Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 26/06/2025, n. 12682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12682 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12682/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04735/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4735 del 2022, proposto dalla società San Raffaele Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione LA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Regione LA – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Asl Roma3, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota della Regione LA – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria prot. U.0875653 del 20.10.2021, avente ad oggetto recuperi controlli esterni, anni 2010, 2011, 2012, 2013, per la Casa di Cura San Raffaele Pisana
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società San Raffaele S.p.a, odierna ricorrente, espone che:
- la Regione LA “ nel dare attuazione ai giudicati contenuti nelle sentenze del Consiglio di Stato nn 1817, 1819, 1820 del 2021, ha riesaminato tutta l’attività di controllo sui dimessi dal San Raffaele Pisana negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, al fine di rideterminare, in relazione ai vari criteri di inappropriatezza, sia l’entità delle somme da recuperare che quella delle relative sanzioni1 ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 3);
- all’esito della suddetta attività di riesame di tutti i precedenti controlli la Regione ha adottato il provvedimento indicato in epigrafe, “ con il quale ha rideterminato sia le somme da recuperare per inappropriatezza/incongruità, sia le sanzioni aggiuntive pervenendo ad un ammontare complessivo di euro 6.587.794,65, a carico della ricorrente ”;
- “ la rinnovata valutazione e riesame dell’attività di controllo è, tuttavia, affetta da svariate illegittimità che incidono consistentemente sulla determinazione delle somme che la San Raffaele spa sarebbe tenuta a versare ”.
2. Da qui la proposizione dell’odierno ricorso, con il quale la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento in epigrafe indicato, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi di gravame, così rubricati:
1. Violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, in relazione alla presenza nella cartella clinica di altre scale di misurazione della disabilità del paziente, alternative alla scala di Barthel;
2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza e difetto di motivazione, in relazione a quelle cartelle per le quali è stato accertato un numero di giornate inappropriate superiore al numero di giorni di ricovero;
3. Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, manifesta illogicità e difetto di adeguata motivazione, in relazione all’inappropriatezza della 1° giornata di ricovero per mancanza dell’attività riabilitativa da parte del personale tecnico della riabilitazione;
4. Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, manifesta illogicità e difetto di adeguata motivazione, in relazione alla ritenuta inappropriatezza del ricovero valutativo, in Day Hospital, per i pazienti in età evolutiva;
5. Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, in relazione alla ritenuta inappropriatezza dei ricoveri, per mancanza del transito in acuzie;
6. Illegittimità dei recuperi e delle sanzioni aggiuntive.
3. Si è costituita in giudizio la Regione LA che ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia, evidenziando che “ nelle more di questo lunghissimo contenzioso intervenivano varie sentenze delle SU che attribuivano la materia dei controlli di appropriatezza e pertanto anche la questione attinente alla rideterminazione dei controlli alla giurisdizione ordinaria ” (cfr. memoria resistente depositata in data 23.4.2025, pag. 3).
Nel merito, la difesa pubblica ha dedotto l’infondatezza del ricorso.
4. In vista dell’udienza pubblica del 23.5.2025 parte ricorrente ha depositato, in data 2.5.2025, uno scritto di replica; e l’Amministrazione resistente ha depositato, in data 22.5.2025, delle “note di udienza”.
5. Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025, una volta sentiti i difensori come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso è in inammissibile, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
7. Coglie infatti nel segno l’eccezione di giurisdizione avanzata dalla difesa erariale: la detta eccezione, ancorché articolata nella memoria depositata in data 23.4.2025, di cui è stata rilevata dalla ricorrente la tardività nella memoria di replica del 2.5.2025, ha nondimeno formato oggetto di contraddittorio, atteso che nella medesima memoria di replica la ricorrente ha controdedotto in ordine alla questione di giurisdizione in un apposito paragrafo rubricato, per l’appunto, “ Sulla giurisdizione del Giudice adito ”.
8. Sulla questione di giurisdizione in disamina, il Collegio deve ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1602/2022, hanno affermato che “ le contestazioni relative alla determinazione della remunerazione delle prestazioni effettuate dai soggetti privati accreditati rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non fa parte del thema decidendum alcun profilo legato all'esercizio da parte della p.a. di poteri autoritativi e discrezionali. Esse si collocano a valle del rapporto concessorio di pubblico servizio, hanno ad oggetto solo gli esiti del controllo sull’attività esercitata, pongono in discussione un accertamento tecnico, e non una valutazione discrezionale dell’amministrazione, e pertanto non coinvolgono il controllo di legittimità dell’azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio. Dando seguito alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (da ultimo, Cass. S.U. n. 20161 del 2021, Cass. S.U. n. 16460 del 2020), le controversie aventi ad oggetto l'esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie operando in regime concessorio di accreditamento, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133, comma 1, lett. c) del c.p.a. qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie, ovvero le sanzioni amministrative irrogate ”.
8.1 In sostanza, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL, che esprimono gli esiti del controllo e hanno un contenuto prettamente patrimoniale o, comunque, hanno natura essenzialmente paritetica non coinvolgendo l’accertamento dell’esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante.
Sussiste, invece, la giurisdizione di questo Giudice quando le contestazioni attengono alle modalità attraverso le quali dovranno essere svolti i controlli sulle attività sanitarie e le relative sanzioni amministrative, trattandosi dunque di atti che si pongono “ a monte ” del rapporto concessorio e del procedimento di controllo, e sono espressione di discrezionalità amministrativa.
8.2 Alla luce dei principi sopra richiamati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Infatti, i vizi – di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, manifesta illogicità e difetto di motivazione - dedotti con l’odierno ricorso, concernenti, rispettivamente, la “ presenza nella cartella clinica di altre scale di misurazione della disabilità del paziente, alternative alla scala di "Barthel" (I motivo), le “cartelle per le quali è stato accertato un numero di giornate inappropriate superiore al numero di giorni di ricovero ”(II motivo), l’ “ inappropriatezza della 1° giornata di ricovero per mancanza dell’attività riabilitativa da parte del personale tecnico della riabilitazione ” (III motivo), “ la ritenuta inappropriatezza del ricovero valutativo, in Day Hospital, per i pazienti in età evolutiva ” (IV motivo), la “ ritenuta inappropriatezza dei ricoveri, per mancanza del transito in acuzie ” (V motivo), l’ “ illegittimità dei recuperi e delle sanzioni aggiuntive ” ( VI motivo), investono non già l’esistenza e i contenuti del potere autoritativo dell’Amministrazione in materia, ma vertono, in definitiva, su profili di carattere schiettamente tecnico, da collocarsi a valle del rapporto concessorio: le censure ricorsuali, riprendendo un passaggio della su indicata pronuncia delle SS.UU. “ si collocano a valle del rapporto concessorio di pubblico servizio, hanno ad oggetto solo gli esiti del controllo sull’attività esercitata, pongono in discussione un accertamento tecnico, e non una valutazione discrezionale dell’amministrazione, e pertanto non coinvolgono il controllo di legittimità dell’azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio”, sicché rispetto ad esse deve radicarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riassunto con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a..
10. Stante la decisione in rito e visto il momento di proposizione del ricorso le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario con termine di legge per la riassunzione del giudizio
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO