Sentenza breve 3 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 03/05/2021, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2021
N. 00564/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pascale De Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto a Cazzago di Pianiga, via Friuli-Venezia Giulia n. 8/5;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto -OMISSIS-dal ricorrente, avverso il provvedimento -OMISSIS- con il quale il -OMISSIS-ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia -OMISSIS-, di cui è titolare il ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, ivi compreso il provvedimento-OMISSIS-, del -OMISSIS-, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto
e per la condanna
dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell'illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento del -OMISSIS--OMISSIS-, è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia di cui è titolare il ricorrente.
Il provvedimento è motivato in relazione all’impossibilità di formulare un giudizio prognostico di piena sicurezza di affidabilità circa il non abuso delle autorizzazioni in materia di armi, con riguardo all’avvenuta presentazione a carico del ricorrente di una denuncia per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. (atti persecutori) per delle condotte moleste reiterate nel tempo, a partire dal mese di -OMISSIS-, per le quali, al momento dell’adozione del provvedimento, sussisteva un processo penale pendente.
Il ricorrente, avverso tale provvedimento, ha presentato un ricorso gerarchico al -OMISSIS-il quale, con-OMISSIS-, ha disatteso le censure proposte ritenendo non illogico ed adeguatamente motivato il provvedimento del Questore in relazione alla gravità ed alla natura di quanto contestato al ricorrente. Nel provvedimento viene anche sottolineata la non decisività, in senso favorevole alla posizione del ricorrente, della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, perché la valutazione dei fatti è rimessa all’autonoma valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza. Nel medesimo provvedimento si afferma altresì che l’Amministrazione ritiene non immediatamente accantonabili i dubbi sorti sul comportamento del ricorrente e considera opportuno, a scopo precauzionale, attendere un ulteriore periodo di osservazione, dando atto che l’interessato può comunque riproporre in qualsiasi momento una nuova istanza di rilascio del titolo alla luce di eventuali elementi sopravvenuti a proprio vantaggio, quali il mantenimento della buona condotta con l’assenza di nuove analoghe segnalazioni.
Con il ricorso in epigrafe entrambi i provvedimenti, di revoca del porto d’armi e di rigetto del ricorso gerarchico, sono impugnati, con domanda di risarcimento danni, con un unico motivo, con il quale si lamenta la violazione degli articoli 10, 11, 39, 42 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n. 733.
Il ricorrente in fatto ricostruisce il contesto entro il quale sono maturate le condotte contestate, sottolineando di aver attraversato un periodo particolarmente difficile a causa della rottura di una relazione sentimentale, a seguito della quale ha effettivamente posto in essere molteplici tentativi di contatto con l’ ex fidanzata finalizzati ad ottenere un riavvicinamento, ed evidenzia che tali condotte, oggetto della denuncia presentata - che non vengono contestate dal ricorrente come effettivamente poste in essere - sono state in realtà giudicate dal pubblico ministero, nella richiesta di archiviazione, come insufficienti a provare, per intensità, per modalità e per tempistica, la sussistenza del delitto di atti persecutori, che sotto il profilo materiale implica in capo alla vittima un “ grave e perdurante stato di ansia e di paura ” e il requisito del " mutamento delle abitudini di vita " non dedotti come sussistenti dall’ ex fidanzata.
Secondo il ricorrente le condotte contestate non sono pertanto sufficienti a dimostrare che siano venuti meno i requisiti di buona condotta ed affidabilità necessari per conservare il porto di fucile per uso caccia, dato che i provvedimenti impugnati si fondano su un’unica ipotesi di reato ritenuta infondata dallo stesso pubblico ministero.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2021, fissata per l’esame della domanda cautelare, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere respinto.
Come è noto la valutazione che compie l'Autorità di pubblica sicurezza in materia di rilascio di armi è caratterizzata da un’ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di “ non affidabilità ” è giustificabile anche in situazioni che non abbiano dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a " buona condotta " (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 19 settembre 2013 n. 4666).
E’ anche necessario osservare che l'intera materia del rilascio delle autorizzazioni di polizia relativamente alle armi è ispirata a criteri di particolare rigore, dato che non sussiste nel nostro ordinamento alcun diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, che costituisce un’eccezione al generale divieto di girare armati di cui all’art. 699 cod. pen. e all'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Ne consegue che l'autorizzazione al possesso delle armi rappresenta l'esito di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di ragioni positive, poiché la regola generale è rappresentata dal divieto di detenzione delle armi che l'autorizzazione di polizia può rimuovere in via di eccezione, in assenza di rischi, anche solo potenziali, che è compito dell'autorità di pubblica sicurezza prevenire.
Né rileva, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso, che le condotte contestate al ricorrente (descritte nella denuncia querela di cui al doc. 3 allegata al ricorso e confermate dalle sommarie informazioni rese dai testimoni, riportate nei verbali di cui al doc. 4) non siano state ritenute sufficienti a provare in giudizio la sussistenza del reato di atti persecutori dal pubblico ministero che ha chiesto l’archiviazione della denuncia.
In primo luogo perché il pubblico ministero non ha ritenuto che le condotte contestate non siano state effettivamente poste in essere, ma ha rilevato che non risulta provato che abbiano prodotto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima tali da comportarne un mutamento delle abitudini di vita (cfr. la richiesta di archiviazione di cui al doc. 10 allegato al ricorso).
In secondo luogo perché, per costante giurisprudenza, non è necessario che il comportamento che costituisce il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua eventualmente concomitante rilevanza penale. Al riguardo è sufficiente l'autonoma valutazione del comportamento medesimo da parte dell'autorità amministrativa agli effetti del pericolo per la sicurezza pubblica ed è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l'assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi. In tal senso non è neppure necessaria un’articolata istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio di tipo prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall'uso delle armi (per l’affermazione di tale principio di diritto cfr. T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 15 gennaio 2021, n. 5; T.A.R. Liguria, Sez. II, 10 giugno 2020, n. 359; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 13 settembre 2019, n. 4502).
Peraltro l’esercizio delle valutazioni discrezionali svolte dall’Amministrazione nell’esaminare la rilevanza dei fatti oggetto di considerazione (i comportamenti molesti e reiterati nei confronti della denunciante) ed il riconosciuto pericolo di abuso, non sono suscettibili di scrutinio nel merito da parte del giudice amministrativo, salvo che per evidenti profili di travisamento dei presupposti, irragionevolezza e non adeguatezza allo scopo perseguito (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1° aprile 2015, n. 1731), profili questi che non emergono nel caso di specie.
Nella fattispecie in esame, l'autorità amministrativa, a fronte della contestazione a carico del ricorrente di fatti sintomatici di un'insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni, risulta aver fatto un corretto uso del potere discrezionale nella materia delle autorizzazioni di polizia, sia nella valutazione delle condotte ritenute rilevanti, sia nelle implicazioni che in via precauzionale se ne possono trarre in relazione alla gravità ed alla natura di quanto addebitato.
Pertanto il ricorso deve essere respinto e pari sorte segue la domanda di risarcimento dei danni, per la quale non sussiste il presupposto dell’ingiustizia del pregiudizio subito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente liquidandole nella somma di € 1.500,00, a titolo di compensi e spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 28 aprile 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.