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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/12/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Contenzioso n.77 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Composto dai Giudici: dott.ssa AN IA Presidente dott. SA ZA Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al RG Contenzioso n.77 /2025
Promossa da
rapp.ta e difesa da avv.to CAMPUS GIOVANNI Parte_1 C.F._1
C.F._2
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._3
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._4 entrambi residenti in [...], S.S. Sassari – Fertilia n. 47/B, rappresentati e difesi per delega rilasciata su foglio separato e depositato unitamente al presente atto dall'avv. Riccardo Carmelita, C.F. C.F._5 RESISTENTI
CONCLUSIONI Nell'interesse del ricorrente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in parziale modifica del provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 26/11/2007: 1. Accertare e dichiarare non più dovuto l'assegno di mantenimento a carico del Sig. Pt_1
ed in favore dei figli e , per essere venuti
[...] Persona_1 CP_2 meno i presupposti di legge, e per l'effetto disporne la revoca:
per , in ragione della sua comprovata e consolidata autonomia Persona_1 economica, raggiunta sin dal 2016;
per , in ragione della sua età, del mancato assolvimento dell'onere CP_2 probatorio a suo carico e in applicazione del principio di autoresponsabilità; con decorrenza per entrambi dalla data di presentazione del presente ricorso.
2. Confermare nel resto tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha presentato l'odierno ricorso per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. Tribunale di SASSARI n.1434/07 del data 26/11/2007 in particolare disponendo la cessazione di qualunque obbligo di mantenimento da parte del padre, relativamente ai due figli nati dalla coppia a far data dalla presentazione dell'odierno ricorso, e ciò in quanto trattasi di figli maggiorenni e indipendenti economicamente ( (nata a [...] il Persona_1 12/11/1984) e (nato a [...] il [...]) CP_2 Condizioni della sentenza di divorzio 1434/2007:
. “ Il sig. sarà tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento dei figli Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici Istat dei prezzi al consumo;
il figlio è CP_2 affidato a entrambi i genitori e abiterà con la madre con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé, previo accordo, nel rispetto delle esigenze scolastiche e sportive ed a fine settimana alterni, con la madre, ivi compreso il pernottamento se il minore risulti esser consenziente”. In particolare, sull'attuale indipendenza economica dei due figli il sig. ha così dedotto: CP_2
- la figlia ha concluso il percorso di Studi in Medicina e Chirurgia presso Persona_1 l'Università degli Studi di Sassari in data 28/07/2015, a far data dal 16/02/2016 è iscritta all'ordine di riferimento. Attualmente la predetta vive ed è residente a [...]4 e salvo errore presta servizio presso San Martino di Oristano. Considerata l'età, la signora compirà 41 anni quest'anno, il percorso di Persona_1 Studi e l'iscrizione all'albo professionale è incontrovertibile che la stessa abbia raggiunto la piena autosufficienza economica ed indipendenza finanziaria. Dunque, la dott.ssa iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi di Sassari sin dal Persona_1 16/02/2016, ha successivamente intrapreso e concluso il percorso di formazione specialistica. Tale percorso, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, non è assimilabile a un ciclo di studi, bensì a un rapporto di lavoro a tempo pieno, retribuito con un trattamento economico soggetto a regime fiscale e contributivo ordinario. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è dirimente nell'affermare che il compenso percepito dal medico specializzando, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999, non ha natura di borsa di studio, ma costituisce una vera e propria retribuzione che fonda l'autonomia economica del percipiente (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11414 del 22/05/2014). Ne consegue che l'indipendenza economica della Dott.ssa deve essere retrodatata, CP_2 quantomeno, all'inizio del suo percorso di specializzazione nel 2016, allorché ha iniziato a percepire un reddito mensile netto di circa 1.700-1.800 euro, di per sé sufficiente a garantire l'autosostentamento. Tale capacità reddituale è poi esponenzialmente aumentata con il conseguimento del titolo di specialista nel 2020, che le ha aperto le porte a retribuzioni nette mensili, come medico dirigente del SSN, che partono da circa 2.700 euro per un neoassunto fino a superare agevolmente i 3.500-4.000 euro con pochi anni di esperienza. La persistenza della corresponsione dell'assegno, a fronte di tale conclamata e risalente autosufficienza, si è tradotta in un'indebita percezione di somme da parte della madre, a maggior ragione se si considera la notevole sproporzione tra la florida capacità reddituale della figlia e quella, ben più modesta, del padre onerato.
- Sulla Posizione di : Il Principio di Autoresponsabilità e l'Onere della CP_2
Prova in Capo al Figlio Adulto il sig. , oggi quasi trentenne, che per seguire le proprie inclinazioni ha frequentato CP_2 numerosi corsi di formazione nel settore del cinema e teatro, tra i quali la Scuola Teatro Arsenale Milano ed attualmente, a quanto consta, è impiegato nel detto settore e ha il proprio centro di interessi nell'area del milanese. Fa parte inoltre della Compagnia teatrale “Il Sugo”, lavora come attore per Ditta GI BA ed è rappresentato dalla con sede in Via CP_3 Colico 21 Milano, operante nel campo della pubblicità e nel Cinema. Quindi la posizione di , ormai ultratrentenne e da tempo in possesso di una CP_2 formazione completa, deve essere vagliata alla luce del principio di autoresponsabilità, che impone al figlio adulto di attivarsi per il proprio sostentamento, rimodulando le proprie aspirazioni professionali in funzione delle concrete opportunità offerte dal mercato del lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8240/2024). L'obbligo di mantenimento non può essere protratto sine die per assecondare legittime, ma personali e aleatorie, aspirazioni di vita, quali quella di intraprendere una carriera artistica. Se la scelta di perseguire un "sogno" professionale comporta una condizione di strutturale precarietà economica, le conseguenze di tale scelta non possono gravare sul genitore, il cui obbligo è funzionale a sostenere un percorso di inserimento nel mondo del lavoro, non a sovvenzionare a tempo indeterminato uno stile di vita. Soprattutto, si evidenzia come la più recente e autorevole giurisprudenza della Suprema Corte abbia definitivamente chiarito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne grava integralmente su quest'ultimo. In particolare, con la sentenza n. 26875 del 20/09/2023, la Cassazione ha statuito che spetta al figlio richiedente dimostrare non solo la propria non indipendenza economica, ma anche e soprattutto che tale condizione non sia a lui imputabile per colpa, inerzia o per scelte personali, e di essersi diligentemente attivato per reperire qualsiasi occupazione idonea a garantirgli l'autonomia. Nel caso di specie, non ha fornito, né potrebbe fornire, tale rigorosa prova. La sua CP_2 condizione è la diretta conseguenza di una sua esclusiva e volontaria scelta professionale. In assenza di tale prova, che è suo onere fornire, il diritto al mantenimento viene meno per carenza dei presupposti di legge. L'età anagrafica, ampiamente superiore ai trent'anni, rende peraltro l'applicazione di tali principi ancora più stringente, secondo un criterio di "rigore proporzionalmente crescente" costantemente affermato dalla giurisprudenza. DIFESA DEI CONVENUTI I convenuti si sono costituiti chiedendo la conferma del contributo del padre per il mantenimento di e aderendo alla domanda circa la revoca del contributo per la figlia. CP_2 Sulla posizione di hanno dedotto che ha frequentato un percorso formativo nel CP_2 teatro, frequentando per due anni una scuola amatoriale dal 2017 al 2019. Successivamente, avendo maturato la decisione di intraprendere un percorso lavorativo nell'ambito teatrale, ha frequentato una scuola di teatro professionale, la “Scuola Teatro Arsenale”, dal 2019 al 2021. Tale biennio formativo è stato peraltro estremamente difficile e caratterizzato dall'incidenza negativa dell'epidemia di COVID-19, che ha determinato il sorgere di un periodo di forte incertezza nel settore, limitando, come ben noto, l'accesso ai palcoscenici e le possibilità di tirocini ed esperienze formative. Dal 2021 il ha iniziato a lavorare saltuariamente presso i teatri lirici come attore mimo, CP_2 mentre dal 2022 a oggi ha ottenuto i primi ingaggi da parte di compagnie indipendenti – tra cui la Ditta GI BA, con la quale non sussiste alcun rapporto di lavoro, a differenza di quanto asserito ex adverso – e ha compiuto dunque i primi passi concreti verso l'inizio della carriera attoriale. Nel 2023 il convenuto ha partecipato alla costituzione dell' Controparte_4
che però, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, non produce alcun
[...] reddito, essendo finalizzata a sviluppare progetti didattici e artistici, proprio nell'ottica di agevolare e contribuire al percorso artistico e formativo di giovani attori come il
CP_2 Infine, è vera la circostanza che il sig. sia rappresentato dalla a Milano, ma ciò CP_2 CP_3 non determina alcun reddito, quanto piuttosto un costo che il convenuto sostiene proprio nella speranza di partecipare proficuamente ai provini che l'agenzia talvolta procura e giungere così a stipulare dei contratti di lavoro nel settore dello spettacolo. 2)**** Il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica si evince agevolmente dall'esame della dichiarazione dei redditi del convenuto, il quale, nel 2024 ha dichiarato un reddito lordo di appena € 8.361,00 (Doc. n. 1), che non gli consentirebbe un adeguato e dignitoso mantenimento senza l'ulteriore contributo della madre. Vi è da considerare a tale proposito che il residente presso l'abitazione della (Doc. n. CP_2 CP_1 2), vive per gran parte dell'anno a Milano, per poter frequentare i corsi e proseguire la ricerca di un'occupazione in ambito teatrale e torna presso l'abitazione di residenza circa due volte l'anno, durante le festività. Ciò comporta il pagamento di un canone di locazione mensile pari a € 450,00, come da contratto che ha allegato (Doc. n. 3), oltre che delle relative utenze. La sig.ra nel corso degli anni ha contributo alle spese affrontate dal figlio per la CP_1 frequentazione dei corsi di teatro, sostituendosi interamente all'ex coniuge, il quale non ha mai corrisposto alcuna somma a titolo di contributo per le spese straordinarie. Ha allegato copia delle ricevute dei bonifici bancati eseguiti dalla sig.ra in favore del figlio CP_1 dal 2019 sino al 2024 (Doc. n. 4), ai quali chiaramente si sono sommate nel tempo dazioni di denaro in contanti, a dimostrazione del mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del
CP_2 3)**** Vi è poi da considerare che il convenuto, , si impegna attivamente per il CP_2 reperimento di un'occupazione stabile nell'ambito lavorativo nel quale intende affermarsi o, quantomeno, per ottenere una continuità lavorativa che gli consenta di non dover più ricorrere all'aiuto familiare e a quello del sig. per provvedere in completa autonomia al proprio Parte_1 sostentamento. A dimostrazione dell'impegno profuso dal convenuto si producono circa 190 mail (doc. n. 5), con le quali il nel corso degli ultimi quattro anni, ha sottoposto la propria candidatura per CP_2 differenti progetti e posizioni lavorative. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il mero raggiungimento della maggiore età non comporta di per sé il venir meno dell'obbligo del genitore al mantenimento del figlio, dovendosi valutare a tal fine una pluralità di elementi, in tal senso si richiama la sentenza n.22240/2021, secondo la quale “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età”. Nel caso di specie appare evidente che ricorrano tutti i presupposti per il permanere dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, posto che questi, pur avendo profuso un costante impegno nel raggiungimento di una stabilità lavorativa ed economica, a oggi necessita ancora del seppur contenuto sostegno corrisposto dal genitore, considerando inoltre che senza tale contributo, verosimilmente il non CP_2 potrebbe proseguire e portare a compimento il percorso lavorativo che cerca di intraprendere nel settore verso il quale ha indirizzato la propria formazione.
UDIENZA DEL 16.10.2025 L'avv.to Camerita per conto dei convenuti mentre non si è opposto allo scorporo di euro 200,00 per uno dei figli economicamente indipendente, si è opposto all'azzeramento totale perché avrebbe dato ampia prova dell'impegno di nel reperire attività lavorativa consona agli studi e delle CP_2 difficoltà affrontate (anni 32). Rinviata la causa all'udienza 23 ottobre 2025 per verificare la possibilità di una conciliazione, la stessa ha dato esito negativo e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, è pacifico e documentale che la figlia nata il [...], sia non Persona_1 solo più che maggiorenne ma anche indipendente economicamente per cui come richiesto deve essere revocato l'assegno per il suo mantenimento dalla data di deposito del ricorso 13.1.2025; quanto a nato il [...] di anni 30, emerge che ha iniziato a guadagnare un CP_2 reddito di poco più di ottomila euro l'anno secondo la sua inclinazione e formazione professionale nell'ambito del teatro, sostenendo la spesa di affitto a Milano e le utenze. Cionondimeno la Suprema Corte di Cassazione richiede, al fine del permanere del contributo di mantenimento del genitore in favore del figlio “adulto” ma non indipendente economicamente, che quest'ultimo fornisca la prova di essersi attivato nel reperimento di un lavoro retribuito, non solamente nell'ambito della sua formazione professionale e titolo di studio conseguito, ma anche in ambiti diversi. Si richiama a tal riguardo la sentenza Cass. Sez. 1 - n. 26875 del 20/09/2023 che Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/02/2020 pluri-massimata, che recita:
“I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”.
“In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
Orbene qui è pacifico e documentale che abbia compiuto 30 anni, e dunque sono CP_2 trascorsi ben 12 anni dal raggiungimento della maggiore età, ergo, è trascorso il “tempo mediamente necessario a trovare un'occupazione retribuita”; in secondo luogo è pacifico e documentale che non stia proseguendo gli studi per conseguire un corso di specializzazione o titolo professionale;
in terzo luogo dal doc. 5 prodotto ossia le centinaia di mail inviate da per CP_2 trovar lavoro in varie compagnie teatrali emerge che egli si è mosso esclusivamente nell'ambito dell'”occupazione desiderata”, ossia nel campo dei lavori teatrali secondo la sua legittima aspettativa;
ciò però non è sufficiente a dimostrare di essersi attivato a reperire un'indipendenza economica, appunto in quanto si richiede che l'ambito della ricerca spazi anche in campi diversi dal proprio titolo e formazione specie quando son passati 12 anni dalla maggiore età.
Per questi motivi
non avendo assolto pienamente il proprio onere probatorio CP_2 e impregiudicato l'eventuale obbligo naturale/morale del genitore di accompagnarlo ancora verso la piena indipendenza economica nell'ambito del settore sul quale si è esplicata la formazione professionale del figlio, deve essere revocato l'assegno di mantenimento anche per il figlio CP_2 con totale azzeramento del contributo paterno per il mantenimento di entrambi i figli maggiorenni. Le spese seguono la soccombenza, pertanto i convenuti che hanno resistito alla domanda provocando l'odierno procedimento, devono rimborsare le spese sostenute dal ricorrente vittorioso.
P.Q.M.
Il tribunale
1. In accoglimento del ricorso DISPONE LA CESSAZIONE DEL CONTRIBUTO posto a carico di per il mantenimento dei due figli, fissato dalla sentenza di divorzio Parte_1 emessa dal tribunale di Sassari n.1434/07 del data 26/11/2007, in euro 350,00 indicizzabile.
2. Condanna i resistenti a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro 1.700,00 oltre accessori di legge e spese vive.
Sassari il 22 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa AN IA
Il Giudice relatore
Dott.ssa SA ZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Composto dai Giudici: dott.ssa AN IA Presidente dott. SA ZA Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al RG Contenzioso n.77 /2025
Promossa da
rapp.ta e difesa da avv.to CAMPUS GIOVANNI Parte_1 C.F._1
C.F._2
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._3
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._4 entrambi residenti in [...], S.S. Sassari – Fertilia n. 47/B, rappresentati e difesi per delega rilasciata su foglio separato e depositato unitamente al presente atto dall'avv. Riccardo Carmelita, C.F. C.F._5 RESISTENTI
CONCLUSIONI Nell'interesse del ricorrente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in parziale modifica del provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 26/11/2007: 1. Accertare e dichiarare non più dovuto l'assegno di mantenimento a carico del Sig. Pt_1
ed in favore dei figli e , per essere venuti
[...] Persona_1 CP_2 meno i presupposti di legge, e per l'effetto disporne la revoca:
per , in ragione della sua comprovata e consolidata autonomia Persona_1 economica, raggiunta sin dal 2016;
per , in ragione della sua età, del mancato assolvimento dell'onere CP_2 probatorio a suo carico e in applicazione del principio di autoresponsabilità; con decorrenza per entrambi dalla data di presentazione del presente ricorso.
2. Confermare nel resto tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha presentato l'odierno ricorso per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. Tribunale di SASSARI n.1434/07 del data 26/11/2007 in particolare disponendo la cessazione di qualunque obbligo di mantenimento da parte del padre, relativamente ai due figli nati dalla coppia a far data dalla presentazione dell'odierno ricorso, e ciò in quanto trattasi di figli maggiorenni e indipendenti economicamente ( (nata a [...] il Persona_1 12/11/1984) e (nato a [...] il [...]) CP_2 Condizioni della sentenza di divorzio 1434/2007:
. “ Il sig. sarà tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento dei figli Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici Istat dei prezzi al consumo;
il figlio è CP_2 affidato a entrambi i genitori e abiterà con la madre con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé, previo accordo, nel rispetto delle esigenze scolastiche e sportive ed a fine settimana alterni, con la madre, ivi compreso il pernottamento se il minore risulti esser consenziente”. In particolare, sull'attuale indipendenza economica dei due figli il sig. ha così dedotto: CP_2
- la figlia ha concluso il percorso di Studi in Medicina e Chirurgia presso Persona_1 l'Università degli Studi di Sassari in data 28/07/2015, a far data dal 16/02/2016 è iscritta all'ordine di riferimento. Attualmente la predetta vive ed è residente a [...]4 e salvo errore presta servizio presso San Martino di Oristano. Considerata l'età, la signora compirà 41 anni quest'anno, il percorso di Persona_1 Studi e l'iscrizione all'albo professionale è incontrovertibile che la stessa abbia raggiunto la piena autosufficienza economica ed indipendenza finanziaria. Dunque, la dott.ssa iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi di Sassari sin dal Persona_1 16/02/2016, ha successivamente intrapreso e concluso il percorso di formazione specialistica. Tale percorso, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, non è assimilabile a un ciclo di studi, bensì a un rapporto di lavoro a tempo pieno, retribuito con un trattamento economico soggetto a regime fiscale e contributivo ordinario. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è dirimente nell'affermare che il compenso percepito dal medico specializzando, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999, non ha natura di borsa di studio, ma costituisce una vera e propria retribuzione che fonda l'autonomia economica del percipiente (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11414 del 22/05/2014). Ne consegue che l'indipendenza economica della Dott.ssa deve essere retrodatata, CP_2 quantomeno, all'inizio del suo percorso di specializzazione nel 2016, allorché ha iniziato a percepire un reddito mensile netto di circa 1.700-1.800 euro, di per sé sufficiente a garantire l'autosostentamento. Tale capacità reddituale è poi esponenzialmente aumentata con il conseguimento del titolo di specialista nel 2020, che le ha aperto le porte a retribuzioni nette mensili, come medico dirigente del SSN, che partono da circa 2.700 euro per un neoassunto fino a superare agevolmente i 3.500-4.000 euro con pochi anni di esperienza. La persistenza della corresponsione dell'assegno, a fronte di tale conclamata e risalente autosufficienza, si è tradotta in un'indebita percezione di somme da parte della madre, a maggior ragione se si considera la notevole sproporzione tra la florida capacità reddituale della figlia e quella, ben più modesta, del padre onerato.
- Sulla Posizione di : Il Principio di Autoresponsabilità e l'Onere della CP_2
Prova in Capo al Figlio Adulto il sig. , oggi quasi trentenne, che per seguire le proprie inclinazioni ha frequentato CP_2 numerosi corsi di formazione nel settore del cinema e teatro, tra i quali la Scuola Teatro Arsenale Milano ed attualmente, a quanto consta, è impiegato nel detto settore e ha il proprio centro di interessi nell'area del milanese. Fa parte inoltre della Compagnia teatrale “Il Sugo”, lavora come attore per Ditta GI BA ed è rappresentato dalla con sede in Via CP_3 Colico 21 Milano, operante nel campo della pubblicità e nel Cinema. Quindi la posizione di , ormai ultratrentenne e da tempo in possesso di una CP_2 formazione completa, deve essere vagliata alla luce del principio di autoresponsabilità, che impone al figlio adulto di attivarsi per il proprio sostentamento, rimodulando le proprie aspirazioni professionali in funzione delle concrete opportunità offerte dal mercato del lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8240/2024). L'obbligo di mantenimento non può essere protratto sine die per assecondare legittime, ma personali e aleatorie, aspirazioni di vita, quali quella di intraprendere una carriera artistica. Se la scelta di perseguire un "sogno" professionale comporta una condizione di strutturale precarietà economica, le conseguenze di tale scelta non possono gravare sul genitore, il cui obbligo è funzionale a sostenere un percorso di inserimento nel mondo del lavoro, non a sovvenzionare a tempo indeterminato uno stile di vita. Soprattutto, si evidenzia come la più recente e autorevole giurisprudenza della Suprema Corte abbia definitivamente chiarito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne grava integralmente su quest'ultimo. In particolare, con la sentenza n. 26875 del 20/09/2023, la Cassazione ha statuito che spetta al figlio richiedente dimostrare non solo la propria non indipendenza economica, ma anche e soprattutto che tale condizione non sia a lui imputabile per colpa, inerzia o per scelte personali, e di essersi diligentemente attivato per reperire qualsiasi occupazione idonea a garantirgli l'autonomia. Nel caso di specie, non ha fornito, né potrebbe fornire, tale rigorosa prova. La sua CP_2 condizione è la diretta conseguenza di una sua esclusiva e volontaria scelta professionale. In assenza di tale prova, che è suo onere fornire, il diritto al mantenimento viene meno per carenza dei presupposti di legge. L'età anagrafica, ampiamente superiore ai trent'anni, rende peraltro l'applicazione di tali principi ancora più stringente, secondo un criterio di "rigore proporzionalmente crescente" costantemente affermato dalla giurisprudenza. DIFESA DEI CONVENUTI I convenuti si sono costituiti chiedendo la conferma del contributo del padre per il mantenimento di e aderendo alla domanda circa la revoca del contributo per la figlia. CP_2 Sulla posizione di hanno dedotto che ha frequentato un percorso formativo nel CP_2 teatro, frequentando per due anni una scuola amatoriale dal 2017 al 2019. Successivamente, avendo maturato la decisione di intraprendere un percorso lavorativo nell'ambito teatrale, ha frequentato una scuola di teatro professionale, la “Scuola Teatro Arsenale”, dal 2019 al 2021. Tale biennio formativo è stato peraltro estremamente difficile e caratterizzato dall'incidenza negativa dell'epidemia di COVID-19, che ha determinato il sorgere di un periodo di forte incertezza nel settore, limitando, come ben noto, l'accesso ai palcoscenici e le possibilità di tirocini ed esperienze formative. Dal 2021 il ha iniziato a lavorare saltuariamente presso i teatri lirici come attore mimo, CP_2 mentre dal 2022 a oggi ha ottenuto i primi ingaggi da parte di compagnie indipendenti – tra cui la Ditta GI BA, con la quale non sussiste alcun rapporto di lavoro, a differenza di quanto asserito ex adverso – e ha compiuto dunque i primi passi concreti verso l'inizio della carriera attoriale. Nel 2023 il convenuto ha partecipato alla costituzione dell' Controparte_4
che però, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, non produce alcun
[...] reddito, essendo finalizzata a sviluppare progetti didattici e artistici, proprio nell'ottica di agevolare e contribuire al percorso artistico e formativo di giovani attori come il
CP_2 Infine, è vera la circostanza che il sig. sia rappresentato dalla a Milano, ma ciò CP_2 CP_3 non determina alcun reddito, quanto piuttosto un costo che il convenuto sostiene proprio nella speranza di partecipare proficuamente ai provini che l'agenzia talvolta procura e giungere così a stipulare dei contratti di lavoro nel settore dello spettacolo. 2)**** Il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica si evince agevolmente dall'esame della dichiarazione dei redditi del convenuto, il quale, nel 2024 ha dichiarato un reddito lordo di appena € 8.361,00 (Doc. n. 1), che non gli consentirebbe un adeguato e dignitoso mantenimento senza l'ulteriore contributo della madre. Vi è da considerare a tale proposito che il residente presso l'abitazione della (Doc. n. CP_2 CP_1 2), vive per gran parte dell'anno a Milano, per poter frequentare i corsi e proseguire la ricerca di un'occupazione in ambito teatrale e torna presso l'abitazione di residenza circa due volte l'anno, durante le festività. Ciò comporta il pagamento di un canone di locazione mensile pari a € 450,00, come da contratto che ha allegato (Doc. n. 3), oltre che delle relative utenze. La sig.ra nel corso degli anni ha contributo alle spese affrontate dal figlio per la CP_1 frequentazione dei corsi di teatro, sostituendosi interamente all'ex coniuge, il quale non ha mai corrisposto alcuna somma a titolo di contributo per le spese straordinarie. Ha allegato copia delle ricevute dei bonifici bancati eseguiti dalla sig.ra in favore del figlio CP_1 dal 2019 sino al 2024 (Doc. n. 4), ai quali chiaramente si sono sommate nel tempo dazioni di denaro in contanti, a dimostrazione del mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del
CP_2 3)**** Vi è poi da considerare che il convenuto, , si impegna attivamente per il CP_2 reperimento di un'occupazione stabile nell'ambito lavorativo nel quale intende affermarsi o, quantomeno, per ottenere una continuità lavorativa che gli consenta di non dover più ricorrere all'aiuto familiare e a quello del sig. per provvedere in completa autonomia al proprio Parte_1 sostentamento. A dimostrazione dell'impegno profuso dal convenuto si producono circa 190 mail (doc. n. 5), con le quali il nel corso degli ultimi quattro anni, ha sottoposto la propria candidatura per CP_2 differenti progetti e posizioni lavorative. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il mero raggiungimento della maggiore età non comporta di per sé il venir meno dell'obbligo del genitore al mantenimento del figlio, dovendosi valutare a tal fine una pluralità di elementi, in tal senso si richiama la sentenza n.22240/2021, secondo la quale “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età”. Nel caso di specie appare evidente che ricorrano tutti i presupposti per il permanere dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, posto che questi, pur avendo profuso un costante impegno nel raggiungimento di una stabilità lavorativa ed economica, a oggi necessita ancora del seppur contenuto sostegno corrisposto dal genitore, considerando inoltre che senza tale contributo, verosimilmente il non CP_2 potrebbe proseguire e portare a compimento il percorso lavorativo che cerca di intraprendere nel settore verso il quale ha indirizzato la propria formazione.
UDIENZA DEL 16.10.2025 L'avv.to Camerita per conto dei convenuti mentre non si è opposto allo scorporo di euro 200,00 per uno dei figli economicamente indipendente, si è opposto all'azzeramento totale perché avrebbe dato ampia prova dell'impegno di nel reperire attività lavorativa consona agli studi e delle CP_2 difficoltà affrontate (anni 32). Rinviata la causa all'udienza 23 ottobre 2025 per verificare la possibilità di una conciliazione, la stessa ha dato esito negativo e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, è pacifico e documentale che la figlia nata il [...], sia non Persona_1 solo più che maggiorenne ma anche indipendente economicamente per cui come richiesto deve essere revocato l'assegno per il suo mantenimento dalla data di deposito del ricorso 13.1.2025; quanto a nato il [...] di anni 30, emerge che ha iniziato a guadagnare un CP_2 reddito di poco più di ottomila euro l'anno secondo la sua inclinazione e formazione professionale nell'ambito del teatro, sostenendo la spesa di affitto a Milano e le utenze. Cionondimeno la Suprema Corte di Cassazione richiede, al fine del permanere del contributo di mantenimento del genitore in favore del figlio “adulto” ma non indipendente economicamente, che quest'ultimo fornisca la prova di essersi attivato nel reperimento di un lavoro retribuito, non solamente nell'ambito della sua formazione professionale e titolo di studio conseguito, ma anche in ambiti diversi. Si richiama a tal riguardo la sentenza Cass. Sez. 1 - n. 26875 del 20/09/2023 che Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/02/2020 pluri-massimata, che recita:
“I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”.
“In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
Orbene qui è pacifico e documentale che abbia compiuto 30 anni, e dunque sono CP_2 trascorsi ben 12 anni dal raggiungimento della maggiore età, ergo, è trascorso il “tempo mediamente necessario a trovare un'occupazione retribuita”; in secondo luogo è pacifico e documentale che non stia proseguendo gli studi per conseguire un corso di specializzazione o titolo professionale;
in terzo luogo dal doc. 5 prodotto ossia le centinaia di mail inviate da per CP_2 trovar lavoro in varie compagnie teatrali emerge che egli si è mosso esclusivamente nell'ambito dell'”occupazione desiderata”, ossia nel campo dei lavori teatrali secondo la sua legittima aspettativa;
ciò però non è sufficiente a dimostrare di essersi attivato a reperire un'indipendenza economica, appunto in quanto si richiede che l'ambito della ricerca spazi anche in campi diversi dal proprio titolo e formazione specie quando son passati 12 anni dalla maggiore età.
Per questi motivi
non avendo assolto pienamente il proprio onere probatorio CP_2 e impregiudicato l'eventuale obbligo naturale/morale del genitore di accompagnarlo ancora verso la piena indipendenza economica nell'ambito del settore sul quale si è esplicata la formazione professionale del figlio, deve essere revocato l'assegno di mantenimento anche per il figlio CP_2 con totale azzeramento del contributo paterno per il mantenimento di entrambi i figli maggiorenni. Le spese seguono la soccombenza, pertanto i convenuti che hanno resistito alla domanda provocando l'odierno procedimento, devono rimborsare le spese sostenute dal ricorrente vittorioso.
P.Q.M.
Il tribunale
1. In accoglimento del ricorso DISPONE LA CESSAZIONE DEL CONTRIBUTO posto a carico di per il mantenimento dei due figli, fissato dalla sentenza di divorzio Parte_1 emessa dal tribunale di Sassari n.1434/07 del data 26/11/2007, in euro 350,00 indicizzabile.
2. Condanna i resistenti a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro 1.700,00 oltre accessori di legge e spese vive.
Sassari il 22 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa AN IA
Il Giudice relatore
Dott.ssa SA ZA