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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7864/2021 R.G., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali), vertente tra
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], C.F.: , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Ianniello, C.F. , ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso
Aldo Moro, 34;
-attrice
e
nato ad [...] l'[...] residente in [...], C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia C.F._3
Belluomo, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._4 in Aversa (CE) alla via Pietro Nenni, 4;
- convenuto
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. In fatto si premette che adiva l'intestato Tribunale per sentire Parte_1 condannare il convenuto al risarcimento dei danni morali, Controparte_1 cagionati a seguito delle reiterate condotte di minaccia, molestia e violenza - concretizzatesi negli accertati delitti di atti persecutori e tentata violenza privata ai sensi degli artt. 612 bis e
81 cpv – 56 - 610 c.p. – quantificati in euro 25.000,00 o nella somma minore o maggiore secondo giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda.
L'istante chiedeva altresì la condanna del convenuto alla restituzione della somma di euro 19.400,00, quale residuo di un prestito di 20.000,00 concesso in suo favore o la minore o maggiore somma secondo giustizia;
oltre alla condanna del convenuto ai sensi degli artt. 96 e
640 c.p.c., essendo state disattese le richieste di risolvere bonariamente la controversia in via stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per tardiva iscrizione al ruolo e, nel merito, il rigetto della stessa in quanto sprovvista di prova, sia in ordine ai danni morali richiesti in aggiunta alla provvisionale penale di euro 2.500,00 (già in toto corrisposta), sia in relazione all'obbligo di restituzione della pretesa somma di euro 19.400,00 a titolo di prestito;
con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge.
Istruito il giudizio, all'udienza del 17.02.2025 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Rilievi preliminari
3. In relazione alla eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva costituzione dell'attore, già rigettata con ordinanza 14.11.2022, si rinvia alle motivazioni e conclusioni già espresse nella medesima, in questa sede pienamente condivise. Invero, , come da documentazione che allegata telematicamente da parte attrice, si evince che l'iscrizione a ruolo della causa veniva effettuata in data 11/10/2021 (scadenza prorogata di diritto ex art. 155, comma 4, c.p.c. al primo giorno successivo non festivo), dunque nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 165 c.p.c.
Il merito
4. L'attrice ha indicato e provato di essere stata vittima del reato di atti persecutori, ex art. 612 bis c.p., perché, con condotte reiterate nel tempo, veniva dal convenuto quotidianamente minacciata e molestata, reato commesso in continuazione con il reato di tentata violenza privata, ai sensi degli artt. 81 cpv – 56 – 610 c.p., perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, subiva dal atti CP_1 idonei diretti in modo non equivoco a costringerla a ritirare le denunce dalla stessa sporte nei suoi confronti (cfr. sentenza n.1757 Reg. Sent. del 21 marzo 2018, depositata il 7 giugno
2018, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Monocratico;
sentenza n. 927
Reg. Sent. del 31 gennaio 2020, Corte di Appello di Napoli, V Sezione Penale, depositata il 2 aprile 2020 e divenuta irrevocabile il 18 settembre 2020). Per tali reati sostiene di avere subito danni non patrimoniali.
Ebbene, la domanda proposta merita accoglimento.
5. Relativamente alla posizione del convenuto, dalle prove documentali raccolte nel corso del giudizio (cfr. sentenza n.1757 Reg. Sent. del 21 marzo 2018, depositata il 7 giugno
2018, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Monocratico;
sentenza n. 927
Reg. Sent. del 31 gennaio 2020, Corte di Appello di Napoli, V Sezione Penale, depositata il 2 aprile 2020 e divenuta irrevocabile il 18 settembre 2020) è stato accertato che
[...]
“ha posto in essere, nei confronti di , una serie indeterminata di Controparte_1 Parte_1 atti ingiuriosi, minacciosi e molesti, pretendendo di controllarla e sindacare la sua esistenza e cercando di imporle il suo volere” - così concretizzando la fattispecie del delitto di atti persecutori ex art
612 bis c.p. - oltre ad averla minacciata al fine di farle ritirare la denuncia nei suoi confronti sporta, conseguentemente integrando il reato di tentata violenza privata ai sensi dell'art. 56 –
610 c.p. (cfr. p. 6 e 7 cit. sent. 1757/2018 Tribunale di S. Maria C.V.).
I reati commessi dall'imputato venivano dal Tribunale unificati sotto il vincolo della continuazione, “risultando gli stessi chiaramente espressione di un unico disegno criminoso, caratterizzato da una volontà sopraffatrice nei confronti della persona offesa” (cfr. pag. 7 cit. sent.
1757/2018), ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., di talchè ne derivava la condanna alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 612 bis e quello di cui agli artt. 81 cpv. –
– 56 – 610 c.p.
L'imputato veniva, altresì, condannato “al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, salvo una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 2.500,00”.
La predetta sentenza, appellata da veniva confermata con Controparte_1 sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli n. 927/2020, che passava in cosa giudicata in data 18.09.2020 (si veda attestazione in produzione di parte attrice). Tale irrevocabilità ha comportato la cristallizzazione del fatto storico così come accertato, con le conseguenti ripercussioni in punto di responsabilità.
Le statuizioni civili, pronunciate in primo grado ed in appello confermate, trovano, infatti, piena applicazione in questo giudizio, sì da procedere alla relativa quantificazione.
Tale assunto segue quanto, in punto di diritto, si evince dalla lettera dell'art. 651
c.p.p. comma 1, in virtù del quale “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni
e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Ciò premesso, sussiste nel caso di specie il diritto al risarcimento del danno morale richiesto dall'attrice ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.
A) Il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. Va preliminarmente dato atto che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 612-bis è la libertà personale e morale della vittima, fondante nell'ordinamento, oltre che costituzionalmente garantito. Trattasi di reato abituale, per la cui configurazione è necessaria una reiterazione delle condotte di minaccia o violenza per almeno una volta, purché gli episodi siano legati da un contesto unitario ed abbiano ingenerato uno dei seguenti eventi alternativi: perdurante e grave stato di ansia o paura;
fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona legata affettivamente;
costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Ebbene, dall'espletata istruttoria consistita nell'escussione dei testi, quali la nipote dell'attrice – – e la sorella – – sono emersi i dati ES Persona_1 comprovanti gli eventi di perdurante e grave stato di ansia o paura del delitto di atti persecutori.
Risultano infatti evidenti lo stato di ansia e paura, il timore per la propria incolumità
e la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. Tanto si evince dalle dichiarazioni della teste che in riferimento alla persona offesa dichiarava: “Non usciva sola ma ES voleva essere sempre accompagnata da qualcuno per il timore di incontrarlo”; i timori provocati sono stati ribaditi dall'altra teste escussa, che asseriva “mia sorella veniva Parte_1 a bussare a casa mia piena di lividi e piangendo perché il la picchiava. Tali episodi sono CP_1 avvenuti 6-7 volte. Era perseguitata, non poteva più uscire da sola, ma solo in nostra compagnia per paura che lui la seguisse. Ha iniziato anche a balbettare. Non riusciva più a guidare;
è venuta a vivere a casa mia.”
Le circostanze di fatto appurate in sede di deposizione testimoniale sono peraltro confortate dalla certificazione della Dott.ssa psicologa e psicoterapeuta Persona_2 cognitivo – comportamentale, datata 29 novembre 2024 (cfr. allegato “certificato medico
” del 14.02.2025, in produzione di parte attrice). Parte_1
La psicoloha ha riscontrato - a seguito di colloquio ed osservazione clinica – un importante stato di ansia, che le causa balbuzie;
ha riferito, altresì, che la paziente riporta di avere paura, per gran parte delle giornate, che possa accaderle qualcosa che mini la sua incolumità; di avere incubi ricorrenti da diversi anni;
di vivere profondi momenti di tristezza e repentini sbalzi d'umore.
La stessa rileva poi un contatto discontinuo della con gli altri e con l'ambiente; tende a Parte_1 chiudersi protettivamente in se stessa, il che deriva da idee o convinzioni riguardanti intenzioni malevole degli altri, volte a danneggiare la sua autonomia, il suo ruolo o la sua identità (cfr. allegato
“certificato medico ” del 14.02.2025, in produzione di parte attrice). Parte_1
Tali risultanze istruttorie traducono, pertanto, l'indubbia sussistenza del danno morale subito dalla attrice, per effetto delle reiterate condotte di minaccia, molestia e violenza da parte del convenuto e ciò in quanto il fatto mantiene il suo disvalore nella sede civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. (come confermato inoltre dallo stesso Legislatore all'art. 4 lett. a) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7).
Si tratta di riconoscere rilevanza alla centralità della persona umana, come sancito nel nostro sistema costituzionale e sovranazionale: la genesi ed il contenuto dell'art. 13 Cost. sono inequivoci sul punto, assurgendo la libertà personale a “diritto inviolabile” dell'uomo. In tal senso militano anche i numerosi atti e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia che prevedono espressamente il diritto alla dignità umana e al rispetto della libertà della persona
(Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo,
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, e da ultimo l'art. 1 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea).
A tal proposito, è opportuno premettere, in punto di diritto, la consistenza nonché fondatezza giuridica della fattispecie del danno morale, prima di procedere alla relativa quantificazione e liquidazione nel caso di specie. Suddetto danno rientra nella più ampia categoria di danno non patrimoniale e si traduce nella sofferenza interiore e psicologica che il danneggiato è costretto a subire in conseguenza di un fatto illecito altrui;
l'espressione è una firmula sintetica per definire i pregiudizi non patrimoniali consistiti in un turbamento dell'animo (così ad esempio: la rabbia per l'ingiustizia subita, la tristezza per aver perduto la persona amata, la vergogna per uno sfreeggio permanente), talvolta rivelandosi un pregiudizio arrecato alla dignità o integrità, quale massima espressione della personalità di ogni individuo.
Tali turbamenti possono essere provocati sia da fatti illeciti lesivi della salute, sai da altri fatti illeciti.
Nel primo caso, con una recentissima ordinanza (n. 15733 del 17 maggio 2022) la
Corte di Cassazione ha ribadito l'importante principio di diritto secondo cui il danno morale costituisce una categoria indipendente rispetto a quella del danno biologico e pertanto meritevole di autonomo risarcimento1.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico poiché, in primo luogo, non dimostrabile mediante accertamento medico-legale; in seconda battuta, esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle). In tal guisa, “il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico”.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il danno morale consiste in una “sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo” rispetto a quello previsto per “la compromissione degli aspetti puramente dinamico- relazionali della vita individuale (costituenti invece il danno biologico)”.
Ebbene, stante l'autonomia ontologica del danno morale, è possibile ottenere il relativo risarcimento anche se non si è subito un pregiudizio biologico di natura fisica o psichica, dovendo, però, il danneggiato dimostrare la sussistenza di una sofferenza interiore che sia derivata dalle modalità con cui ha percepito la lesione oppure dalle specifiche circostanze con cui si è manifestato l'illecito.
Invero, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che le uniche due ipotesi nelle quali possano essere risarciti i danni morali sono dinanzi alla violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti (come l'onore e la reputazione, la famiglia, la salute, l'identità personale) e dinanzi ad una ipotesi di reato.
Calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, le acquisizioni raccolte traducono pienamente la concretizzazione di siffatta categoria autonoma di danno;
invero, l'escussione dei testi in sede penale e le prove documentalmente acquisite per l'appunto confermano il danno morale sofferto da parte attrice, consistito in un “importante stato di ansia, che le causa balbuzie”, incubi ricorrenti , profondi momenti di tristezza e repentini sbalzi d'umore, un contatto discontinuo della con gli altri e con l'ambiente, Parte_1 tendenza a chiudersi protettivamente in se stessa (cfr. allegato “certificato medico Parte_1
del 14.02.2025, in produzione di parte attrice).
[...]
In ordine alla quantificazione del dovuto risarcimento, l'art. 1226 c.c. stabilisce che “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.”
A tal proposito, indirizzo giurisprudenziale pienamente condivisibile rileva che - dato il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. - possa ritenersi che il danno morale si caratterizzi per una funzione anche e prevalentemente sanzionatoria, essendo l'unica ipotesi civilistica di una pena privata che il legislatore prevede tutte le volte in cui si realizzi un reato.
Ad avvalorare questa tesi è l'evoluzione pretoria della III sez. civile della Cassazione, laddove con tre sentenze del 2003 (nn. 7281, 7282, 7283), ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale da reato anche a prescindere dall'accertamento penalistico del fatto criminoso;
aprendo così il varco ad una parentesi puramente penalistica nell'ambito del giudizio civile, tale per cui il giudice sarà tenuto a parametrare il quantum debeatur agli indici per la dosometria della pena ex art 133 c.p. Dal formante letterale della sopracitata disposizione normativa si evince infatti che il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale di valutazione e irrogazione della pena deve tener conto della gravità del reato, desunta: dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato e dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Pertanto, dalla lettura congiunta degli artt. 2059 c.c. - 185 e 133 c.p. deriva che la risarcibilità del danno morale risulta legata alla verificazione del reato e, più che dello stato soggettivo della vittima, il giudicante dovrà occuparsi dello stato soggettivo dell'agente/danneggiante.
In tema di risarcimento va, altresì, menzionato il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, secondo cui “la liquidazione del danno morale conseguente alla lesione del danno per fatto illecito, è rimessa alla valutazione del giudice e sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo […]”. I parametri da utilizzare sono quelli della gravità dell'addebito, della sua evidenza, della qualità del soggetto offensore e di quello leso, nonché – infine – l'incidenza sulla vita di relazione (Cass. Civile, sez. III, 3/12/2007,
n. 25171).
Dunque, in relazione al delitto di atti persecutori, il convenuto Controparte_1 deve essere condannato al risarcimento del danno morale che si ritiene di dover
[...] valutare in € 17.500,00 somma inclusiva della provvisionale ricevuta e già rivalutata all'attualità.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma sopra liquidata all'attualità, gli interessi al tasso legale.
B) Il reato di tentata violenza privata di cui agli artt. 56 - 610 c.p.
In relazione al reato di cui all'art. 610 c.p., come statuito in sede penale, è senz'altro emerso che il abbia minacciato di ammazzare parte attrice al fine di farle ritirare la CP_1 denuncia da lei precedentemente sporta nei suoi confronti.
Ebbene, risulta violato, anche a tal proposito, il bene giuridico protetto dalla norma: nello specifico, la libertà morale e psichica, meritevole di tutela nel nostro ordinamento, con conseguenti ripercussioni in punto di risarcimento del danno morale subito dall'attrice per effetto della minaccia ricevuta dal convenuto. In tali casi il danno alla libertà morale personale è in re ipsa e viene pertanto in questa sede liquidato in via equitativa dal giudicante - tenuto conto della natura della minaccia - nella misura di euro 2.500,00, somma già rivalutata all'attualità.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma sopra liquidata all'attualità, gli interessi al tasso legale.
La domanda di restituzione del prestito
6. In ordine alla domanda di restituzione della somma di euro 19.400,00 - quale residuo del prestito di euro 20.000,00 concesso in occasione dell'acquisto della casa in cui il e la vrebbero dovuto convivere – si osserva quanto segue. CP_1 Parte_1
. Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).
Il detto principio va nondimeno coordinato con altro, dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c.
Ebbene, nella specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova certa e tranquillizzante dei fatti costituitivi della pretesa.
In primo luogo, va rilevato che alcuna documentazione è stata prodotta dall'attore a sostegno della propria pretesa, al fine di documentare l'avvenuto esborso (quale ad esempio, documentazione bancaria o assegni da cui desumere la dazione della somma) e conseguentemente il diritto alla restituzione.
Ebbene va osservato che è inammissibile, la prova testimoniale chiesta, stante la violazione del divieto del precetto contenuto nell'art. 2721 cc.
Ciò si dice stante il perentorio divieto previsto dall'art. 2721 cc a tenore del quale
“la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58.
Tuttavia, l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
Ebbene, ai sensi dell'art. 2721 c.c. la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede 2,58 euro. Il giudice può, tuttavia, consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. E' quindi ammessa una deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento di somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c. richiamato dall'art. 2726 c.c. specificamente per il pagamento, ma la stessa è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (Trib. Roma Sez. III, 31/05/2010; Cass. civ. Sez. II, 25/05/1993,
n. 5884).
Inoltre, il giudice del merito, qualora ritenga di non avvalersi della facoltà di consentire la prova per testimoni oltre il limite di valore fissato dal primo comma dell'art. 2721 c.c., non è neppure tenuto a dare una particolare giustificazione del mancato esercizio di tale facoltà, che gli è concessa in via di eccezione, mentre deve invece motivare il provvedimento ammissivo della prova, dando atto della ricorrenza, nel caso concreto, delle circostanze che, a norma del secondo comma del citato art. 2721 c.c., rendono possibile la deroga al normale divieto della prova per testimoni, nella specie evidentemente non ricorrenti stante la particolarità e la rilevanza economica dei pretesi accordi (App. Bari Sez. III, 24/01/2006).
Nella specie, effettivamente, non vi sono motivi specifici per superare il divieto, anche in considerazione che il versamento di una somma particolarmente ingente
(20.000,00 euro) e presuppone e richiederebbe la formazione di documentazione scritta, mentre nel caso che ci occupa alcun elemento specifico sotto tale profilo ha prodotto l'attrice, per cui delle risultanze della stessa il Tribunale non può fare alcun utilizzo.
Pertanto, a fronte di tale scarno quadro probatorio, per tutti i riferiti elementi, complessivamente considerati, la domanda va rigettata.
L'eccezione del convenuto
7. Per quanto concerne l'eccezione di parte convenuta relativa alla già effettuata corresponsione della provvisionale di euro 2.500,00 - cui è stato condannato il convenuto in sede penale – di carattere asseritamente satisfattivo, la stessa non merita CP_1 accoglimento.
Invero, detta condanna provvisionale impone all'imputato e al responsabile civile il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno anticipato rispetto alla definitiva determinazione dello stesso ed è immediatamente esecutiva. Secondo consolidato orientamento, nel pronunciarsi sulla definitiva liquidazione dei danni, il giudice deve necessariamente tenere conto della somma già riconosciuta a titolo di provvisionale, secondo un meccanismo assimilabile all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile. Poiché la sentenza penale che dispone la condanna provvisionale ha efficacia di titolo esecutivo, questa va sempre detratta. (cfr. Cass. civ. n. 6739/2011).
Tale opzione ermeneutica è confermata dalla lettera dell'art. 539 comma 2 bis c.p.p., in virtù del quale detta provvisionale non deve essere inferiore al cinquanta per cento del danno presumibile - da liquidare in separato giudizio civile - qualora si proceda per omicidio del coniuge o di persona legata da relazione affettiva e risultino figli della vittima non autosufficienti.
Da ciò consegue che il giudice dovrà comunque determinarsi in ordine alla richiesta di risarcimento danni proposta in sede civile dalla parte lesa, tuttavia tenendo in considerazione l'importo della già corrisposta provvisionale penale.
Siffatte argomentazioni implicano il rigetto dell'eccezione di cui sopra con conseguente applicazione del risarcimento dei danni morali in favore di parte attrice, come sopra quantificato.
In conclusione, parte attrice avrà diritto alla corresponsione della complessiva somma di euro 18.500,00 ( euro 17.500,00 + euro 2.500,00, detratti euro 2.500,00 già versati a titolo di provvisonale).
Le spese
8. Va premesso che l'art. 96 c.p.c. comma I sanziona l'illecito processuale consistente in un contegno tenuto da una parte nel corso del giudizio o fuori di esso. La ratio della norma è stata individuata nell'intento di reprimere l'abuso dello strumento processuale, integrato dal proporre domanda in giudizio o resistervi con consapevolezza o con ignoranza colpevole della sua infondatezza od inammissibilità, in violazione dell'obbligo di lealtà imposto dall'art. 88 c.p.c. (Cass. civ., sez. un., 14 settembre 1992, n.
10488). Ed è proprio il riferimento all'abuso del diritto e quindi all'abuso del processo che giustifica la sanzione di un comportamento in sé lecito, addirittura costituzionalmente tutelato, quale quello di agire e resistere in giudizio, qualora impiegato in modo distorto e per scopi estranei al suo fine tipico e oltre i limiti della sua funzione (Cass. civ., sez. un., 14 novembre 1986, n. 6690). Giurisprudenza consolidata qualifica la norma come fattispecie di responsabilità aquiliana (C. Cost., 23 dicembre 2008, n. 435), avente carattere speciale rispetto alla fattispecie generale dell'art. 2043 c.c., così che è escluso il concorso delle due norme (Cass. civ., sez. VI, 16 novembre 2016, n. 23367; Cass. civ., sez. I, 4 aprile 2001, n. 4947), e la condotta scorretta sul piano processuale non sanzionabile ex art. 96 c.p.c. non può essere sanzionata con la fattispecie generale dell'art. 2043 c.c. (Cass. civ., sez. III, 18 gennaio
1983, n. 477).
Presupposto oggettivo della condanna è costituito dalla soccombenza totale e concreta della parte, mentre presupposto soggettivo è costituito dal dolo o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio. Il dolo è ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (Cass., civ., sez. lav., 6 giugno 2007, n. 13269), mentre la colpa grave è individuata nell'imprudenza, imperizia o ignoranza gravemente colpevole (Cass. civ., sez. lav., 27 novembre 2007, n. 24645).
Caso riconosciuto dalla giurisprudenza è anche il ricorso sistematico alla richiesta di provvedimenti cautelari e d'urgenza palesemente infondati, tali da dimostrare la volontà di non adempiere (Trib. Milano, 26 settembre 1994).
Orbene, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a causa di tale condotta abusiva, occorre che il danneggiato provi l'an e il quantum del danno subito. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che «in tema di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la relativa liquidazione può essere compiuta anche con il ricorso alla valutazione equitativa, come previsto dall'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056
c.c.), purché sia stata fornita la prova certa e concreta del pregiudizio, identificandone il tipo e gli elementi costitutivi» (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28226).
A fronte della domanda volta a sanzionare la responsabilità processuale aggravata, occorre dunque che la parte individui quali siano stati i pregiudizi ulteriori rispetto alle spese di lite.
Orbene, sia parte reclamante che parte resistente non fanno parola dei suddetti pregiudizi ulteriori, rispetto alle spese di lite, che avrebbero subito. Per tale ragione, le domande risarcitorie avanzate ai sensi dell'art. 96 comma I c.p.c. non possono trovare accoglimento.
9. Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano in dispositivo;
bisogna tuttavia rilevare che ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, primo comma, D.M. 8.4.2004, n. 127, il valore della causa, nei giudizi per il pagamento di somme o di liquidazione di danni, va determinato avendo riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Le spese vanno distratte in favore del difensore dell'attore, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di euro 18.500,00, oltre interessi al tasso legale dal momento della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
• rigetta la domanda proposta da di restituzione della somma di Parte_1 euro 19.400,00 a titolo di prestito;
• condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute Controparte_1 dall'attrice, che liquida in euro 7.617,00 per onorari ed euro 518,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 12 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Renata Russo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La differenza tra le due voci di danno è marcata. In particolare, il danno biologico, disciplinato dall'art. 138, 2° comma, lett. a) ed e) del codice delle assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona” (suscettibile di accertamento medico- legale), che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”. Il terzo comma dello stesso articolo prescrive, inoltre, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice fino al 30%, previo equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7864/2021 R.G., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali), vertente tra
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], C.F.: , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Ianniello, C.F. , ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso
Aldo Moro, 34;
-attrice
e
nato ad [...] l'[...] residente in [...], C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia C.F._3
Belluomo, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._4 in Aversa (CE) alla via Pietro Nenni, 4;
- convenuto
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. In fatto si premette che adiva l'intestato Tribunale per sentire Parte_1 condannare il convenuto al risarcimento dei danni morali, Controparte_1 cagionati a seguito delle reiterate condotte di minaccia, molestia e violenza - concretizzatesi negli accertati delitti di atti persecutori e tentata violenza privata ai sensi degli artt. 612 bis e
81 cpv – 56 - 610 c.p. – quantificati in euro 25.000,00 o nella somma minore o maggiore secondo giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda.
L'istante chiedeva altresì la condanna del convenuto alla restituzione della somma di euro 19.400,00, quale residuo di un prestito di 20.000,00 concesso in suo favore o la minore o maggiore somma secondo giustizia;
oltre alla condanna del convenuto ai sensi degli artt. 96 e
640 c.p.c., essendo state disattese le richieste di risolvere bonariamente la controversia in via stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per tardiva iscrizione al ruolo e, nel merito, il rigetto della stessa in quanto sprovvista di prova, sia in ordine ai danni morali richiesti in aggiunta alla provvisionale penale di euro 2.500,00 (già in toto corrisposta), sia in relazione all'obbligo di restituzione della pretesa somma di euro 19.400,00 a titolo di prestito;
con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge.
Istruito il giudizio, all'udienza del 17.02.2025 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Rilievi preliminari
3. In relazione alla eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva costituzione dell'attore, già rigettata con ordinanza 14.11.2022, si rinvia alle motivazioni e conclusioni già espresse nella medesima, in questa sede pienamente condivise. Invero, , come da documentazione che allegata telematicamente da parte attrice, si evince che l'iscrizione a ruolo della causa veniva effettuata in data 11/10/2021 (scadenza prorogata di diritto ex art. 155, comma 4, c.p.c. al primo giorno successivo non festivo), dunque nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 165 c.p.c.
Il merito
4. L'attrice ha indicato e provato di essere stata vittima del reato di atti persecutori, ex art. 612 bis c.p., perché, con condotte reiterate nel tempo, veniva dal convenuto quotidianamente minacciata e molestata, reato commesso in continuazione con il reato di tentata violenza privata, ai sensi degli artt. 81 cpv – 56 – 610 c.p., perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, subiva dal atti CP_1 idonei diretti in modo non equivoco a costringerla a ritirare le denunce dalla stessa sporte nei suoi confronti (cfr. sentenza n.1757 Reg. Sent. del 21 marzo 2018, depositata il 7 giugno
2018, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Monocratico;
sentenza n. 927
Reg. Sent. del 31 gennaio 2020, Corte di Appello di Napoli, V Sezione Penale, depositata il 2 aprile 2020 e divenuta irrevocabile il 18 settembre 2020). Per tali reati sostiene di avere subito danni non patrimoniali.
Ebbene, la domanda proposta merita accoglimento.
5. Relativamente alla posizione del convenuto, dalle prove documentali raccolte nel corso del giudizio (cfr. sentenza n.1757 Reg. Sent. del 21 marzo 2018, depositata il 7 giugno
2018, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Monocratico;
sentenza n. 927
Reg. Sent. del 31 gennaio 2020, Corte di Appello di Napoli, V Sezione Penale, depositata il 2 aprile 2020 e divenuta irrevocabile il 18 settembre 2020) è stato accertato che
[...]
“ha posto in essere, nei confronti di , una serie indeterminata di Controparte_1 Parte_1 atti ingiuriosi, minacciosi e molesti, pretendendo di controllarla e sindacare la sua esistenza e cercando di imporle il suo volere” - così concretizzando la fattispecie del delitto di atti persecutori ex art
612 bis c.p. - oltre ad averla minacciata al fine di farle ritirare la denuncia nei suoi confronti sporta, conseguentemente integrando il reato di tentata violenza privata ai sensi dell'art. 56 –
610 c.p. (cfr. p. 6 e 7 cit. sent. 1757/2018 Tribunale di S. Maria C.V.).
I reati commessi dall'imputato venivano dal Tribunale unificati sotto il vincolo della continuazione, “risultando gli stessi chiaramente espressione di un unico disegno criminoso, caratterizzato da una volontà sopraffatrice nei confronti della persona offesa” (cfr. pag. 7 cit. sent.
1757/2018), ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., di talchè ne derivava la condanna alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 612 bis e quello di cui agli artt. 81 cpv. –
– 56 – 610 c.p.
L'imputato veniva, altresì, condannato “al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, salvo una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 2.500,00”.
La predetta sentenza, appellata da veniva confermata con Controparte_1 sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli n. 927/2020, che passava in cosa giudicata in data 18.09.2020 (si veda attestazione in produzione di parte attrice). Tale irrevocabilità ha comportato la cristallizzazione del fatto storico così come accertato, con le conseguenti ripercussioni in punto di responsabilità.
Le statuizioni civili, pronunciate in primo grado ed in appello confermate, trovano, infatti, piena applicazione in questo giudizio, sì da procedere alla relativa quantificazione.
Tale assunto segue quanto, in punto di diritto, si evince dalla lettera dell'art. 651
c.p.p. comma 1, in virtù del quale “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni
e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Ciò premesso, sussiste nel caso di specie il diritto al risarcimento del danno morale richiesto dall'attrice ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.
A) Il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. Va preliminarmente dato atto che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 612-bis è la libertà personale e morale della vittima, fondante nell'ordinamento, oltre che costituzionalmente garantito. Trattasi di reato abituale, per la cui configurazione è necessaria una reiterazione delle condotte di minaccia o violenza per almeno una volta, purché gli episodi siano legati da un contesto unitario ed abbiano ingenerato uno dei seguenti eventi alternativi: perdurante e grave stato di ansia o paura;
fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona legata affettivamente;
costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Ebbene, dall'espletata istruttoria consistita nell'escussione dei testi, quali la nipote dell'attrice – – e la sorella – – sono emersi i dati ES Persona_1 comprovanti gli eventi di perdurante e grave stato di ansia o paura del delitto di atti persecutori.
Risultano infatti evidenti lo stato di ansia e paura, il timore per la propria incolumità
e la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. Tanto si evince dalle dichiarazioni della teste che in riferimento alla persona offesa dichiarava: “Non usciva sola ma ES voleva essere sempre accompagnata da qualcuno per il timore di incontrarlo”; i timori provocati sono stati ribaditi dall'altra teste escussa, che asseriva “mia sorella veniva Parte_1 a bussare a casa mia piena di lividi e piangendo perché il la picchiava. Tali episodi sono CP_1 avvenuti 6-7 volte. Era perseguitata, non poteva più uscire da sola, ma solo in nostra compagnia per paura che lui la seguisse. Ha iniziato anche a balbettare. Non riusciva più a guidare;
è venuta a vivere a casa mia.”
Le circostanze di fatto appurate in sede di deposizione testimoniale sono peraltro confortate dalla certificazione della Dott.ssa psicologa e psicoterapeuta Persona_2 cognitivo – comportamentale, datata 29 novembre 2024 (cfr. allegato “certificato medico
” del 14.02.2025, in produzione di parte attrice). Parte_1
La psicoloha ha riscontrato - a seguito di colloquio ed osservazione clinica – un importante stato di ansia, che le causa balbuzie;
ha riferito, altresì, che la paziente riporta di avere paura, per gran parte delle giornate, che possa accaderle qualcosa che mini la sua incolumità; di avere incubi ricorrenti da diversi anni;
di vivere profondi momenti di tristezza e repentini sbalzi d'umore.
La stessa rileva poi un contatto discontinuo della con gli altri e con l'ambiente; tende a Parte_1 chiudersi protettivamente in se stessa, il che deriva da idee o convinzioni riguardanti intenzioni malevole degli altri, volte a danneggiare la sua autonomia, il suo ruolo o la sua identità (cfr. allegato
“certificato medico ” del 14.02.2025, in produzione di parte attrice). Parte_1
Tali risultanze istruttorie traducono, pertanto, l'indubbia sussistenza del danno morale subito dalla attrice, per effetto delle reiterate condotte di minaccia, molestia e violenza da parte del convenuto e ciò in quanto il fatto mantiene il suo disvalore nella sede civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. (come confermato inoltre dallo stesso Legislatore all'art. 4 lett. a) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7).
Si tratta di riconoscere rilevanza alla centralità della persona umana, come sancito nel nostro sistema costituzionale e sovranazionale: la genesi ed il contenuto dell'art. 13 Cost. sono inequivoci sul punto, assurgendo la libertà personale a “diritto inviolabile” dell'uomo. In tal senso militano anche i numerosi atti e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia che prevedono espressamente il diritto alla dignità umana e al rispetto della libertà della persona
(Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo,
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, e da ultimo l'art. 1 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea).
A tal proposito, è opportuno premettere, in punto di diritto, la consistenza nonché fondatezza giuridica della fattispecie del danno morale, prima di procedere alla relativa quantificazione e liquidazione nel caso di specie. Suddetto danno rientra nella più ampia categoria di danno non patrimoniale e si traduce nella sofferenza interiore e psicologica che il danneggiato è costretto a subire in conseguenza di un fatto illecito altrui;
l'espressione è una firmula sintetica per definire i pregiudizi non patrimoniali consistiti in un turbamento dell'animo (così ad esempio: la rabbia per l'ingiustizia subita, la tristezza per aver perduto la persona amata, la vergogna per uno sfreeggio permanente), talvolta rivelandosi un pregiudizio arrecato alla dignità o integrità, quale massima espressione della personalità di ogni individuo.
Tali turbamenti possono essere provocati sia da fatti illeciti lesivi della salute, sai da altri fatti illeciti.
Nel primo caso, con una recentissima ordinanza (n. 15733 del 17 maggio 2022) la
Corte di Cassazione ha ribadito l'importante principio di diritto secondo cui il danno morale costituisce una categoria indipendente rispetto a quella del danno biologico e pertanto meritevole di autonomo risarcimento1.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico poiché, in primo luogo, non dimostrabile mediante accertamento medico-legale; in seconda battuta, esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle). In tal guisa, “il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico”.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il danno morale consiste in una “sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo” rispetto a quello previsto per “la compromissione degli aspetti puramente dinamico- relazionali della vita individuale (costituenti invece il danno biologico)”.
Ebbene, stante l'autonomia ontologica del danno morale, è possibile ottenere il relativo risarcimento anche se non si è subito un pregiudizio biologico di natura fisica o psichica, dovendo, però, il danneggiato dimostrare la sussistenza di una sofferenza interiore che sia derivata dalle modalità con cui ha percepito la lesione oppure dalle specifiche circostanze con cui si è manifestato l'illecito.
Invero, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che le uniche due ipotesi nelle quali possano essere risarciti i danni morali sono dinanzi alla violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti (come l'onore e la reputazione, la famiglia, la salute, l'identità personale) e dinanzi ad una ipotesi di reato.
Calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, le acquisizioni raccolte traducono pienamente la concretizzazione di siffatta categoria autonoma di danno;
invero, l'escussione dei testi in sede penale e le prove documentalmente acquisite per l'appunto confermano il danno morale sofferto da parte attrice, consistito in un “importante stato di ansia, che le causa balbuzie”, incubi ricorrenti , profondi momenti di tristezza e repentini sbalzi d'umore, un contatto discontinuo della con gli altri e con l'ambiente, Parte_1 tendenza a chiudersi protettivamente in se stessa (cfr. allegato “certificato medico Parte_1
del 14.02.2025, in produzione di parte attrice).
[...]
In ordine alla quantificazione del dovuto risarcimento, l'art. 1226 c.c. stabilisce che “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.”
A tal proposito, indirizzo giurisprudenziale pienamente condivisibile rileva che - dato il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. - possa ritenersi che il danno morale si caratterizzi per una funzione anche e prevalentemente sanzionatoria, essendo l'unica ipotesi civilistica di una pena privata che il legislatore prevede tutte le volte in cui si realizzi un reato.
Ad avvalorare questa tesi è l'evoluzione pretoria della III sez. civile della Cassazione, laddove con tre sentenze del 2003 (nn. 7281, 7282, 7283), ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale da reato anche a prescindere dall'accertamento penalistico del fatto criminoso;
aprendo così il varco ad una parentesi puramente penalistica nell'ambito del giudizio civile, tale per cui il giudice sarà tenuto a parametrare il quantum debeatur agli indici per la dosometria della pena ex art 133 c.p. Dal formante letterale della sopracitata disposizione normativa si evince infatti che il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale di valutazione e irrogazione della pena deve tener conto della gravità del reato, desunta: dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato e dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Pertanto, dalla lettura congiunta degli artt. 2059 c.c. - 185 e 133 c.p. deriva che la risarcibilità del danno morale risulta legata alla verificazione del reato e, più che dello stato soggettivo della vittima, il giudicante dovrà occuparsi dello stato soggettivo dell'agente/danneggiante.
In tema di risarcimento va, altresì, menzionato il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, secondo cui “la liquidazione del danno morale conseguente alla lesione del danno per fatto illecito, è rimessa alla valutazione del giudice e sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo […]”. I parametri da utilizzare sono quelli della gravità dell'addebito, della sua evidenza, della qualità del soggetto offensore e di quello leso, nonché – infine – l'incidenza sulla vita di relazione (Cass. Civile, sez. III, 3/12/2007,
n. 25171).
Dunque, in relazione al delitto di atti persecutori, il convenuto Controparte_1 deve essere condannato al risarcimento del danno morale che si ritiene di dover
[...] valutare in € 17.500,00 somma inclusiva della provvisionale ricevuta e già rivalutata all'attualità.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma sopra liquidata all'attualità, gli interessi al tasso legale.
B) Il reato di tentata violenza privata di cui agli artt. 56 - 610 c.p.
In relazione al reato di cui all'art. 610 c.p., come statuito in sede penale, è senz'altro emerso che il abbia minacciato di ammazzare parte attrice al fine di farle ritirare la CP_1 denuncia da lei precedentemente sporta nei suoi confronti.
Ebbene, risulta violato, anche a tal proposito, il bene giuridico protetto dalla norma: nello specifico, la libertà morale e psichica, meritevole di tutela nel nostro ordinamento, con conseguenti ripercussioni in punto di risarcimento del danno morale subito dall'attrice per effetto della minaccia ricevuta dal convenuto. In tali casi il danno alla libertà morale personale è in re ipsa e viene pertanto in questa sede liquidato in via equitativa dal giudicante - tenuto conto della natura della minaccia - nella misura di euro 2.500,00, somma già rivalutata all'attualità.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma sopra liquidata all'attualità, gli interessi al tasso legale.
La domanda di restituzione del prestito
6. In ordine alla domanda di restituzione della somma di euro 19.400,00 - quale residuo del prestito di euro 20.000,00 concesso in occasione dell'acquisto della casa in cui il e la vrebbero dovuto convivere – si osserva quanto segue. CP_1 Parte_1
. Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).
Il detto principio va nondimeno coordinato con altro, dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c.
Ebbene, nella specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova certa e tranquillizzante dei fatti costituitivi della pretesa.
In primo luogo, va rilevato che alcuna documentazione è stata prodotta dall'attore a sostegno della propria pretesa, al fine di documentare l'avvenuto esborso (quale ad esempio, documentazione bancaria o assegni da cui desumere la dazione della somma) e conseguentemente il diritto alla restituzione.
Ebbene va osservato che è inammissibile, la prova testimoniale chiesta, stante la violazione del divieto del precetto contenuto nell'art. 2721 cc.
Ciò si dice stante il perentorio divieto previsto dall'art. 2721 cc a tenore del quale
“la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58.
Tuttavia, l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
Ebbene, ai sensi dell'art. 2721 c.c. la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede 2,58 euro. Il giudice può, tuttavia, consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. E' quindi ammessa una deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento di somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c. richiamato dall'art. 2726 c.c. specificamente per il pagamento, ma la stessa è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (Trib. Roma Sez. III, 31/05/2010; Cass. civ. Sez. II, 25/05/1993,
n. 5884).
Inoltre, il giudice del merito, qualora ritenga di non avvalersi della facoltà di consentire la prova per testimoni oltre il limite di valore fissato dal primo comma dell'art. 2721 c.c., non è neppure tenuto a dare una particolare giustificazione del mancato esercizio di tale facoltà, che gli è concessa in via di eccezione, mentre deve invece motivare il provvedimento ammissivo della prova, dando atto della ricorrenza, nel caso concreto, delle circostanze che, a norma del secondo comma del citato art. 2721 c.c., rendono possibile la deroga al normale divieto della prova per testimoni, nella specie evidentemente non ricorrenti stante la particolarità e la rilevanza economica dei pretesi accordi (App. Bari Sez. III, 24/01/2006).
Nella specie, effettivamente, non vi sono motivi specifici per superare il divieto, anche in considerazione che il versamento di una somma particolarmente ingente
(20.000,00 euro) e presuppone e richiederebbe la formazione di documentazione scritta, mentre nel caso che ci occupa alcun elemento specifico sotto tale profilo ha prodotto l'attrice, per cui delle risultanze della stessa il Tribunale non può fare alcun utilizzo.
Pertanto, a fronte di tale scarno quadro probatorio, per tutti i riferiti elementi, complessivamente considerati, la domanda va rigettata.
L'eccezione del convenuto
7. Per quanto concerne l'eccezione di parte convenuta relativa alla già effettuata corresponsione della provvisionale di euro 2.500,00 - cui è stato condannato il convenuto in sede penale – di carattere asseritamente satisfattivo, la stessa non merita CP_1 accoglimento.
Invero, detta condanna provvisionale impone all'imputato e al responsabile civile il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno anticipato rispetto alla definitiva determinazione dello stesso ed è immediatamente esecutiva. Secondo consolidato orientamento, nel pronunciarsi sulla definitiva liquidazione dei danni, il giudice deve necessariamente tenere conto della somma già riconosciuta a titolo di provvisionale, secondo un meccanismo assimilabile all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile. Poiché la sentenza penale che dispone la condanna provvisionale ha efficacia di titolo esecutivo, questa va sempre detratta. (cfr. Cass. civ. n. 6739/2011).
Tale opzione ermeneutica è confermata dalla lettera dell'art. 539 comma 2 bis c.p.p., in virtù del quale detta provvisionale non deve essere inferiore al cinquanta per cento del danno presumibile - da liquidare in separato giudizio civile - qualora si proceda per omicidio del coniuge o di persona legata da relazione affettiva e risultino figli della vittima non autosufficienti.
Da ciò consegue che il giudice dovrà comunque determinarsi in ordine alla richiesta di risarcimento danni proposta in sede civile dalla parte lesa, tuttavia tenendo in considerazione l'importo della già corrisposta provvisionale penale.
Siffatte argomentazioni implicano il rigetto dell'eccezione di cui sopra con conseguente applicazione del risarcimento dei danni morali in favore di parte attrice, come sopra quantificato.
In conclusione, parte attrice avrà diritto alla corresponsione della complessiva somma di euro 18.500,00 ( euro 17.500,00 + euro 2.500,00, detratti euro 2.500,00 già versati a titolo di provvisonale).
Le spese
8. Va premesso che l'art. 96 c.p.c. comma I sanziona l'illecito processuale consistente in un contegno tenuto da una parte nel corso del giudizio o fuori di esso. La ratio della norma è stata individuata nell'intento di reprimere l'abuso dello strumento processuale, integrato dal proporre domanda in giudizio o resistervi con consapevolezza o con ignoranza colpevole della sua infondatezza od inammissibilità, in violazione dell'obbligo di lealtà imposto dall'art. 88 c.p.c. (Cass. civ., sez. un., 14 settembre 1992, n.
10488). Ed è proprio il riferimento all'abuso del diritto e quindi all'abuso del processo che giustifica la sanzione di un comportamento in sé lecito, addirittura costituzionalmente tutelato, quale quello di agire e resistere in giudizio, qualora impiegato in modo distorto e per scopi estranei al suo fine tipico e oltre i limiti della sua funzione (Cass. civ., sez. un., 14 novembre 1986, n. 6690). Giurisprudenza consolidata qualifica la norma come fattispecie di responsabilità aquiliana (C. Cost., 23 dicembre 2008, n. 435), avente carattere speciale rispetto alla fattispecie generale dell'art. 2043 c.c., così che è escluso il concorso delle due norme (Cass. civ., sez. VI, 16 novembre 2016, n. 23367; Cass. civ., sez. I, 4 aprile 2001, n. 4947), e la condotta scorretta sul piano processuale non sanzionabile ex art. 96 c.p.c. non può essere sanzionata con la fattispecie generale dell'art. 2043 c.c. (Cass. civ., sez. III, 18 gennaio
1983, n. 477).
Presupposto oggettivo della condanna è costituito dalla soccombenza totale e concreta della parte, mentre presupposto soggettivo è costituito dal dolo o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio. Il dolo è ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (Cass., civ., sez. lav., 6 giugno 2007, n. 13269), mentre la colpa grave è individuata nell'imprudenza, imperizia o ignoranza gravemente colpevole (Cass. civ., sez. lav., 27 novembre 2007, n. 24645).
Caso riconosciuto dalla giurisprudenza è anche il ricorso sistematico alla richiesta di provvedimenti cautelari e d'urgenza palesemente infondati, tali da dimostrare la volontà di non adempiere (Trib. Milano, 26 settembre 1994).
Orbene, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a causa di tale condotta abusiva, occorre che il danneggiato provi l'an e il quantum del danno subito. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che «in tema di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la relativa liquidazione può essere compiuta anche con il ricorso alla valutazione equitativa, come previsto dall'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056
c.c.), purché sia stata fornita la prova certa e concreta del pregiudizio, identificandone il tipo e gli elementi costitutivi» (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28226).
A fronte della domanda volta a sanzionare la responsabilità processuale aggravata, occorre dunque che la parte individui quali siano stati i pregiudizi ulteriori rispetto alle spese di lite.
Orbene, sia parte reclamante che parte resistente non fanno parola dei suddetti pregiudizi ulteriori, rispetto alle spese di lite, che avrebbero subito. Per tale ragione, le domande risarcitorie avanzate ai sensi dell'art. 96 comma I c.p.c. non possono trovare accoglimento.
9. Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano in dispositivo;
bisogna tuttavia rilevare che ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, primo comma, D.M. 8.4.2004, n. 127, il valore della causa, nei giudizi per il pagamento di somme o di liquidazione di danni, va determinato avendo riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Le spese vanno distratte in favore del difensore dell'attore, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di euro 18.500,00, oltre interessi al tasso legale dal momento della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
• rigetta la domanda proposta da di restituzione della somma di Parte_1 euro 19.400,00 a titolo di prestito;
• condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute Controparte_1 dall'attrice, che liquida in euro 7.617,00 per onorari ed euro 518,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 12 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Renata Russo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La differenza tra le due voci di danno è marcata. In particolare, il danno biologico, disciplinato dall'art. 138, 2° comma, lett. a) ed e) del codice delle assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona” (suscettibile di accertamento medico- legale), che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”. Il terzo comma dello stesso articolo prescrive, inoltre, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice fino al 30%, previo equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.