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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 25/02/2026, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2904/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12585/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - Piazza Del Campidoglio 1 00100 OM RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
EQ OM Spa - 08670661001
elettivamente domiciliato presso EQ OM Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1534272512025 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2150/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parte ricorrente in epigrafe impugnava, nei confronti di EQ OM SP e del Comune di OM, un sollecito di pagamento notificato il 9.5.2025 ai fini TARI 2019 di € 1.123,33, sulla base di avviso di accertamento asseritamente notificato il 14.10.2022.
Parte ricorrente deduceva l'omessa notifica di atti prodromici e lamentava la prescrizione, nonché
l'omessa sottoscrizione del ruolo. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, che allegava unitamente a nota spese, con liquidazione delle stesse di distrarsi al difensore antistatario.
Le Parti resistenti non si costituivano.
Con memoria depositata il 16.2.2026, la Parte ricorrente insisteva nella domanda, rilevando la mancata costituzione avversaria.
All'udienza del 24.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Costituisce ragione assorbente, ai fini del decidere, la deduzione circa l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico o di altri atti impositivi, sottesi al sollecito impugnato.
Tale prova contraria non è stata fornita in atti, attesa la mancata costituzione delle Parti resistenti.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore della difesa di Parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le Parti resistenti in solido tra loro alle spese liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT da distrarsi.
Il Giudice Monocratico
RI Cuppone
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12585/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - Piazza Del Campidoglio 1 00100 OM RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
EQ OM Spa - 08670661001
elettivamente domiciliato presso EQ OM Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1534272512025 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2150/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parte ricorrente in epigrafe impugnava, nei confronti di EQ OM SP e del Comune di OM, un sollecito di pagamento notificato il 9.5.2025 ai fini TARI 2019 di € 1.123,33, sulla base di avviso di accertamento asseritamente notificato il 14.10.2022.
Parte ricorrente deduceva l'omessa notifica di atti prodromici e lamentava la prescrizione, nonché
l'omessa sottoscrizione del ruolo. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, che allegava unitamente a nota spese, con liquidazione delle stesse di distrarsi al difensore antistatario.
Le Parti resistenti non si costituivano.
Con memoria depositata il 16.2.2026, la Parte ricorrente insisteva nella domanda, rilevando la mancata costituzione avversaria.
All'udienza del 24.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Costituisce ragione assorbente, ai fini del decidere, la deduzione circa l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico o di altri atti impositivi, sottesi al sollecito impugnato.
Tale prova contraria non è stata fornita in atti, attesa la mancata costituzione delle Parti resistenti.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore della difesa di Parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le Parti resistenti in solido tra loro alle spese liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT da distrarsi.
Il Giudice Monocratico
RI Cuppone