, identificata in catasto fabbricati – al foglio 54 – in ditta aggiornata – Via San Francesco d'Assisti n 39 particelle 192 sub 4 P/T –
1 – A/2 cl. 3 vani 12,5 RC euro 645,57, 192 sub 5 P/T – C/2 cl 3 mq 54 RC euro 147,81, 192
sub 3 B/8 cl 2 mq 480 RC euro 173,53, pervenuto al in virtù di atto di divisione per Per_1
Notaio di Marano di Napoli del 10.7.1972 rep. 54623 racc.3033 registrato il Parte_5
29.7.1972 e trascritto presso la Conservatoria dei RRII di Napoli 3 in data 5.8.1972 al n.
41597/30630; per l'effetto, condannare i sig.ri , , Controparte_1 Parte_3
e , quali eredi del sig. , in Parte_2 Parte_4 Persona_1 solido tra loro alla restituzione del doppio della caparra versata e, quindi, ad euro
774.000,00 e/o comunque in via denegata alla restituzione della somma di euro 387.000,00
quale importo versato o comunque a quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche secondo equità ai sensi dell'art.1226 c.c..
Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
2.- In via subordinata e solo nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento della nullità,
accertare e dichiarare che l'immobile LL LI immobile sito in Giugliano in
Campania (NA) alla via S. Francesco d'Assisi – angolo via S. Rita da Cascia, identificata in catasto fabbricati – al foglio 54 – in ditta aggiornata – Via San Francesco d'Assisti n.39
particelle 192 sub 4 P/T – 1 – A/2 cl. 3 vani 12,5 RC euro 645,57, 192 sub 5 P/T – C/2 cl 3
mq 54 RC euro 147,81, 192 sub 3 B/8 cl 2 mq 480 RC euro 173,53, pervenuto al in Per_1
virtù di atto di divisione per Notaio di Marano di Napoli del 10.7.1972 Parte_5
rep.54623 racc.3033 registrato il 29.7.1972 e trascritto presso la Conservatoria dei RRII di
Napoli 3 in data 5.8.1972 al n.41597/30630 è affetto da vizi – cospicui difformità edilizie derivanti da abusi compiuti - che ne inficiano il valore, come meglio descritto in atti;
per l'effetto ridurre il prezzo per l'importo di euro 450.000,00 e/o comunque per quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, mediante CTU, o comunque anche in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c.
3.- In via istruttoria, alla luce di quanto detto, nominare CTU o convocare il perito già
nominato, cui sottoporre i quesiti sopra indicati.
4.- In ogni caso, in accoglimento dell'appello, nel caso in cui venga confermata la Sentenza
di primo grado, o comunque modificato solo rispetto alla domanda di riduzione del prezzo,
riformare la Sentenza ove questa sancisce l'esistenza di condizioni sospensive all'effetto traslativo, per le ragioni sopra dedotte.
5.- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Gli appellati, costituendosi, chiedevano il rigetto dell'appello, con la condanna di controparte al pagamento del grado, da distrarsi.
Celebrata l'udienza ex art. 350 c.p.c. in data 11.5.2022, dopo vari rinvii, all'udienza del
26.11.2025, stante il deposito dell'accordo transattivo e l'istanza di declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere, la causa veniva trattenuta in decisione.
Va dato atto che è cessata la materia del contendere, avendo le parti concluso in data
4.11.2025 un accordo transattivo, depositato agli atti di causa, con cui hanno disciplinato i termini della questione controversa, venendo così meno l'interesse alla naturale definizione del giudizio.
Tanto determina la caducazione della sentenza di primo grado, in quanto la presente pronuncia, proprio perché accerta solo il venir meno dell'interesse, non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (v. Cass. civ., S.U.,
28.9.2000, n. 1048, seguita, tra le altre, da Cass. civ., sez. lav., 3.3.2003, n. 3122; sez. III,
4.6.2009, n. 12887; sez. VI, 21.6.2013, n. 15632; sez. VI-V, ord. 19.2.2020, n. 4167).
Le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) in riforma della sentenza appellata, dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 26 novembre 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 301/2022 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RU TO (C.F.: ) per procura speciale alle liti allegata all'atto di C.F._2
citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: C.F._4 Parte_3
) E (C.F.: ), C.F._5 Parte_4 C.F._6
quali eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Basile (C.F.: Persona_1
) e dall'Avv. Salvatore Del Bene (C.F.: ) per C.F._7 C.F._8
procura speciale alle liti allegata alla comparsa di citazione in appello - APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5704/2021 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17.7.2022 ed iscritta a ruolo il 24.1.2022, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 5704/2021, non notificata, con cui il Tribunale di
Napoli, pronunciandosi sulla domanda ex art. 2932 c.c. da lui proposta, aveva così deciso:
“1) Accoglie la domanda e per l'effetto ordina ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento a favore di ed in danno di , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e , quali eredi di della Parte_3 Parte_4 Persona_1
consistenza immobiliare sita in Giugliano in Campania alla via S. Francesco d'Assisi, angolo via S. Rita da Cascia, n. 39 costituita da un fabbricato con annesso giardino e pertinenze –
denominata LL LI in Catasto al Foglio 54 Particella 192 sub 3 – Piano S1
Categoria B/2 Classe 2 consistenza 480 mc Rendita euro 173,53 – e sub 4 – Piano T-1
Categoria A/2 Classe 3 Consistenza 12,5 vani Rendita Euro 645,57, confinante con detta via,
beni , e . 2) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari Per_2 Per_3 Per_4
competente di trascrivere la presente sentenza a favore di e
contro
Parte_1
, , e , quali Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi di , con esonero da ogni responsabilità. Persona_1
3) Condiziona l'effetto traslativo derivante dalla presente sentenza:
1) al pagamento da parte di ed in favore di , Parte_1 Controparte_1 [...]
, e , quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
del residuo prezzo di euro 477.184,00 da effettuarsi contestualmente alla richiesta
[...]
di trascrizione della presente sentenza presso la conservatoria dei registri immobiliari competente;
2) al mancato esercizio della prelazione da parte del
[...] – secondo le Controparte_2
previsioni e le modalità di cui agli artt. 60, 61 e 62 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n.42,
a seguito della denuncia operata dall'acquirente ai sensi dell'art. 59 del citato D. Lgs., come meglio specificato nella parte motiva.
4) DA , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quali eredi di , in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore
[...] Persona_1
delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.200,00 per spese ed euro 15.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e se dovute.
5) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento”.
L'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1.- accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n.5704/2021 resa pubblica in data
17.06.2021 dal Tribunale di Napoli VI Sezione Civile dott. Giovanni Giordano, per le ragioni sopra indicate, con ogni effetto in relazione al contratto preliminare stipulato tra le parti in data 04.12.2003, con il quale veniva convenuto il trasferimento della proprietà immobiliare della cosiddetta “LL LI”, immobile sito in Giugliano in Campania (NA) alla via S.
Francesco d'Assisi – angolo via S. Rita da Cascia, identificata in catasto fabbricati – al foglio 54 – in ditta aggiornata – Via San Francesco d'Assisti n 39 particelle 192 sub 4 P/T –
1 – A/2 cl. 3 vani 12,5 RC euro 645,57, 192 sub 5 P/T – C/2 cl 3 mq 54 RC euro 147,81, 192
sub 3 B/8 cl 2 mq 480 RC euro 173,53, pervenuto al in virtù di atto di divisione per Per_1
Notaio di Marano di Napoli del 10.7.1972 rep. 54623 racc.3033 registrato il Parte_5
29.7.1972 e trascritto presso la Conservatoria dei RRII di Napoli 3 in data 5.8.1972 al n.
41597/30630; per l'effetto, condannare i sig.ri , , Controparte_1 Parte_3
e , quali eredi del sig. , in Parte_2 Parte_4 Persona_1 solido tra loro alla restituzione del doppio della caparra versata e, quindi, ad euro
774.000,00 e/o comunque in via denegata alla restituzione della somma di euro 387.000,00
quale importo versato o comunque a quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche secondo equità ai sensi dell'art.1226 c.c..
Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
2.- In via subordinata e solo nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento della nullità,
accertare e dichiarare che l'immobile LL LI immobile sito in Giugliano in
Campania (NA) alla via S. Francesco d'Assisi – angolo via S. Rita da Cascia, identificata in catasto fabbricati – al foglio 54 – in ditta aggiornata – Via San Francesco d'Assisti n.39
particelle 192 sub 4 P/T – 1 – A/2 cl. 3 vani 12,5 RC euro 645,57, 192 sub 5 P/T – C/2 cl 3
mq 54 RC euro 147,81, 192 sub 3 B/8 cl 2 mq 480 RC euro 173,53, pervenuto al in Per_1
virtù di atto di divisione per Notaio di Marano di Napoli del 10.7.1972 Parte_5
rep.54623 racc.3033 registrato il 29.7.1972 e trascritto presso la Conservatoria dei RRII di
Napoli 3 in data 5.8.1972 al n.41597/30630 è affetto da vizi – cospicui difformità edilizie derivanti da abusi compiuti - che ne inficiano il valore, come meglio descritto in atti;
per l'effetto ridurre il prezzo per l'importo di euro 450.000,00 e/o comunque per quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, mediante CTU, o comunque anche in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c.
3.- In via istruttoria, alla luce di quanto detto, nominare CTU o convocare il perito già
nominato, cui sottoporre i quesiti sopra indicati.
4.- In ogni caso, in accoglimento dell'appello, nel caso in cui venga confermata la Sentenza
di primo grado, o comunque modificato solo rispetto alla domanda di riduzione del prezzo,
riformare la Sentenza ove questa sancisce l'esistenza di condizioni sospensive all'effetto traslativo, per le ragioni sopra dedotte.
5.- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Gli appellati, costituendosi, chiedevano il rigetto dell'appello, con la condanna di controparte al pagamento del grado, da distrarsi.
Celebrata l'udienza ex art. 350 c.p.c. in data 11.5.2022, dopo vari rinvii, all'udienza del
26.11.2025, stante il deposito dell'accordo transattivo e l'istanza di declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere, la causa veniva trattenuta in decisione.
Va dato atto che è cessata la materia del contendere, avendo le parti concluso in data
4.11.2025 un accordo transattivo, depositato agli atti di causa, con cui hanno disciplinato i termini della questione controversa, venendo così meno l'interesse alla naturale definizione del giudizio.
Tanto determina la caducazione della sentenza di primo grado, in quanto la presente pronuncia, proprio perché accerta solo il venir meno dell'interesse, non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (v. Cass. civ., S.U.,
28.9.2000, n. 1048, seguita, tra le altre, da Cass. civ., sez. lav., 3.3.2003, n. 3122; sez. III,
4.6.2009, n. 12887; sez. VI, 21.6.2013, n. 15632; sez. VI-V, ord. 19.2.2020, n. 4167).
Le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) in riforma della sentenza appellata, dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 26 novembre 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi