Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1296/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 1296/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, e promosso da
nata a [...] il [...] c.f. residente in Parte_1 C.F._1
Forlimpopoli (FC) via Melatello n. 261 con il patrocinio degli avv.ti Alice Buonguerrieri e
Cecilia Ricchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Cesena (FC) viale IV
Novembre n.145
- ricorrente
nei confronti di
nato a [...] il [...] c.f. , residente in Controparte_1 C.F._2
Cesena (FC) via Giovanni Ventrieesimo n.16 con il patrocinio degli avv.ti Alice Buonguerrieri
e Cecilia Ricchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Cesena (FC) viale IV
Novembre n.145
pagina 1 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2024 ha chiesto dichiararsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 8 settembre 2018 con , dal quale nascevano due figli allo stato minorenni ( il Controparte_1 Per_1
5.07.2012 e il 14.12.2015). Per_2
All'udienza in data 11 febbraio 2025, le parti affermavano di avere raggiunto l'accordo di cui alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 10 agosto 2024 e quindi la causa veniva rimessa alla decisone del collegio.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in
Roncofreddo (FC) in data 8 settembre 2018, trascritto negli atti di Matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2018 n.11 Parte II Serie A Ufficio, deve essere senz'altro dichiarata ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n°
898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale (avvenuta il 24 gennaio 2023) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Forlì in data 15 novembre 2023 e pubblicato in data 2 dicembre 2023.
Alla luce di quanto esposto in atti, è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Non sussistono ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, di seguito integralmente trascritte, che risultano conformi all'interesse dei figli nato il [...] ed nato il 14 dicembre Per_1 Per_2
2025 e non contrarie all'ordine pubblico:
“- affidamento condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione stabile presso l'abitazione della madre sita in Forlimpopoli (FC) via Malatello
n.261;
pagina 2 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ - il padre terrà con sé i figli, a week end alternati con la madre, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica quando, dopo cena, riaccompagnerà i figli presso l'abitazione della madre;
- il padre, nelle settimane in cui i figli minori staranno il week end con la madre, lì terrà con sé il giovedì all'uscita da scuola sino al giorno successivo quando li riporterà a scuola;
nel periodo estivo il padre li terrà con sé il giovedì dalle ore 10.00 sino alle ore 20.00 del venerdì quando, dopo cena, riaccompagnerà i figli presso l'abitazione della madre;
- il padre, nelle settimane in cui i figli minori staranno il week end con lui, lì terrà con sé il martedì all'uscita da scuola sino alle ore 20.00 quando, dopo cena, li riporterà a casa della madre;
nel periodo estivo il padre li terrà con sé il martedì dalle ore 10.00 sino alle ore 20.00 quando, dopo cena, riaccompagnerà i figli presso l'abitazione della madre;
- i genitori, durante le festività natalizie, terranno i figli con sé ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, le vacanze pasquali verranno trascorse dai figli presso l'uno o l'altro genitore in via alternata.
Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane, anche consecutive, da stabilirsi previamente tra le parti entro il mese di giugno di ogni anno;
-il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento CP_1 Pt_1
ordinario dei figli minori, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, la somma di euro 400,00, ovvero euro 200,00 per ciascuno, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì al quale si fa integrale richiamo sul punto.
Le spese del presente procedimento sono, per intesa tra le parti, sostenute interamente dalla sig.ra ”. Pt_1
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente provvedendo, con l'intervento del
Pubblico Ministero, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 8 settembre 2018 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...];
pagina 3 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate fra le parti riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte e dispone in conformità; ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roccofreddo (Fc) di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato (Anno 2018,
Atto n° 11 Parte II SERIE A Ufficio 1); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$