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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott. Susanna Menegazzi - presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice
Dott.ssa Cristina Bandiera - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. nr. 996/2025 in data 26/2/2025
promossa da
( Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'avv. Tino Maccarrone
parte ricorrente
Contro
(C.F. CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Doriana Casagrande e dell'avv.to Valentina Spinato
parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
avente per oggetto: divorzio;
trattenuta in decisione sulle seguenti congiunte CONCLUSIONI
insistono perché il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora adiva l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Conegliano con il CP_1
2/8/1986 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Conegliano al nr 52, Parte II, Serie A, Anno
1986.
La ricorrente esponeva che i coniugi si erano separati con omologa del 20/7/2017, le cui statuizioni erano state successivamente modificate dal Tribunale;
che l'unico figlio della coppia era maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che la comunione non si era più
ricostituita.
Il signor si costituiva in giudizio e aderiva alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
confermando che da anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
nonostante gli stessi condividessero, senza però mai incontrarsi, alcuni spazi all'interno del medesimo immobile.
Pag. 2 di 4 All'udienza avanti al giudice designato i coniugi comparivano personalmente e insistevano per l'accoglimento della domanda.
I procuratori precisavano le conclusioni e il giudice rimetteva la causa in decisione avanti al collegio.
Ciò premesso, il Tribunale prende atto della volontà dei coniugi di divorziare e pronuncia di conseguenza, preso atto che sono trascorsi anni dalla comparizione degli stessi avanti al Presidente del Tribunale e che risulta impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale,
definitivamente decidendo nella causa RG nr. 996/2025:
1.dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il 2/8/1986 a Conegliano e trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Conegliano al nr 52, Parte
II, Serie A, Anno 1986;
2. dispone la annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conegliano;
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza .
Pag. 3 di 4 Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
30/05/2025
Il presidente estensore dr Susanna Menegazzi
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