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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. ssa Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10393 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nato a San Giorgio a [...] il [...], C.F. Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
COMMUNARA FILOMENA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e CP_2 C.F._2
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MADDALONI SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/06/2024 e , Controparte_1 CP_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 01/08/1985 - dalla cui unione nascevano i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti (1986) e Persona_1 Persona_2
(1987), nonché (nata a [...] il [...]), divenuta maggiorenne nelle more Persona_3
del procedimento ma non economicamente autosufficiente - riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 20.05.2013, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 4795/2014 del Tribunale Ordinario di Napoli resa nel procedimento RG 2679/2013, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L.
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “- I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei doveri genitoriali. - La figlia minore resterà affidata ad entrambi i Per_3
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti relative alla vita della minore, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli. In particolare, saranno sempre decise congiuntamente: le questioni relative alla straordinaria amministrazione quali: istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza per la vita della figlia. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei minori presso di sé, per le questioni quotidiane e ordinarie relative ai figli minori. - La figlia minore resterà Per_3
collocata, prevalentemente, presso la madre. - Il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento per la figlia di CP_2 Per_3
€. 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e comunicate e nelle forme previste dalle linee guida del Tribunale di Napoli. Per quanto riguarda l'assegno unico il sig. autorizza la sig.ra ad incassare il 100 % dell'importo Controparte_1 CP_2 dovuto;
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di €. Controparte_1 CP_2
200,00 a titolo di assegno divorzile. - Il sig. potrà incontrare la figlia minore, Controparte_1
, due pomeriggi a settimana (lunedì/mercoledì; martedì/giovedì, dalle ore 18:00 alle ore Per_3
21:00 e due week-end al mese dalle ore 17:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, salvo variazioni per impegni di studio della figlia) per il periodo delle festività natalizie e pasquali la minore alternerà, di anno in anno, la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con l'uno e la vigila di
Capodanno ed il 1° gennaio con l'altro genitore.”
- Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti ed i procuratori rinunziano al vincolo di solidarietà professionale - I coniugi rinunciano, sin d'ora, all'appello della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedono che l'atto venga trasmesso all'Ufficiale di
Stato Civile del comune di Napoli per l'annotazione. - Il signor , col patrocino Controparte_1
2 dell'avv. Communara Filomena e la sig.ra , col patrocino dell'avvocato Maddaloni CP_2
Salvatore, nel dichiarare e sottoscrivere di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito alla possibilità di rinunciare alla partecipazione alla stessa, di confermare le condizioni concordate nel presente ricorso atto e di non volersi riconciliare.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
01/08/1985 (atto n.464, parte II, Serie A, sez. a, reg. Atti Matrimonio anno 1985);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25.10.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Orso Dott.ssa Carla Hubler
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