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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 151/2025 R.G.
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere Relatore
Pronunciando sull'istanza - ex art. 373 c.p.c. - di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1166/2024, emessa dalla
Corte di Appello di Ancona in data 5.6.2024 a definizione del procedimento n. 799/2022 R.G.; ha emesso la seguente
ORDINANZA
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
esaminati gli atti;
a scioglimento della riserva;
RILEVATO
- che la richiesta di sospensione della sentenza pronunciata in grado di appello può essere disposta - in pendenza del ricorso per cassazione - a norma dell'art. 373 c.p.c. “qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno”;
- che siffatto provvedimento può essere adottato dal Giudice a quo all'esito di una valutazione che deve riguardare - sotto il profilo soggettivo - la sussistenza di un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che il creditore può ricavare dall'esecuzione della decisione e il pregiudizio che - dalla medesima esecuzione - può derivare
Pagina 1 all'altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all'esecuzione forzata e - sotto quello oggettivo - la distruzione o la perdita delle qualità essenziali del bene sottoposto ad esecuzione forzata, ovvero una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restituto in integrum, nel caso che la sentenza venga poi cassata;
- che il potere riconosciuto al Giudice di appello con riferimento alla sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata con ricorso per
Cassazione - per la quale è richiesta esclusivamente l'esistenza di un grave e irreparabile danno (c.d. periculum in mora) - non può esplicarsi nella valutazione della sussistenza del diverso requisito del fumus boni iuris;
- che l'istante ) ha fondato la richiesta di Parte_1 sospensione della provvisoria esecutività sul danno irreparabile che gli deriverebbe dall'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte territoriale, in ragione dell'ingente ammontare del quantum portato ad esecuzione, trattandosi di condanna al pagamento della somma di
€.192.738,47 - divenuti €.216.750,30 nell'atto di precetto - in relazione ai quali il creditore ) ha sottoposto a Persona_1 pignoramento l'intero compendio immobiliare di proprietà della controparte;
- che, di contro, nelle more del procedimento dinanzi alla Suprema
Corte, l'anticipata esecuzione della sentenza impugnata non comporterebbe - per la parte resistente - vantaggi tali da giustificare il sacrificio affrontato dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
Dispone la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 1166/2024 emessa da questa Corte in data 5.6.2024.
Così deciso in Ancona, il 12.3.2025
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere Relatore
Pronunciando sull'istanza - ex art. 373 c.p.c. - di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1166/2024, emessa dalla
Corte di Appello di Ancona in data 5.6.2024 a definizione del procedimento n. 799/2022 R.G.; ha emesso la seguente
ORDINANZA
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
esaminati gli atti;
a scioglimento della riserva;
RILEVATO
- che la richiesta di sospensione della sentenza pronunciata in grado di appello può essere disposta - in pendenza del ricorso per cassazione - a norma dell'art. 373 c.p.c. “qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno”;
- che siffatto provvedimento può essere adottato dal Giudice a quo all'esito di una valutazione che deve riguardare - sotto il profilo soggettivo - la sussistenza di un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che il creditore può ricavare dall'esecuzione della decisione e il pregiudizio che - dalla medesima esecuzione - può derivare
Pagina 1 all'altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all'esecuzione forzata e - sotto quello oggettivo - la distruzione o la perdita delle qualità essenziali del bene sottoposto ad esecuzione forzata, ovvero una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restituto in integrum, nel caso che la sentenza venga poi cassata;
- che il potere riconosciuto al Giudice di appello con riferimento alla sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata con ricorso per
Cassazione - per la quale è richiesta esclusivamente l'esistenza di un grave e irreparabile danno (c.d. periculum in mora) - non può esplicarsi nella valutazione della sussistenza del diverso requisito del fumus boni iuris;
- che l'istante ) ha fondato la richiesta di Parte_1 sospensione della provvisoria esecutività sul danno irreparabile che gli deriverebbe dall'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte territoriale, in ragione dell'ingente ammontare del quantum portato ad esecuzione, trattandosi di condanna al pagamento della somma di
€.192.738,47 - divenuti €.216.750,30 nell'atto di precetto - in relazione ai quali il creditore ) ha sottoposto a Persona_1 pignoramento l'intero compendio immobiliare di proprietà della controparte;
- che, di contro, nelle more del procedimento dinanzi alla Suprema
Corte, l'anticipata esecuzione della sentenza impugnata non comporterebbe - per la parte resistente - vantaggi tali da giustificare il sacrificio affrontato dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
Dispone la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 1166/2024 emessa da questa Corte in data 5.6.2024.
Così deciso in Ancona, il 12.3.2025
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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