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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10712/2024, avente ad oggetto “la cessazione degli effetti civili del matrimonio”
e riservata per la decisione all'udienza del 16.04.2025
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa da Avv. MARZILIANO SARA – PARTE RICORRENTE –
E
( ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio concordatario con la parte resistente
[...]
in Andria in data 01/06/2001, unione dalla quale non CP_1
sono nati i figli e che con decreto pubblicato il 10.3.2021 questo
Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi recependo le condizioni da loro concordate.
Allega di essere disoccupata e di risiedere presso l'abitazione dei suoi genitori a Bari mentre il resistente, a seguito di condanna penale definitiva, è detenuto presso la casa circondariale di Turi.
Sussistendone i presupposti di legge chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – All'udienza fissata per la comparizione delle parti, la parte resistente pur regolarmente citata non si è costituita, sicché, sentita la sola parte ricorrente, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione e fatte precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO” – La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con il decreto di omologa sopracitato, non reclamato;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al vigente D.M. 147/22, ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio, da versare in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 16/10/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Andria in data 01/06/2001 tra Parte_1
, nata in [...] in data [...], e
[...] [...]
, nato in [...] in data [...], CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune di Andria al n.25 parte II, serie B, anno 2001;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONDANNA la resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge, da versare in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 06/05/2025. Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10712/2024, avente ad oggetto “la cessazione degli effetti civili del matrimonio”
e riservata per la decisione all'udienza del 16.04.2025
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa da Avv. MARZILIANO SARA – PARTE RICORRENTE –
E
( ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio concordatario con la parte resistente
[...]
in Andria in data 01/06/2001, unione dalla quale non CP_1
sono nati i figli e che con decreto pubblicato il 10.3.2021 questo
Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi recependo le condizioni da loro concordate.
Allega di essere disoccupata e di risiedere presso l'abitazione dei suoi genitori a Bari mentre il resistente, a seguito di condanna penale definitiva, è detenuto presso la casa circondariale di Turi.
Sussistendone i presupposti di legge chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – All'udienza fissata per la comparizione delle parti, la parte resistente pur regolarmente citata non si è costituita, sicché, sentita la sola parte ricorrente, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione e fatte precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO” – La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con il decreto di omologa sopracitato, non reclamato;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al vigente D.M. 147/22, ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio, da versare in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 16/10/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Andria in data 01/06/2001 tra Parte_1
, nata in [...] in data [...], e
[...] [...]
, nato in [...] in data [...], CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune di Andria al n.25 parte II, serie B, anno 2001;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONDANNA la resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge, da versare in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 06/05/2025. Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato