Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N° 3505/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 3505 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 avente ad oggetto “Usucapione”, promossa da nata a [...] il [...], residente in [...]
Autieri n° 36, c.f. e da nata a [...] il C.F._1 Parte_2
26 maggio 1949, residente in [...], c.f. , entrambe C.F._2 rappresentate e difese giusta procura alle liti in atti dagli avv.ti Giuseppe Sansovini e Luca
Valdinoci del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliate in Forlì, corso Mazzini n° 91, presso lo studio dell'avv. Valdinoci,
- attrici nei confronti di
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. CP_1
, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Diego D'Adderio C.F._3 del foro di Ancona, elettivamente domiciliato in Senigallia (AN), via A. Costa n° 34, presso lo studio del suddetto difensore,
- convenuto nonché di c.f. , CP_2 C.F._4
c.f. ), Controparte_3 C.F._5
c.f. , Controparte_4 C.F._6
c.f. , Controparte_5 C.F._7
c.f. , Controparte_6 C.F._8
c.f. , Controparte_7 C.F._9
c.f. , Parte_3 C.F._10
c.f. , Parte_4 C.F._11
c.f. , Parte_5 C.F._12
c.f. , Parte_6 C.F._13
c.f. , Parte_7 C.F._14
c.f. , Parte_8 C.F._15
1
c.f. , Parte_10 C.F._17
c.f. , Parte_11 C.F._18
c.f. Parte_12 C.F._19
c.f. , Parte_13 C.F._20
c.f. Parte_14 C.F._21
, c.f. , Parte_15 C.F._22
c.f. Parte_16 C.F._23
c.f. ; Parte_17 C.F._24
- convenuti contumaci
CONCLUSIONI: con “Note ex art. 127-ter c.p.c.” depositate in data 18 dicembre 2024 le attrici e hanno concluso nei seguenti termini: “Voglia Parte_1 Parte_2
l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, DICHIARARE acquistata per usucapione in favore delle medesime e la proprietà dell'immobile sito in Parte_1 Parte_2
SA FI, località Spinello, Via Imolavilla 45/A, distinto al N.C.E.U. al Foglio 62 del
Comune di SA FI, Sezione Mortano, particella 259 sub 1 (graffata alla sub. 2) e sub. 3 e la relativa corte su cui lo stesso sorge. Spese di lite compensate”.
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il convenuto costituito CP_1
.
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 27 novembre 2020 e Parte_1 [...] convenivano in giudizio , , , Parte_2 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 CP_1
, e chiedendo dichiararsi in proprio favore l'intervenuta
[...] Parte_16 Parte_17 usucapione ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato e non interrotto esercitato per oltre vent'anni, del fabbricato (ex rurale) sito in SA FI - località Spinello, Podere di Imolavilla
n° 45/a, distinto al N.C.E.U. del predetto Comune - sez. Mortano al foglio 62, particella 259, subalterno 1 (graffata sub. 2) e subalterno 3, nonché della relativa corte identificata alla particella 2 del medesimo foglio 62. A sostegno delle proprie domande le attrici hanno esposto di avere posseduto in modo continuativo, pubblico ed esclusivo, dalla morte del padre Per_1
avvenuta in data 5 luglio 1988 e pertanto da oltre vent'anni, il suddetto compendio
[...]
(come da documenti nn.
1-2 di parte attrice), esercitando su di esso un potere corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà accompagnato dall'animus possidendi, con l'intenzione cioè di comportarsi come esclusive ed uniche proprietarie;
hanno quindi dedotto le attrici di avere abitato nell'immobile per cui è causa insieme al padre fino al 30 giugno Persona_1
1959 e, dopo il trasferimento a Meldola (FC), di averlo utilizzato come seconda casa durante i fine settimana. Le attrici hanno inoltre aggiunto di avere richiesto l'accatastamento dell'immobile presso il Catasto Urbano del Comune di SA FI, quale ex fabbricato agricolo, nonché l'aggiornamento del tipo di mappale, corrispondendo le imposte comunali per i rifiuti urbani, il consorzio di bonifica e le utenze. Infine, le attrici hanno esposto di avere provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cespite, commissionando e pagando
2 anche lavori economicamente rilevanti per il mantenimento degli immobili stessi, ristrutturando a loro spese il muro di sostegno della casa, ripristinando la copertura del tetto e coprendo il piazzale/corte del compendio con una gettata di cemento;
inoltre, prima di loro il padre , sin dagli anni Settanta del secolo scorso, aveva provveduto al pagamento Persona_1 delle spese per le diverse manutenzioni e ristrutturazioni degli immobili;
ciò era avvenuto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento da parte di altre persone;
tuttavia il compendio immobiliare di che trattasi, a causa della consuetudine un tempo diffusa nelle zone montane di non procedere alla formalizzazione dei passaggi di proprietà, risultava formalmente intestato a:
- , deceduto il 27 aprile 1964, lasciando come erede la seconda moglie Persona_2
poi deceduta in data 15 dicembre 1996, lasciando come erede il Persona_3 fratello (doc. n° 8 di parte attrice), anch'esso deceduto il 7 febbraio 1997 Parte_18 senza lasciare eredi (doc. n° 9 di parte attrice);
- figlia di nonno delle odierne attrici, coniugatasi con Persona_4 Parte_6
; deceduta lasciando come eredi i cinque figli , Controparte_8 CP_2 CP_3
, (deceduto lasciando come eredi i figli ,
[...] Persona_5 Controparte_7
e , (deceduto lasciando come eredi le Parte_3 Parte_4 Persona_6 figlie e ) e (deceduto lasciando come Controparte_5 Controparte_6 Persona_7 erede la figlia ); Controparte_4
- , figlio di deceduto lasciando come eredi i quattro Persona_8 Parte_6 figli , (deceduto lasciando come eredi Parte_5 Parte_6 CP_9
i figli , deceduta, e ) e Controparte_10 Parte_7 Parte_8 Persona_9
(deceduto lasciando come eredi i figli e ); Parte_14 Parte_15
- (figlio di e padre delle odierne attrici, Persona_1 Parte_6 Parte_2
e deceduto lasciando come eredi le due odierne attrici ed i figli Parte_1 Pt_9
e , ma che di fatto, avrebbe ceduto l'immobile, già prima
[...] Parte_10 della sua morte, alle figlie e pur non formalizzando mai la Pt_1 Parte_2 cessione);
- (figlio di deceduto lasciando come eredi i figli Persona_10 Parte_6 Pt_11
e , deceduto lasciando come eredi i figli e
[...] Persona_9 Parte_12 Parte_12
); Parte_13
- (figlio di deceduto senza aver avuto figli); Persona_11 Parte_6
- (figlia di , indicata con il solo primo nome pur Parte_2 Persona_8 trattandosi di;
Parte_5
- , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
13;
- (figlia di e sorella di , deceduta Persona_12 Parte_19 CP_1 lasciando come erede il marito , anch'esso deceduto lasciando a sua volta CP_11 come eredi la moglie ed il figlio ). Parte_16 Parte_17
Omettevano di costituirsi in giudizio – benché ritualmente citati – tutti i convenuti, che venivano pertanto dichiarati contumaci all'udienza del 21 aprile 2021, fatta eccezione per il convenuto costituitosi in data 30 marzo 2021 eccependo in rito CP_1
l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo di mediazione
3 nei confronti di tutti gli interessati, litisconsorti necessari, e chiedendone il rigetto nel merito in quanto infondata in fatto e diritto, nonché domandando in via riconvenzionale lo scioglimento della comunione ex art. 1111 e segg. c.c., con ogni ulteriore, conseguente e necessaria statuizione e spese a carico della massa. Il predetto convenuto, a sostegno delle proprie ragioni, ha evidenziato come i vari presunti trasferimenti “di fatto” del titolo di proprietà debbano essere ritenuti del tutto privi di rilevanza ed efficacia, posta la necessità della forma scritta ab substantiam; ha inoltre evidenziato di avere adempiuto alle formalità relative alla successione materna, con ciò reclamando il titolo di comproprietà che le attrici pretendono di estinguere, ponendo l'accento infine sul proprio tentativo di regolarizzare anche la posizione fiscale e di pubblicità immobiliare della proprietà relativa al bene per cui è causa, interloquendo attraverso tecnici di fiducia con le odierne attrici, al fine di addivenire ad una soluzione anticipata e bonaria della vicenda, tuttavia, non andata a buon fine;
ciò premesso, il convenuto si è dichiarato disposto a cedere la propria quota di proprietà dietro corrispettivo, vale a dire per la somma di € 5.000,00, chiedendo in subordine la declaratoria di scioglimento della comunione, per la quale avanzava la sopra richiamata domanda riconvenzionale, successivamente oggetto di rinuncia da parte dello stesso convenuto in data 2 dicembre 2022, formalmente accettata dalle parti attrici, che hanno provveduto a depositare il relativo atto negoziale in data 9 dicembre 2022.
All'udienza del 9 febbraio 2023, ritenuta superflua la C.T.U. estimativa richiesta da parte convenuta, stante la rinuncia alla domanda di divisione da parte della stessa, il G.I. ammetteva la prova per testi richiesta dalle odierne attrici limitando a quattro il numero dei testimoni;
la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi attorei Pt_20
, e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
L'udienza di precisazione delle conclusioni originariamente fissata per il 19 dicembre 2024 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza depositata in data 20 dicembre 2024 il G.I. assumeva quindi la causa in decisione, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * * * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della domanda avanzata dalle attrici, occorre ora esaminare il merito della controversia.
La domanda di parte attrice deve ritenersi fondata e merita pertanto accoglimento in questa sede, in ragione dell'esistenza di un potere di fatto da parte delle sugli immobili oggetto Pt_6 della domanda di usucapione, come risulta dagli atti allegati e dalle dichiarazioni rese dai testimoni. L'istruttoria ha comprovato il possesso continuativo, pubblico e pacifico uti domini da oltre 20 anni dell'immobile indicato nell'atto introduttivo del giudizio da parte di e – Persona_1 per successione nel possesso ex art. 1146 c.c. – da parte delle odierne attrici Parte_1
e Sul punto la Cassazione ha statuito che «la continuazione nel possesso Parte_2 in favore dell'erede opera automaticamente, ai sensi dell'art. 1146 comma 1 c.c., diversamente dalla “accessio possessionis” a vantaggio del successore a titolo particolare di cui all'art. 1146 comma 2 c.c. che, invece, rimette alla volontà dell'acquirente, manifestata anche
4 implicitamente e senza ricorso a forme sacramentali, la scelta di unire il proprio possesso a quello del dante causa» (Cass. Civ. sez. II, 6 giugno 2018 n° 14505).
I testimoni escussi hanno suffragato le copiose risultanze già emergenti in sede documentale, comprovanti un possesso uti domini, ovvero: la richiesta – a nome e Parte_1 Pt_2
– dell'accatastamento al Catasto Urbano dell'immobile come ex fabbricato agricolo
[...]
(doc. n° 4 in atti di parte attrice); la richiesta – sempre a loro nome – dell'aggiornamento del tipo mappale (doc. n° 18 in atti di parte attrice); le ricevute di pagamento delle imposte comunali per i rifiuti urbani (doc. n° 19 in atti di parte attrice) e del consorzio di bonifica (doc.
n° 20 in atti di parte attrice); le bollette intestate a e addebitate con r.i.d. sul Parte_1 conto corrente della stessa (doc. n° 21 in atti di parte attrice); i documenti giustificativi delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, anche di importo economicamente rilevante, sempre da loro sostenute, come le spese per il rifacimento del muro di sostegno della casa (doc. n° 22 di parte attrice), per il ripristino della copertura del tetto
(doc. n° 23), per il rifacimento del piazzale/corte dell'immobile con una gettata in cemento (doc. n. 24); le spese per le varie manutenzioni e ristrutturazioni dell'immobile sostenute, sin dagli anni '70 del secolo scorso, dal padre (doc. n° 25 in atti di parte attrice); Persona_1
l'accertamento della proprietà immobiliare urbana, con dichiarazione fabbricato urbano ex edificio rurale presentato e firmato da in data 21 novembre 2017 (doc. n° 30); Parte_1
n° 18 cartelle del Comune di SA FI relative ad imposte gravanti sull'immobile di
Imolavilla pagate da dal 1956 al 1987 (doc. n° 31 in atti di parte attrice); n° 2 Persona_1 cartelle del Comune di SA FI relative ad imposte gravanti sull'immobile di Imolavilla pagate da nel 1956-1957 (doc. n° 32). Ed infatti, l'assunzione delle prove orali ha Parte_6 consentito di raccogliere dichiarazioni ampiamente affermative circa il fatto che
[...]
e avessero goduto e posseduto in modo pacifico, continuo ed Pt_1 Parte_2 ininterrotto l'immobile per cui è causa da oltre vent'anni, senza contestazione da parte di nessuno.
In relazione a tale circostanza fattuale, in particolare, i testi Testimone_5
e privi di legami parentali con le attrici e della cui attendibilità non vi è Testimone_3 ragione di dubitare, hanno entrambi riferito che – a loro memoria – l'immobile oggetto di causa
è sempre stato abitato e posseduto da prima e dalle sue due figlie Persona_1 [...]
e poi (il primo teste sopra citato, all'udienza del 6 luglio 2023, Pt_1 Parte_2 ha riferito quanto segue: “Che sappia io sì, è più di 50 anni che li conosco”; il secondo, escusso all'udienza del 5 ottobre 2023, si è espresso nei seguenti termini: “Io sono nato nel 1961 ma mio padre, che è un vicino confinante come me, ha sempre abitato lì e da quando mi ricordo li ho sempre visti abitare lì”), aggiungendo che alla morte di il medesimo immobile Persona_1
è stato sempre posseduto in maniera esclusiva dalle due figlie di questi, e Parte_1
hanno poi riferito che i suddetti possessori si occupavano, a loro spese, Parte_2 anche dei lavori di manutenzione e di ristrutturazione di tale immobile e di non aver mai visto nessun altro frequentare od occupare stabilmente il cespite in discorso;
hanno inoltre dichiarato di essere stati invitati dalle odierne attrici come ospiti presso la loro casa di Spinello a SA
FI, in via Imolavilla n° 45/A, e che e sono le uniche Parte_1 Parte_2 ad essere in possesso delle chiavi dell'immobile per cui è causa, essendo le uniche ad avervi libero accesso;
hanno poi aggiunto che diversi lavori di manutenzione e ristrutturazione
5 dell'immobile di via Imolavilla n° 45/A vennero effettuati personalmente da , Persona_1
e con l'aiuto dei rispettivi mariti e di un muratore (il Parte_1 Parte_2 primo teste, all'udienza del 6 luglio 2023, ha dichiarato: “sì, è vero”; il secondo, all'udienza del 5 ottobre 2023, si è così espresso: “E' vero, li ho visti personalmente”); circostanze tutte confermate dai testi e , coniugi rispettivamente di Testimone_2 Testimone_4
e Parte_1 Parte_2
Le eredi hanno quindi tenuto un comportamento che rileva alla stregua del possesso dell'immobile valido ai fini dell'usucapione (non richiedendosi infatti a tali fini una stabile residenza all'interno dello stesso, essendo invece validamente esercitato il possesso tramite conservazione delle chiavi di ingresso in via esclusiva e costante, seppure non quotidiano, accesso al medesimo).
La situazione di possesso delle attrici – e prima ancora del loro dante causa – risulta quindi pubblica, continuativa, non interrotta, non viziata e pertanto utile all'usucapione, di cui ricorrono anche i requisiti temporali richiesti, essendosi protratta da oltre vent'anni. D'altra parte, la mancata prova della circostanza che il dante causa delle attrici abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto semplicemente come detenzione permetterebbe di presumere a loro favore, ex art. 1141 c.c., una situazione di possesso, esonerando le attrici dal fornire la prova dell'animus possidendi.
La documentazione ipocatastale in atti dimostra poi che la particella oggetto della presente procedura risulta ancora formalmente intestata ai convenuti. Nello specifico, l'immobile sito in SA FI - località Spinello, Podere Imolavilla n° 45/A, distinto al N.C.E.U. del predetto ente - Sezione Mortano al foglio 62, particella 259, sub. 1
(graffata alla sub 2) e sub. 3, e la relativa corte su cui lo stesso sorge risulta catastalmente intestato a:
- , deceduto il 27 aprile 1964 lasciando come unica erede la moglie Persona_2
(poi deceduta il 15 dicembre 1996, lasciando come erede il fratello Persona_3
, anch'esso deceduto il 7 febbraio 1997 senza lasciare eredi); Parte_18
- (figlia di nonno delle odierne attrici, e coniugatasi con Persona_4 Parte_6
; deceduta lasciando come eredi i cinque figli , Controparte_8 CP_2 CP_3
, (deceduto lasciando come eredi i figli ,
[...] Persona_5 Controparte_7
e , (deceduto lasciando come eredi le Parte_3 Parte_4 Persona_6 figlie e ) e (deceduto lasciando come Controparte_5 Controparte_6 Persona_7 erede la figlia ); Controparte_4
- (figlio di deceduto lasciando come eredi i quattro Persona_8 Parte_6 figli , (deceduto lasciando come eredi Parte_5 Parte_6 CP_9
i figli , deceduta, e ) e Controparte_10 Parte_7 Parte_8 Persona_9
(deceduto lasciando come eredi i figli e ); Parte_14 Parte_15
- (figlio di e padre delle odierne attrici e Persona_1 Parte_6 Parte_2
deceduto lasciando come eredi le due odierne attrici ed i figli Parte_1 Pt_9
e );
[...] Parte_10
- (figlio di deceduto lasciando come eredi i figli Persona_10 Parte_6 Pt_11
e , deceduto lasciando come eredi i figli e
[...] Persona_9 Parte_12 Parte_12
); Parte_13
6 - (figlio di deceduto senza aver avuto figli); Persona_11 Parte_6
- (figlia di , indicata con il solo primo nome pur Parte_2 Persona_8 trattandosi di;
Parte_5
- , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
13;
- (figlia di e sorella di , deceduta Persona_12 Parte_19 CP_1 lasciando come erede il marito , anch'esso deceduto lasciando come eredi CP_11 la moglie ed il figlio ). Parte_16 Parte_17
Quanto alla valenza dell'atto di diffida stragiudiziale da parte del convenuto (doc. n° 3 di parte convenuta), esso non possiede alcun effetto interruttivo rispetto al maturarsi del tempo per l'usucapione, anche se effettuato per iscritto, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale atto invero non impedisce l'esercizio del possesso da parte del terzo, che ben può esercitarlo anche in contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale. Ciò in quanto gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione ma non anche il termine utile per usucapire, «potendosi esercitare il relativo possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale, cosicché è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, come la notifica dell'atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili in ordine ai quali si vanti un diritto dominicale»
(cfr. in questi termini Cass. Civ., sentenza del 6 maggio 2014 n° 9682, Cass. Civ., sentenza del
20 gennaio 2014 n° 1071, e Cass. Civ. sez. II, sentenza del 29 luglio 2016 n° 15927).
Peraltro, la diffida di cui trattasi – datata 19 ottobre 2013 – è pervenuta alle odierne attrici quando si era già perfezionata l'usucapione non soltanto del dante Causa ma Persona_1 anche delle attrici medesime e essendo trascorsi ben Parte_1 Parte_2 oltre vent'anni durante i quali le stesse hanno posseduto, come uniche proprietarie, l'immobile per cui è causa senza alcuna formale rivendica da chicchessia, ivi compreso il che CP_1 si è poi peraltro determinato – nel corso del presente giudizio – a rinunciare alla domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione basata sulla rivendicazione della comproprietà dell'immobile per cui è causa.
In definitiva, dall'insieme delle risultanze istruttorie sopra menzionate, univocamente coincidenti ed immuni da profili di contraddittorietà, deve ritenersi accertata la fondatezza della domanda attorea.
Occorrerà dunque dichiarare che e hanno acquistato Parte_1 Parte_2
a titolo originario per usucapione, in virtù di un possesso continuato ultraventennale, la piena proprietà dell'immobile sito in SA FI (FC) - località Spinello, Podere Imolavilla n° 45/A, distinto al N.C.E.U. del Comune di SA FI - Sezione Mortano al foglio 62, particella 259, subalterno 1 (graffata al subalterno 2) e subalterno 3 e la relativa corte su cui lo stesso sorge.
Il competente ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio effettuerà la trascrizione della presente sentenza in favore delle attrici al passaggio in giudicato della stessa.
Spese di lite compensate con riferimento sia al rapporto processuale instauratosi tra le attrici ed il convenuto costituito in giudizio , come da accordo concluso e sottoscritto CP_1
7 dai predetti (cfr. dichiarazione di rinuncia alla domanda riconvenzionale del CP_1 depositata da parte attrice in data 9 dicembre 2022), che alla posizione dei convenuti rimasti contumaci, in ossequio alle conclusioni rassegnate sul punto dalle Pt_6
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: accerta e dichiara che e in virtù di un possesso Parte_1 Parte_2 continuato ultraventennale, hanno usucapito il diritto di piena proprietà sull'immobile sito in
SA FI (FC) - località Spinello, Podere Imolavilla n° 45/A, distinto al N.C.E.U. del suddetto ente - Sezione Mortano al foglio 62, particella 259, subalterno 1 (graffata al subalterno
2) e subalterno 3, nonché la relativa corte su cui lo stesso sorge;
ordina al direttore pro tempore della Direzione Provinciale di Forlì-Cesena – Ufficio provinciale – Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare di procedere alla trascrizione della presente sentenza una volta passata in giudicato;
dichiara integralmente compensate le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, 23 giugno 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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