Articolo 6 della Legge 28 luglio 1961, n. 830
Articolo 5Articolo 7
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14 settembre 1961
Art. 6. Abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, e regolamento dei rapporti finanziari fra il Fondo e l'assicurazione generale obbligatoria.

A decorrere dal 1 gennaio 1961, e' abrogato l' articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 , con le successive modificazioni.
L'assicurazione generale obbligatoria versera' al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione i capitali di copertura delle quote di pensione che saranno liquidate sulla base delle posizioni costituite anteriormente alla data suddetta, in favore degli agenti, per effetto dei contributi assegnati all'assicurazione generale ai sensi dello stesso articolo 2.
Entrata in vigore il 14 settembre 1961