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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 25/02/2026, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3321/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5183/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249049999326000 IRPEF-ALIQUOTE 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1642/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 21 dicembre 2024, relativa all'omessa dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente e dei canoni di locazione percepiti in forza del contratto n. 6710/2009.
La pretesa tributaria complessiva ammonta ad euro 2.824,00.
La ricorrente censura l'atto impugnato deducendo una plurima violazione di legge e, in particolare, eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale, nonché delle sanzioni e degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente evidenzia che la contribuente ha definito l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997, provvedendo al pagamento della prima rata, omettendo, tuttavia, il versamento delle successive due rate, con conseguente perdita del beneficio della rateizzazione.
Si è altresì costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SS, che ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dello stesso per non essere stato evocato in giudizio l'ente impositore.
In data 18 settembre 2025 è stata emessa ordinanza interlocutorie per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.
6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992.
Il contraddittorio risulta essere stato correttamente integrato.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
L'eccezione relativa alla prescrizione del credito erariale è infondata. L'atto prodromico all'impugnata intimazione di pagamento è stato ritenuto legittimo dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli con sentenza del 4 ottobre 2018. Ne consegue che il credito erariale per la riscossione dell'imposta – divenuto definitivo per effetto della mancata impugnazione della sentenza della
CTP di Napoli – si prescrive nel termine di dieci anni, ai sensi dell'art. 2953 c.c.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, a seguito di sentenza passata in giudicato, la prescrizione soggiace al termine decennale:
«La riscossione di un credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato non soggiace più ai termini di decadenza previsti per l'esecuzione degli atti amministrativi, ma al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha valutato la legittimità» (Sez. V, sentenza n. 21623 del
23 ottobre 2015).
Peraltro, il termine prescrizionale così individuato deve ritenersi unitario ed esteso anche alle sanzioni
(cfr. Cass. civ., Sez. V, n. 5577/2019).
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 200,00
a favore di ciascuna parte resistente costituita, oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5183/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249049999326000 IRPEF-ALIQUOTE 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1642/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 21 dicembre 2024, relativa all'omessa dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente e dei canoni di locazione percepiti in forza del contratto n. 6710/2009.
La pretesa tributaria complessiva ammonta ad euro 2.824,00.
La ricorrente censura l'atto impugnato deducendo una plurima violazione di legge e, in particolare, eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale, nonché delle sanzioni e degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente evidenzia che la contribuente ha definito l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997, provvedendo al pagamento della prima rata, omettendo, tuttavia, il versamento delle successive due rate, con conseguente perdita del beneficio della rateizzazione.
Si è altresì costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SS, che ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dello stesso per non essere stato evocato in giudizio l'ente impositore.
In data 18 settembre 2025 è stata emessa ordinanza interlocutorie per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.
6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992.
Il contraddittorio risulta essere stato correttamente integrato.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
L'eccezione relativa alla prescrizione del credito erariale è infondata. L'atto prodromico all'impugnata intimazione di pagamento è stato ritenuto legittimo dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli con sentenza del 4 ottobre 2018. Ne consegue che il credito erariale per la riscossione dell'imposta – divenuto definitivo per effetto della mancata impugnazione della sentenza della
CTP di Napoli – si prescrive nel termine di dieci anni, ai sensi dell'art. 2953 c.c.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, a seguito di sentenza passata in giudicato, la prescrizione soggiace al termine decennale:
«La riscossione di un credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato non soggiace più ai termini di decadenza previsti per l'esecuzione degli atti amministrativi, ma al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha valutato la legittimità» (Sez. V, sentenza n. 21623 del
23 ottobre 2015).
Peraltro, il termine prescrizionale così individuato deve ritenersi unitario ed esteso anche alle sanzioni
(cfr. Cass. civ., Sez. V, n. 5577/2019).
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 200,00
a favore di ciascuna parte resistente costituita, oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.