Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/04/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 31.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4624/2023 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: riconoscimento malattia professionale
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Parte_1
Vizzino e Antonella D'Alto, in virtù di procura in atti;
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del
[...]
suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.7.2023, il lavoratore in epigrafe, premesso di essere stato dipendente Contr
con mansione di conducente di linea a far data dal
01/06/1987 a tutt'oggi, esponeva di avere contratto le patologie articolari indicate in ricorso, ma che in sede amministrativa l' non aveva riconosciuto il nesso causale tra la patologia CP_1
denunciata e l'attività lavorativa svolta .
1
il diritto alla rendita per inabilità permanente per danno biologico pari al 35% o alla diversa percentuale riconosciuta in corso di causa .
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Il ricorso non può essere accolto e deve essere rigettato .
Il consulente tecnico di ufficio non ha potuto esprimere alcun parere medico legale in assenza di documentazione idonea in atti.
Pertanto, in conformità a tali conclusioni, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu vanno poste in solido a carico di entrambe le parti nei confronti del ctu e nei rapporti interni tra le parti a carico di parte ricorrente, liquidate come da separato decreto.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida per in complessivi € 2.700,00, oltre rimborso spese generali al 15%;
3) pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in solido, nei confronti del ctu, e, nei rapporti interni tra le parti, a carico di parte ricorrente, liquidate come da separato decreto .
Torre Annunziata, 30.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Paparo
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