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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6573 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Carla Sorrentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22464 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto
Vendita di cose mobili,
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Magliulo, in virtù Parte_1
di procura in calce all'atto di opposizione.
OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E rapp.ta e difesa dagli avv. Massimo Di Lauro e Marcello Controparte_1
Penta, in virtù di procura in calce al ricorso monitorio.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'opposta ha concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/3/2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
, quale titolare della ditta individuale Gambardella, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4694/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso da questo Tribunale in data 11/06/2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della (d'ora in CP_1 poi solo ”), della somma di € 27.000,00, oltre interessi al tasso di cui CP_1 all'art. 5 D.lgs. n. 231/02 e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo per l'avvenuta fornitura di macchinari.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
-che il credito fatto valere dall'opposta era inesistente e, comunque, non provato, essendo contestata la fattura n.13222 del 27.12.2018 di € 34.883,20, su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto;
2
- che difettavano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo lo stesso provato dalla sola fattura commerciale che, se atta a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, era, tuttavia, priva di efficacia probatoria nel successivo giudizio di opposizione perché sprovvista dei D.D.T. comprovanti la consegna della merce indicata in fattura;
- che, in relazione alla fattura contestata, la aveva ricevuto solo parte CP_1 dell'importo, mentre il saldo non era stato corrisposto a causa di contestazioni sollevate dai clienti di essa opponente per il malfunzionamento dei condizionatori forniti, in particolare dalla I.E.F.T. Viscardi, che aveva lamentato difetti nelle macchine ricevute;
Tanto premesso, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e accertarsi l'esclusiva responsabilità della per il malfunzionamento dei CP_1 condizionatori con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei CP_2 danni per danno di immagine, perdita di chance, mancato guadagno, perdita di clientela e di avviamento, per danni patrimoniali e non dovuti ai vizi della cosa, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario da attribuirsi al procuratore costituito.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto dell'opposizione in CP_1 ragione della sua dedotta infondatezza, deducendo:
- che già nella fase monitoria aveva evidenziato l'avvenuto versamento di un acconto di € 7.883,20 in relazione alla fattura contestata di € 34.883,20 e che pertanto l'opponente aveva ridotto il proprio debito ad € 27.000,00;
- che, successivamente, il le aveva rilasciato dei titoli insoluti Parte_1 dell'importo complessivo di € 25.800,00, in particolare 4 assegni bancari insoluti dell'importo di € 5.000,00 l'uno (indicati nel ricorso come doc. n. 2-3-4 e 5), nonché 4 effetti cambiari insoluti e protestati dell'importo di € 1.450,00 ciascuno
(indicati nel ricorso come doc. n.6-7-8 e 9);
- che, con mail del 16.01.2020, il predetto le aveva comunicato di trovarsi in un temporaneo stato di difficoltà finanziaria e che aveva avviato una pratica di mutuo per provvedere alla copertura dei debiti contratti nei suoi confronti;
- che nelle varie comunicazioni inviate per giustificare il mancato pagamento del dovuto e l'assunzione dell'impegno a provvedervi, il non aveva mai Parte_1 contestato il malfunzionamento dei macchinari.
Chiedeva pertanto rigettarsi l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta, condannando il al risarcimento dei danni da liquidarsi Parte_1 3
d'ufficio, anche in via equitativa, ex art. 96 c.p.c.; oltre che al pagamento delle spese del giudizio.
La causa veniva assegnata in decisione con provvedimento del 10.3.25, reso all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Giova evidenziare che la ha agito in via monitoria onde ottenere il CP_1 pagamento dell'importo di € 28.259,60 a titolo di corrispettivo a saldo per la vendita di n. 120 condizionatori forniti a , di cui alla CP_2 Parte_1 fattura n. 13222 del 27.12.2018 dell'importo di € 34.883,20.
Va subito chiarito che l'opponente non ha specificamente contestato l'esistenza del rapporto negoziale dedotto in giudizio, bensì ha contestato l'efficacia probatoria della fattura in sede di opposizione. Si legge infatti nell'atto di opposizione, sotto la rubrica “Mancanza della prova del credito” che: “il presunto credito fatto valere dalla opposta è inesistente essendo la fattura posta a base dell'azione monitoria contestata e comunque giammai provato”. Si tratta di un'affermazione che, per quanto faccia formalmente riferimento ad una
“inesistenza” del credito azionato, si risolve poi – per come concretamente esplicata e motivata– nella contestazione della mancanza di prova del suddetto credito. Ciò emerge anche dal prosieguo dell'atto introduttivo, nell'ambito del quale il afferma, da un lato, che “l'opposta da molti anni è fornitrice Parte_1 della ditta e tra le parti non vi sono mai stati problemi di alcun Parte_1 genere anche perché l'opponente, come innanzi precisato, ha sempre regolarmente pagato la merce in contanti o in assegni direttamente alla consegna” e successivamente scrive che: “detto credito benché determinato nel suo ammontare non è liquido … per essere in questa sede contestato anche il quantum debendi;
vi sono state, infatti, diverse contestazioni sulla funzionalità dei macchinari forniti dalla In particolare in data 23/06/2020 la CP_1 società “I.E.F.T. Viscardi” «dopo diversi solleciti siamo costretti a non completare il pagamento della Vostra fornitura di climatizzatori in CP_2 quanto come da verifica effettuata dopo l'installazione diverse macchine sono risultate non funzionanti (…) per cui siamo stati costretti a sostituire tutte le 4
macchine installate per un totale di 25 CLIMATIZZATORI (…) nostro CP_2 malgrado non escludiamo la possibilità di adire alle vie legali per richiedere il risarcimento dei danni subiti» aggiungendo infine che: “la fattura oggetto de quo
(è) stata in parte già saldata”.
Tali allegazioni, infatti, presuppongono, sul piano logico prima ancora che giuridico, il riconoscimento, nell'an, dell'esistenza del credito indicato nella fattura n. 13222 del 27.12.2018, in quanto postulano che i climatizzatori per cui è causa siano stati forniti e che in parte siano stati anche già pagati.
In tal senso depone, del resto, anche la corrispondenza inviata dal alla , ed in particolare: la mail del 16.1.2020 (doc. 1 allegato Parte_1 CP_1 alla comparsa di risposta), con cui il predetto faceva presente di trovarsi in un temporaneo stato di difficoltà finanziaria e di aver avviato una pratica di mutuo per provvedere alla copertura dei debiti contratti, assicurando che avrebbe saldato il dovuto entro il 15.3.2020; la mail del 5.3.2020 (doc. 2 allegato alla comparsa di risposta) con cui comunicava che gli stessi assegni da lui emessi erano rimasti insoluti ed garantiva che sarebbero sicuramente stati “onorati nei termini di legge come previsto dalla normativa”; la mail del 13.3.2020 (doc. 3 allegato alla comparsa di risposta) in cui scrive di essere “dispostissimo a pagare tutte le spese di interessi ed aggravi vari”.
In ordine all'efficacia probatoria dei messaggi di posta elettronica, la
Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi, statuendo che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. n.
11606/2018, conforme Cass. n. 19155/2019).
Pertanto, non avendo il contestato il contenuto, né la Parte_1 provenienza delle mails esaminate, le stesse devono considerarsi a tutti gli effetti prova dei fatti in esse rappresentati, con la conseguenza che alcun dubbio può porsi in ordine all'esistenza della pretesa creditoria azionata in giudizio.
Con riferimento al quantum debeatur, l'opponente ha allegato di aver già pagato una parte della merce: “la fattura oggetto de quo (è) stata in parte già 5
saldata”; tuttavia, tale circostanza può considerarsi pacifica tra le parti, avendo l'opposta agito in via monitoria per il pagamento solo del saldo della fattura - scomputata cioè dell'acconto già versato – come dalla stessa ribadito anche nella presente fase processuale (“a seguito dell'emissione della fattura contestata di euro 34.883,20, l'opponente dapprima ha versato un acconto di euro 7.883,20, così riducendo il proprio debito ad euro 27.000,00”).
Quanto al pagamento della somma residuale di € 27,000,00, il Parte_1 ha eccepito che vi sarebbero state “diverse contestazioni sulla funzionalità dei macchinari forniti dalla ” da parte dei propri clienti, con ciò CP_1 deducendo la presenza di vizi della merce che, tuttavia, non sono stati né specificamente descritti, né tantomeno dimostrati in giudizio.
Come è noto la giurisprudenza, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite del 3 maggio 2019 n. 11748, ha chiarito che “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo
1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”.
Tale principio, ad avviso di chi scrive, riguarda non solo le azioni cd. redibitorie nascenti dal contratto di vendita, ma anche l'azione risarcitoria. Infatti
l'azione di risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa, per quanto diversa da quelle su cui è intervenuta la richiamata pronuncia, si fonda pur sempre non già sull'inadempimento (recte inesatto adempimento) dell'obbligazione in senso stretto, bensì sulla violazione della lex contractus rispetto alla quale non vale il tradizionale riparto dell'onere probatorio sancito dalla sentenza delle Sezioni
Unite del 30 ottobre 2001 n. 13533, bensì il principio generale di cui all'art. 2697
c.c. secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Dunque, nel caso di specie, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare i vizi della merce quale fatto costitutivo dell'azionato diritto al risarcimento del danno.
Ma prima ancora che sfornita del necessario supporto probatorio, la domanda proposta è del tutto carente sul piano allegatorio, essendosi il Parte_1 limitato a dedurre generici “malfunzionamenti” dei macchinari oggetto di fornitura, senza allegare in concreto quali fossero i difetti lamentati ed il numero dei condizionatori asseritamente viziati. Ed è appena il caso di richiamare in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui in materia contrattuale 6
chi agisce in giudizio per la risoluzione del contratto – ma lo stesso principio vale nel caso di chi propone l'eccezione di inadempimento – ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, essendo l'allegazione l'imprescindibile presupposto di ogni meccanismo di tipo accertatorio (cfr. Cass. 16/4/2021, n.
10141; Cass. 16/3/2018, n. 6618; Cass. 11/9/2017, n. 22155).
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale proposte dall'opponente devono essere rigettate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo a norma dell'art. 642 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata dalla per lite temeraria, atteso che la mera soccombenza nella lite, anche CP_1 totale, non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità ex art. 96, comma 1,
c.p.c., richiedendo, tale domanda, pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' an e sia del quantum debeatur, o comunque, postulando che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. 15/4/2013, n. 9080). Nel caso di specie, la domanda proposta dalla è sfornita di ogni allegazione, essendosi la stessa CP_1 limitata a chiedere, puramente e semplicemente, il risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 CP_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 4694/2021, emesso da questo Tribunale in
[...] data 11.06.2021, nonché sulla riconvenzionale dallo stesso proposta, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
7
c) condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 6.713,00 per compensi professionali, oltre oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge:
d) rigetta la domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c. formulata dalla CP_1
Napoli, 30/06/2025.
IL GIUDICE
(dott.ssa Carla Sorrentini)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Esposito Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.
in persona del giudice dott.ssa Carla Sorrentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22464 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto
Vendita di cose mobili,
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Magliulo, in virtù Parte_1
di procura in calce all'atto di opposizione.
OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E rapp.ta e difesa dagli avv. Massimo Di Lauro e Marcello Controparte_1
Penta, in virtù di procura in calce al ricorso monitorio.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'opposta ha concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/3/2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
, quale titolare della ditta individuale Gambardella, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4694/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso da questo Tribunale in data 11/06/2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della (d'ora in CP_1 poi solo ”), della somma di € 27.000,00, oltre interessi al tasso di cui CP_1 all'art. 5 D.lgs. n. 231/02 e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo per l'avvenuta fornitura di macchinari.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
-che il credito fatto valere dall'opposta era inesistente e, comunque, non provato, essendo contestata la fattura n.13222 del 27.12.2018 di € 34.883,20, su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto;
2
- che difettavano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo lo stesso provato dalla sola fattura commerciale che, se atta a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, era, tuttavia, priva di efficacia probatoria nel successivo giudizio di opposizione perché sprovvista dei D.D.T. comprovanti la consegna della merce indicata in fattura;
- che, in relazione alla fattura contestata, la aveva ricevuto solo parte CP_1 dell'importo, mentre il saldo non era stato corrisposto a causa di contestazioni sollevate dai clienti di essa opponente per il malfunzionamento dei condizionatori forniti, in particolare dalla I.E.F.T. Viscardi, che aveva lamentato difetti nelle macchine ricevute;
Tanto premesso, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e accertarsi l'esclusiva responsabilità della per il malfunzionamento dei CP_1 condizionatori con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei CP_2 danni per danno di immagine, perdita di chance, mancato guadagno, perdita di clientela e di avviamento, per danni patrimoniali e non dovuti ai vizi della cosa, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario da attribuirsi al procuratore costituito.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto dell'opposizione in CP_1 ragione della sua dedotta infondatezza, deducendo:
- che già nella fase monitoria aveva evidenziato l'avvenuto versamento di un acconto di € 7.883,20 in relazione alla fattura contestata di € 34.883,20 e che pertanto l'opponente aveva ridotto il proprio debito ad € 27.000,00;
- che, successivamente, il le aveva rilasciato dei titoli insoluti Parte_1 dell'importo complessivo di € 25.800,00, in particolare 4 assegni bancari insoluti dell'importo di € 5.000,00 l'uno (indicati nel ricorso come doc. n. 2-3-4 e 5), nonché 4 effetti cambiari insoluti e protestati dell'importo di € 1.450,00 ciascuno
(indicati nel ricorso come doc. n.6-7-8 e 9);
- che, con mail del 16.01.2020, il predetto le aveva comunicato di trovarsi in un temporaneo stato di difficoltà finanziaria e che aveva avviato una pratica di mutuo per provvedere alla copertura dei debiti contratti nei suoi confronti;
- che nelle varie comunicazioni inviate per giustificare il mancato pagamento del dovuto e l'assunzione dell'impegno a provvedervi, il non aveva mai Parte_1 contestato il malfunzionamento dei macchinari.
Chiedeva pertanto rigettarsi l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta, condannando il al risarcimento dei danni da liquidarsi Parte_1 3
d'ufficio, anche in via equitativa, ex art. 96 c.p.c.; oltre che al pagamento delle spese del giudizio.
La causa veniva assegnata in decisione con provvedimento del 10.3.25, reso all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Giova evidenziare che la ha agito in via monitoria onde ottenere il CP_1 pagamento dell'importo di € 28.259,60 a titolo di corrispettivo a saldo per la vendita di n. 120 condizionatori forniti a , di cui alla CP_2 Parte_1 fattura n. 13222 del 27.12.2018 dell'importo di € 34.883,20.
Va subito chiarito che l'opponente non ha specificamente contestato l'esistenza del rapporto negoziale dedotto in giudizio, bensì ha contestato l'efficacia probatoria della fattura in sede di opposizione. Si legge infatti nell'atto di opposizione, sotto la rubrica “Mancanza della prova del credito” che: “il presunto credito fatto valere dalla opposta è inesistente essendo la fattura posta a base dell'azione monitoria contestata e comunque giammai provato”. Si tratta di un'affermazione che, per quanto faccia formalmente riferimento ad una
“inesistenza” del credito azionato, si risolve poi – per come concretamente esplicata e motivata– nella contestazione della mancanza di prova del suddetto credito. Ciò emerge anche dal prosieguo dell'atto introduttivo, nell'ambito del quale il afferma, da un lato, che “l'opposta da molti anni è fornitrice Parte_1 della ditta e tra le parti non vi sono mai stati problemi di alcun Parte_1 genere anche perché l'opponente, come innanzi precisato, ha sempre regolarmente pagato la merce in contanti o in assegni direttamente alla consegna” e successivamente scrive che: “detto credito benché determinato nel suo ammontare non è liquido … per essere in questa sede contestato anche il quantum debendi;
vi sono state, infatti, diverse contestazioni sulla funzionalità dei macchinari forniti dalla In particolare in data 23/06/2020 la CP_1 società “I.E.F.T. Viscardi” «dopo diversi solleciti siamo costretti a non completare il pagamento della Vostra fornitura di climatizzatori in CP_2 quanto come da verifica effettuata dopo l'installazione diverse macchine sono risultate non funzionanti (…) per cui siamo stati costretti a sostituire tutte le 4
macchine installate per un totale di 25 CLIMATIZZATORI (…) nostro CP_2 malgrado non escludiamo la possibilità di adire alle vie legali per richiedere il risarcimento dei danni subiti» aggiungendo infine che: “la fattura oggetto de quo
(è) stata in parte già saldata”.
Tali allegazioni, infatti, presuppongono, sul piano logico prima ancora che giuridico, il riconoscimento, nell'an, dell'esistenza del credito indicato nella fattura n. 13222 del 27.12.2018, in quanto postulano che i climatizzatori per cui è causa siano stati forniti e che in parte siano stati anche già pagati.
In tal senso depone, del resto, anche la corrispondenza inviata dal alla , ed in particolare: la mail del 16.1.2020 (doc. 1 allegato Parte_1 CP_1 alla comparsa di risposta), con cui il predetto faceva presente di trovarsi in un temporaneo stato di difficoltà finanziaria e di aver avviato una pratica di mutuo per provvedere alla copertura dei debiti contratti, assicurando che avrebbe saldato il dovuto entro il 15.3.2020; la mail del 5.3.2020 (doc. 2 allegato alla comparsa di risposta) con cui comunicava che gli stessi assegni da lui emessi erano rimasti insoluti ed garantiva che sarebbero sicuramente stati “onorati nei termini di legge come previsto dalla normativa”; la mail del 13.3.2020 (doc. 3 allegato alla comparsa di risposta) in cui scrive di essere “dispostissimo a pagare tutte le spese di interessi ed aggravi vari”.
In ordine all'efficacia probatoria dei messaggi di posta elettronica, la
Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi, statuendo che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. n.
11606/2018, conforme Cass. n. 19155/2019).
Pertanto, non avendo il contestato il contenuto, né la Parte_1 provenienza delle mails esaminate, le stesse devono considerarsi a tutti gli effetti prova dei fatti in esse rappresentati, con la conseguenza che alcun dubbio può porsi in ordine all'esistenza della pretesa creditoria azionata in giudizio.
Con riferimento al quantum debeatur, l'opponente ha allegato di aver già pagato una parte della merce: “la fattura oggetto de quo (è) stata in parte già 5
saldata”; tuttavia, tale circostanza può considerarsi pacifica tra le parti, avendo l'opposta agito in via monitoria per il pagamento solo del saldo della fattura - scomputata cioè dell'acconto già versato – come dalla stessa ribadito anche nella presente fase processuale (“a seguito dell'emissione della fattura contestata di euro 34.883,20, l'opponente dapprima ha versato un acconto di euro 7.883,20, così riducendo il proprio debito ad euro 27.000,00”).
Quanto al pagamento della somma residuale di € 27,000,00, il Parte_1 ha eccepito che vi sarebbero state “diverse contestazioni sulla funzionalità dei macchinari forniti dalla ” da parte dei propri clienti, con ciò CP_1 deducendo la presenza di vizi della merce che, tuttavia, non sono stati né specificamente descritti, né tantomeno dimostrati in giudizio.
Come è noto la giurisprudenza, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite del 3 maggio 2019 n. 11748, ha chiarito che “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo
1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”.
Tale principio, ad avviso di chi scrive, riguarda non solo le azioni cd. redibitorie nascenti dal contratto di vendita, ma anche l'azione risarcitoria. Infatti
l'azione di risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa, per quanto diversa da quelle su cui è intervenuta la richiamata pronuncia, si fonda pur sempre non già sull'inadempimento (recte inesatto adempimento) dell'obbligazione in senso stretto, bensì sulla violazione della lex contractus rispetto alla quale non vale il tradizionale riparto dell'onere probatorio sancito dalla sentenza delle Sezioni
Unite del 30 ottobre 2001 n. 13533, bensì il principio generale di cui all'art. 2697
c.c. secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Dunque, nel caso di specie, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare i vizi della merce quale fatto costitutivo dell'azionato diritto al risarcimento del danno.
Ma prima ancora che sfornita del necessario supporto probatorio, la domanda proposta è del tutto carente sul piano allegatorio, essendosi il Parte_1 limitato a dedurre generici “malfunzionamenti” dei macchinari oggetto di fornitura, senza allegare in concreto quali fossero i difetti lamentati ed il numero dei condizionatori asseritamente viziati. Ed è appena il caso di richiamare in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui in materia contrattuale 6
chi agisce in giudizio per la risoluzione del contratto – ma lo stesso principio vale nel caso di chi propone l'eccezione di inadempimento – ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, essendo l'allegazione l'imprescindibile presupposto di ogni meccanismo di tipo accertatorio (cfr. Cass. 16/4/2021, n.
10141; Cass. 16/3/2018, n. 6618; Cass. 11/9/2017, n. 22155).
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale proposte dall'opponente devono essere rigettate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo a norma dell'art. 642 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata dalla per lite temeraria, atteso che la mera soccombenza nella lite, anche CP_1 totale, non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità ex art. 96, comma 1,
c.p.c., richiedendo, tale domanda, pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' an e sia del quantum debeatur, o comunque, postulando che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. 15/4/2013, n. 9080). Nel caso di specie, la domanda proposta dalla è sfornita di ogni allegazione, essendosi la stessa CP_1 limitata a chiedere, puramente e semplicemente, il risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 CP_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 4694/2021, emesso da questo Tribunale in
[...] data 11.06.2021, nonché sulla riconvenzionale dallo stesso proposta, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
7
c) condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 6.713,00 per compensi professionali, oltre oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge:
d) rigetta la domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c. formulata dalla CP_1
Napoli, 30/06/2025.
IL GIUDICE
(dott.ssa Carla Sorrentini)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Esposito Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.