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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 797/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUDICIANNI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3975/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Piazza Umberto I 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 82032500002229 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl ricorre contro il comune di Marcianise nonchè contro la società concessionaria Publiservizi S.r.l. avverso un avviso di accertamento relativo alla pubblicità e pubbliche affissioni per l'anno
2023 invocandone l'annullamento per carenza di legittimazione passiva della società ricorrente nonchè per insussistenza del presupposto impositivo.
Si costituisce la società Publiservizi S.r.l. che chiede il rigetto del ricorso per difetto di giurisdizione.
Si costituisce l'ente locale che chiede il rigetto del ricorso per difetto di giurisdizione nonchè per susstienza della legittimazione passiva della ricorrente e corretta applicazione dell'art. 1, comma 823 della Legge n.
160 del 2019.
Tutti concludono per il riconoscimento dell eproprie ragioni con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art 1, comma 816 e s.s. della Legge 160/2019 ha sancito che:“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”. Trattasi, quindi, di atto di natura patrimoniale e non di tributo che, pertanto, non rientra nella competenza del Giudice Tributario ex art. 2 Dlgs 546/92 comma 1.
La normativa è di competenza del Giudicie di pace.
Le novità introdotte dalla Legge citata giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di Giurisdizione in favore del Giudice di pace di Caserta. Compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUDICIANNI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3975/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Piazza Umberto I 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 82032500002229 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl ricorre contro il comune di Marcianise nonchè contro la società concessionaria Publiservizi S.r.l. avverso un avviso di accertamento relativo alla pubblicità e pubbliche affissioni per l'anno
2023 invocandone l'annullamento per carenza di legittimazione passiva della società ricorrente nonchè per insussistenza del presupposto impositivo.
Si costituisce la società Publiservizi S.r.l. che chiede il rigetto del ricorso per difetto di giurisdizione.
Si costituisce l'ente locale che chiede il rigetto del ricorso per difetto di giurisdizione nonchè per susstienza della legittimazione passiva della ricorrente e corretta applicazione dell'art. 1, comma 823 della Legge n.
160 del 2019.
Tutti concludono per il riconoscimento dell eproprie ragioni con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art 1, comma 816 e s.s. della Legge 160/2019 ha sancito che:“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”. Trattasi, quindi, di atto di natura patrimoniale e non di tributo che, pertanto, non rientra nella competenza del Giudice Tributario ex art. 2 Dlgs 546/92 comma 1.
La normativa è di competenza del Giudicie di pace.
Le novità introdotte dalla Legge citata giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di Giurisdizione in favore del Giudice di pace di Caserta. Compensa le spese.