Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20619/2020 R.Gen.Aff.Cont. rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281-sexies all'udienza del 25/03/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Napoli alla via L. Caldieri n. 63 presso lo studio dell'avv. Alfonso Ferrara che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello.
- APPELLANTE
E
(C.F. , P. IVA , con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale in Mogliano Veneto, in persona dell'amministratore delegato e direttore generale dott. quale impresa designata alla liquidazione Controparte_2 dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Francesco Solimena n. 113 presso lo studio dell'avv. Ugo Caristo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti autenticata per notar dott. Persona_1
- APPELLATA
1
Conclusioni: come da conclusioni rese dalle parti all'udienza del 25/03/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la in qualità Controparte_1
di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della Strada al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro.
A sostegno della propria domanda l'attore deduceva che in data 14/07/2017, alle ore 22.00 circa, in S.S. 162 Dir., nei pressi dell'uscita Ponticelli/Barra, mentre scendeva dal proprio motoveicolo veniva travolto da un veicolo, il quale si allontanava repentinamente rendendo impossibile il rilevamento della terga.
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità della domanda proposta;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Ammessa ed espletata prova testimoniale il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n. 3960/2020 rigettava la domanda attorea ritenendola non sufficientemente provata.
2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_1
deducendo in sostanza un error in iudicando del giudice di prime cure assumendo che “l'unico teste escusso ha pienamente confermato l'assunto attoreo così come dedotto in atto di citazione e precisato nel verbale di prima udienza al procuratore attoreo”.
Quanto all'ammissibilità dell'appello, va premesso che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis,
447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del
2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre
2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass. Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Passando al merito della controversia l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
3 Prima di soffermarsi sulla disamina delle ragioni di cui si duole parte appellante, va premesso, in punto di diritto, che si verte, nel caso de quo, nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283 lett. A del decreto legislativo n.
209/2005 atteso che l'attore ha dedotto di aver subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da veicolo non identificato.
In simili fattispecie, come chiarito dalla Suprema Corte, sul danneggiato grava l'onere di provare: le modalità del sinistro;
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. in tema
Cass. civ. n. 10484/2001; Cass. civ. n. 12304/2005).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che l'attore deve provare nella sua interezza il fatto generatore del danno lamentato, deve rilevarsi che, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, in caso di azione proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può essere fornita mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (cfr. Cass. civ. n. 18532/2007).
Di qui, il principio — che si rinviene segnatamente nella sentenza n. 374/2015 - secondo cui, nel caso di sinistro causato da motociclo (quale mezzo che interessa in questa sede) non identificato, l'obbligo risarcitorio sorge allorquando l'identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima. Sicché, il requisito per azionare la tutela disciplinata dall'art. 19, primo comma, lett. a), della legge n. 990 del 1969 risiede nella verificazione di sinistro causato da veicolo non identificato, né identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
E' evidente che il presupposto della non identificabilità del veicolo, siccome
4 determinata da circostanze obiettive e non imputabili alla negligenza del danneggiato, esclude che quest'ultimo — onerato della prova dell'anzidetto presupposto - possa far agio su un mero stato di incertezza soggettiva, dovendo, dunque, il giudice del merito valutare la diligenza adoperata dal danneggiato ed implicata dalla norma alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità; ossia alla stregua del bonus pater familias ai sensi dell'art. 1176 c.c. (cfr. ancora Cass. n. 274 del 2015); ferma restando, ovviamente, l'impossibilità di esigere dalla vittima un onere di diligenza superiore alle sue forze obiettive o, comunque, un comportamento di onerosa e complessa attuazione, ad esempio mediante lo svolgimento di indagini particolarmente articolate e complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. Cass. 8 Marzo 1990, n. 1860).
Tanto premesso, nel caso in esame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado in quanto nella sua prospettazione quest'ultimo avrebbe erroneamente valutato la deposizione testimoniale. Sul punto, in effetti, deve rilevarsi che il Giudice di pace ha erroneamente riscontrato una contraddittorietà tra quanto dedotto dall'attore e quanto riferito dal testimone in ordine al luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro oggetto di lite ( “[…] mentre nell'atto di citazione l'istante ha dichiarato che il sinistro sarebbe avvenuto sulla
SS 162 all'altezza dell'uscita Ponticelli Barra. Tale dichiarazione testimoniale rende totalmente inattendibile l'unico teste escusso e poiché iudex judicare debet iuxta alligata ac probata la domanda va rigettata”- cfr. sentenza di primo grado).
E tuttavia l'attore alla prima udienza (cfr. verbali di primo grado) aveva già specificato che nell'atto di citazione il luogo del sinistro era stato erroneamente individuato nella SS162 all'altezza dell'uscita Ponticelli Barra in luogo di via
Appia in Giugliano in Campania (NA) in direzione Aversa per un mero errore materiale.
5 Superato quindi tale aspetto, che il Tribunale non ritiene dirimente, cionondimeno questo giudice ritiene che, all'esito dell'istruttoria di primo grado, non risulti raggiunta una prova adeguata e tranquillizzante né in ordine alla dinamica del sinistro, né sulla circostanza che la mancata identificazione del veicolo sconosciuto sia dipesa da impossibilità oggettiva.
Secondo la prospettazione della dinamica fornita dall'attore, il giorno
14/07/2017, alle ore 22.00 circa, via Appia in Giugliano in Campania (NA) in direzione Aversa, mentre costui era intento a scendere dal proprio motoveicolo veniva travolto da un veicolo. L'istante ha genericamente dedotto, inoltre, che detta autovettura “non si fermava per prestare soccorso e si dileguava, rendendo impossibile rilevarne il numero di targa” e che in seguito all'investimento l'attore riportava lesioni per le quali si recava all'ospedale S. Giuliano.
Orbene null'altro l'attore ha aggiunto alla descrizione del fatto, nulla ha dedotto circa i punti di impatto, la modalità della caduta e non ha allegato alcun dato da cui desumere che egli abbia poi osservato una condotta diligente per consentire la identificazione del veicolo investitore;
l'attore non ha neanche spiegato per quali circostanze impeditive sia stato oggettivamente impossibile l'identificazione del mezzo investitore (quali, ad esempio, sono riscontrabili in particolari condizioni meteorologiche tali da ridurre la visibilità o nella scarsa illuminazione per sinistri occorsi in orari notturni o, ancora, in specifiche condizioni psicofisiche del danneggiato).
Difettando a monte l'allegazione di tali circostanze, è evidente che le stesse, soggette al rigoroso principio dispositivo della prova, sono rimaste del tutto estranee al contenuto dei capi di prova articolati e sottoposti al teste.
Il teste, infatti, in ordine all'impossibilità di rilevare la targa si è limitato ad affermare: “dopo l'impatto il conducente dell'autovettura si allontanò senza prestare soccorso ed io non riuscii a rilevare il numero di targa”.
Parimenti la dinamica del sinistro descritta dal teste appare particolarmente scarna e generica. Il teste, infatti, ha riferito “ho visto un autovettura che mi
6 precedeva nel mio stesso senso di marcia di colore grigio di cui non saprei precisare il modello effettuare un improvvisa sterzata verso destra non saprei per quale motivo ed investiva uno scooter Piaggio Beverly di colore nero che era in sosta lungo il margine destro della carreggiata.”.
Il testimone, in sostanza, ha fornito pochissimi elementi sulla dinamica del sinistro che peraltro si sarebbe verificato alle sue spalle per cui difficilmente egli avrebbe potuto indicare altri dati idonei a comprendere in che modo si sia verificato l'impatto tra parte attrice e la vettura che marciava dietro il teste.
A questo si aggiunge che il danneggiato in ordine alla concreta possibilità di individuare il veicolo investitore ha omesso di indicare nella denuncia querela
(cfr. doc. n. 2 – produzione attore) le generalità del testimone, Tes_1 sebbene il denunciante danneggiato ne fosse già in possesso (“il conducente lo scooter era un uomo di circa 50 anni al quale lasciai i miei dati”).
Tale omissione, infatti, appare meritevole di particolare rilevanza indiziaria in relazione alla disamina del comportamento del danneggiato ai fini della mancata identificazione del veicolo, in quanto lo stesso avrebbe dovuto dimostrare quanto meno di essersi attivato diligentemente per identificare e/o per consentire alle autorità competenti a ciò preposte l'identificazione del veicolo sconosciuto.
Va poi osservato che l'attore risulta coinvolto tra il 2007 e il 2014 in 6 sinistri
(cfr. lista parametri significatività – doc. n. 2 parte convenuta) .
La banca dati è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il CP_4
contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto, ed è regolata dall'art. 135 Codice delle Assicurazioni
Private nonché dal regolamento n. 31 del 1° giugno 2009. Essa raccoglie i CP_5
dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione CP_1
dell'offerta, e deve costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità
7 giudiziarie e forze dell'ordine.
Orbene i dati che si ricavano da questa segnalazione vanno certamente apprezzati insieme agli altri elementi probatori raccolti che non hanno consentito una compiuta ricostruzione dei tratti essenziali del sinistro descritto in citazione.
Pertanto parte appellante non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico involgente in primo luogo la compiuta dimostrazione del fatto generatore delle lesioni in relazione alle quali ha formulato la richiesta risarcitoria.
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal
D.M. 147/2022 secondo lo scaglione di riferimento.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di FGVS, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 per
[...]
8 compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3) Dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, 25/03/2025. il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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