Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11295 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 – avente ad oggetto: cessione di crediti tra in persona dei curatori avv. Parte_1 Pt_2 vv. Emmanuele Virgintino
[...] Parte_3 Attrice Contro
incorporante ex lege dell Controparte_1 [...] el legale rappresentante p. Controparte_2 lo Stato di Bari Convenuta Nonché
già in persona Controparte_3 Controparte_4 dall' Terza chiamata in causa
Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
********** Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 22.12.2022 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la conveniva in giudizio innanzi al Parte_1 Tribunale di Bari l Controparte_1 Riferiva che la so tà sottoscrivevano, Parte_1 Controparte_4 in data 28.12.2007, u vata (all. n. 1 fasc. Notaio Per_1
, con cui stipulavano la cessione di sei rami d'azienda di proprietà della
[...] CP_4
costituiti da sei sale bingo e precisamente: sala “Valle d'Itria”, sita in
[...]
“Ambasciatori”, sita in Bari;
sala “Baffo Rosso”, sita in Corropoli (TE); sala “Oriente” sita in Bari;
sala “Sedici” sita in Porto San Giorgio (AP); sala “Diamante”, sita in Corato (BA). All'art. 2 del contratto di cessione era espressamente previsto che la cessione dei rami d'azienda comprendeva i relativi “elementi patrimoniali attivi e passivi” e che tra i crediti ceduti vi era un credito vantato nei confronti dell (oggi Controparte_2 [...]
, li ella co Controparte_1 e singole Convenzioni di concessione per l'esercizio del gioco del bingo, stipulate dalla società cedente nel corso del 2002, con riferimento a ciascuna delle sei sale gioco, appostato nel bilancio relativo all'anno di esercizio 2008 della società in bonis, Parte_1 sotto la voce “Aams per contenzioso” e già richiesto infruttuosamente in d 007 dalla cedente dall'odierna convenuta. Il credito vantato dalla cedente veniva, successivamente, accertato con lodo arbitrale n. 48/2012 del 17.05.2012 e quantificato nella somma di €.5.141.892,00 oltre interessi legali sull'intero
[...] Controparte_3
o con i Roma n. 2299/2019, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la società cedente, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario, Eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'odierna attrice, in quanto non titolare del credito, secondo quanto accertato nel lodo arbitrale n. 48/2012 atteso che il credito risarcitorio oggetto di giudizio, in realtà, non era mai stato incluso nell'atto di cessione stipulato il 28.12.2007, in quanto non accertato nell'an e non essendo ancora stato incardinato il giudizio arbitrale. In ogni caso, rilevava di aver già provveduto al pagamento di quanto dovuto al creditore apparente ex art. 1189 c.c., con conseguente definitiva liberazione dal vincolo obbligatorio, pagamento tra l'altro eseguito all'esito dell'azione esecutiva avviata da Controparte_4 Precisava che il credito, indicato nell'atto di cessione alla voce “ iù verosimilmente, riconducibile ad altro e diverso contenzioso definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 1223/2021. Infine, deduceva l'esistenza di un controcredito dell'Amministrazione già accerto in sede fallimentare, con ammissione al passivo per la somma di €.3.341.072,91. Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, e, in subordine, la compensazione tra il credito asseritamente preteso dalla curatela attrice, con il credito vantato dalla convenuta ed ammesso al passivo del fallimento, ai sensi dell'art. 56 l.f. Autorizzata, con decreto del 20.02.2023, la chiamata in causa del terzo, con comparsa del 29.03.2023 si costituiva in giudizio la società (già Controparte_3 CP_4
, chiedendo l'integrale rigetto della
[...] mente eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice adito, in favore del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento, ai sensi dell'art. 24 l.f. Si associava, altresì, all'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta. Asseriva che, nella cessione stipulata il 28.12.2007, era incluso il credito derivante dal giudizio, poi definito con sentenza del Tar Marche n. 123/2012, successivamente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1223/2021, e non il credito oggetto del presente giudizio. Precisava di aver riscontrato la pec inviata dalla Curatela attrice in data 12.12.2019, specificando espressamente che i crediti oggetto dell'atto di cessione del 28.12.2007 “riguardavano le partite creditorie in contestazione AAMS inerenti al giudizio Tar Marche definito con sentenza n. 123/2012” (all. n. 4 fasc. terza chiamata) e che l'atto di cessione di ramo d'azienda, riguardo alle partite creditorie e debitorie, non era stato eseguito, rimanendo i crediti e i debiti in capo alla cedente, da ritenersi quale effettiva titolare del credito. Con memoria del 19.04.2023 la curatela attrice, contestando le eccezioni sollevate dalla convenuta e dalla terza chiamata in causa, chiedeva la condanna della società Controparte_3
[... (già alla restituzione, in favore della Cu Controparte_4 Parte_1
[...
del te ricevuta a titolo di risarcimento del danno da venuta. Sosteneva, inoltre, l'inopponibilità nei confronti della Curatela della retrocessione dei debiti e dei crediti asseritamente intervenuta tra la società in bonis e la società Parte_1
o non stipulata nella Controparte_5
Disposto il mutamento di rito con ordinanza del 20.04.2023, la causa, istruita con prove documentali, all'udienza del 17.10.2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. La sollevata eccezione di incompetenza del tribunale adito, in favore del tribunale fallimentare, è infondata e non può trovare accoglimento. In proposito deve osservarsi che: per azioni che derivano dal fallimento, a norma della Legge fallimentare, articolo 24 (Rd n. 267 del 1942), debbono intendersi non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte a una speciale disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa;
pertanto, con riferimento alla controversia instaurata dalla curatela del fallimento nei confronti del conduttore, per denunciarne l'inadempimento nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, deve escludersi la competenza funzionale e inderogabile del tribunale fallimentare non avendo la domanda ad oggetto un credito verso la massa (Cassazione civile sez. III, 24/07/2023, n.22105). Orbene, il principio di diritto così cristallizzato dalla Suprema Corte può ritenersi applicabile al caso di specie, atteso che l'oggetto del giudizio non è costituito da crediti nei confronti della massa, ma dall'accertamento di un credito vantato dalla massa dei creditori nei confronti di un terzo debitore, pertanto non può operare la vis actractiva funzionale in favore del tribunale fallimentare. Infondata è l'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata in causa. La litispendenza tra due giudizi si configura in presenza di identità di parti, di "causa petendi" e di "petitum", indipendentemente dal grado di giudizio in cui pendano le due cause, inclusa anche l'ipotesi in cui il procedimento d'appello penda innanzi alla Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. I, 16/08/2024, n.22867). Nel caso di specie, il giudizio conclusosi con il lodo arbitrale n. 48/2012, cui ha fatto seguito la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2299/2019, poi impugnata in Cassazione, aveva ad oggetto l'accertamento nell'an e nel quantum del credito ceduto da (oggi Controparte_4
all (già Controparte_3 Controparte_1 [...] l pr lidit Controparte_2 re della terza chiamata in causa, soggetto privo di titolarità. La doglianza va, pertanto, rigettata. In merito all'eccepito difetto di titolarità della curatela attrice appare dirimente la qualificazione giuridica del contratto di cessione di ramo d'azienda. Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte statuendo che, in caso di trasferimento di azienda, l'art. 2558 c.c. prevede la cessione automatica dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non personali e inerenti all'esercizio dell'azienda, a meno che vi sia un patto contrario. Inoltre, i crediti di cui all'art. 2559 c.c. devono derivare dalla gestione dell'azienda e maturare verso terzi, escludendo quindi crediti estranei all'attività imprenditoriale (Cassazione civile sez. II, 18/11/2024, n.29657). Nella specie, dal contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato il 28.12.2007 emerge che la società cedeva alla società sei rami d'azienda aventi ad Controparte_4 CP_6 oggetto Bingo e relativi all i precedentemente indicate, pertanto i crediti ivi ricompresi sono certamente riconducibili all'attività imprenditoriale. Nella suddetta cessione, non risulta alcuna esclusione rispetto ai crediti ceduti laddove l'unica espressa esclusione riguarda “i debiti aziendali non compresi nella situazione patrimoniale, tutte le imposte e tasse e qualsiasi genere di oneri e pesi sorti anteriormente…”(art. 2 contratto di cessione). Consegue che, non essendoci alcun patto contrario, i crediti oggetto del pagamento effettuato dall'odierna convenuta alla cedente (già CP_3 Controparte_3 [...]
devono ritenersi come automati à Controparte_4 Parte_1
[...
il contratto di cessione del 28.12.2007. ltre, già in data 03.08.2007, la società (oggi Controparte_4 Controparte_3
aveva contestato alla conven dempi
[...] i oggetto di cessione, chiedendo il risarcimento del danno, dando così origine al fatto genetico del credito oggi oggetto di giudizio (all. n. 2 pag. 16 – 18 fasc. attrice). A ciò deve aggiungersi che nel lodo arbitrale è stato riconosciuto un risarcimento del danno a favore della società sia in proprio sia per i crediti originariamente di titolarità della CP_6 società enominata ex Gestione Sale Giochi – Astra Bingo), avendo il Controparte_4 collegio suddiviso ed indicato le voci di danno e le società concessionarie cui andava corrisposto il risarcimento nella tabella riportata a pag. 186, di cui ai fini del presente giudizio rilevano i n. 3 e 5 (all. n. 2 fasc. attrice). La titolarità in capo alla società in bonis prima e all'odierna attrice poi deve, dunque, ritenersi accertata. Ciò posto, nel merito la domanda è fondata e merita di essere accolta. È principio consolidato che in tema di cessione del credito, essendo il debitore ceduto soggetto estraneo rispetto al contratto di cessione, anche se parte del rapporto giuridico, il trasferimento del credito comporta la perdita del diritto da parte del cedente rispetto al debitore ceduto, senza che occorra il suo consenso. Infatti, per il ceduto non assume rilievo giuridico la persona del creditore, dovendo, comunque, effettuare l'adempimento. Il debitore resta obbligato esclusivamente nei confronti del cessionario, unico legittimato a pretendere il pagamento, essendo la notifica della cessione necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente (Tribunale Bari sez. IV, 24/02/2025, n.719). Il pagamento, dunque, al cedente non comporta, sì come previsto altresì dal secondo comma dell'art. 1264 c.c., la liberazione del debitore ceduto, quando vi è prova che questi era a conoscenza dell'intervenuta cessione. Nella specie, va innanzitutto evidenziato che, come riferito dalla stessa convenuta, l
[...] (già ) era Controparte_1 Controparte_2 e tr Parte_1 Controparte_4 (oggi 008, avendo la stess Controparte_3 necessario ai fini del perfezionamento del trasferimento delle concessioni relative alle sei sale giochi di cui all'atto di cessione del 28.12.2007. Inoltre, la curatela attrice notificava all'amministrazione convenuta, debitrice ceduta, in data 12.12.2019, l'intervenuta cessione, con contestuale richiesta del rientro dalla debitoria, sì come riconosciuta già in sede di arbitrato, pertanto è documentalmente accertato che la convenuta pienamente a conoscenza della intervenuta cessione. Il pagamento effettuato alla cedente da parte dell del Controparte_1 23.07.2020, successivo alla notifica della curatela tela attrice. La circostanza, dunque, non consente di poter pronunciare la liberazione della debitrice ceduta, avendo la stessa effettuato il pagamento ad un soggetto non legittimato, pur essendo a conoscenza della intervenuta cessione. A nulla rileva che al procedimento arbitrale abbia preso parte anche la società Controparte_4
[... (oggi , essendosi il procedimento i Controparte_3 fezion i giudizio, accertata la titolarità del credito in capo alla società in bonis. Parte_1 Quanto all trocessione del credito, intervenuta tra l'odierna convenuta e la terza chiamata in causa, la stessa non può essere opposta a parte attrice, in quanto non notificata. Infatti, il ritrasferimento del credito ceduto dal cessionario al cedente (cosiddetta retrocessione del credito) deve essere notificato, ai sensi dell'articolo 1264 del codice civile, al debitore. Tuttavia, come per la prima delle cessioni, la notificazione costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio… (Cassazione civile sez. II, 10/01/2025, n.654). Di tanto, nella specie, non vi è prova. Quanto alla sollevata eccezione di compensazione ex art. 56 l.f., non può essere accolta attesa la genericità della formulazione e non avendo la convenuta offerto prova dell'ammissione al passivo della società fallita. Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda è fondata e viene accolta. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglio di riferimento. Le spese tra e terza chiamata possono Controparte_1 Controparte_3 essere comp promosso al mata ed CP_1 avendo questa ricevuto il paga getto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari quarta sezione civile in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il 22.12.2022 dalla Curatela del fallimento così provvede: Parte_1
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto CONDANNA l al Controparte_1 pagamento, in favore della del € Pt_1 Parte_1 Parte_1 5.141.892,00, oltre interessi le edett t ncia del lodo arbitrale n. 48/2012 e fino all'effettivo soddisfo;
2. CONDANNA l al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
liquida in € 64.138,00 oltre i. Parte_1 5%;
3. spese compensate tra e Controparte_1 Controparte_7
[...] epositata in cancelleria il 20/05/2025
[...]
Il Giudice Assunta Napoliello